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Campi Elettromagnetici (CEM): valutazione del rischio

Definizione di CEM a bassa e alta frequenza, obblighi normativi del Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08, valori limite di esposizione, sorgenti tipiche, metodi di valutazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I campi elettromagnetici (CEM) sono perturbazioni dello spazio fisico generate da cariche elettriche in movimento che producono campi elettrici e magnetici variabili nel tempo. Ai fini della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo IV, artt. 206-212) e la Direttiva 2013/35/UE distinguono i CEM in funzione della frequenza: i campi a bassa frequenza (ELF, da 0 Hz a 10 MHz) esercitano effetti biofisici diretti sui tessuti, mentre i campi ad alta frequenza (da 100 kHz a 300 GHz) possono determinare riscaldamento tissutale. La valutazione del rischio è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti CEM rilevanti.

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Riferimento normativo

Il quadro normativo di riferimento è composto da:

  • D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo IV (artt. 206-212)— recepisce la Direttiva 2013/35/UE e definisce le misure di protezione dei lavoratori dall'esposizione ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
  • Direttiva 2013/35/UE — stabilisce i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i CEM negli ambienti di lavoro, in recepimento delle raccomandazioni ICNIRP 2010 e successive.
  • Art. 206 D.Lgs. 81/08— definisce l'ambito di applicazione e i termini tecnici: valori limite di esposizione, valori di azione, effetti diretti e indiretti.
  • Art. 207 D.Lgs. 81/08 — disciplina i valori limite di esposizione e i valori di azione, rimandando agli allegati XXXVI e XXXVI-bis del decreto.
  • Art. 209 D.Lgs. 81/08— stabilisce l'obbligo di valutazione dei rischi e i criteri per effettuarla, incluse le norme tecniche di riferimento (serie CEI EN 50413).
  • Art. 211 D.Lgs. 81/08 — prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a CEM che superano i valori limite di esposizione.

Valori limite di esposizione e valori di azione

Il D.Lgs. 81/08 (allegati XXXVI e XXXVI-bis) distingue due livelli di riferimento:

  • Valori limite di esposizione (VLE) — limiti basati sugli effetti biofisici diretti accertati (stimolazione del sistema nervoso per i campi a bassa frequenza; riscaldamento tissutale per i campi ad alta frequenza). Non devono mai essere superati.
  • Valori di azione (VA)— grandezze misurabili direttamente nell'ambiente di lavoro (intensità di campo elettrico E, densità di flusso magnetico B, densità di potenza S) che consentono di determinare, per via pratica, se i VLE sono rispettati. Al superamento dei VA scattano obblighi specifici di misura e protezione.

La Direttiva 2013/35/UE introduce inoltre la distinzione tra effetti per la salute (VLE-ES) ed effetti sensoriali (VLE-SE), nonché tra valori di azione per i rischi per la salute (VA-S) e valori di azione per i rischi relativi agli effetti sensoriali (VA-SR).

Sorgenti tipiche di CEM negli ambienti di lavoro

Le principali sorgenti di campi elettromagnetici in ambito professionale includono:

  • Trasformatori e cabine elettriche — sorgenti di campi a frequenza industriale (50 Hz) con elevata densità di flusso magnetico nelle immediate vicinanze.
  • Saldatrici a induzione e a resistenza — generano campi magnetici intensi a frequenze variabili; rappresentano una delle esposizioni professionali più critiche.
  • Apparecchiature di risonanza magnetica (RM)— in ambito sanitario producono campi statici, a radiofrequenza e a gradiente (ELF); sono soggette a regime speciale ai sensi dell'art. 210-bis D.Lgs. 81/08 (deroga per il personale sanitario).
  • Antenne per telecomunicazioni e sistemi radar — sorgenti di campi ad alta frequenza (RF/microonde) rilevanti per lavoratori esposti durante installazione o manutenzione.
  • Forni a microonde industriali e dielettrico-riscaldanti — utilizzati nella lavorazione di materiali plastici, legno e gomma; emettono campi RF con intensità potenzialmente elevata in prossimità dei piani di lavoro.
  • Sistemi di antifurto EAS e portali di controllo accessi — presenti in ambito commerciale e ospedaliero; rilevanti per lavoratori che vi transitano frequentemente.

