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FAQ Whistleblowing e Sicurezza sul Lavoro — D.Lgs. 24/2023

Domande frequenti sul whistleblowing (segnalazione illeciti) nel D.Lgs. 24/2023: chi è obbligato ad attivare il canale interno, come deve essere strutturato, quali tutele spettano al segnalante e come si connette la normativa con la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo obblighi specifici per le organizzazioni con 50+ dipendenti di istituire canali interni di segnalazione degli illeciti. Le violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) rientrano espressamente nell'ambito applicativo, rendendo la sicurezza strettamente connessa al sistema di whistleblowing aziendale.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, responsabili compliance, RSPP e consulenti del lavoro in merito agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing, con particolare attenzione all'intersezione con la normativa di sicurezza sul lavoro e con il Modello 231.

Domande frequenti su whistleblowing e D.Lgs. 24/2023FAQ

Cos'è il whistleblowing e che cosa prevede il D.Lgs. 24/2023?
Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il termine "whistleblowing" indica l'atto con cui un soggetto — il whistleblower o segnalante — porta a conoscenza delle autorità competenti o dell'organizzazione di appartenenza informazioni su illeciti, violazioni di norme o condotte irregolari di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La normativa si applica sia al settore pubblico sia al settore privato. Le tipologie di illeciti segnalabili comprendono: violazioni di atti normativi dell'Unione Europea indicati nell'allegato al decreto, violazioni di norme nazionali, atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, condotte di corruzione, frode, violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti, salute pubblica e protezione dei consumatori. La sicurezza sul lavoro è espressamente ricompresa nell'ambito applicativo. Il principio cardine del decreto è la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, derivante dalla segnalazione effettuata in buona fede.
Quali aziende sono obbligate ad attivare un canale di segnalazione interna?
L'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna è modulato in funzione delle dimensioni dell'organizzazione. Le imprese del settore privato con 250 o più dipendenti erano obbligate ad attivare il canale entro il 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore piena del decreto. Le imprese del settore privato con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 erano parimenti obbligate entro la medesima data del 17 dicembre 2023, a seguito dell'allineamento dei termini operato dalla normativa italiana rispetto alla scansione temporale originariamente prevista dalla direttiva europea. Le imprese con meno di 50 dipendenti non sono obbligate all'istituzione del canale interno, salvo che operino in settori specificamente regolamentati (ad esempio servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) per i quali possono valere disposizioni speciali. Gli enti del settore pubblico, incluse le amministrazioni statali, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti pubblici economici, sono sempre obbligati indipendentemente dal numero di dipendenti. Va precisato che il numero di dipendenti va calcolato come media annua, includendo i lavoratori a tempo determinato e i collaboratori che svolgono la loro attività principalmente presso l'azienda.
Le violazioni del D.Lgs. 81/08 rientrano nell'ambito del whistleblowing?
Sì. L'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 include espressamente tra gli illeciti segnalabili le violazioni di atti normativi dell'Unione Europea e nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rientra pertanto a pieno titolo nell'ambito applicativo del whistleblowing. Un lavoratore che segnali la mancata redazione o l'inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l'assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), la mancata erogazione della formazione obbligatoria, la violazione delle procedure di sicurezza o la presenza di attrezzature non conformi è tutelato come whistleblower e protetto da ritorsioni. È tuttavia importante non confondere il canale whistleblowing con i canali di segnalazione già previsti dal D.Lgs. 81/08: la segnalazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 47 e seguenti, ovvero l'obbligo del lavoratore di segnalare pericoli immediati al datore di lavoro o al preposto ex art. 20, co. 1, lett. b), operano su piani distinti e non sostituiscono né sono sostituiti dal canale whistleblowing. Quest'ultimo è uno strumento aggiuntivo, con tutele più forti e procedure codificate, che si affianca agli strumenti partecipativi già esistenti nella normativa di sicurezza.
Come deve essere strutturato il canale di segnalazione interna?
