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Gestore dell'Emergenza Aziendale — Ruolo, Obblighi e Formazione D.Lgs. 81/08

Chi è il gestore dell'emergenza, come va nominato, quale formazione è richiesta dal DM 02/09/2021 e come si distingue dagli addetti antincendio e al primo soccorso.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il gestore dell'emergenza (o coordinatore delle emergenze) è il soggetto designato per iscritto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 per dirigere le operazioni di emergenza, coordinare l'evacuazione e interfacciarsi con VVF e 118. Non va confuso con gli addetti antincendio o al primo soccorso, che sono figure operative: il gestore è il coordinatore generale del Piano di Emergenza Interno.

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Definizione

Il gestore dell'emergenza (o coordinatore delle emergenze) è il soggetto designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 per dirigere le operazioni di emergenza e garantire l'evacuazione. Non va confuso con gli addetti al primo soccorso o antincendio, che sono figure operative: il gestore è il coordinatore generale del Piano di Emergenza Interno (PEI), responsabile dell'attivazione e della supervisione dell'intero sistema di risposta alle emergenze aziendali.

Nomina e requisiti

La nomina deve avvenire per iscritto e il lavoratore designato deve possedere adeguata formazione. Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

  • Formazione antincendio: disciplinata dal DM 02/09/2021 (il cosiddetto «mini codice antincendio»), che ha sostituito il DM 10/03/1998. I corsi sono suddivisi in tre livelli di rischio (basso, medio, elevato) con durate rispettivamente di 4, 8 e 16 ore.
  • Formazione primo soccorso: regolata dal DM 388/2003, con corsi da 12 ore (aziende di gruppo B e C) o 16 ore (aziende di gruppo A).
  • Numero minimo di addetti: l'art. 43 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 impone di designare un numero sufficiente di addetti, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda, dei rischi specifici e del numero di lavoratori presenti. In linea generale, deve essere garantita la copertura di tutti i turni e di tutte le unità produttive.

Funzioni operative

Le principali responsabilità del gestore dell'emergenza sono:

  • Attivazione del Piano di Emergenza Interno (PEI): al verificarsi di un'emergenza, il gestore dichiara lo stato di allerta e avvia le procedure previste nel piano.
  • Coordinamento dell'evacuazione: supervisiona il corretto deflusso del personale verso le vie di esodo e i punti di raccolta, garantendo che nessun lavoratore rimanga nell'edificio.
  • Rapporti con VVF e 118: è il referente unico per i soccorritori esterni, fornisce informazioni sull'edificio, sui rischi presenti e sulle persone eventualmente da ricercare.
  • Aggiornamento del PEI: cura la revisione periodica del piano di emergenza in caso di variazioni di layout, organico o attività, e a seguito di ogni prova di evacuazione.
  • Prove di evacuazione: organizza e verifica almeno una prova di evacuazione all'anno (art. 43 co. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08), documentandone gli esiti e individuando eventuali criticità.

Differenza con addetto antincendio e addetto al primo soccorso

La distinzione è fondamentale per la corretta organizzazione del sistema emergenze:

  • Gestore dell'emergenza: è il coordinatore. Attiva il piano, dirige l'evacuazione, gestisce i rapporti con i soccorritori esterni. Può coincidere con uno degli addetti, ma ha una responsabilità di coordinamento generale.
  • Addetti antincendio: sono le figure operative che intervengono direttamente sull'incendio (uso di estintori, idranti) e gestiscono l'evacuazione dei singoli settori. La loro formazione segue il DM 02/09/2021.
  • Addetti al primo soccorso: sono le figure operative che prestano le prime cure sanitarie in attesa del 118. La loro formazione segue il DM 388/2003. Non hanno funzioni di coordinamento dell'emergenza generale.

Un'azienda può designare la stessa persona a ricoprire più ruoli (es. addetto antincendio e gestore dell'emergenza), purché sia in possesso di tutte le qualifiche richieste e la sua presenza sia garantita durante l'orario di lavoro.

Obblighi di aggiornamento

Il DM 02/09/2021 ha integralmente riorganizzato la formazione antincendio, superando il precedente DM 10/03/1998. I principali obblighi di aggiornamento sono:

  • Aggiornamento periodico: il DM 02/09/2021 prevede corsi di aggiornamento con frequenza quinquennale per tutti i livelli di rischio, con durate ridotte rispetto ai corsi iniziali (2 ore per rischio basso, 5 ore per rischio medio, 8 ore per rischio elevato).
  • Aggiornamento straordinario: va effettuato in caso di significative modifiche dell'attività lavorativa, della struttura o della valutazione dei rischi.
  • Primo soccorso: l'aggiornamento è triennale per tutte le categorie aziendali, come previsto dal DM 388/2003.
  • Transizione normativa: le abilitazioni rilasciate ai sensi del DM 10/03/1998 rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, dopodiché il rinnovo deve seguire il nuovo schema previsto dal DM 02/09/2021.

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Domande frequentiFAQ

Il gestore dell'emergenza deve essere un lavoratore interno?
Sì. L'art. 18 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro designi uno o più lavoratori interni. La funzione non può essere affidata a consulenti esterni o al RSPP esterno, anche se questi possono supportare nella redazione del Piano di Emergenza Interno.
Quanti gestori dell'emergenza servono in azienda?
La legge non fissa un numero preciso, ma l'art. 43 del D.Lgs. 81/08 impone di designarne un numero sufficiente. In pratica occorre garantire la presenza di almeno un coordinatore per ogni turno di lavoro e per ogni sede o unità produttiva distinta.
Cosa cambia con il DM 02/09/2021 rispetto al vecchio DM 10/03/1998?
Il DM 02/09/2021 ha ridisegnato l'intera struttura della formazione antincendio: ha introdotto tre livelli di rischio con durate diverse (4, 8 e 16 ore), ha definito i contenuti minimi obbligatori, ha previsto aggiornamenti quinquennali e ha introdotto la possibilità di erogare parte della formazione in modalità e-learning per il rischio basso.

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