L'RSPP esterno non è titolare della posizione di garanzia primaria — che spetta al datore di lavoro ex art. 17 D.Lgs. 81/08 — ma risponde penalmente quando la sua consulenza tecnica erronea o l'omessa individuazione di un rischio identificabile hanno avuto un ruolo causale determinante nell'infortunio. La Cassazione Penale Sez. IV ha confermato tale impostazione nelle sentenze n. 49821/2019 e n. 32297/2020, ammettendo il concorso colposo ex artt. 113 e 589 c.p.
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La Cassazione Penale Sez. IV ha elaborato nel corso degli anni un orientamento consolidato sulla posizione dell'RSPP esterno. Con le sentenze n. 49821/2019 e n. 32297/2020, la Suprema Corte ha chiarito che l'RSPP — sia interno sia esterno — non è titolare in via diretta dei poteri decisionali né delle risorse economiche necessarie ad attuare le misure di prevenzione: tale prerogativa rimane in capo al datore di lavoro, unico soggetto che non può delegare gli obblighi di cui all'art. 17 D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, la Corte ha ribadito che l'RSPP esterno può rispondere penalmente a titolo di concorso colposo ex artt. 113 e 589 c.p. (o 590 c.p. per le lesioni gravi) quando la sua condotta — commissiva o omissiva — abbia avuto un'efficienza causale concreta nella produzione dell'evento. Il contributo causale dell'RSPP può consistere:
- nell'omessa individuazione, durante la valutazione dei rischi, di un pericolo specifico che era identificabile con la perizia tecnica esigibile dal professionista incaricato;
- in una consulenza tecnica erronea che ha indotto il datore di lavoro a non adottare le misure cautelari necessarie, creando così un affidamento incolpevole;
- nella redazione di un DVR incompleto o inadeguato rispetto alle effettive condizioni del ciclo produttivo, senza segnalare al datore i limiti o le lacune riscontrate.
Presupposti della responsabilità penale
Affinché l'RSPP esterno possa essere chiamato a rispondere penalmente, la giurisprudenza richiede la sussistenza di tre presupposti cumulativi:
- Omissione tecnica identificabile.L'RSPP deve aver omesso di individuare un rischio specifico che era identificabile con la perizia tecnica richiesta al professionista della sicurezza, tenuto conto delle informazioni disponibili al momento della valutazione e delle caratteristiche del processo produttivo.
- Efficienza causale della consulenza.L'omissione o l'errore tecnico dell'RSPP deve aver concretamente influito sulla scelta del datore di lavoro di non adottare determinate misure. Se il datore avrebbe comunque omesso le misure a prescindere dalla consulenza, il nesso causale tra la condotta dell'RSPP e l'evento è interrotto.
- Nesso causale con l'evento.Deve esistere un collegamento causale diretto tra l'omissione dell'RSPP e l'infortunio. L'RSPP non risponde per omissioni del datore di lavoro che siano del tutto autonome rispetto alla consulenza ricevuta e che non dipendano in alcun modo dall'attività dell'RSPP stesso.
Quando uno di questi presupposti manca, l'RSPP esterno tende ad essere prosciolto. In particolare, la giurisprudenza ha riconosciuto che l'RSPP che segnala formalmente al datore di lavoro il rischio individuato, richiedendo l'adozione di misure specifiche, assolve il proprio dovere di consulente: se il datore rimane inerte nonostante la segnalazione, la responsabilità penale ricade esclusivamente su quest'ultimo.
Responsabilità contrattuale vs responsabilità penale
È importante distinguere due piani di responsabilità che spesso vengono confusi nella prassi:
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).Il rapporto tra l'azienda e l'RSPP esterno è regolato dal contratto di incarico professionale. L'RSPP risponde verso il committente per l'inadempimento delle obbligazioni assunte (es. ritardo nella revisione del DVR, mancata esecuzione dei sopralluoghi previsti). In questo perimetro operano le clausole contrattuali, ivi comprese le clausole limitative della responsabilità e le eventuali clausole di manleva.
