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FAQ Soci di Cooperativa e Sicurezza sul Lavoro

I soci lavoratori di cooperativa che svolgono attività lavorativa nell'ambito della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini del D.Lgs. 81/08: la cooperativa è datore di lavoro e deve garantire DVR, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente alle cooperative di lavoro. Il socio lavoratore che ha instaurato un rapporto di lavoro ai sensi della Legge 142/2001 è considerato lavoratore ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico sicurezza, con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono: diritto alla formazione, ai dispositivi di protezione individuale, alla sorveglianza sanitaria e alla consultazione del DVR; dovere di rispettare le misure di prevenzione, usare correttamente i DPI e segnalare situazioni di pericolo.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di presidenti di cooperativa, RSPP, consulenti del lavoro e soci lavoratori in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08 alle cooperative, con particolare attenzione alla distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro e alle ricadute sulla gestione della sicurezza.

Domande frequenti sui soci cooperativa e la sicurezzaFAQ

I soci di cooperativa sono soggetti al D.Lgs. 81/08?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 2, comma 1, lett. a) definisce "lavoratore" qualsiasi persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, inclusi i soci lavoratori di cooperativa, con o senza vincolo di subordinazione. Il presupposto è che esista un rapporto di lavoro instaurato secondo la Legge 3 aprile 2001 n. 142, che regolamenta il rapporto associativo e il rapporto di lavoro nei confronti dei soci di cooperativa. Quando il socio presta la propria attività nell'impresa cooperativa — sia con contratto di lavoro subordinato, sia con rapporto di lavoro in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa — acquisisce pienamente la qualifica di lavoratore ai fini della normativa prevenzionistica. Ne consegue che tutti gli obblighi del Testo Unico si applicano alla cooperativa nella sua qualità di datore di lavoro: valutazione dei rischi, DVR, nomina del RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria, consegna dei DPI e informazione sui rischi specifici della mansione.
La cooperativa deve fare il DVR anche se ha solo soci?
Sì, l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sussiste anche quando la cooperativa è composta esclusivamente da soci lavoratori e non ha dipendenti. L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 individua la valutazione dei rischi come obbligo non delegabile del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale dei lavoratori presenti. Poiché i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro ai sensi della L. 142/2001 sono assimilati a lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08, la cooperativa è tenuta a redigere il DVR con la stessa completezza richiesta a qualsiasi altro datore di lavoro. Il DVR deve identificare tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti nelle attività svolte, individuare le misure di prevenzione e protezione, indicare le procedure, definire i ruoli e i programmi di miglioramento. L'eventuale assenza del DVR espone il presidente del consiglio di amministrazione — o chi esercita i poteri datoriali — alle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, anche in assenza di dipendenti.
I soci devono fare la formazione sulla sicurezza come i dipendenti?
Sì, la formazione sulla sicurezza è obbligatoria per i soci lavoratori esattamente come per i lavoratori subordinati. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e i successivi aggiornamenti del 2016 e 2022) stabilisce i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione generale e specifica, in base alla classificazione del settore di rischio (basso, medio, alto). I soci lavoratori devono seguire il percorso formativo previsto per la loro mansione e il loro settore produttivo, così come i corsi di aggiornamento periodico. La mancata formazione dei soci espone la cooperativa a sanzioni e, in caso di infortunio, può comportare rilevanti responsabilità civili e penali per il datore di lavoro.
Chi è il datore di lavoro in una cooperativa ai fini del D.Lgs. 81/08?
In una cooperativa, la figura del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 coincide con il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro, individuato secondo i criteri dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Testo Unico. Nella maggior parte dei casi si tratta del presidente del consiglio di amministrazione, che per statuto o deleghe assembleari detiene il potere di organizzare il lavoro e di impegnare le risorse economiche necessarie per l'attuazione delle misure prevenzionistiche. Tuttavia, in cooperative con strutture organizzative complesse, le funzioni datoriali possono essere delegate ad un amministratore delegato o a un direttore, purché la delega sia conferita per iscritto, il delegato abbia competenze tecniche adeguate e disponga dell'autonomia di spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08. È fondamentale che la cooperativa identifichi con precisione il soggetto titolare degli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e redazione del DVR, nomina del RSPP e del medico competente) per evitare vuoti di responsabilità.
