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Sicurezza fiere ed esposizioni: obblighi allestitori, espositori e organizzatori

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza nelle fiere ed esposizioni: ruolo del committente, PSC e POS per allestimenti stand, coordinamento tra allestitori, formazione obbligatoria, DPI e verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La sicurezza nelle fiere ed esposizioni coinvolge soggetti diversi — enti fieristici, espositori, allestitori, lavoratori autonomi — con obblighi differenziati in base al Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra specifica partecipazione fieristica e a strutturare il coordinamento della sicurezza nelle fasi di allestimento e disallestimento.

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Fiere e cantieri: quando si applica il Titolo IV D.Lgs. 81/08

L'allestimento di stand fieristici di una certa complessità — strutture in metallo o legno, impianti elettrici, lavori in quota — rientra nella definizione di cantiere temporaneo e mobile ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/08. Quando nei lavori di allestimento è previsto il coinvolgimento di più imprese esecutrici o i cantieri superano determinate soglie di entità (200 uomini-giorno o 100.000 euro), scattano gli obblighi del Titolo IV: nomina del CSP e del CSE da parte del committente (espositore), redazione del PSC e dei POS da parte delle imprese esecutrici, e, nei casi previsti, notifica preliminare all'autorità competente. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica struttura organizzativa dell'allestimento.

Committente, espositore e ente fieristico: ruoli e responsabilità

La catena di responsabilità nella sicurezza fieristica è articolata su più livelli. L'ente fieristico — gestore del padiglione — ha obblighi di sicurezza sulle parti comuni, sugli impianti del padiglione e sull'organizzazione generale dell\'evento. L\'espositore — che prende in affitto lo spazio e commette i lavori di allestimento — assume il ruolo di committente ai sensi del D.Lgs. 81/08 nei confronti degli allestitori e ha l'obbligo di verificare la loro idoneità tecnico-professionale e, ove necessario, di nominare i coordinatori per la sicurezza. L'impresa allestitrice, in qualità di datore di lavoro, è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti durante le fasi di montaggio e smontaggio.

Coordinamento della sicurezza tra allestitori diversi

La compresenza di più allestitori nello stesso padiglione durante le fasi di allestimento genera rischi da interferenza che devono essere gestiti attraverso il coordinamento. Gli strumenti di coordinamento includono il PSC (ove obbligatorio), il Piano di Sicurezza Generale predisposto dall'ente fieristico, gli scambi di informazioni tra le imprese esecutrici e la designazione di un CSE che sovrintende al coordinamento. La definizione di aree di lavoro distinte, percorsi riservati ai mezzi e orari di lavoro coordinati sono misure organizzative fondamentali per ridurre i rischi da interferenza nelle fasi di allestimento e disallestimento.

Formazione, DPI e sorveglianza sanitaria per il personale fieristico

Il personale degli allestitori deve disporre della formazione prevista per il settore delle costruzioni (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 7/7/2016) e delle abilitazioni specifiche per le attrezzature utilizzate (PLE, gru, carrelli elevatori — Accordo Stato-Regioni 22/2/2012). I DPI obbligatori — elmetti, calzature di sicurezza, imbracature per lavori in quota — devono essere forniti dall'impresa allestitrice e scelti sulla base della valutazione dei rischi. Il personale commerciale dell'espositore presente durante la manifestazione è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08 come qualsiasi altro lavoratore, con specifica valutazione dei rischi ergonomici e da postura prolungata.

