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Formazione Obbligatoria Sicurezza sul Lavoro

Definizione giuridica, durata, contenuti e sanzioni della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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La formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro è il percorso formativo che il datore di lavoro deve garantire a ogni lavoratore, preposto e dirigente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza). La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature o sostanze pericolose. I contenuti e le durate minime sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che distingue un modulo di formazione generale (4 ore) e un modulo di formazione specifica (4, 8 o 12 ore) in funzione del livello di rischio del settore di appartenenza. La mancata erogazione espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

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Base giuridica: art. 37 e art. 36 del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 distingue due obblighi distinti ma complementari a carico del datore di lavoro:

  • Informazione (art. 36): il datore di lavoro deve fornire a ogni lavoratore informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, sulle misure di prevenzione adottate, sulle procedure di emergenza e sui nominativi del RSPP, del medico competente e degli addetti alle emergenze. L'informazione non richiede un corso strutturato, ma deve essere documentata e comprensibile.
  • Formazione (art. 37): il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve essere comprensibile, deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può essere a carico del lavoratore. I contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni.

L'art. 37 co. 1 precisa che la formazione deve tenere conto dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, alle misure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore e dell'azienda. L'art. 37 co. 4 stabilisce che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici quando esistenti, durante l'orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Struttura della formazione: modulo generale e modulo specifico

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 articola la formazione obbligatoria dei lavoratori in due moduli distinti, da erogarsi entrambi prima che il lavoratore sia adibito alle proprie mansioni, salvo il ricorso alla facoltà di affiancamento prevista per le prime fasi dell'inserimento lavorativo.

  • Modulo di formazione generale — 4 ore (tutti i settori): tratta i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; l'organizzazione della prevenzione aziendale; i diritti, i doveri e le sanzioni per i diversi soggetti aziendali; gli organi di vigilanza, controllo e assistenza. Questo modulo ha contenuto prevalentemente normativo e organizzativo e, in quanto tale, può essere erogato anche in modalità e-learning (FAD) nel rispetto dei requisiti tecnici degli Accordi.
  • Modulo di formazione specifica — 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio), 12 ore (rischio alto): è dedicato ai rischi specifici della mansione e del settore di appartenenza. Il livello di rischio (basso, medio, alto) è determinato in base alla classificazione ATECO del settore produttivo, secondo le tabelle allegate all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. I contenuti comprendono: rischi propri dell'attività svolta, misure di prevenzione e protezione adottate in azienda, uso corretto dei DPI, procedure di emergenza, segnaletica di sicurezza, utilizzo delle attrezzature e delle sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo.

La durata complessiva della formazione di base per un lavoratore neo-assunto varia quindi da un minimo di 8 ore (4 generale + 4 specifica, settori a rischio basso) fino a 16 ore (4 generale + 12 specifica, settori a rischio alto). L'Accordo prevede che la formazione generale possa essere erogata prima dell'inizio del lavoro, anche attraverso organismi paritetici, e che quella specifica sia completata entro 60 giorni dall'assunzione in caso di utilizzo della facoltà di affiancamento.

Formazione di dirigenti e preposti

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e il successivo Accordo del 25 luglio 2012 disciplinano la formazione specifica di dirigenti e preposti, distinta da quella dei lavoratori per contenuti e durate maggiori.

  • Preposti: la formazione ha durata minima di 8 ore, suddivise in un modulo comune con i lavoratori (formazione generale + specifica di settore) e un modulo aggiuntivo dedicato al ruolo del preposto. Il modulo aggiuntivo copre: principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale, relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione, definizione e individuazione dei fattori di rischio, tecniche di comunicazione e relazione con i lavoratori, valutazione dei rischi dell'azienda, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  • Dirigenti: la formazione ha durata minima di 16 ore, strutturata in quattro moduli da 4 ore ciascuno. I contenuti riguardano: il sistema legislativo e istituzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la gestione e organizzazione della sicurezza; l'individuazione e valutazione dei rischi; la comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

L'aggiornamento obbligatorio per preposti e dirigenti ha cadenza quinquennale: 6 ore per i preposti e 6 ore per i dirigenti, da svolgersi entro 5 anni dal completamento della formazione iniziale.

Formazione del datore di lavoro e dell'RSPP

Quando il datore di lavoro svolge direttamente i compiti di RSPP (facoltà consentita dall'art. 34 D.Lgs. 81/08 per le aziende di minori dimensioni), deve completare un percorso formativo specifico la cui durata varia in funzione del livello di rischio dell'azienda:

  • 16 ore per i datori di lavoro di aziende classificate a rischio basso (codici ATECO come commercio al dettaglio, servizi non esposti a rischi specifici, uffici).
  • 32 ore per i datori di lavoro di aziende classificate a rischio medio (artigianato, alcune attività manifatturiere, ristorazione, trasporti leggeri).
  • 48 ore per i datori di lavoro di aziende classificate a rischio alto (costruzioni, industria chimica, lavorazione del legno, fonderie, cave e miniere, agricoltura).