Il D.Lgs. 24/2023 fissa requisiti precisi sia sul piano tecnico sia su quello procedurale. Sul piano della riservatezza, il canale deve garantire la protezione dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione: l'anonimato non è obbligatorio ma è ammesso, e le segnalazioni anonime devono essere gestite analogamente alle segnalazioni identificate. Sul piano tecnico, sono strumenti ammessi: piattaforme informatiche dedicate con crittografia end-to-end, caselle di posta elettronica riservate accessibili solo al gestore del canale, box fisici per la raccolta di segnalazioni cartacee, incontri verbali su richiesta del segnalante. Quanto ai termini procedurali, il gestore del canale è tenuto a inviare al segnalante una conferma di ricezione entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione; entro 3 mesi dalla medesima data deve fornire un riscontro sullo stato di avanzamento o sull'esito della segnalazione. Il gestore del canale deve essere una persona fisica o un ufficio dotato di autonomia e imparzialità rispetto alla struttura segnalata: può trattarsi del responsabile compliance, del responsabile legale interno o di un comitato etico. È espressamente ammessa la possibilità di affidare la gestione del canale a un fornitore esterno specializzato, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di riservatezza e che le segnalazioni ricevute siano comunque trasmesse all'interno dell'organizzazione per la gestione.
Cosa si intende per ritorsione vietata nei confronti del whistleblower?
L'art. 17 del D.Lgs. 24/2023 elenca in modo esplicito e non tassativo le condotte che costituiscono ritorsione vietata nei confronti del segnalante: licenziamento, anche disciplinare, o mancata conferma del rapporto di lavoro; demansionamento o mancata promozione; trasferimento punitivo a sedi disagiate o cambio di mansioni; modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro; riduzione della retribuzione o del trattamento economico; esclusione da corsi di formazione, aggiornamento professionale o opportunità di carriera; discriminazioni e trattamento sfavorevole di qualsiasi tipo; molestie, anche psicologiche, o atti intimidatori; inserimento in liste nere o comunicazioni negative ad altri datori di lavoro; risoluzione anticipata o annullamento di contratti commerciali o di fornitura. Un elemento di fondamentale rilievo pratico è l'inversione dell'onere della prova: qualora il segnalante subisca un provvedimento sfavorevole dopo aver effettuato una segnalazione, spetta al datore di lavoro dimostrare che tale provvedimento è del tutto estraneo alla segnalazione e fondato su ragioni autonome e preesistenti. In caso contrario, il provvedimento è nullo. L'ANAC può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro nei confronti delle organizzazioni che pongano in essere ritorsioni accertate.
Quali sanzioni per le aziende che non istituiscono il canale di segnalazione?
L'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 affida all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il potere sanzionatorio per il settore pubblico e per il settore privato, con importi calibrati sulla gravità della violazione. La mancata istituzione del canale di segnalazione interna in presenza dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. La medesima fascia sanzionatoria si applica all'ostacolo o al tentativo di ostacolo delle segnalazioni, nonché all'omessa adozione delle misure di protezione del segnalante. Le ritorsioni accertate nei confronti del segnalante comportano anch'esse sanzioni da 10.000 a 50.000 euro. La violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante è punita con una sanzione da 500 a 2.500 euro. Per le segnalazioni dolosamente false o gravemente negligenti da parte del presunto segnalante, la norma prevede specularmente una sanzione da 500 a 2.500 euro a carico di quest'ultimo. Nel settore privato, l'ANAC esercita un ruolo di coordinamento e può avvalersi delle autorità di settore competenti (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, ISVAP) per i rispettivi ambiti di vigilanza. L'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che emergano da segnalazioni whistleblowing può essere poi trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e all'INAIL per le rispettive competenze.
Come si collega il whistleblowing al Modello 231 e alla sicurezza sul lavoro?
