Il Catasto dei Rifiuti è il sistema nazionale di raccolta e gestione dei dati sulla produzione, detenzione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, istituito dal D.Lgs. 152/2006. Il suo strumento operativo principale è il Registro di Carico e Scarico (art. 190 D.Lgs. 152/2006), che documenta cronologicamente tutti i movimenti di rifiuti prodotti o gestiti da un soggetto obbligato. Dal 2024 è entrato in vigore il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), istituito dal D.M. 4 agosto 2022 n. 132, che sostituisce progressivamente i registri cartacei e il formulario di identificazione del rifiuto con un sistema telematico centralizzato.
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Riferimento normativo
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa su un corpus normativo stratificato:
- Art. 188-bis D.Lgs. 152/2006— prevede il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e delega al decreto ministeriale l'istituzione del registro elettronico.
- Art. 190 D.Lgs. 152/2006 — disciplina il Registro di Carico e Scarico: soggetti obbligati, contenuto delle annotazioni, modalità di tenuta e conservazione, termini per le annotazioni (10 giorni lavorativi dalla produzione per il carico, entro 3 mesi dalla consegna per lo scarico).
- Art. 193 D.Lgs. 152/2006 — disciplina il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti non urbani, che nel RENTRI diventa digitale.
- D.M. 4 agosto 2022 n. 132 (Decreto RENTRI) — istituisce il Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, stabilisce le modalità di iscrizione, le categorie di soggetti obbligati e il calendario di entrata in vigore per fasi.
- D.Lgs. 152/2006 art. 258 — sanzioni per omessa o infedele tenuta del registro di carico e scarico e del formulario.
Il Registro di Carico e Scarico
Il Registro di Carico e Scarico è un documento (cartaceo o, con RENTRI, telematico) nel quale devono essere annotate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di:
- Carico: produzione o ricezione di rifiuti. Le annotazioni di carico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dalla presa in carico degli stessi.
- Scarico: avvio a recupero, smaltimento o cessione a terzi dei rifiuti. Le annotazioni di scarico devono essere effettuate entro 3 mesidalla consegna del rifiuto al trasportatore (e comunque entro 3 mesi dall'annotazione di carico per i produttori).
Le annotazioni devono riportare: codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) del rifiuto, sua descrizione, quantità (in peso), provenienza o destinazione, e il riferimento al formulario di trasporto o alla ricevuta di consegna.
Il registro deve essere conservato per almeno 5 annidall'ultima registrazione e messo a disposizione degli organi di controllo (ARPA, Carabinieri NOE, ASL) in caso di ispezione.
Il RENTRI — Registro Elettronico Nazionale
Il RENTRI(D.M. 4 agosto 2022 n. 132) è il sistema telematico gestito dall'ALBO Nazionale Gestori Ambientali che digitalizza l'intera filiera della tracciabilità dei rifiuti. Le principali novità rispetto al sistema tradizionale sono:
- Registro telematico: le annotazioni di carico e scarico avvengono direttamente sulla piattaforma RENTRI, eliminando il registro cartaceo vidimato.
- Formulario digitale: il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) diventa un documento digitale firmato elettronicamente dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario.
- Interoperabilità: i gestionali aziendali possono interfacciarsi con il RENTRI tramite API, evitando la doppia registrazione.
- Calendario di entrata in vigore per fasi: la prima fase, partita nel 2024, ha riguardato i produttori con più di 50 dipendenti e i gestori; fasi successive coinvolgeranno progressivamente le imprese di dimensioni minori.
Chi è obbligato
Ai sensi dell'art. 190 D.Lgs. 152/2006, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:
- Produttori di rifiuti speciali non urbani che superano determinate soglie dimensionali o merceologiche (esclusi i piccoli produttori che producono meno di 10 kg/anno di rifiuti pericolosi o 40 kg/anno di rifiuti non pericolosi, secondo esenzioni specifiche).
- Commercianti e intermediari di rifiuti che operano senza detenzione fisica degli stessi.
- Gestori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti.
- Trasportatoridi rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
I piccoli produttori di soli rifiuti non pericolosi non classificabili come rifiuti urbani possono essere esonerati o soggetti ad obblighi semplificati (es. solo MUD annuale invece del registro continuativo).
Sanzioni per mancata tenuta del registro
L'art. 258 D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni graduate in funzione della gravità della violazione:
- Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro per omessa tenuta del registro di carico e scarico obbligatorio.
- Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro per annotazioni tenute in modo incompleto o inesatto (se non in mala fede).
- Sanzione penale (arresto fino a 2 anni e ammenda) per false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel formulario di identificazione o nel registro.
Esempio pratico
Un'officina meccanica che produce oli esausti (rifiuto pericoloso CER 13 02 05*) e filtri olio usati (CER 16 01 07*) è obbligata a tenere il registro di carico e scarico. Ogni volta che accumula una partita di oli esausti e la consegna a un raccoglitore autorizzato, deve: annotare il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, compilare il formulario di trasporto (o autorizzare quello digitale su RENTRI) al momento della consegna, e annotare lo scarico entro 3 mesi. Il registro (o l'equivalente telematico) va conservato per 5 anni.
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Domande frequentiFAQ
Tutte le imprese sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico?
Cos'è il RENTRI e quando diventa obbligatorio?
Quanto tempo devo conservare il registro dei rifiuti?
Il formulario di trasporto è sempre necessario?
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