Anche per il datore di lavoro-RSPP l'aggiornamento quinquennale è obbligatorio: la durata minima dell'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni, indipendentemente dal livello di rischio. Il percorso formativo per il datore di lavoro-RSPP era originariamente disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (stesso giorno di quello per i lavoratori), che ha sostituito la previgente disciplina del D.M. 16 gennaio 1997.

Per gli RSPP che non coincidono con il datore di lavoro (RSPP esterno o interno dipendente), la formazione e l'aggiornamento sono disciplinati dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dai relativi Accordi Stato-Regioni, con durate che variano da 28 a 48 ore per la formazione iniziale (a seconda del livello di rischio) e 40 ore di aggiornamento quinquennale.

Aggiornamento quinquennale obbligatorio

La formazione obbligatoria non si esaurisce con il percorso iniziale: l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 introduce l'obbligo di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori, preposti e dirigenti. Le regole principali sono le seguenti:

  • Periodicità: l'aggiornamento deve avvenire con cadenza quinquennale (ogni 5 anni) dal completamento della formazione iniziale o dal precedente aggiornamento.
  • Durata minima: 6 ore per i lavoratori (tutti i livelli di rischio), 6 ore per i preposti, 6 ore per i dirigenti. La durata si intende cumulabile nell'arco del quinquennio, quindi possono essere svolte in moduli anche separati nel tempo, purché il totale di 6 ore sia raggiunto entro la scadenza quinquennale.
  • Contenuti: l'aggiornamento deve vertere su normative aggiornate, evoluzione tecnologica, rischi emergenti specifici del settore, nuove attrezzature o sostanze introdotte, analisi di eventi infortunistici o near-miss occorsi in azienda o nel settore.
  • Obbligo anticipato: indipendentemente dalla scadenza quinquennale, la formazione deve essere ripetuta ogni qualvolta si verifichino cambiamenti significativi: trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie, evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi.
  • Modalità: l'aggiornamento per i lavoratori può essere svolto integralmente in modalità e-learning (FAD), purché la piattaforma rispetti i requisiti tecnici degli Accordi Stato-Regioni (tracciamento presenze, interattività, test finale con soglia del 70%).

Formazione e-learning: quando è ammessa e limiti

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ammette la formazione a distanza (FAD) per specifici moduli, ma pone limiti precisi per i contenuti che richiedono attività pratica.

  • E-learning ammesso: il modulo di formazione generale (4 ore, tutti i profili) e il modulo di aggiornamento quinquennale (6 ore) possono essere erogati in modalità FAD. Per il modulo specifico di rischio basso (4 ore) la FAD è ammessa in quota parte, fermo restando che le parti a carattere pratico devono svolgersi in presenza.
  • E-learning non ammesso: il modulo specifico per rischio medio (8 ore) e alto (12 ore) deve essere svolto in presenza. Sono in ogni caso esclusi dalla FAD: l'addestramento pratico all'uso di attrezzature di lavoro, la verifica dell'indossamento corretto dei DPI, le esercitazioni antincendio e le prove di primo soccorso.
  • Requisiti della piattaforma FAD: tracciamento automatico dei tempi di fruizione, elementi di interattività che attestino la partecipazione attiva del discente, test finale con soglia minima del 70% di risposte corrette, disponibilità di un tutor a distanza.

Registro delle presenze e documentazione obbligatoria

Il datore di lavoro ha l'obbligo di documentare l'avvenuta formazione di ogni lavoratore. La documentazione minima richiesta comprende:

  • Registro delle presenze: per ogni sessione formativa deve essere redatto un registro che riporti la data, la durata, i contenuti trattati, il nominativo del formatore e le firme di presenza di tutti i partecipanti. Il registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione degli organi di vigilanza in caso di ispezione.
  • Attestato di formazione: al termine del percorso (modulo generale + modulo specifico) deve essere rilasciato un attestato nominale che riporti la data di svolgimento, la durata, i contenuti, il nominativo del formatore e del responsabile del corso, la firma del datore di lavoro o del soggetto formatore. L'attestato ha validità quinquennale.
  • Documentazione FAD: per i percorsi in e-learning, la piattaforma deve generare automaticamente un report di tracciamento per ogni discente (tempi di connessione, punteggio del test, data e ora di superamento), da conservare unitamente all'attestato.
  • Conservazione: non esiste un termine di conservazione esplicitamente fissato dalla norma, ma la prassi ispettiva indica che la documentazione deve essere conservata almeno per l'intero arco di validità dell'attestato (5 anni) e preferibilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i 10 anni successivi alla cessazione, in analogia con altri documenti prevenzionistici.

