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FAQ Formazione Lavoratori E-learning — FAD e Sicurezza sul Lavoro

Risposte alle domande più frequenti sulla formazione a distanza (FAD) e in e-learning per la sicurezza sul lavoro: quali moduli sono ammessi, come deve essere strutturata la piattaforma, aggiornamento quinquennale, formazione RSPP e responsabilità del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 ammette l'e-learning per il modulo generale e la parte teorica del modulo specifico della formazione obbligatoria dei lavoratori, ma richiede piattaforme certificate con tracciamento ore, test finale e attestato conforme. La parte pratica deve sempre svolgersi in presenza. Ti aiutiamo a verificare la conformità del tuo percorso formativo e a scegliere provider accreditati per la tua realtà aziendale.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla validità della formazione in e-learning e FAD per la sicurezza sul lavoro, con riferimento all'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 e all'art. 37 D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti sulla formazione e-learning per la sicurezzaFAQ

La formazione in e-learning è valida per la sicurezza sul lavoro?
Sì, ma a condizioni precise stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, che ha aggiornato e integrato l'Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08. L'e-learning è ammesso per il modulo generale (4 ore) e per la parte teorica del modulo specifico per i rischi bassi, medi e alti. Non è invece mai ammesso per la parte pratica del modulo specifico, che deve svolgersi obbligatoriamente in presenza. Perché la formazione e-learning sia valida, la piattaforma deve essere certificata e rispettare requisiti tecnici precisi: tracciamento delle ore effettivamente fruite per ciascun modulo, test finale di verifica con soglia minima di superamento (generalmente ≥70%), rilascio di un attestato con data, numero di ore, firma digitale o equivalente del responsabile della formazione. Il soggetto erogatore deve essere qualificato ai sensi della normativa vigente. Se uno di questi requisiti manca, la formazione non è giuridicamente valida, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 37 e dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro.
Quali moduli possono essere erogati in e-learning?
L'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 definisce con precisione quali parti della formazione obbligatoria per i lavoratori possono essere erogate a distanza. Il modulo generale (4 ore), che tratta concetti fondamentali di prevenzione, normativa e organizzazione della sicurezza, può essere erogato integralmente in modalità e-learning. La parte teorica del modulo specifico, che varia da 4 a 8 ore a seconda della categoria di rischio (basso, medio, alto), può anch'essa essere erogata in e-learning. Restano invece esclusi dalla possibilità di utilizzo della FAD: la parte pratica del modulo specifico, che include esercitazioni, prove su attrezzature, simulazioni di emergenza e attività hands-on. Questa parte deve svolgersi necessariamente in aula o in ambienti attrezzati, con la presenza fisica di un docente qualificato. In sintesi: e-learning sì per teoria e fondamenti normativi; in presenza obbligatoria per qualsiasi attività pratica o applicativa. Il mancato rispetto di questa distinzione rende la formazione parzialmente o totalmente invalida ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo.
Cosa deve avere una piattaforma e-learning valida per la sicurezza?
Per essere ritenuta valida ai fini della formazione obbligatoria sulla sicurezza, una piattaforma e-learning deve soddisfare requisiti tecnici e funzionali specifici indicati dall'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. In primo luogo è richiesto il tracciamento puntuale degli accessi: la piattaforma deve registrare data, orario di inizio e fine di ogni sessione, identificare univocamente l'utente e tenere il log del progresso per singolo modulo didattico. Non è sufficiente certificare il completamento dell'intero corso, ma deve risultare evidenza che ciascun modulo sia stato seguito per la durata prevista. È obbligatorio un test di verifica finale con soglia di superamento minima del 70% delle risposte corrette; in caso di mancato superamento il lavoratore deve poter ripetere il modulo. Al termine, la piattaforma deve rilasciare un attestato conforme, contenente: generalità del lavoratore, denominazione del corso, data e numero di ore fruite, argomenti trattati, esito del test finale, firma digitale o sigillo del soggetto erogatore. La piattaforma deve inoltre prevedere un sistema di tutoraggio a distanza (docente o tutor raggiungibile durante la fruizione). L'assenza anche di uno solo di questi elementi può rendere il percorso formativo non riconoscibile ai fini normativi.
