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Responsabilità dello Store Manager GDO in Materia di Sicurezza — Giurisprudenza

Orientamenti della Cassazione penale sulla responsabilità dello store manager nella grande distribuzione organizzata: qualificazione come dirigente o preposto, posizione di garanzia, delega di funzioni e principali cause di infortunio nei punti vendita.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Cassazione qualifica tipicamente lo store manager come dirigente di fatto o preposto, a seconda dell'ampiezza dei poteri delegati, con posizione di garanzia derivante dagli artt. 18-19 D.Lgs. 81/08. Il punto vendita va trattato come un'unità produttiva autonoma dotata del proprio DVR, e il responsabile del punto vendita risponde penalmente per le carenze di sicurezza in essa presenti che abbiano contribuito causalmente agli infortuni dei dipendenti.

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La grande distribuzione organizzata (GDO) presenta un profilo di rischio specifico che combina rischi fisici tipici delle attività di magazzino (movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di attrezzature di lavoro, cadute dall'alto) con rischi propri dell'attività commerciale al dettaglio (scivolamenti, uso di attrezzature da taglio nei reparti specializzati, contatto con clienti). La Cassazione Penale Sez. IV ha sviluppato una giurisprudenza specifica sulla posizione di garanzia del responsabile del punto vendita, riconoscendo nel modello organizzativo della GDO una struttura in cui il punto vendita costituisce un'unità produttiva autonoma il cui responsabile — lo store manager — è titolare di obblighi prevenzionistici propri, indipendentemente dalle direttive generali impartite dalla sede centrale della catena distributiva.

FAQ — Responsabilità dello store manager GDOFAQ

Lo store manager di un supermercato è considerato dirigente o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08?
La qualificazione dello store manager come dirigente o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 dipende dall'ampiezza concreta dei poteri attribuitigli e non dal titolo contrattuale o dalla denominazione aziendale. La Cassazione Penale Sez. IV ha chiarito che la distinzione va operata in base alle funzioni effettivamente esercitate: se lo store manager dispone di autonomia decisionale nella gestione del personale, nella pianificazione delle attività produttive del punto vendita, nella scelta e nell'applicazione delle misure di sicurezza e nella gestione del budget, sarà qualificato come dirigente di fatto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08, con la posizione di garanzia e gli obblighi propri dell'art. 18. Se invece lo store manager si limita a sovrintendere l'esecuzione quotidiana delle attività lavorative senza poteri organizzativi e decisionali autonomi di rilievo, sarà qualificato come preposto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08, con gli obblighi dell'art. 19. Nella grande distribuzione organizzata (GDO), la giurisprudenza prevalente tende a qualificare lo store manager — responsabile dell'intera unità operativa del punto vendita — come dirigente di fatto o come soggetto cui è stata conferita una delega di funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/08, con le conseguenti responsabilità penali.
Lo store manager risponde penalmente per gli infortuni occorsi ai dipendenti del punto vendita?
Sì, lo store manager risponde penalmente per gli infortuni che siano causalmente riconducibili alla violazione degli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia — sia essa quella del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08 o quella del preposto ex art. 19, a seconda della qualificazione operata in concreto. I reati contestabili sono l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589 co. 2 c.p.) in caso di morte del lavoratore, e le lesioni personali colpose aggravate (art. 590 co. 3 c.p.) in caso di lesioni gravi o gravissime. La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale dello store manager in diversi scenari tipici della GDO: infortuni da scivolamento per pavimenti bagnati senza adeguata segnaletica; cadute da scaffali o scale non conformi; infortuni da attrezzature manuali o di movimentazione merci non manutenute; infortuni degli addetti al reparto macelleria o gastronomia per uso di attrezzature da taglio senza le protezioni previste. Il punto vendita della GDO è considerato dalla giurisprudenza come un'unità produttiva autonoma, e il responsabile di tale unità risponde per le carenze di sicurezza in essa presenti, indipendentemente dal fatto che le direttive generali di sicurezza provengano dalla casa madre o dalla direzione centrale.