Domande frequenti sulla sicurezza nelle fiere ed esposizioniFAQ

Chi è il committente in una fiera e chi deve redigere il PSC?
Nell'ambito delle fiere ed esposizioni, l'individuazione del committente ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 dipende dalla struttura organizzativa dell'evento. In linea generale, il soggetto committente è colui che — per conto proprio o di terzi — decide la realizzazione dell'allestimento fieristico e ne affida l'esecuzione a imprese appaltatrici. Nelle fiere organizzate da un ente fieristico (gestore del padiglione), il ruolo di committente spetta tipicamente all'espositore (l'azienda che prende in affitto lo spazio espositivo e commette i lavori di allestimento dello stand), non all'ente fieristico, che ha il ruolo di proprietario/gestore degli spazi. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) deve essere redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), figura che il committente è tenuto a nominare quando nei lavori di allestimento è previsto il coinvolgimento di più imprese esecutrici, oppure quando l'entità del cantiere supera i 200 uomini-giorno o i 100.000 euro di valore, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08. Per stand realizzati da una sola impresa senza imprese in subappalto, l'obbligo del PSC non sussiste, ma l'impresa esecutrice deve comunque predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica struttura organizzativa della vostra partecipazione fieristica.
Gli stand fieristici sono cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Sì, in molti casi. Il D.Lgs. 81/08, Titolo IV, art. 89, comma 1, lettera a) definisce "cantiere temporaneo o mobile" qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, riportando un elenco esemplificativo che comprende, tra l'altro, "lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali". L'allestimento di stand fieristici — che comprende tipicamente la costruzione di strutture temporanee, il montaggio di pareti, pavimentazioni, impianti elettrici e illuminotecnici — rientra nella definizione di cantiere temporaneo e mobile quando i lavori richiedono l'intervento di più imprese o comportano rischi significativi per la sicurezza dei lavoratori. In questo caso si applica integralmente il Titolo IV del D.Lgs. 81/08, con i relativi obblighi di nomina dei coordinatori (CSP/CSE), redazione del PSC e POS, notifica preliminare. Per allestimenti semplici realizzati da un'unica impresa con caratteristiche di bassa complessità, l'applicazione integrale del Titolo IV è meno stringente, ma la valutazione va condotta caso per caso.
Quale formazione deve avere il personale addetto all'allestimento di stand fieristici?
Il personale addetto all'allestimento di stand fieristici — dipendente di imprese allestitrici — deve possedere la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori del settore delle costruzioni. In base all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all'Accordo del 7 luglio 2016 specifico per il settore edilizia, i lavoratori impiegati nei cantieri temporanei e mobili devono completare un percorso formativo di 32 ore (8 ore di formazione generale + 24 ore di formazione specifica per il settore edilizia — alto rischio) oltre a un modulo aggiuntivo di 8 ore (fino ad arrivare a 32 ore per il solo modulo specifico) previsto dagli accordi per il settore. Per l'utilizzo di attrezzature specifiche — piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, carrelli elevatori — sono richieste abilitazioni specifiche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Per i lavori in quota (montaggio di elementi ad altezza superiore a 2 metri), il personale deve aver ricevuto formazione specifica e, dove necessario, addestramento all'uso dei DPI anticaduta (III categoria). I preposti e i dirigenti impiegati nei cantieri fieristici devono aver completato i corsi previsti rispettivamente dagli artt. 37 e 37-bis D.Lgs. 81/08. La verifica della formazione del personale rientra tra le responsabilità dell'impresa allestitrice e, in caso di appalto, anche del committente nell'ambito della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.
Come gestire i rischi di interferenza tra allestitori diversi nello stesso padiglione?
La gestione dei rischi da interferenza tra allestitori diversi che operano contemporaneamente nello stesso padiglione fieristico è uno degli aspetti più critici della sicurezza fieristica. Quando nel padiglione operano più imprese allestitrici per conto di espositori diversi, si genera un contesto assimilabile a un cantiere multi-impresa, con rischi di interferenza legati alla compresenza di lavoratori, mezzi, materiali e attrezzature nello stesso spazio fisico. Le misure di gestione prevedono: (1) Coordinamento da parte dell'ente fieristico: molti enti fieristici predispongono un Piano di Sicurezza Generale dell'Evento o un Regolamento di Sicurezza che stabilisce le regole di comportamento per tutti gli allestitori operanti nel padiglione, inclusi i percorsi di accesso, le zone di stoccaggio, gli orari di lavoro, i requisiti minimi di sicurezza degli allestitori; (2) Designazione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da parte del committente, ove gli allestimenti richiedano la nomina ai sensi del Titolo IV; (3) Scambio di informazioni tra le imprese allestitrici sui rischi specifici introdotti dalla propria attività; (4) Definizione di aree di lavoro separate e percorsi distinti per i mezzi di sollevamento; (5) Coordinamento degli orari per evitare la compresenza di fasi di lavoro incompatibili (es. lavori in quota e transito di persone nel raggio di caduta). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare il coordinamento per la vostra partecipazione fieristica.
