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Catasto Rifiuti e Registro di Carico/Scarico

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti: registro di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. 152/2006) e RENTRI, il registro elettronico nazionale che dal 2024 digitalizza la gestione dei rifiuti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Catasto dei Rifiuti è il sistema nazionale di raccolta e gestione dei dati sulla produzione, detenzione, trattamento e smaltimento dei rifiuti, istituito dal D.Lgs. 152/2006. Il suo strumento operativo principale è il Registro di Carico e Scarico (art. 190 D.Lgs. 152/2006), che documenta cronologicamente tutti i movimenti di rifiuti prodotti o gestiti da un soggetto obbligato. Dal 2024 è entrato in vigore il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), istituito dal D.M. 4 agosto 2022 n. 132, che sostituisce progressivamente i registri cartacei e il formulario di identificazione del rifiuto con un sistema telematico centralizzato.

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Riferimento normativo

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa su un corpus normativo stratificato:

  • Art. 188-bis D.Lgs. 152/2006— prevede il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e delega al decreto ministeriale l'istituzione del registro elettronico.
  • Art. 190 D.Lgs. 152/2006 — disciplina il Registro di Carico e Scarico: soggetti obbligati, contenuto delle annotazioni, modalità di tenuta e conservazione, termini per le annotazioni (10 giorni lavorativi dalla produzione per il carico, entro 3 mesi dalla consegna per lo scarico).
  • Art. 193 D.Lgs. 152/2006 — disciplina il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti non urbani, che nel RENTRI diventa digitale.
  • D.M. 4 agosto 2022 n. 132 (Decreto RENTRI) — istituisce il Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, stabilisce le modalità di iscrizione, le categorie di soggetti obbligati e il calendario di entrata in vigore per fasi.
  • D.Lgs. 152/2006 art. 258 — sanzioni per omessa o infedele tenuta del registro di carico e scarico e del formulario.

Il Registro di Carico e Scarico

Il Registro di Carico e Scarico è un documento (cartaceo o, con RENTRI, telematico) nel quale devono essere annotate, in ordine cronologico, tutte le operazioni di:

  • Carico: produzione o ricezione di rifiuti. Le annotazioni di carico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o dalla presa in carico degli stessi.
  • Scarico: avvio a recupero, smaltimento o cessione a terzi dei rifiuti. Le annotazioni di scarico devono essere effettuate entro 3 mesidalla consegna del rifiuto al trasportatore (e comunque entro 3 mesi dall'annotazione di carico per i produttori).

Le annotazioni devono riportare: codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) del rifiuto, sua descrizione, quantità (in peso), provenienza o destinazione, e il riferimento al formulario di trasporto o alla ricevuta di consegna.

Il registro deve essere conservato per almeno 5 annidall'ultima registrazione e messo a disposizione degli organi di controllo (ARPA, Carabinieri NOE, ASL) in caso di ispezione.

Il RENTRI — Registro Elettronico Nazionale

Il RENTRI(D.M. 4 agosto 2022 n. 132) è il sistema telematico gestito dall'ALBO Nazionale Gestori Ambientali che digitalizza l'intera filiera della tracciabilità dei rifiuti. Le principali novità rispetto al sistema tradizionale sono:

  • Registro telematico: le annotazioni di carico e scarico avvengono direttamente sulla piattaforma RENTRI, eliminando il registro cartaceo vidimato.
  • Formulario digitale: il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) diventa un documento digitale firmato elettronicamente dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario.
  • Interoperabilità: i gestionali aziendali possono interfacciarsi con il RENTRI tramite API, evitando la doppia registrazione.
  • Calendario di entrata in vigore per fasi: la prima fase, partita nel 2024, ha riguardato i produttori con più di 50 dipendenti e i gestori; fasi successive coinvolgeranno progressivamente le imprese di dimensioni minori.

Chi è obbligato

Ai sensi dell'art. 190 D.Lgs. 152/2006, sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico:

  • Produttori di rifiuti speciali non urbani che superano determinate soglie dimensionali o merceologiche (esclusi i piccoli produttori che producono meno di 10 kg/anno di rifiuti pericolosi o 40 kg/anno di rifiuti non pericolosi, secondo esenzioni specifiche).
  • Commercianti e intermediari di rifiuti che operano senza detenzione fisica degli stessi.
  • Gestori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti.
  • Trasportatoridi rifiuti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I piccoli produttori di soli rifiuti non pericolosi non classificabili come rifiuti urbani possono essere esonerati o soggetti ad obblighi semplificati (es. solo MUD annuale invece del registro continuativo).

Sanzioni per mancata tenuta del registro

L'art. 258 D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni graduate in funzione della gravità della violazione:

  • Sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro per omessa tenuta del registro di carico e scarico obbligatorio.
  • Sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro per annotazioni tenute in modo incompleto o inesatto (se non in mala fede).
  • Sanzione penale (arresto fino a 2 anni e ammenda) per false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nel formulario di identificazione o nel registro.

Esempio pratico

Un'officina meccanica che produce oli esausti (rifiuto pericoloso CER 13 02 05*) e filtri olio usati (CER 16 01 07*) è obbligata a tenere il registro di carico e scarico. Ogni volta che accumula una partita di oli esausti e la consegna a un raccoglitore autorizzato, deve: annotare il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, compilare il formulario di trasporto (o autorizzare quello digitale su RENTRI) al momento della consegna, e annotare lo scarico entro 3 mesi. Il registro (o l'equivalente telematico) va conservato per 5 anni.

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Domande frequentiFAQ

Tutte le imprese sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico?
No. L'obbligo riguarda i produttori di rifiuti speciali non urbani che superano determinate soglie, i gestori di impianti di recupero/smaltimento, i trasportatori e i commercianti/intermediari. I piccoli produttori di soli rifiuti non pericolosi possono essere esonerati o soggetti a obblighi semplificati. È sempre consigliabile verificare la propria posizione in base alla tipologia e quantità di rifiuti prodotti.
Cos'è il RENTRI e quando diventa obbligatorio?
Il RENTRI è il sistema telematico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, istituito dal D.M. 4 agosto 2022 n. 132. L'entrata in vigore è scaglionata per fasi: la prima ha riguardato dal 2024 le imprese con più di 50 dipendenti e i gestori autorizzati; le fasi successive coinvolgeranno progressivamente tutte le categorie di soggetti obbligati. Conviene verificare la propria scadenza sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Quanto tempo devo conservare il registro dei rifiuti?
Il registro di carico e scarico deve essere conservato per almeno 5 anni dall'ultima annotazione effettuata, ed essere messo a disposizione degli organi di controllo (ARPA, ASL, Carabinieri NOE) durante le ispezioni.
Il formulario di trasporto è sempre necessario?
Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) è obbligatorio per il trasporto di rifiuti speciali non urbani su strada. Con il RENTRI il formulario cartaceo viene sostituito da quello digitale, ma l'obbligo sostanziale rimane. Alcune categorie di trasporto (es. rifiuti urbani affidati al gestore del servizio pubblico) possono seguire regole diverse.

Fonti normative

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