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Giurisprudenza Gig Economy: Responsabilità delle Piattaforme per la Sicurezza dei Rider

Sentenze e normativa sulla responsabilità delle piattaforme digitali per la sicurezza dei rider: L. 128/2019, Cass. 1663/2020, DPI, INAIL e obblighi del datore di fatto.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le piattaforme digitali di delivery possono essere chiamate a rispondere degli infortuni dei rider sia quando il rapporto viene riqualificato come subordinazione di fatto, sia — ai sensi della L. 128/2019 — per il solo fatto di organizzare le consegne tramite piattaforma. La Cass. Sez. Lavoro n. 1663/2020 ha sancito l'applicabilità del D.Lgs. 81/08 ai rider etero-organizzati, imponendo DVR, DPI, formazione e copertura assicurativa INAIL indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto.

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Il quadro normativo dopo la sentenza Cass. 1663/2020

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 ha chiarito che i rider le cui prestazioni sono etero-organizzate dalla piattaforma — vale a dire organizzate dal committente quanto a tempi e luoghi di lavoro — rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Questa norma estende ai collaboratori etero-organizzati le tutele proprie del lavoro subordinato, compresa la normativa antinfortunistica di cui al D.Lgs. 81/08.

La distinzione fondamentale elaborata dalla giurisprudenza è dunque tra:

  • Lavoratori subordinati di fatto: il rapporto viene riqualificato ex art. 2094 c.c. con applicazione integrale del D.Lgs. 81/08, obbligo di DVR, nomina del RSPP, formazione, fornitura di DPI e iscrizione INAIL come dipendenti.
  • Lavoratori etero-organizzati ex art. 2 D.Lgs. 81/2015: pur mantenendo la qualifica formale di autonomi, beneficiano per estensione delle tutele prevenzionistiche; la piattaforma assume obblighi analoghi a quelli del datore di lavoro in materia di sicurezza.
  • Lavoratori autonomi puri: non rientrano nell'etero-organizzazione ma restano comunque soggetti alle tutele minime della L. 128/2019 in materia di DPI e copertura assicurativa.

L. 128/2019 (decreto rider)

La Legge 2 novembre 2019, n. 128 — cosiddetto decreto rider — ha introdotto tutele minime per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto di piattaforme digitali, prescindendo dalla qualificazione giuridica del rapporto. Le principali previsioni in materia di sicurezza sono:

  • Obbligo per le piattaforme di garantire ai rider i dispositivi di protezione individuale adeguati all'attività svolta, tra cui almeno casco, giubbotto ad alta visibilità e, ove necessario, dispositivi per la protezione nelle condizioni meteorologiche avverse.
  • Divieto di corrispettivo esclusivamente a cottimo (no cottimo puro): la retribuzione non può essere parametrata unicamente alle consegne effettuate, per non incentivare comportamenti a rischio finalizzati all'aumento del volume di lavoro.
  • Obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000, con onere a carico della piattaforma.
  • Obbligo di informativa scritta sui rischi connessi all'attività di consegna prima dell'inizio del rapporto, con menzione specifica dei rischi stradali e delle misure di prevenzione adottate dalla piattaforma.

Responsabilità penale della piattaforma

La questione del gestore della piattaforma come "datore di lavoro di fatto" ai fini penali è al centro del dibattito giurisprudenziale dei Tribunali del lavoro e dei Tribunali penali nel periodo 2021-2025. Gli orientamenti emersi possono essere sintetizzati come segue:

  • Nei casi in cui la riqualificazione del rapporto come subordinato sia accertata in sede civile o penale, il responsabile legale della piattaforma è esposto a imputazione per omicidio colposo ex art. 589 c.p. aggravato o lesioni colpose ex art. 590 c.p. in caso di infortuni gravi, con le aggravanti prevenzionistiche previste per la violazione del D.Lgs. 81/08.
  • Alcuni Tribunali del lavoro (tra cui Torino 2022 e Palermo 2023) hanno riconosciuto la natura di etero-organizzazione con conseguente applicazione delle norme penali in materia di sicurezza anche in assenza di formale subordinazione, sulla base del controllo algoritmico esercitato dalla piattaforma sui tempi e modi di esecuzione della prestazione.
  • Il mancato rispetto delle previsioni della L. 128/2019 in materia di DPI e copertura assicurativa può fondare autonoma contestazione amministrativa e, in caso di infortuni, concorrere alla configurazione della responsabilità penale per omessa adozione delle misure di prevenzione.