La delega di funzioni esclude la responsabilità dello store manager?
La delega di funzioni in materia di sicurezza — disciplinata dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 81/08 — può trasferire la responsabilità dal delegante (datore di lavoro o dirigente sovraordinato) al delegato (es. store manager), ma non esonera automaticamente il delegante da ogni responsabilità. Il delegante conserva sempre: (1) gli obblighi non delegabili ex art. 17 D.Lgs. 81/08 (redazione del DVR, designazione RSPP); (2) l'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato, a meno che non sia stato nominato un ulteriore delegato (sub-delega) con espressa accettazione. Per lo store manager che riceve una delega di funzioni, la delega costituisce la fonte formale della propria posizione di garanzia e, ai sensi dell'art. 16 co. 3-bis D.Lgs. 81/08, il delegato risponde delle violazioni commesse nelle materie delegate. La delega deve essere formale, scritta, accettata dal delegato, deve attribuire al delegato adeguati poteri di organizzazione e spesa, e non deve riguardare le materie non delegabili. La Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esonero dalla responsabilità dello store manager, la delega ricevuta dalla direzione centrale quando lo store manager non aveva in concreto esercitato i poteri ricevuti o aveva omesso la vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza nel punto vendita.
Lo store manager risponde per gli infortuni causati dalla mancata manutenzione degli impianti?
Sì, purché la manutenzione degli impianti rientri nella sfera di competenza dello store manager in base alla struttura organizzativa aziendale e agli eventuali atti di delega ricevuti. La Cassazione Penale Sez. IV ha riconosciuto la responsabilità del responsabile del punto vendita per infortuni da mancata manutenzione di impianti di movimentazione merci, scaffalature, attrezzature refrigeranti e sistemi di trasporto interno quando lo store manager: aveva il potere-dovere di segnalare le anomalie agli uffici tecnici centrali e di disporre la messa fuori servizio dell'attrezzatura pericolosa nell'attesa dell'intervento manutentivo; aveva omesso di procedere in tal senso pur essendo a conoscenza — o dovendo essere a conoscenza — delle condizioni di rischio. Quando la manutenzione è centralizzata e gestita da un ufficio tecnico della sede centrale della catena distributiva, la responsabilità si articola tra lo store manager (per la segnalazione tempestiva e la segregazione dell'attrezzatura pericolosa) e i responsabili dell'ufficio tecnico centrale (per la mancata esecuzione dell'intervento). La giurisprudenza non ammette che lo store manager si sottragga alla propria responsabilità allegando di aver trasmesso la segnalazione alla sede centrale, se nel frattempo ha consentito la prosecuzione dell'utilizzo dell'attrezzatura difettosa.
Quali sono le principali cause di infortunio nella GDO che coinvolgono la responsabilità dello store manager?
La giurisprudenza in materia di infortuni nella grande distribuzione organizzata identifica alcune categorie ricorrenti di eventi lesivi che si riverberano sulla responsabilità dello store manager. Le cadute per scivolamento su pavimenti bagnati, in particolare nelle aree di servizio, nei reparti freschi e nelle zone di carico-scarico merci, costituiscono la categoria più frequente: la responsabilità si fonda sulla mancata predisposizione di sistemi di segnaletica, di procedure di asciugatura immediata e di calzature antiscivolo per il personale. Gli infortuni da movimentazione manuale dei carichi — ernie, lombalgie acute, distorsioni — sono ricondotti alla responsabilità dello store manager per omessa valutazione del rischio specifico nel DVR del punto vendita, mancata formazione degli addetti e assenza di ausili meccanici. Gli infortuni nel reparto macelleria, gastronomia e pescheria per utilizzo di coltelli, affettatrici e tritacarne senza protezioni o con manutenzione insufficiente impegnano la responsabilità del responsabile di reparto e, in via concorrente, dello store manager per omessa vigilanza. Le cadute dall'alto durante l'allestimento degli scaffali o l'utilizzo di scale portatili non conformi sono un altro filone consolidato. Infine, gli infortuni da movimentazione merci con transpallet manuali o elettrici nei magazzini per mancata formazione degli operatori coinvolgono direttamente la responsabilità dello store manager per la mancata organizzazione delle procedure di sicurezza interne.

