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FAQ Segnaletica di Sicurezza: Obblighi e Tipologie

Risposte ai dubbi sulla segnaletica di sicurezza obbligatoria nei luoghi di lavoro: cartelli di divieto, obbligo, avvertimento, emergenza, colori normati, aggiornamento e sanzioni 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La segnaletica di sicurezza è un obbligo di legge per ogni luogo di lavoro. Ti supportiamo nella verifica della conformità al D.Lgs. 81/08 Titolo V e nella corretta documentazione nel DVR.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e preposti sulla segnaletica di sicurezza obbligatoria: categorie di cartelli, obblighi normativi, manutenzione, documentazione e sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 Titolo V artt. 161-166 e Allegati XXIV-XXXII.

Domande frequenti sulla segnaletica di sicurezzaFAQ

Qual è la normativa sulla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?
La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, Titolo V, articoli 161-166, e dagli Allegati XXIV-XXXII che ne specificano i requisiti tecnici e i pittogrammi. Il Titolo V recepisce la Direttiva 92/58/CEE, che ha stabilito le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro a livello europeo. L'art. 163 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di predisporre segnaletica adeguata in tutti i luoghi dove permangono rischi residui che non possono essere eliminati o ridotti a sufficienza con misure tecniche e organizzative. La segnaletica non è quindi una misura alternativa, ma complementare e successiva alle azioni strutturali di prevenzione. Il datore deve valutare quali rischi richiedono segnalazione nell'ambito della redazione del DVR e individuare la tipologia di segnale più appropriata in funzione della natura del pericolo. L'art. 164 impone l'obbligo di formare e informare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata, in particolare quando si utilizzano pittogrammi che potrebbero non essere immediatamente comprensibili. L'art. 165 disciplina le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Gli Allegati XXIV-XXXII definiscono le caratteristiche fisiche dei segnali (forma, colore, pittogramma, dimensioni minime in funzione della distanza di osservazione), le prescrizioni per i segnali luminosi e acustici, la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, e le disposizioni per le vie di circolazione e le zone pericolose.
Quali sono le categorie di cartelli di sicurezza previste dalla legge?
Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXV individua cinque categorie di cartelli di sicurezza, ciascuna caratterizzata da una combinazione specifica di forma, colore e pittogramma per garantire il riconoscimento immediato anche in condizioni di emergenza. I cartelli di divieto hanno forma rotonda con bordo rosso, fondo bianco e pittogramma nero con barra diagonale rossa: vietano comportamenti pericolosi (es. divieto di fumo, vietato l'accesso ai non addetti). I cartelli di avvertimento o pericolo hanno forma triangolare con bordo nero su fondo giallo e pittogramma nero: segnalano un rischio o un pericolo (es. pericolo generico, tensione elettrica, sostanze infiammabili, pavimento scivoloso). I cartelli di obbligo hanno forma rotonda con fondo azzurro e pittogramma bianco: prescrivono un comportamento obbligatorio (es. obbligo di indossare DPI, percorso obbligatorio per pedoni). I cartelli di salvataggio o di emergenza hanno forma quadrata o rettangolare con fondo verde e pittogramma bianco: indicano uscite di emergenza, percorsi di evacuazione, docce di emergenza, punti di primo soccorso. I cartelli per le attrezzature antincendio hanno forma quadrata o rettangolare con fondo rosso e pittogramma bianco: identificano la posizione di estintori, idranti, pulsanti di allarme. I pittogrammi devono rispettare le norme UNI EN ISO 7010, che garantiscono uniformità e riconoscibilità a livello internazionale per tutte le categorie.
La segnaletica deve essere rinnovata periodicamente?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una cadenza periodica rigida per il rinnovo della segnaletica, ma impone al datore di lavoro un obbligo generale di manutenzione che implica la verifica dello stato di conservazione dei cartelli con regolarità. I cartelli con colori sbiaditi o decolorati, pittogrammi illeggibili o parzialmente visibili, superfici danneggiate, strappate o deformate, supporti arrugginiti o staccati dalla parete, rivestimenti rifrangenti non più funzionali per i segnali luminosi vanno sostituiti tempestivamente. La manutenzione deve essere documentata: si consiglia di inserire nel DVR un piano di verifica periodica della segnaletica, con indicazione della frequenza (tipicamente annuale), del soggetto responsabile del controllo (preposto, RSPP o altra figura designata) e del registro degli interventi eseguiti. L'aggiornamento della segnaletica è necessario anche in caso di variazioni del layout dei locali, introduzione di nuovi macchinari o sostanze pericolose, modifica delle vie di esodo o dei punti di raccolta, cambio di destinazione d'uso di un'area. In sede di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), la presenza di segnaletica deteriorata o non aggiornata può essere contestata come inadempimento dell'obbligo di manutenzione, anche in assenza di una norma che fissi esplicitamente la periodicità. La documentazione della manutenzione è l'elemento di prova principale a disposizione del datore di lavoro.
