Il gestore dell'emergenza (o coordinatore delle emergenze) è il soggetto designato per iscritto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 per dirigere le operazioni di emergenza, coordinare l'evacuazione e interfacciarsi con VVF e 118. Non va confuso con gli addetti antincendio o al primo soccorso, che sono figure operative: il gestore è il coordinatore generale del Piano di Emergenza Interno.
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Definizione
Il gestore dell'emergenza (o coordinatore delle emergenze) è il soggetto designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 per dirigere le operazioni di emergenza e garantire l'evacuazione. Non va confuso con gli addetti al primo soccorso o antincendio, che sono figure operative: il gestore è il coordinatore generale del Piano di Emergenza Interno (PEI), responsabile dell'attivazione e della supervisione dell'intero sistema di risposta alle emergenze aziendali.
Nomina e requisiti
La nomina deve avvenire per iscritto e il lavoratore designato deve possedere adeguata formazione. Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- Formazione antincendio: disciplinata dal DM 02/09/2021 (il cosiddetto «mini codice antincendio»), che ha sostituito il DM 10/03/1998. I corsi sono suddivisi in tre livelli di rischio (basso, medio, elevato) con durate rispettivamente di 4, 8 e 16 ore.
- Formazione primo soccorso: regolata dal DM 388/2003, con corsi da 12 ore (aziende di gruppo B e C) o 16 ore (aziende di gruppo A).
- Numero minimo di addetti: l'art. 43 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 impone di designare un numero sufficiente di addetti, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, dei rischi specifici e del numero di lavoratori presenti. In linea generale, deve essere garantita la copertura di tutti i turni e di tutte le unità produttive.
Funzioni operative
Le principali responsabilità del gestore dell'emergenza sono:
- Attivazione del Piano di Emergenza Interno (PEI): al verificarsi di un'emergenza, il gestore dichiara lo stato di allerta e avvia le procedure previste nel piano.
- Coordinamento dell'evacuazione: supervisiona il corretto deflusso del personale verso le vie di esodo e i punti di raccolta, garantendo che nessun lavoratore rimanga nell'edificio.
- Rapporti con VVF e 118: è il referente unico per i soccorritori esterni, fornisce informazioni sull'edificio, sui rischi presenti e sulle persone eventualmente da ricercare.
- Aggiornamento del PEI: cura la revisione periodica del piano di emergenza in caso di variazioni di layout, organico o attività, e a seguito di ogni prova di evacuazione.
- Prove di evacuazione: organizza e verifica almeno una prova di evacuazione all'anno (art. 43 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08), documentandone gli esiti e individuando eventuali criticità.
Differenza con addetto antincendio e addetto al primo soccorso
La distinzione è fondamentale per la corretta organizzazione del sistema emergenze:
- Gestore dell'emergenza: è il coordinatore. Attiva il piano, dirige l'evacuazione, gestisce i rapporti con i soccorritori esterni. Può coincidere con uno degli addetti, ma ha una responsabilità di coordinamento generale.
- Addetti antincendio: sono le figure operative che intervengono direttamente sull'incendio (uso di estintori, idranti) e gestiscono l'evacuazione dei singoli settori. La loro formazione segue il DM 02/09/2021.
- Addetti al primo soccorso: sono le figure operative che prestano le prime cure sanitarie in attesa del 118. La loro formazione segue il DM 388/2003. Non hanno funzioni di coordinamento dell'emergenza generale.
Un'azienda può designare la stessa persona a ricoprire più ruoli (es. addetto antincendio e gestore dell'emergenza), purché sia in possesso di tutte le qualifiche richieste e la sua presenza sia garantita durante l'orario di lavoro.
Obblighi di aggiornamento
Il DM 02/09/2021 ha integralmente riorganizzato la formazione antincendio, superando il precedente DM 10/03/1998. I principali obblighi di aggiornamento sono:
- Aggiornamento periodico: il DM 02/09/2021 prevede corsi di aggiornamento con frequenza quinquennale per tutti i livelli di rischio, con durate ridotte rispetto ai corsi iniziali (2 ore per rischio basso, 5 ore per rischio medio, 8 ore per rischio elevato).
- Aggiornamento straordinario: va effettuato in caso di significative modifiche dell'attività lavorativa, della struttura o della valutazione dei rischi.
- Primo soccorso: l'aggiornamento è triennale per tutte le categorie aziendali, come previsto dal DM 388/2003.
- Transizione normativa: le abilitazioni rilasciate ai sensi del DM 10/03/1998 rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, dopodiché il rinnovo deve seguire il nuovo schema previsto dal DM 02/09/2021.
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Domande frequentiFAQ
Il gestore dell'emergenza deve essere un lavoratore interno?
Quanti gestori dell'emergenza servono in azienda?
Cosa cambia con il DM 02/09/2021 rispetto al vecchio DM 10/03/1998?
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