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Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere (CSE e CSP)

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE): requisiti professionali, funzioni, obblighi e responsabilità nei cantieri temporanei e mobili secondo il Titolo IV D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Coordinatore per la Sicurezzaè la figura professionale nominata dal committente nei cantieri temporanei e mobili soggetti a notifica preliminare (Titolo IV D.Lgs. 81/08). Il CSP (Coordinatore in fase di Progettazione) redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); il CSE(Coordinatore in fase di Esecuzione) vigila sull'applicazione del PSC durante i lavori.

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Quando è obbligatoria la nomina del coordinatore per la sicurezza?

L'art. 90 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV — Cantieri temporanei e mobili) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori nomina il CSP e il CSE quando:

  • In cantiere operano o sono previste più imprese esecutrici anche non contemporaneamente
  • Anche in caso di una sola impresa, quando i lavori superano i 200 uomini-giorno complessivi o presentano rischi particolari (All. XI D.Lgs. 81/08)

Il committente individuale (privato che fa eseguire lavori a casa propria) è esonerato dagli obblighi di notifica e nomina del coordinatore solo se i lavori non richiedono notifica preliminare. In tutti gli altri casi, anche il privato committente è soggetto agli obblighi del Titolo IV.

Requisiti professionali del CSP e del CSE

L'art. 98 D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi per svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza. È necessario possedere:

  • Laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, chimica industriale o discipline analoghe, più 1 anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioni
  • Oppure laurea triennale nelle stesse discipline, più 3 anni di esperienza
  • Oppure diploma di geometra o perito industriale, più 5 anni di esperienza
  • Avere seguito un corso di formazione specifico per coordinatori di 120 ore (più esame finale) ai sensi dell'All. XIV D.Lgs. 81/08
  • Aggiornamento periodico di 40 ore ogni cinque anni

Non può svolgere le funzioni di CSE il datore di lavoro delle imprese esecutrici o il direttore di cantiere di una di esse: la funzione di coordinamento è incompatibile con il ruolo di esecutore dei lavori.

Funzioni del CSP: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Coordinatore in fase di Progettazione (CSP), ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 81/08, ha il compito di:

  • Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che individua le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive volte a eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dei diversi soggetti operanti in cantiere
  • Predisporre un fascicolo tecnico dell'opera (fascicolo dell'opera) con le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori durante i lavori di manutenzione successiva
  • Curare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi predispongano i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS) coerenti con il PSC

Funzioni del CSE: vigilanza e poteri-doveri in cantiere

Il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera deve:

  • Verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
  • Verificare l'idoneità del POS (Piano Operativo di Sicurezza) di ciascuna impresa, assicurandosi che siano adeguati e aggiornati
  • Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la reciproca informazione
  • Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali ai fini della realizzazione del coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza relativamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
  • Adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
  • Sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente e di inosservanza delle norme di sicurezza, con facoltà di allontanare dal cantiere le imprese o i lavoratori autonomi

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Domande frequentiFAQ

Lo stesso professionista può essere sia CSP che CSE nello stesso cantiere?
Sì. La legge non vieta che lo stesso soggetto rivesta entrambi i ruoli di CSP e CSE nella medesima opera, a condizione che possieda i requisiti professionali richiesti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08. In molti cantieri di media complessità, il committente nomina la stessa persona per entrambe le funzioni. Tuttavia, nei cantieri più complessi, può essere preferibile mantenere le due figure distinte per garantire una maggiore continuità operativa durante l'esecuzione.
Il CSE può essere ritenuto responsabile di un infortunio avvenuto in cantiere?
Sì. Il CSE è titolare di una posizione di garanzia rispetto ai lavoratori presenti in cantiere ed è soggetto a responsabilità penale se omette i compiti di vigilanza e coordinamento che la legge gli attribuisce. La Cassazione penale (Sez. IV) ha più volte confermato la responsabilità del CSE per infortuni avvenuti in cantiere qualora non avesse effettuato verifiche adeguate o non avesse sospeso i lavori in presenza di palesi violazioni delle norme di sicurezza. La responsabilità non si estende però all'ordinaria vigilanza sull'attività lavorativa delle singole imprese esecutrici.
Quante ore di aggiornamento deve fare un coordinatore per la sicurezza?
I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) devono effettuare un aggiornamento professionale di 40 ore ogni cinque anni, ai sensi dell'All. XIV del D.Lgs. 81/08. L'aggiornamento deve essere svolto presso enti di formazione accreditati. Mancato aggiornamento nei termini comporta la decadenza dalla qualifica e l'impossibilità di svolgere le funzioni di coordinatore fino al completamento dell'aggiornamento.
Il committente privato deve nominare il coordinatore per i lavori a casa propria?
Dipende dall'entità dei lavori. Il committente privato (persona fisica che fa eseguire lavori nella propria abitazione non nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale) è soggetto agli obblighi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 quando i lavori prevedono l'intervento di più imprese o superano i 200 uomini-giorno. In questi casi, anche il privato deve nominare il CSP e il CSE e provvedere alla notifica preliminare alla ASL e all'ITL. Per i lavori di piccola entità con una sola impresa e sotto soglia, l'obbligo non sussiste.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Titolo IV (artt. 88-101) — Cantieri temporanei e mobili
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — art. 98 — Requisiti professionali del coordinatore
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Allegato XIV — Formazione coordinatori
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 30/2006 — Chiarimenti Titolo IV D.Lgs. 494/96

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