Un socio cooperativa può essere anche RSPP?
Sì, un socio lavoratore di cooperativa può ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a condizione che possieda i requisiti formativi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dai relativi Accordi Stato-Regioni. L'RSPP deve aver frequentato un corso di formazione della durata variabile in base al settore di rischio dell'azienda (28, 48 o 68 ore) e provvedere all'aggiornamento quinquennale. In cooperative con meno di 30 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente le funzioni di RSPP, purché abbia frequentato il corso specifico previsto per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il compito. Se invece il socio non è il datore di lavoro, può essere nominato RSPP interno con regolare lettera di nomina. In ogni caso, l'RSPP non è responsabile in solido con il datore di lavoro per gli obblighi prevenzionistici, ma svolge un ruolo tecnico-consultivo e di supporto alla pianificazione della sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i soci?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i soci lavoratori ogni volta che essi siano esposti a rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 o altri provvedimenti normativi specifici la prevedano. L'art. 41 del Testo Unico elenca i casi in cui la sorveglianza sanitaria è dovuta: esposizione ad agenti chimici pericolosi, agenti biologici, rumore superiore al valore d'azione, vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, videoterminali oltre le 20 ore settimanali, e altre situazioni di rischio specifico. Il medico competente, nominato dalla cooperativa con specifico contratto, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o dell'assegnazione alla mansione), le visite periodiche (con frequenza stabilita in base al profilo di rischio) e le visite a richiesta del lavoratore. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente si applica ai soci lavoratori esattamente come ai dipendenti. Il mancato rispetto di questo obbligo espone la cooperativa alle sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 81/08.
I soci di cooperativa sociale tipo B (svantaggiati) hanno tutele aggiuntive?
I soci lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, ovvero quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, godono delle stesse tutele previste dal D.Lgs. 81/08 per tutti i lavoratori, con alcune peculiarità legate alla loro condizione. Le persone svantaggiate inserite in cooperativa — ex detenuti, soggetti con dipendenze, persone con disabilità psichica o fisica, minori in difficoltà — devono essere valutate con particolare attenzione nella fase di valutazione dei rischi, tenendo conto delle loro specificità fisiche, cognitive o comportamentali. Il DVR deve includere una valutazione ad hoc per questi lavoratori, e il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità che consideri le condizioni individuali. Inoltre, la normativa sull'inserimento lavorativo protetto per i soggetti con disabilità (L. 68/1999) si integra con gli obblighi del D.Lgs. 81/08, richiedendo accomodamenti ragionevoli e adattamenti del posto di lavoro. Il datore di lavoro della cooperativa sociale deve coordinare le esigenze prevenzionistiche con il progetto individualizzato di inserimento di ciascuna persona svantaggiata.
Cosa succede in caso di infortunio di un socio cooperativa: INAIL copre?
Sì, i soci lavoratori di cooperativa sono assicurati all'INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in virtù del combinato disposto del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico INAIL) e della Legge 142/2001. La Circolare INAIL del 2008 ha chiarito l'obbligo assicurativo per i soci con rapporto di lavoro subordinato instaurato ai sensi della L. 142/2001, equiparandoli ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni. La cooperativa è tenuta a iscrivere i soci all'INAIL, a denunciare gli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni e a pagare i premi assicurativi calcolati in base alle retribuzioni e alle classi di rischio. In caso di infortunio, il socio ha diritto all'indennizzo INAIL per la perdita di capacità lavorativa permanente e alla rendita per i casi più gravi, esattamente come un dipendente. Se l'infortunio è dovuto a negligenza del datore di lavoro nell'adozione delle misure di prevenzione, la cooperativa può essere soggetta all'azione di regresso dell'INAIL e a responsabilità civile verso il socio infortunato.