Le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 erano già tenute, ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, introdotto dalla Legge 179/2017, a dotarsi di canali di segnalazione interna. Il D.Lgs. 24/2023 ha ampliato significativamente il perimetro soggettivo e oggettivo di questi obblighi, standardizzando i requisiti tecnici e procedurali. Le aziende con Modello 231 devono quindi verificare che il proprio canale di segnalazione già operativo sia adeguato ai nuovi requisiti del decreto, con particolare riguardo ai termini di risposta, alla crittografia e alla gestione delle segnalazioni anonime. La connessione con la sicurezza sul lavoro è particolarmente rilevante in relazione ai reati presupposto dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. Il canale whistleblowing diventa così uno strumento preventivo di primaria importanza: segnalazioni su condotte rischiose — mancanza di dispositivi di sicurezza, procedure non rispettate, attrezzature difettose — possono essere intercettate e gestite prima che si materializzino infortuni, riducendo tanto il rischio per i lavoratori quanto l'esposizione dell'ente alla responsabilità 231.
Un lavoratore può segnalare direttamente all'ANAC o agli organi di vigilanza senza passare per il canale interno?
Sì. Il D.Lgs. 24/2023 prevede espressamente la possibilità di effettuare segnalazioni esterne, senza necessità di aver preventivamente utilizzato il canale interno, anche se quest'ultimo è stato istituito e funziona correttamente. Nel settore pubblico, il destinatario principale della segnalazione esterna è l'ANAC, che ha istituito un apposito portale telematico dedicato. Nel settore privato, il destinatario della segnalazione esterna è l'autorità di vigilanza di settore competente per materia. Per le violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il segnalante può rivolgersi direttamente all'INAIL, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o alle aziende sanitarie locali (ASL/ATS) nei termini previsti dalla normativa vigente. Le tutele del segnalante si applicano in modo identico alle segnalazioni esterne e a quelle interne. La divulgazione pubblica — rivolta a giornalisti, media, social network o organizzazioni della società civile — è ammessa dal decreto come misura di ultima istanza, consentita solo quando il canale interno è disfunzionale, non ha dato riscontro nei termini, oppure quando vi è un pericolo imminente o un rischio di ritorsioni che rende la segnalazione interna o esterna non praticabile. Anche in questo caso, il segnalante mantiene tutte le tutele previste dal decreto, a condizione di aver agito in buona fede e di aver avuto fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos'è il whistleblowing e che cosa prevede il D.Lgs. 24/2023?
Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il termine "whistleblowing" indica l'atto con cui un soggetto — il whistleblower o segnalante — porta a conoscenza delle autorità competenti o dell'organizzazione di appartenenza informazioni su illeciti, violazioni di norme o condotte irregolari di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La normativa si applica sia al settore pubblico sia al settore privato. Le tipologie di illeciti segnalabili comprendono: violazioni di atti normativi dell'Unione Europea indicati nell'allegato al decreto, violazioni di norme nazionali, atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, condotte di corruzione, frode, violazioni in materia di sicurezza dei prodotti, sicurezza dei trasporti, protezione dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti, salute pubblica e protezione dei consumatori. La sicurezza sul lavoro è espressamente ricompresa nell'ambito applicativo. Il principio cardine del decreto è la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, derivante dalla segnalazione effettuata in buona fede.
Quali aziende sono obbligate ad attivare un canale di segnalazione interna?
L'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna è modulato in funzione delle dimensioni dell'organizzazione. Le imprese del settore privato con 250 o più dipendenti erano obbligate ad attivare il canale entro il 17 dicembre 2023, data di entrata in vigore piena del decreto. Le imprese del settore privato con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 erano parimenti obbligate entro la medesima data del 17 dicembre 2023, a seguito dell'allineamento dei termini operato dalla normativa italiana rispetto alla scansione temporale originariamente prevista dalla direttiva europea. Le imprese con meno di 50 dipendenti non sono obbligate all'istituzione del canale interno, salvo che operino in settori specificamente regolamentati (ad esempio servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) per i quali possono valere disposizioni speciali. Gli enti del settore pubblico, incluse le amministrazioni statali, gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti pubblici economici, sono sempre obbligati indipendentemente dal numero di dipendenti. Va precisato che il numero di dipendenti va calcolato come media annua, includendo i lavoratori a tempo determinato e i collaboratori che svolgono la loro attività principalmente presso l'azienda.