Il personale dell'espositore presente durante la fiera ha obblighi SSL specifici?
Sì, sebbene diversi da quelli degli allestitori. Il personale dell'espositore che presidia lo stand durante l'evento fieristico (personale commerciale, hostess, addetti alla dimostrazione di prodotti) non svolge attività di cantiere, ma è comunque soggetto agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08 in qualità di lavoratore alle dipendenze dell'azienda espositrice. L'azienda espositrice, in quanto datore di lavoro, deve: (a) aver valutato nel DVR i rischi specifici connessi alla partecipazione a fiere ed esposizioni (rischi ergonomici da posture prolungate in piedi, rischi da movimentazione manuale di materiale promozionale, rischi da esposizione a rumore ambientale elevato, rischi psicosociali da lavoro a contatto con il pubblico); (b) aver informato e formato il personale sui rischi specifici dell'attività fieristica; (c) verificare che lo stand allestito sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall'ente fieristico e dalla normativa vigente (vie di fuga, carichi sui pavimenti, sicurezza degli impianti elettrici); (d) assicurarsi che eventuali dimostrazioni di prodotti o macchinari durante la fiera avvengano in condizioni di sicurezza per il personale e per i visitatori. Se l'espositore utilizza macchinari in funzionamento durante la manifestazione, devono essere rispettate le norme della Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e devono essere predisposte idonee barriere di protezione.
Quali DPI sono obbligatori per gli allestitori di stand fieristici?
I DPI obbligatori per gli allestitori di stand fieristici dipendono dalle specifiche fasi di lavoro svolte e dai rischi connessi. In linea generale, per le attività tipiche di allestimento fieristico, i DPI più comunemente richiesti comprendono: (1) Elmetto di protezione (EN 397): obbligatorio nelle fasi di montaggio di strutture in quota e in presenza di rischio di caduta di materiali dall'alto; (2) Calzature di sicurezza con puntale (EN ISO 20345, categoria S3): obbligatorie per tutti gli addetti nelle fasi di movimentazione di strutture e materiali pesanti; (3) Guanti da lavoro (EN 388): per la protezione delle mani durante il montaggio di strutture metalliche, la movimentazione di materiali con bordi taglienti; (4) Imbracatura di sicurezza e dispositivi anticaduta (EN 361, EN 354): obbligatori per lavori in quota superiore a 2 metri quando non è possibile installare protezioni collettive; (5) Occhiali di protezione (EN 166): per operazioni che generano schizzi, polveri o trucioli (es. taglio, foratura); (6) Protezione dell'udito (EN 352): se il livello di esposizione al rumore supera gli 80 dB(A) durante le fasi di montaggio con attrezzature rumorose. I DPI devono essere forniti dall'impresa allestitrice ai propri dipendenti a proprie spese, scelti sulla base della valutazione dei rischi specifica e marcati CE nella categoria appropriata. L'ente fieristico può richiedere, nel proprio regolamento di sicurezza, l'uso obbligatorio di DPI specifici all'interno del padiglione durante le fasi di allestimento.
Chi deve verificare l'idoneità tecnico-professionale degli allestitori?
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli allestitori spetta in primo luogo al committente — cioè all'espositore che affida i lavori di allestimento dello stand all'impresa allestitrice. L'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi prima di affidar loro i lavori, acquisendo la documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. L'Allegato XVII elenca i documenti che l'impresa appaltatrice (l'allestitore) deve fornire al committente: iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, documento di valutazione dei rischi (ove obbligatorio), documento unico di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione, elenco dei DPI forniti ai lavoratori, nomina del RSPP, nomina del medico competente ove previsto, attestati di formazione dei lavoratori, copia delle assicurazioni. Per gli allestitori che operano in cantieri soggetti al Titolo IV, il CSP e il CSE svolgono un ruolo di verifica e coordinamento. L'ente fieristico, dal canto suo, può richiedere agli espositori e agli allestitori documentazione aggiuntiva nell'ambito del proprio regolamento di sicurezza.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Chi è il committente in una fiera e chi deve redigere il PSC?