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Domande frequentiFAQ

I soci di cooperativa sono soggetti al D.Lgs. 81/08?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 2, comma 1, lett. a) definisce "lavoratore" qualsiasi persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, inclusi i soci lavoratori di cooperativa, con o senza vincolo di subordinazione. Il presupposto è che esista un rapporto di lavoro instaurato secondo la Legge 3 aprile 2001 n. 142, che regolamenta il rapporto associativo e il rapporto di lavoro nei confronti dei soci di cooperativa. Quando il socio presta la propria attività nell'impresa cooperativa — sia con contratto di lavoro subordinato, sia con rapporto di lavoro in forma autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa — acquisisce pienamente la qualifica di lavoratore ai fini della normativa prevenzionistica. Ne consegue che tutti gli obblighi del Testo Unico si applicano alla cooperativa nella sua qualità di datore di lavoro: valutazione dei rischi, DVR, nomina del RSPP, formazione, sorveglianza sanitaria, consegna dei DPI e informazione sui rischi specifici della mansione.
La cooperativa deve fare il DVR anche se ha solo soci?
Sì, l'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sussiste anche quando la cooperativa è composta esclusivamente da soci lavoratori e non ha dipendenti. L'art. 17 del D.Lgs. 81/08 individua la valutazione dei rischi come obbligo non delegabile del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale dei lavoratori presenti. Poiché i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro ai sensi della L. 142/2001 sono assimilati a lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08, la cooperativa è tenuta a redigere il DVR con la stessa completezza richiesta a qualsiasi altro datore di lavoro. Il DVR deve identificare tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti nelle attività svolte, individuare le misure di prevenzione e protezione, indicare le procedure, definire i ruoli e i programmi di miglioramento. L'eventuale assenza del DVR espone il presidente del consiglio di amministrazione — o chi esercita i poteri datoriali — alle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, anche in assenza di dipendenti.
I soci devono fare la formazione sulla sicurezza come i dipendenti?
Sì, la formazione sulla sicurezza è obbligatoria per i soci lavoratori esattamente come per i lavoratori subordinati. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e i successivi aggiornamenti del 2016 e 2022) stabilisce i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione della formazione generale e specifica, in base alla classificazione del settore di rischio (basso, medio, alto). I soci lavoratori devono seguire il percorso formativo previsto per la loro mansione e il loro settore produttivo, così come i corsi di aggiornamento periodico. La mancata formazione dei soci espone la cooperativa a sanzioni e, in caso di infortunio, può comportare rilevanti responsabilità civili e penali per il datore di lavoro.
Chi è il datore di lavoro in una cooperativa ai fini del D.Lgs. 81/08?
In una cooperativa, la figura del datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08 coincide con il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro, individuato secondo i criteri dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Testo Unico. Nella maggior parte dei casi si tratta del presidente del consiglio di amministrazione, che per statuto o deleghe assembleari detiene il potere di organizzare il lavoro e di impegnare le risorse economiche necessarie per l'attuazione delle misure prevenzionistiche. Tuttavia, in cooperative con strutture organizzative complesse, le funzioni datoriali possono essere delegate ad un amministratore delegato o a un direttore, purché la delega sia conferita per iscritto, il delegato abbia competenze tecniche adeguate e disponga dell'autonomia di spesa necessaria, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08. È fondamentale che la cooperativa identifichi con precisione il soggetto titolare degli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi e redazione del DVR, nomina del RSPP e del medico competente) per evitare vuoti di responsabilità.
Un socio cooperativa può essere anche RSPP?
