Le clausole di sicurezza nei contratti di appaltosono le disposizioni contrattuali con cui committente e appaltatore disciplinano gli obblighi reciproci in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08. Comprendono: l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione, il coordinamento delle attività, la stima dei costi della sicurezza da interferenza e il divieto di ribasso su tali costi.
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Obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 26 c. 1)
Prima della stipula del contratto, il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore e del subappaltatore. La verifica avviene tramite:
- iscrizione al registro delle imprese e all'INPS/INAIL (DURC regolare);
- documento di valutazione dei rischi specifici (DVR) dell'impresa appaltatrice;
- certificazioni di qualità, abilitazioni e iscrizioni albo richieste per l'attività oggetto dell'appalto;
- elenco delle attrezzature e dei DPI messi a disposizione dei propri lavoratori;
- curricula e attestati formativi dei lavoratori che verranno impiegati.
La mancata verifica espone il committente a responsabilità solidaleper gli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore (art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003).
DUVRI e costi della sicurezza (art. 26 c. 3 e 5)
Il committente redige il DUVRI(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) per valutare i rischi derivanti dall'interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. I costi della sicurezza per eliminare i rischi interferenziali sono stimati nel DUVRI e inclusi nel contratto come voce separata, non soggetta a ribasso d'asta. Le clausole contrattuali devono esplicitamente:
- (a) vietare il ribasso sui costi di sicurezza da interferenza;
- (b) prevedere l'obbligo di rispettare il DUVRI aggiornato;
- (c) imporre all'appaltatore di informare i propri lavoratori sui rischi interferenziali e sulle misure adottate;
- (d) prevedere la risoluzione contrattuale in caso di grave violazione delle norme di sicurezza.
Clausole contrattuali tipiche da inserire
Le clausole di sicurezza tipicamente incluse nei contratti di appalto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e delle linee guida INAIL comprendono:
- Clausola di idoneità tecnico-professionale — con allegato DUVRI;
- Clausola di cooperazione — obbligo di riunioni periodiche tra RSPP committente e RSPP appaltatore;
- Clausola di coordinamento — designazione di un referente sicurezza per i lavori in appalto, comunicazione preventiva di modifiche delle attività;
- Clausola di informazione— obbligo dell'appaltatore di informare i propri lavoratori sui rischi dell'ambiente committente, e viceversa;
- Clausola di formazione — attestazione che i lavoratori impiegati hanno ricevuto la formazione specifica richiesta;
- Clausola di DPI — obbligo di utilizzo dei DPI indicati nel DUVRI;
- Clausola di comunicazione incidenti — obbligo di comunicare immediatamente infortuni, near miss e situazioni di pericolo;
- Clausola penale — penale contrattuale per violazioni gravi.
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Domande frequentiFAQ
Il DUVRI è obbligatorio anche per appalti di breve durata o forniture di beni senza posa in opera?
Cosa sono i "costi della sicurezza non soggetti a ribasso" e come si stimano?
Il committente risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore?
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