L’esposizione professionale è il contatto, durante il lavoro, con un agente che può nuocere (sostanza, rumore, vibrazioni, radiazioni, microrganismi). Il D.Lgs. 81/2008 non dà una definizione unica di lavoratore esposto: ogni titolo fissa le soglie oltre le quali scattano obblighi specifici. Per questo il DVR deve indicare, per ciascun rischio, quali lavoratori o gruppi omogenei superano quelle soglie.
Le soglie principali
- Rumore: sopra 80 dB(A) di esposizione giornaliera scattano informazione, formazione e messa a disposizione degli otoprotettori; sopra 85 dB(A) la sorveglianza sanitaria è obbligatoria (artt. 189, 193, 195, 196).
- Vibrazioni: il superamento dei valori d’azione rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria (art. 204).
- Agenti chimici: se il rischio non è «basso per la sicurezza e irrilevante per la salute» si applicano le misure specifiche e la sorveglianza sanitaria (artt. 224 e 229).
- Cancerogeni e mutageni: gli esposti sono iscritti nel registro di esposizione, con indicazione dell’attività, dell’agente e del valore dell’esposizione se noto (art. 243).
- Agenti biologici: registro degli esposti per i gruppi 3 e 4 (art. 280).
- Radiazioni ionizzanti: il D.Lgs. 101/2020 distingue lavoratori esposti di categoria A e B in base alla dose che possono ricevere, con sorveglianza dosimetrica e medica differenziata.
Come si determina l’esposizione
Si stima o si misura considerando livello, durata e frequenza dell’esposizione. Le misure vanno fatte da personale qualificato e con metodi normalizzati (per i chimici la UNI EN 689); i risultati si confrontano con i valori limite di legge. Chi è esposto in modo occasionale può ricadere sotto soglia, ma la valutazione deve spiegarlo.
Errori frequenti
- Considerare «esposti» solo gli operatori di produzione e dimenticare manutentori e addetti alle pulizie.
- Non aggiornare l’elenco degli esposti quando cambiano turni, mansioni o impianti.
- Confondere la presenza di un agente con l’esposizione: conta quanto e per quanto tempo il lavoratore vi è a contatto.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 189 — Valori limite di esposizione e valori di azione (rumore)
- D.Lgs. 81/2008, art. 224 — Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (chimici)
- D.Lgs. 81/2008, art. 243 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie
- D.Lgs. 101/2020 — Protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
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