Le violazioni del D.Lgs. 81/08 rientrano nell'ambito del whistleblowing?
Sì. L'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023 include espressamente tra gli illeciti segnalabili le violazioni di atti normativi dell'Unione Europea e nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rientra pertanto a pieno titolo nell'ambito applicativo del whistleblowing. Un lavoratore che segnali la mancata redazione o l'inadeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l'assenza di dispositivi di protezione individuale (DPI), la mancata erogazione della formazione obbligatoria, la violazione delle procedure di sicurezza o la presenza di attrezzature non conformi è tutelato come whistleblower e protetto da ritorsioni. È tuttavia importante non confondere il canale whistleblowing con i canali di segnalazione già previsti dal D.Lgs. 81/08: la segnalazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ex artt. 47 e seguenti, ovvero l'obbligo del lavoratore di segnalare pericoli immediati al datore di lavoro o al preposto ex art. 20, co. 1, lett. b), operano su piani distinti e non sostituiscono né sono sostituiti dal canale whistleblowing. Quest'ultimo è uno strumento aggiuntivo, con tutele più forti e procedure codificate, che si affianca agli strumenti partecipativi già esistenti nella normativa di sicurezza.
Come deve essere strutturato il canale di segnalazione interna?
Il D.Lgs. 24/2023 fissa requisiti precisi sia sul piano tecnico sia su quello procedurale. Sul piano della riservatezza, il canale deve garantire la protezione dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione: l'anonimato non è obbligatorio ma è ammesso, e le segnalazioni anonime devono essere gestite analogamente alle segnalazioni identificate. Sul piano tecnico, sono strumenti ammessi: piattaforme informatiche dedicate con crittografia end-to-end, caselle di posta elettronica riservate accessibili solo al gestore del canale, box fisici per la raccolta di segnalazioni cartacee, incontri verbali su richiesta del segnalante. Quanto ai termini procedurali, il gestore del canale è tenuto a inviare al segnalante una conferma di ricezione entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione; entro 3 mesi dalla medesima data deve fornire un riscontro sullo stato di avanzamento o sull'esito della segnalazione. Il gestore del canale deve essere una persona fisica o un ufficio dotato di autonomia e imparzialità rispetto alla struttura segnalata: può trattarsi del responsabile compliance, del responsabile legale interno o di un comitato etico. È espressamente ammessa la possibilità di affidare la gestione del canale a un fornitore esterno specializzato, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di riservatezza e che le segnalazioni ricevute siano comunque trasmesse all'interno dell'organizzazione per la gestione.
Cosa si intende per ritorsione vietata nei confronti del whistleblower?
L'art. 17 del D.Lgs. 24/2023 elenca in modo esplicito e non tassativo le condotte che costituiscono ritorsione vietata nei confronti del segnalante: licenziamento, anche disciplinare, o mancata conferma del rapporto di lavoro; demansionamento o mancata promozione; trasferimento punitivo a sedi disagiate o cambio di mansioni; modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro; riduzione della retribuzione o del trattamento economico; esclusione da corsi di formazione, aggiornamento professionale o opportunità di carriera; discriminazioni e trattamento sfavorevole di qualsiasi tipo; molestie, anche psicologiche, o atti intimidatori; inserimento in liste nere o comunicazioni negative ad altri datori di lavoro; risoluzione anticipata o annullamento di contratti commerciali o di fornitura. Un elemento di fondamentale rilievo pratico è l'inversione dell'onere della prova: qualora il segnalante subisca un provvedimento sfavorevole dopo aver effettuato una segnalazione, spetta al datore di lavoro dimostrare che tale provvedimento è del tutto estraneo alla segnalazione e fondato su ragioni autonome e preesistenti. In caso contrario, il provvedimento è nullo. L'ANAC può irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro nei confronti delle organizzazioni che pongano in essere ritorsioni accertate.