L'aggiornamento quinquennale può essere fatto online?
L'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 disciplina anche le modalità dell'aggiornamento periodico quinquennale, che i lavoratori devono obbligatoriamente effettuare ogni cinque anni dalla formazione iniziale. Per i lavoratori a rischio basso, l'aggiornamento è di 6 ore; per i lavoratori a rischio medio e alto, è parimenti di 6 ore, ma con contenuti più specifici rispetto ai rischi della mansione. L'Accordo ammette che una parte dell'aggiornamento possa essere erogata in modalità e-learning, a condizione che il provider sia un soggetto formatore autorizzato e che la piattaforma rispetti i requisiti tecnici previsti (tracciamento, test, attestazione). Tuttavia, qualora l'aggiornamento preveda esercitazioni pratiche o prove su attrezzature, queste devono svolgersi in presenza. In pratica, la componente teorica e normativa dell'aggiornamento (ad esempio aggiornamenti legislativi, gestione emergenze a livello teorico, segnaletica) può avvenire in e-learning; le prove pratiche no. Si raccomanda di verificare sempre con il provider l'accreditamento specifico e la conformità del percorso all'Accordo vigente, anche in relazione a eventuali circolari regionali integrative.
La formazione RSPP può essere in e-learning?
La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è disciplinata dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, che ne definisce i percorsi formativi suddivisi in tre moduli: modulo A (giuridico-normativo), modulo B (tecnico, con specializzazioni per macrosettori ATECO) e modulo C (gestionale e relazionale). Per i moduli A e B è ammessa la modalità e-learning, con le stesse condizioni previste per la formazione dei lavoratori: piattaforma certificata, tracciamento ore, test finale, attestazione conforme. Il modulo C, che include aspetti gestionali, relazionali e di leadership nella sicurezza, richiede invece la presenza in aula, in quanto prevede attività interattive, simulazioni e lavori di gruppo non replicabili efficacemente a distanza. Analogamente, gli eventuali moduli pratici previsti per specifici macrosettori del modulo B devono svolgersi in presenza. L'aggiornamento quinquennale dell'RSPP (40 ore per rischio alto, 28 per medio, 14 per basso) può essere parzialmente erogato in e-learning seguendo gli stessi criteri. Si raccomanda di verificare l'accreditamento del provider per la specifica figura dell'RSPP e non solo per la formazione generica dei lavoratori.
Qual è la differenza tra FAD asincrona e FAD sincrona?
La Formazione a Distanza (FAD) si distingue in due modalità principali con caratteristiche e riconoscimento normativo differenti. La FAD asincrona consiste nella fruizione autonoma di materiali preregistrati — video lezioni, slide interattive, moduli SCORM — senza presenza in tempo reale di un docente. Il discente accede alla piattaforma quando vuole, entro scadenze stabilite, e segue i contenuti in autonomia, completando quiz e verifiche intermedie. La FAD sincrona (o webinar) prevede invece una sessione in tempo reale con un docente collegato, che eroga la lezione, interagisce con i partecipanti, risponde a domande e verifica la partecipazione attiva tramite strumenti quali sondaggi, appello nominale e registrazione delle presenze. Ai fini della sicurezza sul lavoro, l'Accordo 07/07/2016 ammette entrambe le modalità per la parte teorica, ma con requisiti differenti: nella FAD asincrona è obbligatorio il tracciamento automatico del tempo di fruizione; nella FAD sincrona il docente attesta la presenza e la partecipazione attiva dei discenti. Per gli aspetti che si avvicinano alla formazione pratica — ad esempio discussione di casi concreti o procedure operative — si preferisce la FAD sincrona, che garantisce un livello minimo di interazione. La sola visione passiva di video senza verifica non è sufficiente a soddisfare l'obbligo formativo.