DPI e assicurazione INAIL

La Cass. n. 1663/2020 ha aperto la strada all'applicazione integrale del D.Lgs. 81/08 ai rider riqualificati come lavoratori subordinati o etero-organizzati. In questo ambito rileva in modo particolare la pronuncia del Tribunale di Milano del 2018 nel caso Food Rapido, che aveva già anticipato l'impostazione poi confermata dalla Cassazione, riconoscendo in capo alla piattaforma gli obblighi di sicurezza propri del datore di lavoro.

Sul piano assicurativo, la circolare INAIL 2020 sui rider ha chiarito le modalità di iscrizione e di calcolo del premio assicurativo per i lavoratori delle piattaforme digitali, distinguendo tra:

  • Rider subordinati o etero-organizzati: assicurazione obbligatoria INAIL con le medesime modalità dei dipendenti, con rendita in caso di infortuni e malattie professionali.
  • Rider autonomi ai sensi della L. 128/2019: copertura assicurativa obbligatoria a carico della piattaforma, con onere di denuncia degli infortuni entro i termini di legge.

Il Tribunale di Bologna 2019 nel caso Foodora (rider ex aequo con sentenze analoghe di altri Tribunali) aveva già chiarito che l'assenza di copertura INAIL per i rider costituisce inadempimento degli obblighi prevenzionistici e fonte di responsabilità risarcitoria in caso di infortunio.

Cosa deve fare la piattaforma

Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, le piattaforme di delivery sono tenute ad adottare le seguenti misure concrete:

  1. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): predisposizione del DVR specifico per l'attività di consegna su due ruote, con identificazione dei rischi stradali, meteorologici e connessi alla movimentazione dei carichi, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08, per i rider riqualificati come subordinati o etero-organizzati.
  2. DPI adeguati: fornitura obbligatoria di casco omologato, giubbotto ad alta visibilità (EN ISO 20471), guanti protettivi e, ove opportuno, abbigliamento antipioggia, con verifica periodica dell'idoneità e della sostituzione dei DPI deteriorati.
  3. Formazione minima: erogazione di formazione sui rischi stradali connessi all'attività di consegna, sull'uso corretto dei DPI, sulla condotta sicura su due ruote e sul comportamento da tenere in caso di incidente, documentata e aggiornata periodicamente.
  4. Copertura assicurativa INAIL: iscrizione INAIL per i rider subordinati o etero-organizzati, ovvero attivazione della copertura assicurativa obbligatoria prevista dalla L. 128/2019 per i rider autonomi, con pagamento del premio a carico della piattaforma.
  5. Protocollo per infortuni stradali: predisposizione di una procedura interna per la gestione degli infortuni occorsi durante le consegne, con indicazione dei termini e delle modalità di denuncia all'INAIL, dei riferimenti per il pronto soccorso e dei criteri per la messa fuori servizio del rider infortunato.

