Il codice CER (acronimo di Catalogo Europeo dei Rifiuti, in inglese European Waste Catalogue — EWC) è un codice numerico a sei cifre che identifica univocamente la tipologia di un rifiuto in base alla sua origine e composizione. Istituito dalla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e aggiornato dalla Decisione UE 2014/955/UE, è recepito in Italia dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente). I rifiuti classificati come pericolosi sono contraddistinti da un asterisco (*) al termine del codice. La corretta attribuzione del codice CER è un obbligo di legge a carico del produttore del rifiuto e costituisce il presupposto per tutti gli adempimenti in materia di gestione, trasporto e smaltimento.
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Struttura del codice CER a sei cifre
Il codice CER è organizzato in una struttura gerarchica a tre livelli:
- Prime due cifre (capitolo) — identificano il settore di provenienza del rifiuto o il tipo di processo che lo ha generato. Il Catalogo conta 20 capitoli (es. capitolo 01: rifiuti da estrazione mineraria; capitolo 17: rifiuti da costruzione e demolizione; capitolo 20: rifiuti urbani).
- Terza e quarta cifra (sottocapitolo) — specificano il processo o l'attività che ha generato il rifiuto all'interno del capitolo (es. 17 01 rifiuti da cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche; 17 04 metalli e loro leghe).
- Quinta e sesta cifra (voce) — individuano il rifiuto specifico. Le voci contrassegnate da asterisco (*) indicano rifiuti pericolosi in virtù delle proprietà di pericolo elencate nell'Allegato III alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (HP1–HP15).
Esempio: il codice 08 01 11* identifica i rifiuti di vernici e lacche contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, prodotti dalla fabbricazione, formulazione, fornitura e uso di vernici (capitolo 08, sottocapitolo 08 01) — rifiuto pericoloso contrassegnato da asterisco.
Rifiuti con asterisco — rifiuti pericolosi
Un rifiuto è classificato come pericoloso quando presenta una o più proprietà di pericolo (HP) definite dal Regolamento UE 1357/2014 e dall'Allegato III alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Le proprietà di pericolo rilevanti per le aziende includono:
- HP 3 — Infiammabile: rifiuti liquidi infiammabili, solventi esausti, oli minerali;
- HP 4 — Irritante: sostanze che causano irritazione cutanea o oculare;
- HP 5 — Tossicità specifica: rifiuti contenenti sostanze con effetti sistemici specifici;
- HP 6 — Tossicità acuta: rifiuti contenenti sostanze con LD50 classificati come acutamente tossici;
- HP 7 — Cancerogeno: rifiuti contenenti sostanze cancerogene (es. amianto, idrocarburi policiclici aromatici);
- HP 14 — Ecotossico: rifiuti che rappresentano un rischio per l'ambiente acquatico o terrestre.
Quando il catalogo prevede sia una voce con asterisco (rifiuto pericoloso) sia una senza (rifiuto non pericoloso) per la stessa tipologia (voci a specchio), il produttore deve effettuare la caratterizzazione analitica del rifiuto per determinare se supera le concentrazioni soglia che ne determinano la pericolosità.
Obblighi documentali per il datore di lavoro (MUD e FIR)
Il datore di lavoro che produce rifiuti nell'esercizio dell'attività d'impresa è soggetto, in funzione della tipologia e quantità di rifiuti prodotti, ai seguenti obblighi documentali previsti dal D.Lgs. 152/2006:
- MUD — Modello Unico di Dichiarazione Ambientale: dichiarazione annuale (entro il 30 aprile di ogni anno, riferita all'anno precedente) obbligatoria per i produttori di rifiuti pericolosi e per alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi sopra determinate soglie quantitative.
- FIR — Formulario di Identificazione del Rifiuto: documento che deve accompagnare il rifiuto durante il trasporto, dall'impianto del produttore fino all'impianto di recupero o smaltimento. Deve contenere il codice CER, la denominazione del rifiuto, il peso e i dati di produttore, trasportatore e destinatario. Deve essere conservato per cinque anni.
- Registro di Carico e Scarico: i produttori di rifiuti pericolosi e alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi devono tenere un registro cronologico delle operazioni di produzione, movimentazione e smaltimento dei rifiuti.
Sanzioni D.Lgs. 152/2006
Il mancato rispetto degli obblighi in materia di classificazione e gestione dei rifiuti espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006:
- Omessa o falsa classificazione del rifiuto (assegnazione di un codice CER non pericoloso a un rifiuto pericoloso): sanzione penale fino a due anni di arresto e ammenda fino a 26.000 euro (art. 258, commi 3 e 4, D.Lgs. 152/2006).
- Mancata tenuta del registro di carico e scarico o del FIR: sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro per rifiuti non pericolosi; da 15.500 a 93.000 euro per rifiuti pericolosi (art. 258 D.Lgs. 152/2006).
- Omessa presentazione del MUD: sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro.
- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi: sanzione penale con arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro (art. 255 D.Lgs. 152/2006).
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Domande frequentiFAQ
Cos'è il codice CER e a cosa serve?
Come si classifica un rifiuto pericoloso in azienda?
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