Il dirigente è un garante della sicurezza «a titolo originario»: gli obblighi dell’art. 18 D.Lgs. 81/2008 gli spettano per il ruolo che ricopre, secondo le sue attribuzioni e competenze, anche senza una delega formale. Risponde quando, nell’area che organizza, non attua le misure di prevenzione o non vigila; non risponde delle scelte che esulano dai suoi poteri, come la valutazione dei rischi e la nomina dell’RSPP, riservate al datore di lavoro.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Il ruolo conta più della qualifica contrattuale
Per la giurisprudenza è dirigente chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa (art. 2, c. 1, lett. d). Non serve l’inquadramento come dirigente nel contratto collettivo: un capo stabilimento, un direttore tecnico o un responsabile di produzione con potere gerarchico e funzionale sui lavoratori assume gli obblighi dell’art. 18. Vale anche il principio di effettività dell’art. 299: chi esercita di fatto quei poteri ne risponde.
art. 2 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008art. 299 D.Lgs. 81/2008
2. La posizione di garanzia nasce dalla legge, non dalla delega
Il dirigente non ha bisogno di una delega ex art. 16 per essere obbligato: l’art. 18 lo nomina accanto al datore di lavoro. La delega serve a trasferire funzioni ulteriori, con i requisiti di forma e l’autonomia di spesa previsti dalla legge. Senza delega, il dirigente risponde nei limiti dei poteri che ha effettivamente.
art. 18 D.Lgs. 81/2008art. 16 D.Lgs. 81/2008
3. La responsabilità è misurata sui poteri reali
La Corte guarda a cosa il dirigente poteva fare: se l’infortunio dipende da una carenza che poteva rimuovere con i mezzi e l’autorità di cui disponeva (organizzare un turno, fermare una macchina, pretendere l’uso dei DPI, segnalare per iscritto), ne risponde; se dipende da una scelta di spesa o di organizzazione generale fuori dalla sua sfera, la responsabilità resta al datore di lavoro.
4. Datore, dirigente e preposto possono rispondere insieme
La presenza di più garanti non fa venir meno l’obbligo di ciascuno. In caso di infortunio è frequente il concorso di responsabilità tra datore di lavoro (per l’organizzazione generale e la valutazione dei rischi), dirigente (per l’attuazione nel reparto) e preposto (per la vigilanza sul posto), secondo le regole della cooperazione colposa.
art. 113 c.p.art. 40 c. 2 c.p.
Quali obblighi ha il dirigente
L’art. 18 elenca gli obblighi comuni a datore di lavoro e dirigenti, da esercitare «secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite». Nella pratica, quelli su cui si concentrano le contestazioni sono:
- affidare i compiti tenendo conto delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori;
- fornire DPI idonei e richiederne l’uso, vigilando sull’osservanza delle disposizioni aziendali;
- far partecipare i lavoratori alla formazione e verificare che chi accede a zone a rischio grave sia stato istruito;
- individuare i preposti e assicurarsi che svolgano la vigilanza;
- adottare le misure per le emergenze e aggiornare le misure di prevenzione quando cambiano lavorazioni o rischi.
Gli obblighi non delegabili dell’art. 17 (valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e designazione dell’RSPP) restano invece del solo datore di lavoro.
Formazione del dirigente
L’art. 37, c. 7, impone una formazione specifica per i dirigenti in relazione ai loro compiti. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso per dirigenti è di 12 ore, con aggiornamento periodico. In un procedimento penale la mancanza di questa formazione non esonera il dirigente: è invece un elemento che può essere contestato al datore di lavoro che lo ha preposto al ruolo senza prepararlo.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi dell’art. 18 commesse dal dirigente sono punite dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008, con le stesse pene previste per il datore di lavoro (arresto o ammenda a seconda dell’obbligo violato). In caso di infortunio con lesioni gravi o morte si aggiungono i reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p.).
Cosa fare in azienda
- Mappare nell’organigramma della sicurezza chi svolge di fatto funzioni dirigenziali, non solo chi ha la qualifica.
- Mettere per iscritto le attribuzioni di ciascun dirigente e, se servono poteri di spesa, valutare una delega ex art. 16.
- Verificare che ogni dirigente abbia completato il corso previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
- Conservare traccia delle segnalazioni scritte che i dirigenti fanno al datore di lavoro su carenze che non possono risolvere da soli.
Domande frequentiFAQ
Un responsabile di reparto senza qualifica di dirigente può rispondere come dirigente?
Il dirigente risponde se il DVR è carente?
Che differenza c’è tra dirigente e delegato ex art. 16?
Il dirigente può essere sanzionato anche senza infortunio?
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