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Domande frequentiFAQ

Lo store manager di un supermercato è considerato dirigente o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08?
La qualificazione dello store manager come dirigente o preposto ai sensi del D.Lgs. 81/08 dipende dall'ampiezza concreta dei poteri attribuitigli e non dal titolo contrattuale o dalla denominazione aziendale. La Cassazione Penale Sez. IV ha chiarito che la distinzione va operata in base alle funzioni effettivamente esercitate: se lo store manager dispone di autonomia decisionale nella gestione del personale, nella pianificazione delle attività produttive del punto vendita, nella scelta e nell'applicazione delle misure di sicurezza e nella gestione del budget, sarà qualificato come dirigente di fatto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08, con la posizione di garanzia e gli obblighi propri dell'art. 18. Se invece lo store manager si limita a sovrintendere l'esecuzione quotidiana delle attività lavorative senza poteri organizzativi e decisionali autonomi di rilievo, sarà qualificato come preposto ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08, con gli obblighi dell'art. 19. Nella grande distribuzione organizzata (GDO), la giurisprudenza prevalente tende a qualificare lo store manager — responsabile dell'intera unità operativa del punto vendita — come dirigente di fatto o come soggetto cui è stata conferita una delega di funzioni in materia di sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/08, con le conseguenti responsabilità penali.
Lo store manager risponde penalmente per gli infortuni occorsi ai dipendenti del punto vendita?
Sì, lo store manager risponde penalmente per gli infortuni che siano causalmente riconducibili alla violazione degli obblighi derivanti dalla propria posizione di garanzia — sia essa quella del dirigente ex art. 18 D.Lgs. 81/08 o quella del preposto ex art. 19, a seconda della qualificazione operata in concreto. I reati contestabili sono l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589 co. 2 c.p.) in caso di morte del lavoratore, e le lesioni personali colpose aggravate (art. 590 co. 3 c.p.) in caso di lesioni gravi o gravissime. La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità penale dello store manager in diversi scenari tipici della GDO: infortuni da scivolamento per pavimenti bagnati senza adeguata segnaletica; cadute da scaffali o scale non conformi; infortuni da attrezzature manuali o di movimentazione merci non manutenute; infortuni degli addetti al reparto macelleria o gastronomia per uso di attrezzature da taglio senza le protezioni previste. Il punto vendita della GDO è considerato dalla giurisprudenza come un'unità produttiva autonoma, e il responsabile di tale unità risponde per le carenze di sicurezza in essa presenti, indipendentemente dal fatto che le direttive generali di sicurezza provengano dalla casa madre o dalla direzione centrale.
La delega di funzioni esclude la responsabilità dello store manager?
La delega di funzioni in materia di sicurezza — disciplinata dagli artt. 16 e 17 D.Lgs. 81/08 — può trasferire la responsabilità dal delegante (datore di lavoro o dirigente sovraordinato) al delegato (es. store manager), ma non esonera automaticamente il delegante da ogni responsabilità. Il delegante conserva sempre: (1) gli obblighi non delegabili ex art. 17 D.Lgs. 81/08 (redazione del DVR, designazione RSPP); (2) l'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato, a meno che non sia stato nominato un ulteriore delegato (sub-delega) con espressa accettazione. Per lo store manager che riceve una delega di funzioni, la delega costituisce la fonte formale della propria posizione di garanzia e, ai sensi dell'art. 16 co. 3-bis D.Lgs. 81/08, il delegato risponde delle violazioni commesse nelle materie delegate. La delega deve essere formale, scritta, accettata dal delegato, deve attribuire al delegato adeguati poteri di organizzazione e spesa, e non deve riguardare le materie non delegabili. La Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esonero dalla responsabilità dello store manager, la delega ricevuta dalla direzione centrale quando lo store manager non aveva in concreto esercitato i poteri ricevuti o aveva omesso la vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza nel punto vendita.
Lo store manager risponde per gli infortuni causati dalla mancata manutenzione degli impianti?
Sì, purché la manutenzione degli impianti rientri nella sfera di competenza dello store manager in base alla struttura organizzativa aziendale e agli eventuali atti di delega ricevuti. La Cassazione Penale Sez. IV ha riconosciuto la responsabilità del responsabile del punto vendita per infortuni da mancata manutenzione di impianti di movimentazione merci, scaffalature, attrezzature refrigeranti e sistemi di trasporto interno quando lo store manager: aveva il potere-dovere di segnalare le anomalie agli uffici tecnici centrali e di disporre la messa fuori servizio dell'attrezzatura pericolosa nell'attesa dell'intervento manutentivo; aveva omesso di procedere in tal senso pur essendo a conoscenza — o dovendo essere a conoscenza — delle condizioni di rischio. Quando la manutenzione è centralizzata e gestita da un ufficio tecnico della sede centrale della catena distributiva, la responsabilità si articola tra lo store manager (per la segnalazione tempestiva e la segregazione dell'attrezzatura pericolosa) e i responsabili dell'ufficio tecnico centrale (per la mancata esecuzione dell'intervento). La giurisprudenza non ammette che lo store manager si sottragga alla propria responsabilità allegando di aver trasmesso la segnalazione alla sede centrale, se nel frattempo ha consentito la prosecuzione dell'utilizzo dell'attrezzatura difettosa.
Quali sono le principali cause di infortunio nella GDO che coinvolgono la responsabilità dello store manager?
La giurisprudenza in materia di infortuni nella grande distribuzione organizzata identifica alcune categorie ricorrenti di eventi lesivi che si riverberano sulla responsabilità dello store manager. Le cadute per scivolamento su pavimenti bagnati, in particolare nelle aree di servizio, nei reparti freschi e nelle zone di carico-scarico merci, costituiscono la categoria più frequente: la responsabilità si fonda sulla mancata predisposizione di sistemi di segnaletica, di procedure di asciugatura immediata e di calzature antiscivolo per il personale. Gli infortuni da movimentazione manuale dei carichi — ernie, lombalgie acute, distorsioni — sono ricondotti alla responsabilità dello store manager per omessa valutazione del rischio specifico nel DVR del punto vendita, mancata formazione degli addetti e assenza di ausili meccanici. Gli infortuni nel reparto macelleria, gastronomia e pescheria per utilizzo di coltelli, affettatrici e tritacarne senza protezioni o con manutenzione insufficiente impegnano la responsabilità del responsabile di reparto e, in via concorrente, dello store manager per omessa vigilanza. Le cadute dall'alto durante l'allestimento degli scaffali o l'utilizzo di scale portatili non conformi sono un altro filone consolidato. Infine, gli infortuni da movimentazione merci con transpallet manuali o elettrici nei magazzini per mancata formazione degli operatori coinvolgono direttamente la responsabilità dello store manager per la mancata organizzazione delle procedure di sicurezza interne.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 18-19 — Obblighi del dirigente e del preposto
  • D.Lgs. 81/08 art. 16 — Delega di funzioni
  • Cass. Pen. Sez. IV — Orientamenti sulla responsabilità nella GDO
  • D.Lgs. 231/2001 — Responsabilità amministrativa degli enti

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