Nell'ambito delle fiere ed esposizioni, l'individuazione del committente ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 dipende dalla struttura organizzativa dell'evento. In linea generale, il soggetto committente è colui che — per conto proprio o di terzi — decide la realizzazione dell'allestimento fieristico e ne affida l'esecuzione a imprese appaltatrici. Nelle fiere organizzate da un ente fieristico (gestore del padiglione), il ruolo di committente spetta tipicamente all'espositore (l'azienda che prende in affitto lo spazio espositivo e commette i lavori di allestimento dello stand), non all'ente fieristico, che ha il ruolo di proprietario/gestore degli spazi. Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) deve essere redatto dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), figura che il committente è tenuto a nominare quando nei lavori di allestimento è previsto il coinvolgimento di più imprese esecutrici, oppure quando l'entità del cantiere supera i 200 uomini-giorno o i 100.000 euro di valore, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 81/08. Per stand realizzati da una sola impresa senza imprese in subappalto, l'obbligo del PSC non sussiste, ma l'impresa esecutrice deve comunque predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica struttura organizzativa della vostra partecipazione fieristica.
Gli stand fieristici sono cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08?
Sì, in molti casi. Il D.Lgs. 81/08, Titolo IV, art. 89, comma 1, lettera a) definisce "cantiere temporaneo o mobile" qualsiasi luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, riportando un elenco esemplificativo che comprende, tra l'altro, "lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali". L'allestimento di stand fieristici — che comprende tipicamente la costruzione di strutture temporanee, il montaggio di pareti, pavimentazioni, impianti elettrici e illuminotecnici — rientra nella definizione di cantiere temporaneo e mobile quando i lavori richiedono l'intervento di più imprese o comportano rischi significativi per la sicurezza dei lavoratori. In questo caso si applica integralmente il Titolo IV del D.Lgs. 81/08, con i relativi obblighi di nomina dei coordinatori (CSP/CSE), redazione del PSC e POS, notifica preliminare. Per allestimenti semplici realizzati da un'unica impresa con caratteristiche di bassa complessità, l'applicazione integrale del Titolo IV è meno stringente, ma la valutazione va condotta caso per caso.
Quale formazione deve avere il personale addetto all'allestimento di stand fieristici?
Il personale addetto all'allestimento di stand fieristici — dipendente di imprese allestitrici — deve possedere la formazione obbligatoria prevista per i lavoratori del settore delle costruzioni. In base all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e all'Accordo del 7 luglio 2016 specifico per il settore edilizia, i lavoratori impiegati nei cantieri temporanei e mobili devono completare un percorso formativo di 32 ore (8 ore di formazione generale + 24 ore di formazione specifica per il settore edilizia — alto rischio) oltre a un modulo aggiuntivo di 8 ore (fino ad arrivare a 32 ore per il solo modulo specifico) previsto dagli accordi per il settore. Per l'utilizzo di attrezzature specifiche — piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, carrelli elevatori — sono richieste abilitazioni specifiche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Per i lavori in quota (montaggio di elementi ad altezza superiore a 2 metri), il personale deve aver ricevuto formazione specifica e, dove necessario, addestramento all'uso dei DPI anticaduta (III categoria). I preposti e i dirigenti impiegati nei cantieri fieristici devono aver completato i corsi previsti rispettivamente dagli artt. 37 e 37-bis D.Lgs. 81/08. La verifica della formazione del personale rientra tra le responsabilità dell'impresa allestitrice e, in caso di appalto, anche del committente nell'ambito della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.
Come gestire i rischi di interferenza tra allestitori diversi nello stesso padiglione?
La gestione dei rischi da interferenza tra allestitori diversi che operano contemporaneamente nello stesso padiglione fieristico è uno degli aspetti più critici della sicurezza fieristica. Quando nel padiglione operano più imprese allestitrici per conto di espositori diversi, si genera un contesto assimilabile a un cantiere multi-impresa, con rischi di interferenza legati alla compresenza di lavoratori, mezzi, materiali e attrezzature nello stesso spazio fisico. Le misure di gestione prevedono: (1) Coordinamento da parte dell'ente fieristico: molti enti fieristici predispongono un Piano di Sicurezza Generale dell'Evento o un Regolamento di Sicurezza che stabilisce le regole di comportamento per tutti gli allestitori operanti nel padiglione, inclusi i percorsi di accesso, le zone di stoccaggio, gli orari di lavoro, i requisiti minimi di sicurezza degli allestitori; (2) Designazione di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da parte del committente, ove gli allestimenti richiedano la nomina ai sensi del Titolo IV; (3) Scambio di informazioni tra le imprese allestitrici sui rischi specifici introdotti dalla propria attività; (4) Definizione di aree di lavoro separate e percorsi distinti per i mezzi di sollevamento; (5) Coordinamento degli orari per evitare la compresenza di fasi di lavoro incompatibili (es. lavori in quota e transito di persone nel raggio di caduta). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a strutturare il coordinamento per la vostra partecipazione fieristica.