Supportiamo le piattaforme digitali nella predisposizione della documentazione di sicurezza, nella valutazione dei rischi specifici dell'attività di consegna e nella definizione di protocolli conformi al quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Domande frequenti sulla responsabilità delle piattaforme per la sicurezza dei riderFAQ

Se un rider è riqualificato come lavoratore subordinato, la piattaforma risponde degli infortuni?
Sì. La riqualificazione del rapporto come subordinazione — o anche come etero-organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 81/2015 — comporta l'applicazione integrale del D.Lgs. 81/08 e rende la piattaforma responsabile degli infortuni occorsi durante l'attività, con obbligo di DVR, DPI, formazione e copertura INAIL. La Cass. n. 1663/2020 ha aperto definitivamente questa strada.
La L. 128/2019 prevede sanzioni per le piattaforme che non forniscono DPI?
Sì. La L. 128/2019 (decreto rider) impone alle piattaforme di garantire ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna l'equipaggiamento necessario per la sicurezza, compresi i DPI. Il mancato rispetto espone la piattaforma a sanzioni amministrative ai sensi della normativa di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
Un rider autonomo che si infortuna può agire contro la piattaforma ex art. 2087 c.c.?
È un orientamento in evoluzione. Alcuni Tribunali del lavoro hanno ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c. anche ai rapporti di lavoro autonomo economicamente dipendenti, in analogia con l'etero-organizzazione. Tuttavia la strada principale resta la L. 128/2019 e, ove ricorra la subordinazione di fatto, l'applicazione del D.Lgs. 81/08 con azione risarcitoria per danno differenziale rispetto alla rendita INAIL.
Le piattaforme di delivery devono iscrivere i rider all'INAIL?
Per i rider riqualificati come lavoratori subordinati o etero-organizzati, l'obbligo assicurativo INAIL scatta automaticamente. La L. 128/2019 ha inoltre esteso l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni ai rider autonomi che svolgono consegne di beni per conto di piattaforme digitali, come confermato dalla circolare INAIL 2020 in materia.

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Domande frequentiFAQ

Se un rider è riqualificato come lavoratore subordinato, la piattaforma risponde degli infortuni?
Sì. La riqualificazione del rapporto come subordinazione — o anche come etero-organizzazione ex art. 2 D.Lgs. 81/2015 — comporta l'applicazione integrale del D.Lgs. 81/08 e rende la piattaforma responsabile degli infortuni occorsi durante l'attività, con obbligo di DVR, DPI, formazione e copertura INAIL. La Cass. n. 1663/2020 ha aperto definitivamente questa strada.
La L. 128/2019 prevede sanzioni per le piattaforme che non forniscono DPI?
Sì. La L. 128/2019 (decreto rider) impone alle piattaforme di garantire ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna l'equipaggiamento necessario per la sicurezza, compresi i DPI. Il mancato rispetto espone la piattaforma a sanzioni amministrative ai sensi della normativa di riferimento, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
Un rider autonomo che si infortuna può agire contro la piattaforma ex art. 2087 c.c.?
È un orientamento in evoluzione. Alcuni Tribunali del lavoro hanno ritenuto applicabile l'art. 2087 c.c. anche ai rapporti di lavoro autonomo economicamente dipendenti, in analogia con l'etero-organizzazione. Tuttavia la strada principale resta la L. 128/2019 e, ove ricorra la subordinazione di fatto, l'applicazione del D.Lgs. 81/08 con azione risarcitoria per danno differenziale rispetto alla rendita INAIL.
Le piattaforme di delivery devono iscrivere i rider all'INAIL?
Per i rider riqualificati come lavoratori subordinati o etero-organizzati, l'obbligo assicurativo INAIL scatta automaticamente. La L. 128/2019 ha inoltre esteso l'obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni ai rider autonomi che svolgono consegne di beni per conto di piattaforme digitali, come confermato dalla circolare INAIL 2020 in materia.

Fonti normative

  • Cass. Sez. Lavoro n. 1663 del 24 gennaio 2020 — Etero-organizzazione dei rider e applicazione del D.Lgs. 81/08
  • L. 2 novembre 2019, n. 128 (decreto rider) — Tutele minime per i lavoratori delle piattaforme digitali
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 — Collaborazioni etero-organizzate
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
  • Tribunale di Bologna, sentenza 2019 — Rider Foodora: obblighi previdenziali e assicurativi
  • INAIL, circolare 2020 — Assicurazione obbligatoria dei rider delle piattaforme digitali

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