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FAQ Sicurezza Lavoratori in Somministrazione (Interinali): obblighi e responsabilità

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza dei lavoratori in somministrazione (interinali): doppia responsabilità agenzia-utilizzatrice, formazione specifica, DVR, sorveglianza sanitaria, denuncia infortuni e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 3 commi 5-6.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (art. 3 cc. 5-6) ripartisce gli obblighi di sicurezza tra l'agenzia somministratrice e l'azienda utilizzatrice: la prima eroga la formazione generale e la sorveglianza preventiva, la seconda è responsabile della formazione specifica, dei DPI e della gestione dei rischi della mansione. Ti aiutiamo a strutturare correttamente gli adempimenti per i lavoratori in somministrazione nella tua azienda.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, HR manager e agenzie per il lavoro in merito agli obblighi di sicurezza nei contratti di somministrazione, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al D.Lgs. 276/2003 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Domande frequenti sulla sicurezza dei lavoratori in somministrazioneFAQ

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore interinale: l'agenzia o l'azienda utilizzatrice?
Il D.Lgs. 81/08 all'art. 3 commi 5 e 6 stabilisce un regime di doppia responsabilità che distribuisce gli obblighi di sicurezza tra l'agenzia per il lavoro (somministratrice) e l'azienda utilizzatrice, ciascuna per i propri ambiti. L'agenzia somministratrice ha l'obbligo di predisporre il proprio DVR, di erogare la formazione generale obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto) e di garantire la sorveglianza sanitaria preventiva prima dell'invio in missione. L'azienda utilizzatrice, invece, è tenuta a: erogare la formazione specifica per la mansione assegnata prima dell'avvio del lavoratore; informare il lavoratore su tutti i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e nelle lavorazioni a cui sarà adibito; fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari; gestire le procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso. La responsabilità per gli infortuni che si verificano durante la missione e nel luogo di lavoro dell'utilizzatrice grava prevalentemente su quest'ultima, in quanto soggetto che concretamente organizza, dirige e controlla l'attività lavorativa e i relativi rischi. La responsabilità dell'agenzia residua nel caso di omissioni nella formazione generale o nella sorveglianza sanitaria preventiva di propria competenza.
La formazione D.Lgs. 81/08 va fatta dall'agenzia o dall'azienda utilizzatrice prima dell'avvio in mansione?
La formazione sicurezza del lavoratore in somministrazione si articola in due moduli distinti con responsabilità separate. L'agenzia per il lavoro (somministratrice) è tenuta a erogare il modulo di formazione generale, la cui durata è determinata dal livello di rischio della mansione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: 8 ore per mansioni a rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. Questo modulo copre i principi generali della sicurezza sul lavoro, i diritti e doveri dei lavoratori, i rischi generici e le misure di prevenzione di carattere trasversale. L'azienda utilizzatrice ha invece l'obbligo di erogare il modulo di formazione specifica relativo alla mansione concretamente assegnata e ai rischi particolari del luogo di lavoro, e tale formazione DEVE avvenire PRIMA dell'avvio in mansione, non contestualmente o successivamente. Il modulo generale fornito dall'agenzia non è sufficiente da solo: non copre i rischi specifici della singola postazione, delle attrezzature utilizzate o delle lavorazioni eseguite presso l'utilizzatrice. L'omissione della formazione specifica da parte dell'utilizzatrice espone quest'ultima alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, a responsabilità penale. La documentazione della formazione erogata deve essere conservata da entrambi i soggetti e resa disponibile in caso di ispezione.
Il lavoratore interinale deve essere incluso nel DVR dell'utilizzatrice?
