L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro — cobot, veicoli a guida autonoma (AGV), sistemi di sorveglianza e manutenzione predittiva — genera nuovi profili di responsabilità per il datore di lavoro. In assenza di pronunciamenti specifici della Cassazione sull'AI, si applicano i principi consolidati in materia di attrezzature di lavoro (artt. 70-73 D.Lgs. 81/08), integrati dagli obblighi del Reg. UE 2024/1689 (AI Act) e del Reg. UE 2023/1230 sulle macchine. Il datore è responsabile della valutazione del rischio, dell'aggiornamento del DVR e della formazione dei lavoratori.
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Il problema emergente: AI e infortuni sul lavoro
I sistemi di intelligenza artificiale integrati nei processi produttivi — cobot (robot collaborativi), AGV (veicoli a guida autonoma), sistemi di AI per la sorveglianza degli ambienti di lavoro e piattaforme di manutenzione predittiva — possono causare infortuni o, al contrario, non prevenirli quando il loro funzionamento è difettoso o quando il datore non ne ha correttamente valutato i rischi residui.
La Cassazione Penale non ha ancora emesso pronunciamenti specifici sulla responsabilità del datore di lavoro per infortuni causati da sistemi AI. Tuttavia, il principio di responsabilità per le attrezzature di lavoro si applica pienamente: gli artt. 70-73 D.Lgs. 81/08 impongono al datore di verificare che le attrezzature siano conformi alla normativa di recepimento delle direttive europee, siano idonee ai fini della sicurezza, vengano mantenute in efficienza e siano utilizzate solo da lavoratori adeguatamente formati. Un sistema AI integrato in una macchina o in un processo produttivo rientra a pieno titolo nella definizione di "attrezzatura di lavoro" ai sensi dell'art. 69 D.Lgs. 81/08.
Reg. UE 2023/1230 — La nuova direttiva macchine e i sistemi AI
Il Regolamento UE 2023/1230, che sostituisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE, include espressamente i sistemi AI integrati nelle macchine nell'ambito della valutazione di conformità. Le principali implicazioni per il datore di lavoro sono:
- I sistemi AI che svolgono funzioni di sicurezza (es. rilevamento di ostacoli, controllo della forza dei cobot, gestione degli arresti di emergenza) sono classificati come componenti di sicurezza e richiedono valutazione di conformità da parte di un organismo notificato per le categorie più critiche.
- Il datore che modifica o integra un sistema AI in una macchina esistente assume la posizione di "fabbricante" ai fini della conformità, con obbligo di nuova marcatura CE e aggiornamento della documentazione tecnica.
- Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che viene introdotto un sistema AI che modifica i rischi residui delle macchine presenti nel ciclo produttivo. L'aggiornamento deve avvenire prima della messa in servizio, in applicazione dell'art. 28, comma 3, D.Lgs. 81/08.
Reg. UE 2024/1689 — AI Act e obblighi del deployer
L'AI Act classifica come ad alto rischio i sistemi AI elencati nell'Allegato III, tra cui quelli impiegati nella sicurezza delle infrastrutture critiche e nella valutazione dei rischi nell'ambito lavorativo (art. 6). Per tali sistemi, il datore di lavoro che li utilizza assume la qualifica di "deployer" (utilizzatore) con obblighi specifici:
- Valutazione di conformità: verifica che il sistema AI sia stato sottoposto alla procedura di valutazione prevista prima della messa in servizio, con documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE.
- Registro di trasparenza: mantenimento di un registro dei sistemi AI ad alto rischio utilizzati, con indicazione degli obiettivi d'uso e delle misure di supervisione umana adottate.
- Supervisione umana: obbligo di garantire che i lavoratori incaricati di supervisionare i sistemi AI abbiano le competenze, la formazione e l'autorità necessarie per intervenire o disattivare il sistema in caso di anomalia (art. 26, comma 1, AI Act).
- Comunicazione agli organi di vigilanza: obbligo di segnalare all'autorità nazionale competente gli incidenti gravi o i malfunzionamenti dei sistemi AI ad alto rischio che abbiano causato o rischino di causare danni alle persone.