Sì, un socio lavoratore di cooperativa può ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a condizione che possieda i requisiti formativi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e dai relativi Accordi Stato-Regioni. L'RSPP deve aver frequentato un corso di formazione della durata variabile in base al settore di rischio dell'azienda (28, 48 o 68 ore) e provvedere all'aggiornamento quinquennale. In cooperative con meno di 30 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente le funzioni di RSPP, purché abbia frequentato il corso specifico previsto per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il compito. Se invece il socio non è il datore di lavoro, può essere nominato RSPP interno con regolare lettera di nomina. In ogni caso, l'RSPP non è responsabile in solido con il datore di lavoro per gli obblighi prevenzionistici, ma svolge un ruolo tecnico-consultivo e di supporto alla pianificazione della sicurezza.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i soci?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i soci lavoratori ogni volta che essi siano esposti a rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 o altri provvedimenti normativi specifici la prevedano. L'art. 41 del Testo Unico elenca i casi in cui la sorveglianza sanitaria è dovuta: esposizione ad agenti chimici pericolosi, agenti biologici, rumore superiore al valore d'azione, vibrazioni meccaniche, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, videoterminali oltre le 20 ore settimanali, e altre situazioni di rischio specifico. Il medico competente, nominato dalla cooperativa con specifico contratto, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o dell'assegnazione alla mansione), le visite periodiche (con frequenza stabilita in base al profilo di rischio) e le visite a richiesta del lavoratore. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente si applica ai soci lavoratori esattamente come ai dipendenti. Il mancato rispetto di questo obbligo espone la cooperativa alle sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 81/08.
I soci di cooperativa sociale tipo B (svantaggiati) hanno tutele aggiuntive?
I soci lavoratori delle cooperative sociali di tipo B, ovvero quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, godono delle stesse tutele previste dal D.Lgs. 81/08 per tutti i lavoratori, con alcune peculiarità legate alla loro condizione. Le persone svantaggiate inserite in cooperativa — ex detenuti, soggetti con dipendenze, persone con disabilità psichica o fisica, minori in difficoltà — devono essere valutate con particolare attenzione nella fase di valutazione dei rischi, tenendo conto delle loro specificità fisiche, cognitive o comportamentali. Il DVR deve includere una valutazione ad hoc per questi lavoratori, e il medico competente deve esprimere un giudizio di idoneità che consideri le condizioni individuali. Inoltre, la normativa sull'inserimento lavorativo protetto per i soggetti con disabilità (L. 68/1999) si integra con gli obblighi del D.Lgs. 81/08, richiedendo accomodamenti ragionevoli e adattamenti del posto di lavoro. Il datore di lavoro della cooperativa sociale deve coordinare le esigenze prevenzionistiche con il progetto individualizzato di inserimento di ciascuna persona svantaggiata.
Cosa succede in caso di infortunio di un socio cooperativa: INAIL copre?
Sì, i soci lavoratori di cooperativa sono assicurati all'INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in virtù del combinato disposto del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico INAIL) e della Legge 142/2001. La Circolare INAIL del 2008 ha chiarito l'obbligo assicurativo per i soci con rapporto di lavoro subordinato instaurato ai sensi della L. 142/2001, equiparandoli ai lavoratori dipendenti ai fini della tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni. La cooperativa è tenuta a iscrivere i soci all'INAIL, a denunciare gli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni e a pagare i premi assicurativi calcolati in base alle retribuzioni e alle classi di rischio. In caso di infortunio, il socio ha diritto all'indennizzo INAIL per la perdita di capacità lavorativa permanente e alla rendita per i casi più gravi, esattamente come un dipendente. Se l'infortunio è dovuto a negligenza del datore di lavoro nell'adozione delle misure di prevenzione, la cooperativa può essere soggetta all'azione di regresso dell'INAIL e a responsabilità civile verso il socio infortunato.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 2 co. 1 lett. a) — Definizione di lavoratore
  • Legge 3 aprile 2001 n. 142 — Soci lavoratori di cooperativa
  • D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 249 — Modifiche alla Legge 142/2001
  • D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico INAIL assicurazione infortuni
  • Circolare INAIL 2008 — Obbligo assicurativo soci lavoratori di cooperativa

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