Sanzioni per mancata formazione

La mancata o insufficiente erogazione della formazione obbligatoria espone il datore di lavoro e, in misura diversa, i dirigenti e i preposti a sanzioni di natura penale e amministrativa.

  • Art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 — Datore di lavoro: la violazione degli obblighi di formazione previsti dall'art. 37 co. 1, 2 e 3 (formazione dei lavoratori e dei preposti) è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
  • Art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 — Violazioni aggiuntive: la mancata formazione dei dirigenti (art. 37 co. 7) e il mancato aggiornamento periodico comportano la stessa pena alternativa (arresto o ammenda). In caso di infortunio correlato alla mancata formazione, la sanzione penale si cumula con i reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con aggravante specifica per la violazione delle norme antinfortunistiche.
  • Responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/01): se la mancata formazione si inserisce in un contesto di sistematica inosservanza degli obblighi prevenzionistici e da essa deriva un infortunio grave o mortale, l'ente (persona giuridica) risponde ai sensi del D.Lgs. 231/01 con sanzioni pecuniarie fino a 1.549.370,69 euro e sanzioni interdittive.
  • Effetti civilistici: la mancata formazione costituisce elemento di colpa specifica rilevante ai fini del risarcimento del danno in sede civile. Il lavoratore infortunato o i suoi eredi possono agire contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno differenziale rispetto all'indennizzo INAIL, dimostrando il nesso causale tra omessa formazione e evento lesivo.

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Domande frequentiFAQ

Quante ore di formazione deve fare un neoassunto?
Un lavoratore neo-assunto deve completare il modulo di formazione generale (4 ore, uguale per tutti i settori) e il modulo di formazione specifica, la cui durata dipende dal livello di rischio del settore: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto. La durata totale minima va quindi da 8 ore (settori a rischio basso, come il commercio o i servizi amministrativi) a 16 ore (settori a rischio alto, come le costruzioni o la chimica). Entrambi i moduli devono essere completati prima che il lavoratore sia adibito alle proprie mansioni, salvo la facoltà di affiancamento prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, che consente di completare la formazione specifica entro 60 giorni dall'assunzione purche' il lavoratore operi sotto sorveglianza di un preposto formato.
La formazione online è valida per tutti i profili?
No. La formazione online (FAD — Formazione a Distanza) è ammessa dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per il modulo generale (4 ore, tutti i profili) e per l'aggiornamento quinquennale (6 ore, tutti i profili). Non è invece ammessa per il modulo specifico di rischio medio (8 ore) e alto (12 ore), che devono essere svolti in presenza. Sono in ogni caso esclusi dalla modalità e-learning tutti i contenuti pratici: addestramento su attrezzature, verifica dell'indossamento dei DPI, esercitazioni antincendio, prove di primo soccorso. Per preposti e dirigenti la formazione del modulo di ruolo deve anch'essa includere parti in presenza. La piattaforma FAD deve garantire tracciamento delle presenze, interattività, test finale con soglia del 70% e disponibilita' di un tutor.
Chi paga la formazione obbligatoria?
La formazione obbligatoria è interamente a carico del datore di lavoro, senza alcun onere economico per il lavoratore. Lo stabilisce esplicitamente l'art. 37 co. 4 del D.Lgs. 81/08: la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il tempo impiegato per la formazione rientra nell'orario di lavoro retribuito. Il datore di lavoro puo' accedere a finanziamenti tramite i Fondi Interprofessionali (per la formazione continua dei dipendenti) o tramite i contributi INAIL per la formazione sulla sicurezza, ma rimane comunque il soggetto obbligato anche in assenza di finanziamenti. Il ricorso a enti di formazione esterni accreditati non trasferisce l'obbligo: il datore di lavoro resta responsabile della conformita' del percorso formativo erogato.
Quando scatta l'obbligo di aggiornamento della formazione?
L'obbligo di aggiornamento della formazione scatta in due circostanze distinte. La prima è automatica: ogni 5 anni dal completamento della formazione iniziale (o dal precedente aggiornamento) tutti i lavoratori, preposti e dirigenti devono completare un aggiornamento di almeno 6 ore. La seconda è anticipata rispetto alla scadenza quinquennale e si verifica al verificarsi di eventi specifici: trasferimento o cambiamento di mansioni che comportino esposizione a rischi diversi o maggiori; introduzione in azienda di nuove attrezzature, sostanze o agenti pericolosi; modifiche organizzative rilevanti per la sicurezza; adozione di nuove tecnologie produttive. In questi casi l'aggiornamento deve precedere il cambiamento o avvenire contestualmente all'avvio della nuova mansione, senza attendere la naturale scadenza quinquennale. Il datore di lavoro che omette l'aggiornamento entro i termini risponde delle stesse sanzioni previste per la mancata formazione iniziale.

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