Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni o rischi per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche (art. 15 L. 125/2001); l’elenco di queste attività è nell’allegato 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 (ad esempio conducenti per cui è richiesta la patente B, C, D o E, addetti alla guida di macchine per la movimentazione di terra e merci, addetti ai lavori in quota in edilizia, mansioni sanitarie, insegnanti). Per alcune mansioni a rischio per terzi sono inoltre previsti accertamenti di assenza di tossicodipendenza (Intesa del 30 ottobre 2007). Le visite mediche della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti, servono anche a verificare l’assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Alcol: cosa prevede la legge
- Il divieto riguarda sia l’assunzione sia la somministrazione durante l’attività, e quindi anche le mense e i distributori aziendali per i lavoratori interessati.
- I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi di prevenzione delle ASL (art. 15, comma 2, L. 125/2001).
- Il datore di lavoro deve individuare nel DVR le mansioni soggette al divieto, informare i lavoratori e vigilare, anche tramite i preposti, sul rispetto del divieto.
Sostanze stupefacenti
Per le mansioni elencate nell’allegato I dell’Intesa del 30 ottobre 2007 (tra cui conducenti di veicoli per cui serve la patente C, D o E, addetti alla guida di macchine per la movimentazione di terra e merci, alcune mansioni nei trasporti e nelle attività con esplosivi) il medico competente esegue accertamenti preventivi e periodici secondo le procedure dell’Accordo del 18 settembre 2008. In caso di positività il lavoratore va sospeso dalla mansione a rischio e indirizzato al Servizio per le dipendenze per gli accertamenti di secondo livello.
Cosa è cambiato con il D.L. 159/2025
Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha sostituito il comma 4-bis dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008: prevede un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 dicembre 2026, per rivedere condizioni e modalità degli accertamenti di tossicodipendenza e alcol dipendenza. Fino all’adozione del nuovo accordo restano applicabili le intese del 2006, 2007 e 2008.
Errori frequenti
- Non indicare nel DVR quali mansioni rientrano negli elenchi.
- Far eseguire test con etilometro da preposti o addetti interni: la legge lo riserva ai medici.
- Confondere il divieto di assunzione di alcol (tutte le mansioni a rischio) con gli accertamenti antidroga (solo l’elenco del 2007).
Fonti normative
- Legge 30 marzo 2001, n. 125, art. 15 — Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
- D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198)
- Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006 — Attività lavorative ad elevato rischio (alcol)
- Intesa Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 e Accordo 18 settembre 2008 — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
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