- Responsabilità penale (artt. 589-590 c.p.).La responsabilità penale per infortuni ai lavoratori è indisponibile: non può essere limitata, trasferita o esclusa per contratto. Il contratto di incarico non produce effetti sul piano dell'imputazione penale e non può modificare la posizione dell'RSPP rispetto alle norme del D.Lgs. 81/08 e del codice penale.
Sul DVR, la Cassazione ha precisato che la firma del documento da parte del datore di lavoro attesta la sua assunzione di responsabilità sulla valutazione complessiva dei rischi, ma non esonera l'RSPP dalla responsabilità penale per la correttezza tecnica del proprio contributo. Il datore rimane titolare dell'obbligo ex art. 17 D.Lgs. 81/08, mentre l'RSPP risponde della qualità tecnica dell'elaborazione svolta nell'ambito del suo mandato.
Casi pratici dalla giurisprudenza
L'analisi delle sentenze consente di identificare alcune tipologie ricorrenti di contestazione a carico dell'RSPP esterno:
- RSPP che non include un rischio specifico nel DVR.Quando nel DVR manca la valutazione di un rischio specifico (es. rischio chimico per un nuovo agente introdotto nel ciclo produttivo, rischio meccanico da macchina acquistata dopo l'ultima revisione del documento), la Cassazione ha ritenuto configurabile la responsabilità dell'RSPP esterno se il rischio era identificabile con la perizia tecnica esigibile. La mancata richiesta di informazioni aggiornate al datore è valutata negativamente.
- RSPP che non aggiorna il DVR dopo variazione del processo produttivo.L'art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08 impone la rielaborazione del DVR in caso di modifiche significative del processo produttivo. La Cassazione ha riconosciuto il concorso colposo dell'RSPP esterno che, pur a conoscenza delle variazioni intervenute, non ha avviato la revisione del documento né segnalato formalmente l'esigenza al datore di lavoro.
- RSPP che segnala il rischio ma il datore non interviene.In questa ipotesi, la giurisprudenza tende ad assolvere l'RSPP quando risulta documentalmente provato che ha segnalato il rischio al datore con adeguata specificità, indicando le misure da adottare. La segnalazione deve essere tempestiva, chiara e sufficientemente specifica: un'indicazione generica non ha la stessa efficacia esimente di una segnalazione dettagliata con indicazione delle misure concrete richieste.
- RSPP che esegue sopralluoghi carenti.Quando il contratto prevede sopralluoghi periodici e l'RSPP non li effettua regolarmente o li esegue in modo superficiale, omettendo di rilevare situazioni di pericolo evidenti, la Cassazione ha ritenuto configurabile la responsabilità penale in concorso con il datore, in quanto l'omessa vigilanza ha privato il sistema prevenzionistico dell'apporto tecnico per il quale l'RSPP era stato nominato.
Domande frequenti sulla responsabilità penale dell'RSPP esternoFAQ
L'RSPP esterno può essere imputato di omicidio colposo in caso di infortunio mortale?
Il contratto di incarico dell'RSPP lo esonera dalla responsabilità penale?
Qual è la differenza tra RSPP interno ed esterno sotto il profilo della responsabilità penale?
Una clausola di manleva nel contratto con l'RSPP esterno protegge l'azienda?
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Domande frequentiFAQ
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Fonti normative
- Cass. Pen. Sez. IV n. 49821/2019 — Responsabilità penale dell'RSPP esterno e nesso causale
- Cass. Pen. Sez. IV n. 32297/2020 — Concorso colposo dell'RSPP e posizione di garanzia del datore
- D.Lgs. 81/08 art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro
- D.Lgs. 81/08 artt. 31-32 — Servizio di prevenzione e protezione: organizzazione e requisiti
- D.Lgs. 81/08 art. 29, comma 3 — Obbligo di rielaborazione del DVR in caso di variazioni
- Art. 113 c.p. — Concorso di cause colpose indipendenti
- Art. 589 c.p. — Omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica
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