Quali sanzioni per le aziende che non istituiscono il canale di segnalazione?
L'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 affida all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il potere sanzionatorio per il settore pubblico e per il settore privato, con importi calibrati sulla gravità della violazione. La mancata istituzione del canale di segnalazione interna in presenza dell'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. La medesima fascia sanzionatoria si applica all'ostacolo o al tentativo di ostacolo delle segnalazioni, nonché all'omessa adozione delle misure di protezione del segnalante. Le ritorsioni accertate nei confronti del segnalante comportano anch'esse sanzioni da 10.000 a 50.000 euro. La violazione dell'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante è punita con una sanzione da 500 a 2.500 euro. Per le segnalazioni dolosamente false o gravemente negligenti da parte del presunto segnalante, la norma prevede specularmente una sanzione da 500 a 2.500 euro a carico di quest'ultimo. Nel settore privato, l'ANAC esercita un ruolo di coordinamento e può avvalersi delle autorità di settore competenti (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, ISVAP) per i rispettivi ambiti di vigilanza. L'accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che emergano da segnalazioni whistleblowing può essere poi trasmesso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e all'INAIL per le rispettive competenze.
Come si collega il whistleblowing al Modello 231 e alla sicurezza sul lavoro?
Le aziende che hanno adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 erano già tenute, ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, introdotto dalla Legge 179/2017, a dotarsi di canali di segnalazione interna. Il D.Lgs. 24/2023 ha ampliato significativamente il perimetro soggettivo e oggettivo di questi obblighi, standardizzando i requisiti tecnici e procedurali. Le aziende con Modello 231 devono quindi verificare che il proprio canale di segnalazione già operativo sia adeguato ai nuovi requisiti del decreto, con particolare riguardo ai termini di risposta, alla crittografia e alla gestione delle segnalazioni anonime. La connessione con la sicurezza sul lavoro è particolarmente rilevante in relazione ai reati presupposto dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche. Il canale whistleblowing diventa così uno strumento preventivo di primaria importanza: segnalazioni su condotte rischiose — mancanza di dispositivi di sicurezza, procedure non rispettate, attrezzature difettose — possono essere intercettate e gestite prima che si materializzino infortuni, riducendo tanto il rischio per i lavoratori quanto l'esposizione dell'ente alla responsabilità 231.
Un lavoratore può segnalare direttamente all'ANAC o agli organi di vigilanza senza passare per il canale interno?
Sì. Il D.Lgs. 24/2023 prevede espressamente la possibilità di effettuare segnalazioni esterne, senza necessità di aver preventivamente utilizzato il canale interno, anche se quest'ultimo è stato istituito e funziona correttamente. Nel settore pubblico, il destinatario principale della segnalazione esterna è l'ANAC, che ha istituito un apposito portale telematico dedicato. Nel settore privato, il destinatario della segnalazione esterna è l'autorità di vigilanza di settore competente per materia. Per le violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il segnalante può rivolgersi direttamente all'INAIL, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) o alle aziende sanitarie locali (ASL/ATS) nei termini previsti dalla normativa vigente. Le tutele del segnalante si applicano in modo identico alle segnalazioni esterne e a quelle interne. La divulgazione pubblica — rivolta a giornalisti, media, social network o organizzazioni della società civile — è ammessa dal decreto come misura di ultima istanza, consentita solo quando il canale interno è disfunzionale, non ha dato riscontro nei termini, oppure quando vi è un pericolo imminente o un rischio di ritorsioni che rende la segnalazione interna o esterna non praticabile. Anche in questo caso, il segnalante mantiene tutte le tutele previste dal decreto, a condizione di aver agito in buona fede e di aver avuto fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate fossero veritiere.

Fonti normative

  • D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 — Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 (whistleblowing)
  • Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio — Protezione persone che segnalano violazioni
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Artt. 20, 51, 52: obblighi RLS e segnalazione pericoli
  • D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Art. 6 co. 2-bis: modello organizzativo e canali di segnalazione
  • Linee Guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 — Whistleblowing settore privato

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