Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Clausole di Sicurezza nei Contratti di Appalto

Obblighi di committente e appaltatore ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08: verifica dell'idoneità tecnico-professionale, DUVRI, costi della sicurezza e clausole contrattuali tipiche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le clausole di sicurezza nei contratti di appaltosono le disposizioni contrattuali con cui committente e appaltatore disciplinano gli obblighi reciproci in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. Comprendono: l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione, il coordinamento delle attività, la stima dei costi della sicurezza da interferenza e il divieto di ribasso su tali costi.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1)

Prima della stipula del contratto, il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e del subappaltatore. La verifica avviene tramite:

  • iscrizione al registro delle imprese e all'INPS/INAIL (DURC regolare);
  • documento di valutazione dei rischi specifici (DVR) dell'impresa appaltatrice;
  • certificazioni di qualità, abilitazioni e iscrizioni albo richieste per l'attività oggetto dell'appalto;
  • elenco delle attrezzature e dei DPI messi a disposizione dei propri lavoratori;
  • curricula e attestati formativi dei lavoratori che verranno impiegati.

La mancata verifica espone il committente a responsabilità solidaleper gli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore (art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003).

DUVRI e costi della sicurezza (art. 26 c. 3 e 5)

Il committente redige il DUVRI(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) per valutare i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. I costi della sicurezza per eliminare i rischi interferenziali sono stimati nel DUVRI e inclusi nel contratto come voce separata, non soggetta a ribasso d'asta. Le clausole contrattuali devono esplicitamente:

  • (a) vietare il ribasso sui costi di sicurezza da interferenza;
  • (b) prevedere l'obbligo di rispettare il DUVRI aggiornato;
  • (c) imporre all'appaltatore di informare i propri lavoratori sui rischi interferenziali e sulle misure adottate;
  • (d) prevedere la risoluzione contrattuale in caso di grave violazione delle norme di sicurezza.

Clausole contrattuali tipiche da inserire

Le clausole di sicurezza tipicamente incluse nei contratti di appalto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle linee guida INAIL comprendono:

  • Clausola di idoneità tecnico-professionale — con allegato DUVRI;
  • Clausola di cooperazione — obbligo di riunioni periodiche tra RSPP committente e RSPP appaltatore;
  • Clausola di coordinamento — designazione di un referente sicurezza per i lavori in appalto, comunicazione preventiva di modifiche delle attività;
  • Clausola di informazione— obbligo dell'appaltatore di informare i propri lavoratori sui rischi dell'ambiente committente, e viceversa;
  • Clausola di formazione — attestazione che i lavoratori impiegati hanno ricevuto la formazione specifica richiesta;
  • Clausola di DPI — obbligo di utilizzo dei DPI indicati nel DUVRI;
  • Clausola di comunicazione incidenti — obbligo di comunicare immediatamente infortuni, near miss e situazioni di pericolo;
  • Clausola penale — penale contrattuale per violazioni gravi.

Approfondimenti e servizi correlati

Domande frequentiFAQ

Il DUVRI è obbligatorio anche per appalti di breve durata o forniture di beni senza posa in opera?
No. L'art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/08 esclude dall'obbligo di redazione del DUVRI i lavori di durata non superiore ai due giorni fisici e i rischi di natura specifica individuabili (in tali casi è sufficiente una sintetica dichiarazione scritta di cooperazione). Sono altresì escluse le mere forniture di materiali o attrezzature senza posa in opera (es. consegna di beni da parte di un fornitore senza che il personale del fornitore esegua operazioni nel sito del committente). Tuttavia, anche in questi casi, l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore rimane sempre in capo al committente. Supportiamo la valutazione caso per caso dell'obbligo di redazione del DUVRI.
Cosa sono i "costi della sicurezza non soggetti a ribasso" e come si stimano?
I costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08) sono le spese necessarie per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, che il committente indica nel DUVRI come voce separata del corrispettivo. Non possono essere incluse in questi costi le spese per la sicurezza "propria" dell'appaltatore (costi dei DPI dei propri lavoratori, formazione interna, ecc.), che rientrano nei costi aziendali ordinari dell'appaltatore e sono a carico dello stesso. I costi da interferenza includono tipicamente: presidi di sicurezza aggiuntivi (recinzioni, segnaletica, separazione di percorsi), coordinamento (ore di riunioni di coordinamento, redazione procedure), DPI specifici aggiuntivi richiesti dal committente. La stima si basa sui prezziari regionali o, in mancanza, sui costi effettivi preventivati.
Il committente risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore?
Il committente può rispondere degli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore in via solidale, se non ha adempiuto agli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. La responsabilità solidale del committente è prevista dall'art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003 anche sul piano indennitario, e dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 sul piano prevenzionistico. Sul piano penale, il committente può essere chiamato a rispondere come garante della sicurezza dei lavoratori dell'appaltatore che operano nel suo sito se ha il potere di interferire con le modalità esecutive dei lavori (cd. posizione di garanzia). La Cassazione Penale ha affermato più volte che la posizione di garanzia del committente non viene meno per il solo fatto di aver redatto il DUVRI: occorre che le misure siano effettivamente attuate e la cooperazione sia reale, non solo formale. Ti aiutiamo a strutturare il sistema documentale e operativo degli appalti.

Fonti normative

Ti serve un preventivo per clausole di Sicurezza nei Contratti di Appalto?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito