Il distacco di lavoratoriè l'istituto con cui il datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa nell'interesse del distaccante. La disciplina civilistica è contenuta nell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. In materia di salute e sicurezza, il riparto degli obblighi tra le due parti è regolato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
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Definizione di distacco: art. 30 D.Lgs. 276/2003
Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003, si configura distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Tre sono i requisiti essenziali:
- Temporaneità — il distacco ha durata limitata nel tempo, anche se non è richiesta una durata massima predeterminata.
- Interesse del distaccante — il distacco deve soddisfare un interesse produttivo, organizzativo o commerciale del datore di lavoro originario; non può essere utilizzato per cedere il lavoratore a fini meramente economici.
- Determinatezza dell'attività — il lavoratore è assegnato allo svolgimento di una specifica attività lavorativa presso il distaccatario.
Il rapporto di lavoro rimane in capo al distaccante per tutta la durata del distacco. Il distaccatario assume invece la direzione e il controllo dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore distaccato all'interno della propria organizzazione.
Riparto degli obblighi di sicurezza: art. 3 co. 6 D.Lgs. 81/08
L'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 stabilisce il criterio generale di ripartizione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza nel distacco:
- Il distaccatarioè il soggetto che risponde dell'applicazione delle norme di prevenzione e protezione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nel proprio sito. Su di lui gravano tutti gli obblighi del datore di lavoro relativi all'ambiente di lavoro, alle attrezzature, alle sostanze pericolose presenti, alle procedure operative e all'organizzazione della sicurezza nel luogo in cui il lavoratore opera concretamente.
- Il distaccante mantiene gli obblighi connessi al rapporto di lavoro originario, in particolare quelli che non dipendono dal luogo di esecuzione della prestazione: la formazione generale e specifica già acquisita, la sorveglianza sanitaria preesistente legata ai rischi propri della sua mansione originaria, e la conservazione della cartella sanitaria e di rischio.
In concreto, il distaccante deve assicurarsi che il lavoratore sia già formato e idoneo per la mansione svolta; il distaccatario deve invece integrare tale formazione con i rischi specifici presenti nel proprio sito produttivo e garantire le condizioni di sicurezza durante il distacco.
Obblighi del distaccante
Al distaccante competono in particolare:
- Formazione generale— erogazione e documentazione della formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni vigente (formazione generale e specifica sulla sicurezza) prima dell'invio in distacco.
- Sorveglianza sanitaria preesistente— mantenimento dell'idoneità alla mansione specifica del lavoratore per i rischi propri della sua qualifica originaria; aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio.
- Consegna dei DPI — fornitura dei dispositivi di protezione individuale connessi ai rischi della mansione originaria del lavoratore, salvo diversa intesa contrattuale con il distaccatario.
- Informazione al lavoratore— comunicazione dei termini e delle condizioni del distacco, inclusi sede, mansioni e durata prevista, ai sensi dell'art. 30 c. 4 D.Lgs. 276/2003.
Obblighi del distaccatario
Al distaccatario competono in particolare:
- Informazione sui rischi specifici del sito— obbligo di informare il lavoratore distaccato sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui viene inserito, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure di emergenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08.
- Formazione specifica sui rischi del sito— erogazione della formazione integrativa necessaria per i rischi peculiari del luogo di lavoro (es. rischio chimico, rischio di caduta dall'alto, uso di specifiche attrezzature), qualora non già acquisita dal lavoratore.
- Aggiornamento del DVR — il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato tenendo conto della presenza di lavoratori distaccati, con valutazione dei rischi cui sono esposti e delle misure adottate; il DVR non deve necessariamente essere riscritto ma deve risultare coerente con la realtà organizzativa che include il distaccato.
- Sorveglianza sanitaria aggiuntiva — se il lavoratore distaccato è esposto nel sito del distaccatario a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria non prevista nel programma originario (es. esposizione a rumore rilevante o agenti chimici), il distaccatario deve attivare e sostenere economicamente tale sorveglianza sanitaria specifica.
- Gestione delle emergenze — il distaccatario include il lavoratore distaccato nelle procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso del proprio sito.
- Fornitura di attrezzature e DPI specifici— per i rischi propri dell'ambiente del distaccatario, la fornitura dei DPI aggiuntivi e delle attrezzature adeguate è a carico del distaccatario.
Differenza tra distacco e somministrazione di lavoro
Il distacco si distingue dalla somministrazione di lavoro (agenzia interinale) sotto diversi profili rilevanti per la sicurezza:
- Soggetto titolare del rapporto— nel distacco il titolare è il datore di lavoro distaccante (non un'agenzia); nella somministrazione il lavoratore è assunto dall'agenzia di somministrazione autorizzata.
- Interesse— il distacco persegue un interesse del distaccante; la somministrazione soddisfa un interesse dell'utilizzatore (che richiede forza lavoro flessibile).
- Obblighi di sicurezza nella somministrazione— nella somministrazione, l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 prevede che gli obblighi di prevenzione e protezione gravino sull'utilizzatore, fatta eccezione per la sorveglianza sanitaria e la formazione generale che spettano al somministratore (agenzia), salvo diverso accordo scritto tra le parti nel contratto di somministrazione.
- Autorizzazione— la somministrazione richiede che l'agenzia sia iscritta nell'albo ministeriale; il distacco non richiede autorizzazioni preventive, purché sussistano i requisiti di legge.
Distacco transnazionale: D.Lgs. 136/2016
Il D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136recepisce la Direttiva 96/71/CE sul distacco transnazionale dei lavoratori e disciplina le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati in Italia da imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea.
In materia di sicurezza sul lavoro, il distacco transnazionale comporta che:
- Al lavoratore distaccato in Italia si applicano le norme italiane in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) per l'intera durata del distacco, in quanto parte del nucleo di disposizioni inderogabili di legge applicabili nel paese ospitante.
- Il distaccatario italiano è tenuto a garantire al lavoratore distaccato proveniente dall'estero le medesime condizioni di sicurezza previste per i propri dipendenti, inclusi informazione sui rischi, formazione specifica e dispositivi di protezione individuale.
- L'impresa distaccante estera è tenuta a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati del distacco mediante apposito portale telematico, prima dell'inizio del distacco stesso.
- Per distacchi di durata superiore a dodici mesi (o diciotto in caso di notifica motivata), si applica l'integralità della normativa lavoristica italiana, incluse le tutele contrattuali collettive applicabili al settore.
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Domande frequentiFAQ
Nel distacco chi paga la sorveglianza sanitaria richiesta dal sito del distaccatario?
Il distaccatario deve redigere un DVR separato per i lavoratori distaccati?
Il distacco può essere utilizzato per aggirare gli obblighi di sicurezza dell'agenzia di somministrazione?
Un lavoratore distaccato da un impresa estera ha gli stessi diritti di sicurezza dei lavoratori italiani?
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