Il lavoratore può seguire la formazione dal cellulare?
Dal punto di vista tecnico, seguire un corso di formazione sulla sicurezza tramite smartphone è possibile se la piattaforma è mobile-responsive o dispone di un'app dedicata. Tuttavia, la validità ai fini normativi dipende esclusivamente dalla conformità della piattaforma ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Affinché la fruizione da mobile sia valida: la piattaforma deve tracciare correttamente le ore fruite anche da dispositivo mobile (log degli accessi con identificazione utente); i moduli devono essere visualizzabili correttamente e per intero, senza che limitazioni dello schermo compromettano la comprensione dei contenuti; il test finale deve essere accessibile e superabile da mobile con le stesse modalità della versione desktop; l'attestato rilasciato deve essere identico a quello emesso per la fruizione da PC. Se la piattaforma non è certificata o non garantisce il tracciamento su mobile, la fruizione da smartphone non produce un attestato valido. In pratica, prima di autorizzare la formazione su smartphone, il datore di lavoro o il responsabile della formazione deve verificare con il provider la compatibilità mobile certificata della piattaforma e non affidarsi a semplici dichiarazioni commerciali.
Cosa succede se il corso e-learning non è certificato e il lavoratore si fa male?
Le conseguenze giuridiche sono gravi e ricadono direttamente sul datore di lavoro. L'art. 37 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza. Se la formazione erogata non rispetta i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni di riferimento — perché la piattaforma non era certificata, il tracciamento era assente, il test non era previsto o il provider non era accreditato — quella formazione è giuridicamente inesistente: equivale a non aver formato il lavoratore. In caso di infortunio, la procura inquirente e l'ispettorato del lavoro accertano se la formazione era stata regolarmente erogata. Se risulta che il corso e-learning era non conforme, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda) e può essere ritenuto corresponsabile dell'infortunio per omessa formazione. Parallelamente, l'INAIL può rivalersi sul datore di lavoro per le prestazioni erogate al lavoratore infortunato. La responsabilità rimane intatta anche se il lavoratore aveva "cliccato" sui moduli e ricevuto un attestato: ciò che conta è la conformità sostanziale del percorso, non la mera esistenza di un documento cartaceo o digitale.

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Domande frequentiFAQ

La formazione in e-learning è valida per la sicurezza sul lavoro?
Sì, ma a condizioni precise stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, che ha aggiornato e integrato l'Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08. L'e-learning è ammesso per il modulo generale (4 ore) e per la parte teorica del modulo specifico per i rischi bassi, medi e alti. Non è invece mai ammesso per la parte pratica del modulo specifico, che deve svolgersi obbligatoriamente in presenza. Perché la formazione e-learning sia valida, la piattaforma deve essere certificata e rispettare requisiti tecnici precisi: tracciamento delle ore effettivamente fruite per ciascun modulo, test finale di verifica con soglia minima di superamento (generalmente ≥70%), rilascio di un attestato con data, numero di ore, firma digitale o equivalente del responsabile della formazione. Il soggetto erogatore deve essere qualificato ai sensi della normativa vigente. Se uno di questi requisiti manca, la formazione non è giuridicamente valida, con le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 37 e dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro.
Quali moduli possono essere erogati in e-learning?
L'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 definisce con precisione quali parti della formazione obbligatoria per i lavoratori possono essere erogate a distanza. Il modulo generale (4 ore), che tratta concetti fondamentali di prevenzione, normativa e organizzazione della sicurezza, può essere erogato integralmente in modalità e-learning. La parte teorica del modulo specifico, che varia da 4 a 8 ore a seconda della categoria di rischio (basso, medio, alto), può anch'essa essere erogata in e-learning. Restano invece esclusi dalla possibilità di utilizzo della FAD: la parte pratica del modulo specifico, che include esercitazioni, prove su attrezzature, simulazioni di emergenza e attività hands-on. Questa parte deve svolgersi necessariamente in aula o in ambienti attrezzati, con la presenza fisica di un docente qualificato. In sintesi: e-learning sì per teoria e fondamenti normativi; in presenza obbligatoria per qualsiasi attività pratica o applicativa. Il mancato rispetto di questa distinzione rende la formazione parzialmente o totalmente invalida ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo.