Responsabilità del datore per algoritmo difettoso: art. 2087 c.c. vs. Direttiva 85/374/CEE
Quando un infortunio è causato da un difetto del sistema AI — non dalla mancata valutazione del rischio da parte del datore, ma da un vizio intrinseco dell'algoritmo o del software — si pone il problema dell'imputazione della responsabilità. La dottrina 2024-2025 distingue due scenari principali:
- Responsabilità del produttore ex Direttiva 85/374/CEE: se il sistema AI è classificabile come "prodotto difettoso" — perché non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere — il produttore risponde indipendentemente dalla colpa. La Proposta di revisione della direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (COM(2022) 495) estende espressamente questa responsabilità ai sistemi AI, anche quando il difetto emerge dopo l'immissione sul mercato a causa dell'aggiornamento autonomo degli algoritmi.
- Responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.: anche in presenza di un sistema AI difettoso, il datore risponde se non ha adottato le misure di prevenzione disponibili secondo la miglior scienza ed esperienza. La mancata esecuzione di test di sicurezza prima della messa in servizio, la mancata valutazione dei rischi residui e la mancata formazione dei lavoratori integrano una responsabilità autonoma del datore, che concorre con quella del produttore.
Gli orientamenti della dottrina 2024-2025 convergono sull'imputazione concorrente, con la responsabilità del produttore per il difetto e quella del datore per non aver adottato le cautele necessarie a ridurre i rischi derivanti dall'uso del sistema AI nel contesto lavorativo specifico.
Obbligo di formazione per i lavoratori che interagiscono con sistemi AI
Il quadro normativo vigente pone a carico del datore un obbligo specifico di formazione per i lavoratori che operano con o nelle vicinanze di sistemi AI. Le fonti di questo obbligo sono molteplici:
- Art. 37 D.Lgs. 81/08: la formazione deve essere adeguata e specifica in relazione al posto di lavoro e alle mansioni svolte, tenendo conto dei rischi connessi alle attrezzature utilizzate. I sistemi AI introducono rischi nuovi (comportamenti imprevedibili, aggiornamenti automatici, zone di pericolo dinamiche) che richiedono formazione dedicata e aggiornamento periodico.
- Art. 26, comma 5, AI Act (Reg. UE 2024/1689): il deployer deve garantire che le persone responsabili della supervisione del sistema AI ad alto rischio dispongano della necessaria competenza, della formazione e dell'autorità per esercitare la supervisione umana. Questa disposizione si sovrappone e integra l'obbligo di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08.
- Artt. 71-73 D.Lgs. 81/08: prima di assegnare a un lavoratore l'uso di un'attrezzatura, il datore deve assicurarsi che il lavoratore abbia ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati, con documentazione scritta dell'avvenuta formazione.
La mancata formazione specifica sull'interazione con sistemi AI costituisce, secondo l'orientamento prevalente, un autonomo titolo di responsabilità del datore in caso di infortunio, indipendentemente dalla difettosità del sistema AI.
Domande frequenti su AI, infortuni e responsabilità del datoreFAQ
Se un cobot AI causa un infortunio, risponde il datore, il produttore o l'integratore?
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si introduce un sistema AI in produzione?
L'AI Act 2024 prevede obblighi di sicurezza fisica nei luoghi di lavoro?
I sistemi di monitoraggio AI dei lavoratori rientrano nell'art. 4 Statuto dei Lavoratori?
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Domande frequentiFAQ
Se un cobot AI causa un infortunio, risponde il datore, il produttore o l'integratore?
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si introduce un sistema AI in produzione?
L'AI Act 2024 prevede obblighi di sicurezza fisica nei luoghi di lavoro?
I sistemi di monitoraggio AI dei lavoratori rientrano nell'art. 4 Statuto dei Lavoratori?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 artt. 70-73 — Attrezzature di lavoro: obblighi del datore
- D.Lgs. 81/08 art. 28 — Valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR
- D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori
- Reg. UE 2023/1230 — Regolamento macchine (sostituisce Dir. 2006/42/CE)
- Reg. UE 2024/1689 — AI Act, artt. 6 e 26, Allegato III
- Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi
- Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
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