Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Campi elettromagnetici (CEM) sul lavoro

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz: cosa prevede il Capo IV del Titolo VIII e come si imposta la valutazione.

Risposta rapida

I campi elettromagnetici sono campi elettrici statici, magnetici statici e campi variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz. Sul lavoro possono causare effetti diretti (effetti biofisici come stimolazione di nervi e muscoli o riscaldamento dei tessuti) e indiretti(interferenze con pacemaker e altri dispositivi impiantati, attrazione di oggetti ferromagnetici, innesco di detonatori). Il datore di lavoro deve valutarli secondo il Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 (artt. 206-212), riscritto dal D.Lgs. 159/2016.

Grandezze di riferimento

  • Valori limite di esposizione (VLE): riferiti agli effetti sanitari e sensoriali, non possono essere superati salvo le deroghe dell’art. 212.
  • Valori di azione (VA): grandezze misurabili (campo elettrico, induzione magnetica, corrente indotta) il cui rispetto garantisce il rispetto dei VLE. Sono indicati nell’allegato XXXVI.

Come si imposta la valutazione (art. 209)

  1. Censire le sorgenti: saldatrici a resistenza e ad arco, forni a induzione, elettrolisi, magnetoterapia, risonanza magnetica, essiccatori e incollaggi a radiofrequenza, trasmettitori.
  2. Verificare se le attrezzature rientrano tra quelle che, in condizioni d’uso normali, non danno esposizioni significative: per gli uffici e le apparecchiature domestiche conformi di norma la valutazione si chiude senza misure.
  3. Usare i dati del fabbricante e le guide pratiche della Commissione europea; misurare o calcolare quando non bastano.
  4. Considerare i lavoratori particolarmente sensibili: portatori di dispositivi medici impiantati, lavoratrici in gravidanza.
  5. Ripetere la valutazione almeno ogni quattro anni (art. 181) o prima in caso di cambiamenti.

Misure tipiche

  • Delimitare e segnalare le aree in cui i valori di azione possono essere superati e limitarne l’accesso.
  • Aumentare la distanza dalla sorgente, schermare, scegliere attrezzature a minore emissione.
  • Informare e formare gli esposti, in particolare su sintomi transitori e rischi per i portatori di impianti.
  • Sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 211.

Fonti normative

Approfondimenti

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito