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Formazione obbligatoria sulla sicurezza

Il percorso strutturato con cui il datore di lavoro trasferisce a lavoratori e figure della prevenzione le conoscenze per lavorare in sicurezza (art. 37 D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Per il D.Lgs. 81/08 la formazione è il “processo educativo” con cui si trasferiscono ai lavoratori e alle altre figure della prevenzione le conoscenze e le procedure utili a svolgere in sicurezza i propri compiti (art. 2, comma 1, lett. aa). È un obbligo del datore di lavoro (art. 37), si svolge in orario di lavoro e senza costi per i lavoratori. Durate, contenuti e modalità, compresa la possibilità di usare l’e-learning, sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riunito e sostituito gli accordi precedenti, tra cui quelli del 2011 e del 2016.

Formazione, informazione e addestramento

TermineCosa èRiferimento
InformazioneConoscenze utili a riconoscere, ridurre e gestire i rischiArtt. 2, lett. bb, e 36
FormazionePercorso strutturato con docenti, durata minima e verifica dell’apprendimentoArtt. 2, lett. aa, e 37
AddestramentoPratica guidata sull’uso di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e DPI, svolta da una persona esperta e tracciata in un registroArtt. 2, lett. cc, e 37, comma 5

Chi deve essere formato

  • lavoratori: formazione generale di 4 ore e specifica di 4, 8 o 12 ore in base al rischio, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni;
  • preposti, dirigenti e datori di lavoro, con percorsi propri (art. 37, commi 7 e 7-ter);
  • RLS: 32 ore iniziali e aggiornamento annuale (art. 37, commi 10 e 11);
  • RSPP e ASPP (art. 32), addetti antincendio (DM 2 settembre 2021) e primo soccorso (DM 388/2003);
  • operatori di attrezzature che richiedono un’abilitazione specifica (art. 73, comma 5).

Modalità: aula, videoconferenza, e-learning, mista

La formazione si svolge in aula oppure in videoconferenza sincrona, cioè con docente e partecipanti collegati in diretta. L’Accordo 2025 la equipara alla presenza se rispetta i requisiti previsti. L’e-learning (formazione a distanza asincrona) è ammesso solo per i moduli e per i corsi indicati dall’Accordo, su piattaforme con tracciamento della frequenza e verifica finale. La formazione dei preposti va sempre svolta in presenza (art. 37, comma 7-ter). La parte pratica e l’addestramento non si possono svolgere a distanza. Un percorso misto (“blended”) è valido solo se ogni modulo rispetta la modalità ammessa per quel modulo.

Errori frequenti

  • Corso online acquistato per moduli in cui l’e-learning non è ammesso.
  • Formazione specifica calibrata sul rischio “basso” in un settore classificato a rischio superiore.
  • Attestati senza verifica finale, senza durata o senza indicazione del soggetto formatore.
  • Addestramento su macchine e DPI di III categoria non svolto o non registrato.

Durate, scadenze e casi pratici sono nelle FAQ sulla formazione.

Fonti normative

Approfondimenti e servizi correlati

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