L’art. 603-bis c.p., riscritto dalla L. 199/2016, punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore sia chi recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sia il datore di lavoro che la utilizza, assume o impiega sottoponendo i lavoratori a sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Tra gli indici di sfruttamento la legge elenca anche la violazione delle norme su sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il reato è presupposto della responsabilità dell’ente.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Il datore risponde anche senza intermediari
Dal 2016 il reato non richiede la presenza del caporale: è punito il datore che impiega direttamente lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Il settore agricolo è quello più colpito, ma la norma si applica a ogni settore (logistica, edilizia, servizi, manifattura).
art. 603-bis c.p.
2. Gli indici di sfruttamento orientano il giudice
La legge indica come indici la retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi, la violazione reiterata delle norme su orario, riposi e ferie, la violazione delle norme di sicurezza e igiene, le condizioni di lavoro, sorveglianza o alloggio degradanti. Non sono automatismi: il giudice valuta il quadro complessivo e lo stato di bisogno del lavoratore.
3. Lo stato di bisogno non coincide con la povertà assoluta
La giurisprudenza intende lo stato di bisogno come una condizione di vulnerabilità che limita la libertà di scelta del lavoratore e lo induce ad accettare condizioni che altrimenti rifiuterebbe.
Conseguenze per l’impresa
- pena aggravata (reclusione da cinque a otto anni) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, e aumenti di pena se i lavoratori reclutati sono più di tre, se ci sono minori in età non lavorativa o se sono esposti a situazioni di grave pericolo;
- confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato (art. 603-bis.2 c.p.);
- controllo giudiziario dell’azienda in alternativa al sequestro, per consentire la prosecuzione dell’attività sotto la supervisione di un amministratore nominato dal giudice (art. 3 L. 199/2016);
- responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie e interdittive.
Il collegamento con la sicurezza sul lavoro
Nei procedimenti per caporalato le ispezioni contestano di frequente mancanza di formazione, di sorveglianza sanitaria, di DPI e di servizi igienici, trasporti in condizioni pericolose e lavoro nelle ore più calde senza misure. Oltre a costituire indici di sfruttamento, queste violazioni sono sanzionate autonomamente dal D.Lgs. 81/2008.
Cosa fare in azienda
- Verificare le imprese appaltatrici e le cooperative di servizi: retribuzioni, orari, iscrizioni e documenti di sicurezza.
- Assicurare a tutti i lavoratori, compresi stagionali e stranieri, formazione comprensibile, DPI e sorveglianza sanitaria.
- Inserire nel modello 231 controlli specifici sugli appalti di manodopera e sui fornitori a basso costo.
Domande frequentiFAQ
Rischio il caporalato se uso un’agenzia o una cooperativa?
Le sole violazioni di sicurezza bastano per il reato?
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