Sì, l'inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi è un obbligo esplicito. L'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori in somministrazione sono equiparati, ai fini della tutela della sicurezza e salute, ai lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice. Di conseguenza, l'utilizzatrice deve valutare i rischi connessi alle mansioni assegnate ai lavoratori in somministrazione e inserirli nel DVR alla stessa stregua dei propri dipendenti. In concreto, il DVR dell'utilizzatrice deve: identificare le mansioni e le lavorazioni a cui saranno adibiti i lavoratori in somministrazione; inserirli nei gruppi omogenei di lavoratori esposti ai medesimi rischi; riportare i rischi specifici della mansione e del luogo di lavoro (chimici, fisici, biologici, ergonomici, da attrezzature, ecc.); indicare le misure di prevenzione e protezione adottate; pianificare la sorveglianza sanitaria specifica. L'eventuale ricorso ricorrente a lavoratori in somministrazione per determinate mansioni deve essere stabilmente contemplato nel DVR, non trattato come situazione eccezionale caso per caso. Il mancato inserimento dei lavoratori in somministrazione nel DVR costituisce violazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e comporta le sanzioni previste all'art. 55 del medesimo decreto.
La sorveglianza sanitaria del lavoratore interinale è a carico dell'agenzia o dell'utilizzatrice?
La sorveglianza sanitaria del lavoratore in somministrazione è ripartita tra agenzia e utilizzatrice secondo la natura e il momento della visita. L'agenzia per il lavoro è responsabile dell'effettuazione della visita medica preventiva prima dell'avvio in missione: il medico competente dell'agenzia valuta l'idoneità del lavoratore alla mansione generica per cui viene inviato e rilascia il relativo giudizio. Tuttavia, l'agenzia non conosce necessariamente nel dettaglio i rischi specifici del luogo di lavoro dell'utilizzatrice. Spetta pertanto all'utilizzatrice informare tempestivamente l'agenzia circa tutti i rischi specifici presenti nella mansione assegnata (ad esempio esposizione a sostanze chimiche, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti biologici) in modo che la visita preventiva possa essere calibrata di conseguenza. Per le visite periodiche correlate a rischi specifici della mansione svolta presso l'utilizzatrice (rischio chimico, rumore superiore al valore d'azione, MMC, agenti cancerogeni), l'utilizzatrice ha l'obbligo di organizzare tali visite tramite il proprio medico competente oppure di concordare con l'agenzia le modalità di esecuzione. La responsabilità per l'omissione della sorveglianza sanitaria specifica è in capo all'utilizzatrice, che è il soggetto che espone concretamente il lavoratore ai rischi professionali specifici.
L'infortunio del lavoratore interinale si denuncia all'INAIL da chi?
La denuncia dell'infortunio all'INAIL è disciplinata dall'art. 53 del D.Lgs. 81/08 e grava principalmente sull'azienda utilizzatrice, in quanto è il soggetto presso cui l'infortunio si è verificato e che concretamente organizza e dirige il lavoro. L'utilizzatrice deve trasmettere la denuncia all'INAIL per via telematica entro i termini previsti dalla normativa (entro 2 giorni dall'infortunio che comporta assenza superiore a tre giorni, entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita). In parallelo, l'utilizzatrice ha l'obbligo di comunicare l'infortunio all'agenzia somministratrice entro 24 ore dall'evento, poiché l'agenzia è il datore di lavoro formale ai fini del rapporto assicurativo con l'INAIL. L'INAIL tutela il lavoratore in somministrazione in qualità di lavoratore assicurato tramite l'agenzia (che versa i premi assicurativi): il premio INAIL è determinato sulla base dell'attività effettivamente svolta presso l'utilizzatrice. In caso di infortunio, la responsabilità penale ex artt. 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) è prevalentemente attribuita ai soggetti dell'utilizzatrice che avevano la concreta gestione del rischio: datore di lavoro, dirigenti e preposti. L'omessa denuncia è autonomamente sanzionata.
Un lavoratore interinale può rifiutarsi di svolgere attività rischiose non previste nel contratto di missione?