Il personale dell'espositore presente durante la fiera ha obblighi SSL specifici?
Sì, sebbene diversi da quelli degli allestitori. Il personale dell'espositore che presidia lo stand durante l'evento fieristico (personale commerciale, hostess, addetti alla dimostrazione di prodotti) non svolge attività di cantiere, ma è comunque soggetto agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08 in qualità di lavoratore alle dipendenze dell'azienda espositrice. L'azienda espositrice, in quanto datore di lavoro, deve: (a) aver valutato nel DVR i rischi specifici connessi alla partecipazione a fiere ed esposizioni (rischi ergonomici da posture prolungate in piedi, rischi da movimentazione manuale di materiale promozionale, rischi da esposizione a rumore ambientale elevato, rischi psicosociali da lavoro a contatto con il pubblico); (b) aver informato e formato il personale sui rischi specifici dell'attività fieristica; (c) verificare che lo stand allestito sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall'ente fieristico e dalla normativa vigente (vie di fuga, carichi sui pavimenti, sicurezza degli impianti elettrici); (d) assicurarsi che eventuali dimostrazioni di prodotti o macchinari durante la fiera avvengano in condizioni di sicurezza per il personale e per i visitatori. Se l'espositore utilizza macchinari in funzionamento durante la manifestazione, devono essere rispettate le norme della Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) e devono essere predisposte idonee barriere di protezione.
Quali DPI sono obbligatori per gli allestitori di stand fieristici?
I DPI obbligatori per gli allestitori di stand fieristici dipendono dalle specifiche fasi di lavoro svolte e dai rischi connessi. In linea generale, per le attività tipiche di allestimento fieristico, i DPI più comunemente richiesti comprendono: (1) Elmetto di protezione (EN 397): obbligatorio nelle fasi di montaggio di strutture in quota e in presenza di rischio di caduta di materiali dall'alto; (2) Calzature di sicurezza con puntale (EN ISO 20345, categoria S3): obbligatorie per tutti gli addetti nelle fasi di movimentazione di strutture e materiali pesanti; (3) Guanti da lavoro (EN 388): per la protezione delle mani durante il montaggio di strutture metalliche, la movimentazione di materiali con bordi taglienti; (4) Imbracatura di sicurezza e dispositivi anticaduta (EN 361, EN 354): obbligatori per lavori in quota superiore a 2 metri quando non è possibile installare protezioni collettive; (5) Occhiali di protezione (EN 166): per operazioni che generano schizzi, polveri o trucioli (es. taglio, foratura); (6) Protezione dell'udito (EN 352): se il livello di esposizione al rumore supera gli 80 dB(A) durante le fasi di montaggio con attrezzature rumorose. I DPI devono essere forniti dall'impresa allestitrice ai propri dipendenti a proprie spese, scelti sulla base della valutazione dei rischi specifica e marcati CE nella categoria appropriata. L'ente fieristico può richiedere, nel proprio regolamento di sicurezza, l'uso obbligatorio di DPI specifici all'interno del padiglione durante le fasi di allestimento.
Chi deve verificare l'idoneità tecnico-professionale degli allestitori?
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli allestitori spetta in primo luogo al committente — cioè all'espositore che affida i lavori di allestimento dello stand all'impresa allestitrice. L'art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi prima di affidar loro i lavori, acquisendo la documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08. L'Allegato XVII elenca i documenti che l'impresa appaltatrice (l'allestitore) deve fornire al committente: iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, documento di valutazione dei rischi (ove obbligatorio), documento unico di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione, elenco dei DPI forniti ai lavoratori, nomina del RSPP, nomina del medico competente ove previsto, attestati di formazione dei lavoratori, copia delle assicurazioni. Per gli allestitori che operano in cantieri soggetti al Titolo IV, il CSP e il CSE svolgono un ruolo di verifica e coordinamento. L'ente fieristico, dal canto suo, può richiedere agli espositori e agli allestitori documentazione aggiuntiva nell'ambito del proprio regolamento di sicurezza.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Art. 89 D.Lgs. 81/08 — Definizioni (cantiere temporaneo o mobile)
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  • Art. 91 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del coordinatore per la progettazione (CSP)
  • Art. 92 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)
  • Art. 96 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08 — Contenuti minimi del PSC
  • Allegato XVII D.Lgs. 81/08 — Idoneità tecnico-professionale
  • Titolo IV D.Lgs. 81/08 — Cantieri temporanei o mobili
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione sicurezza lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Formazione settore edilizia
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazione attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 17/2010 — Attuazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE

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