L'ex esposto amiantoè il lavoratore che ha cessato l'attività lavorativa comportante esposizione ad amianto ma che, per la lunghissima latenza delle patologie amianto-correlate (10–50 anni), rimane a rischio di sviluppare mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare e asbestosi. L'art. 259 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di garantire a questi lavoratori la sorveglianza sanitaria periodicaanche dopo la cessazione dell'esposizione, mediante il medico competente.
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Definizione e contesto normativo
Il termine "ex esposto amianto" identifica la categoria di lavoratori che hanno avuto esposizione professionale ad amianto prima del divieto di utilizzo introdotto dalla L. 27 marzo 1992 n. 257(entrata in vigore il 12 aprile 1994), ma che ora non sono più in contatto con la sostanza. La lunghissima latenza delle malattie amianto-correlate rende questi soggetti a rischio per decenni dopo la fine dell'esposizione.
- La L. 257/1992 ha vietato in Italia la produzione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di manufatti contenenti amianto; i lavoratori esposti prima di tale data rientrano nella categoria degli ex esposti.
- Art. 259 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81— disciplina specificamente la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, imponendo l'obbligo della sua continuazione anche dopo la cessazione dell'esposizione o del rapporto di lavoro.
- Art. 243 D.Lgs. 81/08— istituisce il Registro degli esposti ad amianto, obbligatorio per le esposizioni a fibre di amianto: costituisce la base documentale per l'identificazione degli ex esposti e la gestione della sorveglianza post-espositiva.
La sorveglianza sanitaria post-espositiva (art. 259 D.Lgs. 81/08)
L'art. 259 del D.Lgs. 81/08 costituisce il cardine normativo della tutela sanitaria degli ex esposti amianto. I suoi elementi principali sono:
- Obbligo in capo al datore di lavorodi garantire la sorveglianza sanitaria agli ex esposti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'esposizione; il medico competente deve essere informato dall'azienda di ogni ex esposto noto.
- Diritto del lavoratore di sottoporsi a sorveglianza sanitaria post-espositiva anche quando non è più in azienda, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
- Periodicità: almeno ogni 3 anni per ex esposti ad alto livello (fibre superiori a 1 f/cc·anno cumulativo); la periodicità è determinata dal medico competente in base al livello di esposizione storica documentato nel fascicolo sanitario.
- Protocollo sanitario standard: visita medica, spirometria, Rx torace e/o TAC torace a bassa dose (LDCT — Low Dose Computed Tomography). Per i soggetti fumatori ex esposti, le linee guida raccomandano la LDCT annuale come strumento di screening per il tumore polmonare.
- INAIL — Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM): raccoglie i dati epidemiologici sui casi incidenti di mesotelioma maligno e supporta le attività di sorveglianza epidemiologica sugli ex esposti amianto a livello nazionale.
Il Registro degli Esposti e il fascicolo sanitario
Il Registro degli esposti e il fascicolo sanitario personale sono strumenti documentali fondamentali per la gestione degli ex esposti amianto:
- Art. 243 co. 4 D.Lgs. 81/08: in caso di cessazione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro deve consegnare copia del registro degli esposti all'organo di vigilanza e all'INAIL (che ha assorbito le funzioni dell'ex ISPESL), in modo da garantire la continuità della sorveglianza anche a fronte della chiusura o trasformazione aziendale.
- Il singolo lavoratore deve ricevere copia del proprio fascicolo sanitario personale contenente i dati di esposizione storica (livelli misurati in fibre/cc, durata in anni, mansioni svolte, DPI utilizzati). Questo documento è essenziale per il medico curante e per il medico competente che seguono il lavoratore nella sorveglianza post-espositiva.
- Il fascicolo è altresì indispensabile per le pratiche INAIL in caso di insorgenza di malattia professionale amianto-correlata, in quanto documenta il nesso causale tra l'esposizione storica e la patologia.
Benefici previdenziali (L. 257/1992 e successive modifiche)
La L. 257/1992 e le successive modifiche legislative hanno introdotto benefici previdenziali per i lavoratori ex esposti amianto:
- L. 257/1992 art. 13 co. 8 — Coefficiente moltiplicatore 1,25: i lavoratori esposti ad amianto per almeno 10 anni con esposizione superiore ai limiti di legge hanno diritto al riconoscimento del coefficiente moltiplicatore di 1,25 per il calcolo della pensione. In pratica, ogni anno di esposizione ad amianto vale come 1,25 anni ai fini pensionistici, permettendo di raggiungere prima i requisiti per il pensionamento.
- "Beneficio amianto": la disciplina è complessa e ha subito numerose modifiche nel tempo. Varie circolari INPS e sentenze della Corte di Cassazione ne hanno precisato i requisiti, i settori produttivi ammessi e le modalità di calcolo dell'esposizione storica.
- D.L. 5/2012 convertito in legge — limiti dal 1° gennaio 2015: a partire da questa data, il beneficio è stato limitato ai lavoratori che abbiano ricevuto notifica di patologia amianto-correlata riconosciuta dall'INAIL oppure che abbiano lavorato in settori specifici individuati dal DM 27 ottobre 2004 (cantieristica navale, poste, ferrovie e altri settori tassativamente elencati).
Diritti del lavoratore ex esposto
Il lavoratore ex esposto amianto è titolare di una serie di diritti che la normativa italiana riconosce a tutela della sua salute e della sua situazione previdenziale:
- Diritto alla sorveglianza sanitaria post-espositivaa carico del datore di lavoro (o, quando l'azienda è cessata, mediante i canali INAIL e SSN), senza limitazioni temporali.
- Diritto a ricevere copia del proprio fascicolo sanitario contenente i dati di esposizione storica (livelli, durata, mansioni), utile per la sorveglianza e per eventuali pratiche INAIL.
- Diritto a denunciare malattia professionale amianto-correlata all'INAIL in qualsiasi momento: non è prevista prescrizione per il mesotelioma maligno, data la sua peculiare natura causale (sostanzialmente monofattoriale: amianto).
- Diritto al beneficio previdenziale se sussistono i requisiti previsti dalla L. 257/1992 (esposizione ultradenquennale, settore produttivo, riconoscimento INAIL), con possibilità di pensionamento anticipato rispetto alle regole ordinarie.
- Diritto all'azione risarcitoriacontro il datore di lavoro per i danni subiti ai sensi dell'art. 2087 c.c. (obbligo di sicurezza), con termini di prescrizione che decorrono non dall'esposizione ma dalla conoscenza della malattia e del suo collegamento causale con l'amianto.
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Domande frequentiFAQ
Un lavoratore che ha lavorato con amianto 30 anni fa ha ancora diritto alla sorveglianza sanitaria?
Qual è la differenza tra asbestosi e mesotelioma?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 243 (registro esposti amianto), art. 259 (sorveglianza post-espositiva)
- Legge 27 marzo 1992 n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- DM 27 ottobre 2004 — Lavoratori esposti ad amianto con diritto ai benefici pensionistici
- INAIL — Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM)
- Circolare INPS — benefici pensionistici amianto L. 257/1992
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