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Infortunio del Lavoratore in Somministrazione: responsabilità dell'azienda utilizzatrice vs APL

La Cassazione ha consolidato la distinzione tra gli obblighi dell'agenzia per il lavoro (APL) e dell'azienda utilizzatrice in caso di infortunio del lavoratore somministrato, individuando nella responsabilità dell'utilizzatore il fulcro della tutela penale per i rischi connessi al luogo e al processo lavorativo.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione Penale, in caso di infortunio del lavoratore somministrato occorre distinguere gli obblighi dell'agenzia per il lavoro (APL)— formazione generale pre-impiego, DPI generici e visita medica pre-assunzione — da quelli dell'azienda utilizzatrice— sicurezza dell'ambiente di lavoro specifico, formazione specifica sui rischi del posto, DPI specifici e sorveglianza sanitaria per i rischi propri della mansione assegnata. La responsabilità penale prevale in capo all'utilizzatore per gli aspetti legati al luogo e al processo lavorativo (art. 35 D.Lgs. 81/08).

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Il quadro normativo: art. 35 D.Lgs. 81/08

L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 disciplina specificamente gli obblighi di sicurezza nel lavoro tramite agenzia di somministrazione. La norma distingue due soggetti obbligati con ruoli e responsabilità differenti:

  • L'utilizzatore è responsabile per tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori somministrati che operano nel proprio contesto produttivo, inclusi la sicurezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate, e la formazione specifica sui rischi connessi alla specifica mansione e al contesto lavorativo.
  • Il somministratore (APL)è responsabile, in via principale, per la formazione generale in materia di sicurezza, per la visita medica pre-assunzione (ove obbligatoria in base al profilo lavorativo generico) e per le informazioni di carattere generale sui rischi tipici dell'attività lavorativa per la quale il lavoratore viene somministrato.

Il contratto di somministrazione deve contenere l'indicazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni per le quali i lavoratori vengono somministrati, al fine di consentire all'APL di assolvere ai propri obblighi di informazione generale.

La ripartizione degli obblighi secondo la Cassazione

La Cass. Sez. IV Pen. ha elaborato nel tempo criteri chiari per distinguere la sfera di responsabilità delle due parti. In particolare:

  • Obblighi dell'APL (somministratore):
    • formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro (art. 37 co. 1 D.Lgs. 81/08);
    • visita medica pre-assunzione per i rischi generali connessi al profilo lavorativo, ove prevista;
    • fornitura di DPI di carattere generale non connessi allo specifico processo produttivo dell'utilizzatore;
    • informazione generale sui rischi tipici dell'attività oggetto della somministrazione.
  • Obblighi dell'utilizzatore:
    • messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro specifico dove il lavoratore opera;
    • formazione specifica sui rischi propri del posto di lavoro e della mansione assegnata;
    • addestramento all'uso sicuro delle attrezzature e dei macchinari specifici;
    • fornitura dei DPI specifici connessi ai rischi del posto di lavoro e del processo produttivo;
    • sorveglianza sanitaria per i rischi propri della mansione svolta presso l'utilizzatore, inclusa la nomina del medico competente per tali rischi;
    • rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili nel proprio ciclo produttivo.

La prevalenza della responsabilità dell'utilizzatore

L'orientamento della Cassazione ha chiarito che, in caso di infortunio del lavoratore somministrato riconducibile a cause connesse al luogo di lavoro, alle attrezzature, ai processi produttivi o all'organizzazione del lavoro dell'azienda ospitante, la responsabilità penale per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica ricade in via prevalente — e spesso esclusiva — sull'utilizzatore.

La ratio di questo orientamento risiede nel fatto che l'utilizzatore è l'unico soggetto che conosce in concreto i rischi specifici del proprio ambiente produttivo, ha il controllo diretto sulle attrezzature e sui processi, e dirige in concreto il lavoratore somministrato. L'APL, al contrario, non ha accesso diretto al luogo di lavoro durante la missione e non può governare i rischi specifici che in esso si manifestano.

Casistica rilevante: infortuni tipici

La giurisprudenza si è occupata in particolare delle seguenti situazioni:

  • Infortuni da macchinari: quando il lavoratore somministrato sia stato adibito all'uso di macchinari non sicuri o senza adeguata formazione specifica, la responsabilità è dell'utilizzatore che li ha messi a disposizione e che ha diretto il lavoratore.
  • Infortuni da caduta dall'alto o in piano: riconducibili alla mancata messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, che compete all'utilizzatore.
  • Malattie professionali da esposizione a rischi specifici: quando i rischi (chimici, da rumore, da vibrazioni) siano propri del ciclo produttivo dell'utilizzatore, la responsabilità per l'omessa sorveglianza sanitaria e per la mancata adozione di misure preventive è dell'utilizzatore.

Implicazioni pratiche per le aziende

Le aziende che ricorrono alla somministrazione di lavoro devono trattare i lavoratori somministrati esattamente come i propri dipendenti diretti per quanto riguarda la sicurezza specifica del posto di lavoro. È buona pratica documentare l'avvenuta formazione specifica, l'addestramento all'uso delle attrezzature, la fornitura dei DPI specifici e l'eventuale sorveglianza sanitaria, anche per i lavoratori in missione, fin dal primo giorno di lavoro.

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Domande frequentiFAQ

L'APL risponde sempre in solido con l'utilizzatore in caso di infortunio?
Non necessariamente. La Cassazione distingue le rispettive sfere di responsabilità. L'APL risponde per le omissioni di sua competenza (formazione generale, visita pre-assunzione, informazione generica). L'utilizzatore risponde per i rischi specifici del luogo e del processo di lavoro. Se l'infortunio è riconducibile esclusivamente ai rischi specifici del contesto produttivo dell'utilizzatore, la responsabilità penale può ricadere solo su quest'ultimo.
Il lavoratore somministrato può rifiutare di svolgere mansioni non incluse nel contratto di somministrazione?
Il lavoratore somministrato non può essere adibito a mansioni che comportino rischi significativamente diversi da quelli indicati nel contratto di somministrazione senza adeguata formazione e DPI specifici. Se adibito a mansioni diverse senza le necessarie misure di sicurezza, il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 81/08, dandone comunicazione immediata al superiore gerarchico.
La sorveglianza sanitaria per i rischi specifici del posto è a carico dell'utilizzatore anche per somministrazioni brevi?
Sì. L'obbligo di sorveglianza sanitaria dipende dall'esposizione al rischio, non dalla durata del rapporto. Se il lavoratore somministrato è esposto a rischi che rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria nel contesto produttivo dell'utilizzatore, quest'ultimo è tenuto a garantirla anche per missioni di breve durata, ferma restando la visita pre-assunzione di competenza dell'APL.
Cosa deve contenere il contratto di somministrazione in materia di sicurezza?
Ai sensi dell'art. 35 co. 1 D.Lgs. 81/08, il contratto di somministrazione deve indicare i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle mansioni per le quali i lavoratori vengono somministrati. Questa indicazione è funzionale a consentire all'APL di adempiere ai propri obblighi di informazione e formazione generale. L'assenza di tali indicazioni nel contratto non esonera l'utilizzatore dai propri obblighi di sicurezza specifici.

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