Metodi di valutazione del rischio CEM

L'art. 209 D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro valuti il rischio CEM tenendo conto delle seguenti fonti:

  • Norme tecniche CEI e CENELEC— in particolare la serie EN 50413 (basi per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai CEM) e la EN 50500 (procedure di misura per i sistemi di trasporto ferroviario).
  • Software di simulazione numerica — per sorgenti complesse o in assenza di dati di misura affidabili, è possibile ricorrere a modelli computazionali validati.
  • Dati del fabbricante — le schede tecniche delle apparecchiature e le dichiarazioni di conformità CE possono contenere informazioni sui livelli di emissione CEM.
  • Misurazioni in campo — effettuate con strumentazione calibrata e accreditata, secondo protocolli standardizzati, nelle postazioni di lavoro effettive.

Le linee guida ICNIRP e le guide pratiche della Commissione Europea (serie "Non-binding guide to good practice") costituiscono ulteriori riferimenti tecnici utili per la valutazione.

Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitariaper il rischio CEM è disciplinata dall'art. 211 D.Lgs. 81/08 ed è obbligatoria nei seguenti casi:

  • quando l'esposizione supera i valori limite di esposizione (VLE);
  • su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente ritenga la richiesta correlata al rischio professionale.

La sorveglianza è particolarmente rilevante per i lavoratori portatori di dispositivi medicali impiantabili attivi (pacemaker, defibrillatori) e per le lavoratrici in stato di gravidanza, categorie per le quali i VLE per gli effetti sensoriali sono ridotti ai sensi della Direttiva.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) specifici per CEM

I DPI per la protezione dai CEM sono misure residuali, da adottare solo dopo aver applicato le misure collettive previste dalla gerarchia della prevenzione. Le tipologie principali includono:

  • Indumenti schermanti — realizzati con tessuti conduttivi (es. fibra di argento o carbonio) per la protezione dai campi elettrici a radiofrequenza.
  • Guanti schermanti — impiegati in prossimità di sorgenti RF o a induzione.
  • Visiere e occhiali protettivi — specifici per la protezione da radiazioni a microonde in ambienti con esposizioni localizzate al viso.

I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e marcati CE. La scelta va effettuata in base alla frequenza della sorgente e alle caratteristiche dell'esposizione.

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Domande frequentiFAQ

Tutti i datori di lavoro devono valutare il rischio CEM?
Sì, l'obbligo di valutazione del rischio CEM si applica a tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 81/08. Tuttavia, se la valutazione preliminare (es. sulla base dei dati del fabbricante o di banche dati settoriali) dimostra che i valori di azione non sono superati e che i rischi indiretti sono trascurabili, il datore di lavoro può documentare le ragioni che escludono ulteriori misurazioni senza procedere a misure strumentali in campo.
Il personale che lavora con apparecchiature RM è soggetto a regole diverse?
Sì. L'art. 210-bis D.Lgs. 81/08 prevede una deroga per il personale sanitario che opera in prossimità di apparecchiature di risonanza magnetica a scopo diagnostico o terapeutico, a condizione che vengano adottate specifiche misure di protezione, sia garantita la sorveglianza sanitaria e i lavoratori ricevano formazione adeguata sulle procedure operative sicure.
I lavoratori portatori di pacemaker possono essere esposti a sorgenti CEM?
I dispositivi medici impiantabili attivi (DMIA) come pacemaker e defibrillatori possono essere influenzati dai campi elettromagnetici. L'art. 206 D.Lgs. 81/08 prevede che i VLE tengano conto anche degli effetti indiretti sui DMIA. Il medico competente, in collaborazione con il cardiologo del lavoratore, deve valutare caso per caso la compatibilità tra l'esposizione lavorativa e il tipo di dispositivo impiantato.
Quali sanzioni si applicano in caso di mancata valutazione del rischio CEM?
La mancata valutazione del rischio CEM costituisce violazione dell'art. 209 D.Lgs. 81/08 e comporta le sanzioni previste dall'art. 55 del decreto (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.739,68 a 7.014,67 euro per il datore di lavoro). In caso di superamento dei valori limite di esposizione senza adozione di misure correttive, le sanzioni sono più gravi.

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