Cosa deve avere una piattaforma e-learning valida per la sicurezza?
Per essere ritenuta valida ai fini della formazione obbligatoria sulla sicurezza, una piattaforma e-learning deve soddisfare requisiti tecnici e funzionali specifici indicati dall'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016. In primo luogo è richiesto il tracciamento puntuale degli accessi: la piattaforma deve registrare data, orario di inizio e fine di ogni sessione, identificare univocamente l'utente e tenere il log del progresso per singolo modulo didattico. Non è sufficiente certificare il completamento dell'intero corso, ma deve risultare evidenza che ciascun modulo sia stato seguito per la durata prevista. È obbligatorio un test di verifica finale con soglia di superamento minima del 70% delle risposte corrette; in caso di mancato superamento il lavoratore deve poter ripetere il modulo. Al termine, la piattaforma deve rilasciare un attestato conforme, contenente: generalità del lavoratore, denominazione del corso, data e numero di ore fruite, argomenti trattati, esito del test finale, firma digitale o sigillo del soggetto erogatore. La piattaforma deve inoltre prevedere un sistema di tutoraggio a distanza (docente o tutor raggiungibile durante la fruizione). L'assenza anche di uno solo di questi elementi può rendere il percorso formativo non riconoscibile ai fini normativi.
L'aggiornamento quinquennale può essere fatto online?
L'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 disciplina anche le modalità dell'aggiornamento periodico quinquennale, che i lavoratori devono obbligatoriamente effettuare ogni cinque anni dalla formazione iniziale. Per i lavoratori a rischio basso, l'aggiornamento è di 6 ore; per i lavoratori a rischio medio e alto, è parimenti di 6 ore, ma con contenuti più specifici rispetto ai rischi della mansione. L'Accordo ammette che una parte dell'aggiornamento possa essere erogata in modalità e-learning, a condizione che il provider sia un soggetto formatore autorizzato e che la piattaforma rispetti i requisiti tecnici previsti (tracciamento, test, attestazione). Tuttavia, qualora l'aggiornamento preveda esercitazioni pratiche o prove su attrezzature, queste devono svolgersi in presenza. In pratica, la componente teorica e normativa dell'aggiornamento (ad esempio aggiornamenti legislativi, gestione emergenze a livello teorico, segnaletica) può avvenire in e-learning; le prove pratiche no. Si raccomanda di verificare sempre con il provider l'accreditamento specifico e la conformità del percorso all'Accordo vigente, anche in relazione a eventuali circolari regionali integrative.
La formazione RSPP può essere in e-learning?
La formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è disciplinata dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, che ne definisce i percorsi formativi suddivisi in tre moduli: modulo A (giuridico-normativo), modulo B (tecnico, con specializzazioni per macrosettori ATECO) e modulo C (gestionale e relazionale). Per i moduli A e B è ammessa la modalità e-learning, con le stesse condizioni previste per la formazione dei lavoratori: piattaforma certificata, tracciamento ore, test finale, attestazione conforme. Il modulo C, che include aspetti gestionali, relazionali e di leadership nella sicurezza, richiede invece la presenza in aula, in quanto prevede attività interattive, simulazioni e lavori di gruppo non replicabili efficacemente a distanza. Analogamente, gli eventuali moduli pratici previsti per specifici macrosettori del modulo B devono svolgersi in presenza. L'aggiornamento quinquennale dell'RSPP (40 ore per rischio alto, 28 per medio, 14 per basso) può essere parzialmente erogato in e-learning seguendo gli stessi criteri. Si raccomanda di verificare l'accreditamento del provider per la specifica figura dell'RSPP e non solo per la formazione generica dei lavoratori.