Sì. Il contratto di somministrazione definisce in modo specifico la mansione per cui il lavoratore viene inviato in missione, il livello di rischio e le condizioni di lavoro. L'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e l'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 impongono all'utilizzatrice di adibire il lavoratore in somministrazione esclusivamente alle mansioni indicate nel contratto di missione. L'utilizzatrice non può unilateralmente assegnare il lavoratore a mansioni diverse, più rischiose o non contemplate nel contratto originario senza preventivamente: comunicare le modifiche all'agenzia somministratrice; aggiornare il contratto di missione indicando la nuova mansione e i rischi aggiuntivi; garantire che il lavoratore riceva l'adeguata formazione specifica per la nuova mansione; verificare che la sorveglianza sanitaria copra i rischi aggiuntivi della nuova mansione. Il lavoratore che viene adibito a mansioni diverse e più rischiose rispetto a quelle previste dal contratto di missione, senza aver ricevuto la formazione specifica e senza che sia stata aggiornata la valutazione dei rischi, ha il diritto di esercitare il diritto di astensione previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 81/08 in presenza di pericolo grave e imminente, ed eventualmente di segnalare la situazione all'agenzia, all'RLS e agli organi di vigilanza (ASL/ITL). L'esercizio di tale diritto non può dar luogo a conseguenze disciplinari.
Quali sono le sanzioni per l'utilizzatrice che non forma correttamente il lavoratore interinale?
Le sanzioni per omessa o insufficiente formazione del lavoratore in somministrazione sono quelle previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro dell'utilizzatrice, che è il soggetto obbligato a erogare la formazione specifica per la mansione. Per la violazione degli obblighi formativi specifici (art. 37 D.Lgs. 81/08) sono previsti: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.230 a 5.658 euro. In caso di infortunio occorso al lavoratore interinale per il quale sia accertata la mancata o insufficiente formazione specifica sulla mansione, la responsabilità penale si estende ai reati di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con pene significativamente più severe. La responsabilità penale è prevalentemente in capo ai soggetti dell'utilizzatrice (datore di lavoro, dirigenti, preposti) che avevano l'obbligo di formare e vigilare sul lavoratore. A ciò si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora l'utilizzatrice sia una persona giuridica e il reato sia stato commesso nel suo interesse. Le ispezioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e delle ASL verificano specificamente la corretta formazione dei lavoratori in somministrazione, richiedendo la documentazione di entrambi i moduli (generale e specifico) e i relativi attestati.

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Domande frequentiFAQ

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore interinale: l'agenzia o l'azienda utilizzatrice?
Il D.Lgs. 81/08 all'art. 3 commi 5 e 6 stabilisce un regime di doppia responsabilità che distribuisce gli obblighi di sicurezza tra l'agenzia per il lavoro (somministratrice) e l'azienda utilizzatrice, ciascuna per i propri ambiti. L'agenzia somministratrice ha l'obbligo di predisporre il proprio DVR, di erogare la formazione generale obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto) e di garantire la sorveglianza sanitaria preventiva prima dell'invio in missione. L'azienda utilizzatrice, invece, è tenuta a: erogare la formazione specifica per la mansione assegnata prima dell'avvio del lavoratore; informare il lavoratore su tutti i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e nelle lavorazioni a cui sarà adibito; fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari; gestire le procedure di emergenza, evacuazione e primo soccorso. La responsabilità per gli infortuni che si verificano durante la missione e nel luogo di lavoro dell'utilizzatrice grava prevalentemente su quest'ultima, in quanto soggetto che concretamente organizza, dirige e controlla l'attività lavorativa e i relativi rischi. La responsabilità dell'agenzia residua nel caso di omissioni nella formazione generale o nella sorveglianza sanitaria preventiva di propria competenza.
La formazione D.Lgs. 81/08 va fatta dall'agenzia o dall'azienda utilizzatrice prima dell'avvio in mansione?
