La dichiarazione di incorporazione (talvolta denominata dichiarazione di conformità semplificata) è il documento che il fabbricante di una quasi-macchinadeve rilasciare ai sensi dell'Allegato II, lettera B) della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17. La dichiarazione attesta che la quasi-macchina è destinata a essere incorporata in una macchina o in un'altra quasi-macchina per formare insieme la macchina finale, e che non deve essere messa in servizio finché tale incorporazione non è avvenuta e la macchina finale non è stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva stessa. A differenza della Dichiarazione di Conformità CEprevista dall'Allegato II, lettera A) per le macchine complete, la dichiarazione di incorporazione non consente l'apposizione della marcatura CE sulla quasi-macchina.
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Definizione: quasi-macchina e dichiarazione di incorporazione
L'art. 2, lettera g) della Direttiva 2006/42/CE definisce la quasi-macchina come un insieme che costituisce quasi una macchina, ma che non è in grado di svolgere da solo un'applicazione specifica determinata. Una quasi-macchina è esclusivamente destinata a essere incorporata o assemblata con altre macchine o quasi-macchine o apparecchi per formare una macchina completa.
Esempi tipici di quasi-macchine includono:
- Motori elettrici, idraulici o pneumaticinon dotati di un alloggiamento completo e non configurati per un'applicazione finale specifica;
- Riduttori e sistemi di trasmissione progettati per essere integrati in impianti più ampi;
- Bracci robotici e manipolatori che richiedono un sistema di controllo esterno o una cella di lavoro per funzionare in modo sicuro;
- Gruppi di sollevamento(argani, carrelli elevatori senza telaio completo) destinati all'integrazione in sistemi di movimentazione;
- Componenti di sicurezza funzionale (es. ripari, dispositivi di interblocco) che da soli non svolgono una funzione di lavorazione.
La dichiarazione di incorporazionesi distingue nettamente dalla Dichiarazione di Conformità CE (DoC) rilasciata per le macchine complete ai sensi dell'Allegato II, lettera A):
- La DoC per macchine complete attesta la conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute applicabili e autorizza la marcatura CE e la messa in servizio diretta;
- La dichiarazione di incorporazione attesta che la quasi-macchina è conforme ai soli requisiti essenziali che le sono applicabili nella configurazione parziale, e che i requisiti rimanenti saranno soddisfatti solo a seguito dell'incorporazione nella macchina finale;
- La quasi-macchina non deve recare la marcatura CE: questa spetta unicamente alla macchina finale nella sua configurazione completa.
Direttiva Macchine 2006/42/CE — requisiti della dichiarazione di incorporazione
L'Allegato II, lettera B) della Direttiva 2006/42/CE stabilisce il contenuto minimo obbligatorio della dichiarazione di incorporazione. Il documento deve indicare:
- Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante(e, se applicabile, del suo mandatario autorizzato nell'Unione Europea);
- Descrizione e identificazione della quasi-macchina: denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie e denominazione commerciale;
- Dichiarazione che la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale di cui farà parte non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE;
- Indicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e salute applicati e soddisfatti, con riferimento alle norme armonizzate europee e alle specifiche tecniche utilizzate;
- Impegno a trasmettere, su richiesta motivata delle autorità nazionali, la documentazione tecnica pertinente relativa alla quasi-macchina, indicando il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico di costruzione;
- Firma della persona abilitata a impegnare il fabbricante o il suo mandatario, con data e luogo.
Il fabbricante è tenuto a conservare la documentazione tecnica di costruzione(fascicolo tecnico) per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima quasi-macchina prodotta, rendendola disponibile alle autorità di vigilanza su richiesta. A differenza delle macchine complete, tale documentazione non deve essere depositata preventivamente presso un organismo notificato, ma deve essere costituita e custodita internamente.
L'Allegato IXdella Direttiva disciplina invece le istruzioni per l'assemblaggio che il fabbricante della quasi-macchina deve fornire, indicando le condizioni da rispettare affinché l'incorporazione nella macchina finale avvenga in modo corretto e sicuro.
La marcatura CE non deve essere apposta sulle quasi-macchine: la sua presenza su una quasi-macchina costituisce una non conformità rilevante, in quanto potrebbe indurre in errore circa la possibilità di mettere in servizio il componente in modo autonomo.
Regolamento UE 2023/1230 — la nuova dichiarazione di incorporazione
Il Regolamento UE 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2023, sostituirà la Direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027. Fino a tale data, la Direttiva 2006/42/CE rimane pienamente in vigore, e le quasi-macchine immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027 con una dichiarazione di incorporazione rilasciata ai sensi della Direttiva non dovranno essere riassoggettate al Regolamento.
