Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Caporalato e sfruttamento del lavoro: la responsabilità del datore di lavoro

Dopo la L. 199/2016 risponde di intermediazione illecita e sfruttamento non solo il «caporale» ma anche chi utilizza o impiega manodopera sfruttata. Le violazioni sulla sicurezza sono uno degli indici.

Risposta rapida

L’art. 603-bis c.p., riscritto dalla L. 199/2016, punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore sia chi recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sia il datore di lavoro che la utilizza, assume o impiega sottoponendo i lavoratori a sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Tra gli indici di sfruttamento la legge elenca anche la violazione delle norme su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il reato è presupposto della responsabilità dell’ente.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Il datore risponde anche senza intermediari

    Dal 2016 il reato non richiede la presenza del caporale: è punito il datore che impiega direttamente lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Il settore agricolo è quello più colpito, ma la norma si applica a ogni settore (logistica, edilizia, servizi, manifattura).

    art. 603-bis c.p.

  2. 2. Gli indici di sfruttamento orientano il giudice

    La legge indica come indici la retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi, la violazione reiterata delle norme su orario, riposi e ferie, la violazione delle norme di sicurezza e igiene, le condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio degradanti. Non sono automatismi: il giudice valuta il quadro complessivo e lo stato di bisogno del lavoratore.

  3. 3. Lo stato di bisogno non coincide con la povertà assoluta

    La giurisprudenza intende lo stato di bisogno come una condizione di vulnerabilità che limita la libertà di scelta del lavoratore e lo induce ad accettare condizioni che altrimenti rifiuterebbe.

Conseguenze per l’impresa

Il collegamento con la sicurezza sul lavoro

Nei procedimenti per caporalato le ispezioni contestano di frequente mancanza di formazione, di sorveglianza sanitaria, di DPI e di servizi igienici, trasporti in condizioni pericolose e lavoro nelle ore più calde senza misure. Oltre a costituire indici di sfruttamento, queste violazioni sono sanzionate autonomamente dal D.Lgs. 81/2008.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Rischio il caporalato se uso un’agenzia o una cooperativa?
Se si tratta di un soggetto autorizzato che applica i contratti e le norme di sicurezza, no. Il rischio nasce quando si utilizzano intermediari non autorizzati o appalti di sola manodopera a prezzi incompatibili con il rispetto dei contratti collettivi, accettando le condizioni in cui lavorano le persone.
Le sole violazioni di sicurezza bastano per il reato?
No. Sono uno degli indici, ma il reato richiede lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno, da valutare nel complesso delle condizioni di lavoro.

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.