La formazione sicurezza del lavoratore in somministrazione si articola in due moduli distinti con responsabilità separate. L'agenzia per il lavoro (somministratrice) è tenuta a erogare il modulo di formazione generale, la cui durata è determinata dal livello di rischio della mansione ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: 8 ore per mansioni a rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto. Questo modulo copre i principi generali della sicurezza sul lavoro, i diritti e doveri dei lavoratori, i rischi generici e le misure di prevenzione di carattere trasversale. L'azienda utilizzatrice ha invece l'obbligo di erogare il modulo di formazione specifica relativo alla mansione concretamente assegnata e ai rischi particolari del luogo di lavoro, e tale formazione DEVE avvenire PRIMA dell'avvio in mansione, non contestualmente o successivamente. Il modulo generale fornito dall'agenzia non è sufficiente da solo: non copre i rischi specifici della singola postazione, delle attrezzature utilizzate o delle lavorazioni eseguite presso l'utilizzatrice. L'omissione della formazione specifica da parte dell'utilizzatrice espone quest'ultima alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 e, in caso di infortunio, a responsabilità penale. La documentazione della formazione erogata deve essere conservata da entrambi i soggetti e resa disponibile in caso di ispezione.
Il lavoratore interinale deve essere incluso nel DVR dell'utilizzatrice?
Sì, l'inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi è un obbligo esplicito. L'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori in somministrazione sono equiparati, ai fini della tutela della sicurezza e salute, ai lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice. Di conseguenza, l'utilizzatrice deve valutare i rischi connessi alle mansioni assegnate ai lavoratori in somministrazione e inserirli nel DVR alla stessa stregua dei propri dipendenti. In concreto, il DVR dell'utilizzatrice deve: identificare le mansioni e le lavorazioni a cui saranno adibiti i lavoratori in somministrazione; inserirli nei gruppi omogenei di lavoratori esposti ai medesimi rischi; riportare i rischi specifici della mansione e del luogo di lavoro (chimici, fisici, biologici, ergonomici, da attrezzature, ecc.); indicare le misure di prevenzione e protezione adottate; pianificare la sorveglianza sanitaria specifica. L'eventuale ricorso ricorrente a lavoratori in somministrazione per determinate mansioni deve essere stabilmente contemplato nel DVR, non trattato come situazione eccezionale caso per caso. Il mancato inserimento dei lavoratori in somministrazione nel DVR costituisce violazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e comporta le sanzioni previste all'art. 55 del medesimo decreto.
La sorveglianza sanitaria del lavoratore interinale è a carico dell'agenzia o dell'utilizzatrice?
La sorveglianza sanitaria del lavoratore in somministrazione è ripartita tra agenzia e utilizzatrice secondo la natura e il momento della visita. L'agenzia per il lavoro è responsabile dell'effettuazione della visita medica preventiva prima dell'avvio in missione: il medico competente dell'agenzia valuta l'idoneità del lavoratore alla mansione generica per cui viene inviato e rilascia il relativo giudizio. Tuttavia, l'agenzia non conosce necessariamente nel dettaglio i rischi specifici del luogo di lavoro dell'utilizzatrice. Spetta pertanto all'utilizzatrice informare tempestivamente l'agenzia circa tutti i rischi specifici presenti nella mansione assegnata (ad esempio esposizione a sostanze chimiche, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti biologici) in modo che la visita preventiva possa essere calibrata di conseguenza. Per le visite periodiche correlate a rischi specifici della mansione svolta presso l'utilizzatrice (rischio chimico, rumore superiore al valore d'azione, MMC, agenti cancerogeni), l'utilizzatrice ha l'obbligo di organizzare tali visite tramite il proprio medico competente oppure di concordare con l'agenzia le modalità di esecuzione. La responsabilità per l'omissione della sorveglianza sanitaria specifica è in capo all'utilizzatrice, che è il soggetto che espone concretamente il lavoratore ai rischi professionali specifici.
L'infortunio del lavoratore interinale si denuncia all'INAIL da chi?