Qual è la differenza tra FAD asincrona e FAD sincrona?
La Formazione a Distanza (FAD) si distingue in due modalità principali con caratteristiche e riconoscimento normativo differenti. La FAD asincrona consiste nella fruizione autonoma di materiali preregistrati — video lezioni, slide interattive, moduli SCORM — senza presenza in tempo reale di un docente. Il discente accede alla piattaforma quando vuole, entro scadenze stabilite, e segue i contenuti in autonomia, completando quiz e verifiche intermedie. La FAD sincrona (o webinar) prevede invece una sessione in tempo reale con un docente collegato, che eroga la lezione, interagisce con i partecipanti, risponde a domande e verifica la partecipazione attiva tramite strumenti quali sondaggi, appello nominale e registrazione delle presenze. Ai fini della sicurezza sul lavoro, l'Accordo 07/07/2016 ammette entrambe le modalità per la parte teorica, ma con requisiti differenti: nella FAD asincrona è obbligatorio il tracciamento automatico del tempo di fruizione; nella FAD sincrona il docente attesta la presenza e la partecipazione attiva dei discenti. Per gli aspetti che si avvicinano alla formazione pratica — ad esempio discussione di casi concreti o procedure operative — si preferisce la FAD sincrona, che garantisce un livello minimo di interazione. La sola visione passiva di video senza verifica non è sufficiente a soddisfare l'obbligo formativo.
Il lavoratore può seguire la formazione dal cellulare?
Dal punto di vista tecnico, seguire un corso di formazione sulla sicurezza tramite smartphone è possibile se la piattaforma è mobile-responsive o dispone di un'app dedicata. Tuttavia, la validità ai fini normativi dipende esclusivamente dalla conformità della piattaforma ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 07/07/2016, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Affinché la fruizione da mobile sia valida: la piattaforma deve tracciare correttamente le ore fruite anche da dispositivo mobile (log degli accessi con identificazione utente); i moduli devono essere visualizzabili correttamente e per intero, senza che limitazioni dello schermo compromettano la comprensione dei contenuti; il test finale deve essere accessibile e superabile da mobile con le stesse modalità della versione desktop; l'attestato rilasciato deve essere identico a quello emesso per la fruizione da PC. Se la piattaforma non è certificata o non garantisce il tracciamento su mobile, la fruizione da smartphone non produce un attestato valido. In pratica, prima di autorizzare la formazione su smartphone, il datore di lavoro o il responsabile della formazione deve verificare con il provider la compatibilità mobile certificata della piattaforma e non affidarsi a semplici dichiarazioni commerciali.
Cosa succede se il corso e-learning non è certificato e il lavoratore si fa male?
Le conseguenze giuridiche sono gravi e ricadono direttamente sul datore di lavoro. L'art. 37 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza. Se la formazione erogata non rispetta i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni di riferimento — perché la piattaforma non era certificata, il tracciamento era assente, il test non era previsto o il provider non era accreditato — quella formazione è giuridicamente inesistente: equivale a non aver formato il lavoratore. In caso di infortunio, la procura inquirente e l'ispettorato del lavoro accertano se la formazione era stata regolarmente erogata. Se risulta che il corso e-learning era non conforme, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda) e può essere ritenuto corresponsabile dell'infortunio per omessa formazione. Parallelamente, l'INAIL può rivalersi sul datore di lavoro per le prestazioni erogate al lavoratore infortunato. La responsabilità rimane intatta anche se il lavoratore aveva "cliccato" sui moduli e ricevuto un attestato: ciò che conta è la conformità sostanziale del percorso, non la mera esistenza di un documento cartaceo o digitale.

Fonti normative

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • Art. 32 D.Lgs. 81/08 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — Formazione lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
  • Accordo Stato-Regioni 25/07/2012 — Formazione RSPP e ASPP

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