Il Regolamento UE 2023/1230 introduce alcune novità significative in materia di dichiarazione per le quasi-macchine:
- Nuova denominazione ufficiale: la dichiarazione di incorporazione diventa EU Declaration of Incorporation (EU-DoI), allineandola alla terminologia delle altre dichiarazioni UE previste dalla nuova legislazione sull'armonizzazione tecnica;
- Contenuto aggiornato: il Regolamento prevede un contenuto dell'EU-DoI più dettagliato rispetto all'Allegato II lett. B) della Direttiva, con indicazione esplicita degli allegati del Regolamento stesso applicati e delle norme armonizzate o specifiche tecniche utilizzate;
- Fascicolo tecnico digitale: il Regolamento introduce la possibilità di costituire e trasmettere il fascicolo tecnico in formato digitale, in coerenza con il programma europeo di trasformazione digitale del mercato interno;
- Istruzioni per l'assemblaggio in formato digitale: le istruzioni per l'assemblaggio possono essere messe a disposizione in formato elettronico, con indicazione del sito web o del codice QR sul prodotto;
- Rafforzamento della vigilanza del mercato: il Regolamento prevede obblighi più stringenti per i fabbricanti e gli importatori di quasi-macchine in materia di cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.
Le quasi-macchine immesse sul mercato tra il 20 gennaio 2027 e successive dovranno essere accompagnate dall'EU-DoI ai sensi del Regolamento UE 2023/1230, non dalla dichiarazione di incorporazione ai sensi della Direttiva 2006/42/CE. Tuttavia, le quasi-macchine già incorporate in macchine finali prima del 20 gennaio 2027 non sono soggette al Regolamento.
Implicazioni pratiche per datori di lavoro e RSPP
La distinzione tra quasi-macchina e macchina completa ha rilevanti implicazioni pratiche per i datori di lavoro, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i responsabili degli acquisti di attrezzature aziendali.
Come riconoscere una quasi-macchina nel parco attrezzature
Una quasi-macchina si riconosce dalla presenza della sola dichiarazione di incorporazione (non della DoC), dall'assenza della marcatura CE, e dal fatto che la documentazione tecnica indica espressamente che il componente è destinato all'incorporazione. In caso di dubbio, il manuale tecnico o le istruzioni per l'assemblaggio specificheranno le condizioni di integrazione richieste.
Responsabilità dell'assembler
Chi integra una o più quasi-macchine in un sistema finale diventa il fabbricante della macchina completaai fini della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010, con tutti gli obblighi che ne conseguono: valutazione dei rischi dell'insieme, verifica della compatibilità delle interfacce tra i componenti, emissione della Dichiarazione di Conformità CE per la macchina finale e apposizione della marcatura CE. Questo vale anche quando il “fabbricante della macchina finale” è un'azienda utilizzatrice che assembla componenti per uso interno.
Verifica delle dichiarazioni di incorporazione da fornitori
Nell'acquisto di componenti industriali (motori, riduttori, sistemi di movimentazione), il responsabile degli acquisti e l'RSPP devono verificare che:
- il fornitore abbia rilasciato la corretta tipologia di dichiarazione (dichiarazione di incorporazione, non la DoC, se si tratta di quasi-macchina);
- la dichiarazione di incorporazione contenga tutti gli elementi obbligatori ai sensi dell'Allegato II lett. B) della Direttiva 2006/42/CE;
- le istruzioni per l'assemblaggio siano disponibili in lingua italiana (ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 17/2010) e descrivano in modo dettagliato le condizioni di incorporazione sicura;
- sia indicata la persona responsabile della costituzione del fascicolo tecnico di costruzione, a cui le autorità di vigilanza possono rivolgersi.
Rischi legali: messa in servizio di quasi-macchina non incorporata correttamente
L'utilizzo di una quasi-macchina come se fosse una macchina completa — cioè senza la corretta incorporazione in un sistema finale conforme — espone il datore di lavoro a gravi conseguenze:
- Violazione dell'art. 70 del D.Lgs. 81/08, che prescrive l'utilizzo esclusivo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- Sanzioni amministrative e penaliin caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (ASL/ATS, ITL) o di infortunio connesso all'attrezzatura;
- Responsabilità civile e penaledel datore di lavoro e del preposto in caso di infortuni causati dall'uso improprio di una quasi-macchina non correttamente integrata;
- Invalidità dell'assicurazione INAIL per infortuni causati da attrezzature non conformi, con possibile rivalsa nei confronti del datore di lavoro.
Supportiamo le aziende nella verifica della documentazione CE delle attrezzature presenti in azienda e nella corretta identificazione delle quasi-macchine che richiedono una valutazione specifica prima dell'utilizzo.
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Domande frequentiFAQ
Un motore elettrico ha la marcatura CE? È una quasi-macchina?
Il datore di lavoro che riceve una quasi-macchina deve fare qualcosa prima di usarla?
Dal 2027 cambia qualcosa per le dichiarazioni di incorporazione già rilasciate?
Come si verifica che un fornitore abbia rilasciato la dichiarazione di incorporazione corretta?
Fonti normative
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio — Direttiva Macchine (Allegati II e IX)
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Regolamento UE 2023/1230 del 14 giugno 2023 — Nuova normativa macchine (applicabile dal 20/01/2027)
- Guida della Commissione Europea alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (3a edizione)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 70 — Obblighi in materia di attrezzature di lavoro
- UNI EN ISO 12100:2010 — Sicurezza del macchinario: principi generali di progettazione, valutazione e riduzione del rischio
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