La denuncia dell'infortunio all'INAIL è disciplinata dall'art. 53 del D.Lgs. 81/08 e grava principalmente sull'azienda utilizzatrice, in quanto è il soggetto presso cui l'infortunio si è verificato e che concretamente organizza e dirige il lavoro. L'utilizzatrice deve trasmettere la denuncia all'INAIL per via telematica entro i termini previsti dalla normativa (entro 2 giorni dall'infortunio che comporta assenza superiore a tre giorni, entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita). In parallelo, l'utilizzatrice ha l'obbligo di comunicare l'infortunio all'agenzia somministratrice entro 24 ore dall'evento, poiché l'agenzia è il datore di lavoro formale ai fini del rapporto assicurativo con l'INAIL. L'INAIL tutela il lavoratore in somministrazione in qualità di lavoratore assicurato tramite l'agenzia (che versa i premi assicurativi): il premio INAIL è determinato sulla base dell'attività effettivamente svolta presso l'utilizzatrice. In caso di infortunio, la responsabilità penale ex artt. 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose) è prevalentemente attribuita ai soggetti dell'utilizzatrice che avevano la concreta gestione del rischio: datore di lavoro, dirigenti e preposti. L'omessa denuncia è autonomamente sanzionata.
Un lavoratore interinale può rifiutarsi di svolgere attività rischiose non previste nel contratto di missione?
Sì. Il contratto di somministrazione definisce in modo specifico la mansione per cui il lavoratore viene inviato in missione, il livello di rischio e le condizioni di lavoro. L'art. 20 del D.Lgs. 276/2003 e l'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08 impongono all'utilizzatrice di adibire il lavoratore in somministrazione esclusivamente alle mansioni indicate nel contratto di missione. L'utilizzatrice non può unilateralmente assegnare il lavoratore a mansioni diverse, più rischiose o non contemplate nel contratto originario senza preventivamente: comunicare le modifiche all'agenzia somministratrice; aggiornare il contratto di missione indicando la nuova mansione e i rischi aggiuntivi; garantire che il lavoratore riceva l'adeguata formazione specifica per la nuova mansione; verificare che la sorveglianza sanitaria copra i rischi aggiuntivi della nuova mansione. Il lavoratore che viene adibito a mansioni diverse e più rischiose rispetto a quelle previste dal contratto di missione, senza aver ricevuto la formazione specifica e senza che sia stata aggiornata la valutazione dei rischi, ha il diritto di esercitare il diritto di astensione previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 81/08 in presenza di pericolo grave e imminente, ed eventualmente di segnalare la situazione all'agenzia, all'RLS e agli organi di vigilanza (ASL/ITL). L'esercizio di tale diritto non può dar luogo a conseguenze disciplinari.
Quali sono le sanzioni per l'utilizzatrice che non forma correttamente il lavoratore interinale?
Le sanzioni per omessa o insufficiente formazione del lavoratore in somministrazione sono quelle previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro dell'utilizzatrice, che è il soggetto obbligato a erogare la formazione specifica per la mansione. Per la violazione degli obblighi formativi specifici (art. 37 D.Lgs. 81/08) sono previsti: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.230 a 5.658 euro. In caso di infortunio occorso al lavoratore interinale per il quale sia accertata la mancata o insufficiente formazione specifica sulla mansione, la responsabilità penale si estende ai reati di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), con pene significativamente più severe. La responsabilità penale è prevalentemente in capo ai soggetti dell'utilizzatrice (datore di lavoro, dirigenti, preposti) che avevano l'obbligo di formare e vigilare sul lavoratore. A ciò si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora l'utilizzatrice sia una persona giuridica e il reato sia stato commesso nel suo interesse. Le ispezioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e delle ASL verificano specificamente la corretta formazione dei lavoratori in somministrazione, richiedendo la documentazione di entrambi i moduli (generale e specifico) e i relativi attestati.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 3 commi 5-6 — Lavoratori in somministrazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti di appalto e somministrazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • D.Lgs. 81/08 art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • D.Lgs. 276/2003 — Somministrazione di lavoro (artt. 20-28)
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione sicurezza: durata e contenuti
  • Circolare MLPS 2009 — Chiarimenti su sorveglianza sanitaria in somministrazione

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