I cartelli devono essere in italiano?
La normativa non richiede che i cartelli di sicurezza siano necessariamente in lingua italiana: il sistema della segnaletica di sicurezza è basato principalmente su pittogrammi standardizzati a livello internazionale dalla norma UNI EN ISO 7010, progettati per essere comprensibili indipendentemente dalla lingua del lavoratore. L'efficacia del pittogramma garantisce il rispetto della finalità della norma. Tuttavia, quando il cartello contiene testo integrativo o esplicativo (ad esempio la dicitura testuale "Vietato fumare" accanto al simbolo, o istruzioni operative specifiche), la lingua deve essere quella prevalentemente parlata e compresa dai lavoratori nel luogo di lavoro. In presenza di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, aggiungere il testo anche nella loro lingua madre o in una lingua veicolare comprensibile non è obbligatorio per legge ma costituisce una buona prassi fortemente raccomandata, in linea con l'obbligo generale di garantire a tutti i lavoratori la comprensione della segnaletica sancito dall'art. 164 D.Lgs. 81/08. L'art. 36 D.Lgs. 81/08 impone che le informazioni di sicurezza siano fornite in una forma e in una lingua comprensibile per i lavoratori: questo principio si applica anche alla segnaletica con testi. In caso di contestazione, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori erano in grado di comprendere il significato della segnaletica installata, anche attraverso la formazione documentata sul significato dei cartelli.
La segnaletica del pavimento (strisce gialle/zebrate) è obbligatoria?
Sì. La delimitazione a pavimento delle vie di circolazione, delle aree pedonali, delle zone di stoccaggio e delle aree di pericolo è obbligatoria nei luoghi di lavoro in cui operano veicoli, carrelli elevatori o altri mezzi di movimentazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 Allegato XXVIII e delle norme tecniche UNI EN ISO 3864 e UNI EN 1825. La segnaletica orizzontale con strisce continue gialle delimita i corridoi pedonali, i percorsi obbligatori per le persone a piedi, le zone di stoccaggio merci, le posizioni fisse delle macchine e le aree di emergenza. Le strisce zebrate giallo-nere indicano aree di pericolo o zone con rischio di urti e investimento. La segnaletica a pavimento è considerata una misura di prevenzione del rischio investimento da mezzi (art. 71, comma 4, lett. a) e di caduta per inciampo, e rientra nella valutazione dei rischi specifici prevista dal D.Lgs. 81/08. Nei magazzini, negli stabilimenti produttivi, nelle aree con traffico misto pedonale-veicolare, la sua assenza può essere contestata in sede ispettiva come mancanza di una misura di protezione collettiva. La norma UNI EN ISO 3864 definisce i colori e i contrasti minimi per garantire la visibilità in tutte le condizioni di illuminazione presenti nell'ambiente di lavoro. Le strisce a pavimento devono essere mantenute in buono stato: la vernice consumata o sbiadita che non garantisce più la leggibilità del percorso va ripristinata.
Serve la segnaletica anche in un piccolo ufficio?
Sì. Anche in un contesto di ufficio, considerato tradizionalmente un ambiente a basso rischio, vi sono obblighi di segnaletica che il datore di lavoro non può trascurare. In primo luogo, su ogni porta o via di esodo di emergenza devono essere installati cartelli di salvataggio con la freccia direzionale e la scritta "Uscita di emergenza" conformi alla norma UNI EN ISO 7010, segnale E001/E002. In ogni piano e in posizione visibile deve essere esposta la planimetria delle vie di evacuazione con indicazione dei punti di raccolta, dei presidi antincendio e delle uscite di emergenza. Gli estintori devono essere segnalati con cartello antincendio rosso (segnale F001 UNI EN ISO 7010) posizionato in modo da essere visibile anche quando l'estintore è parzialmente coperto. Il divieto di fumo deve essere segnalato con il cartello previsto dalla Legge 3/2003 all'ingresso dei locali chiusi e in tutti gli ambienti dove vige il divieto. Per scale, gradini isolati, dislivelli, sporgenze e ostacoli fisici che costituiscono un rischio di caduta o urto, vanno applicati avvisi di pericolo o strisce antiscivolo/antinciampo. In presenza di impianti elettrici non protetti, armadi elettrici aperti o aree con rischio elettrico, il cartello di avvertimento "Pericolo tensione elettrica" è obbligatorio. Il bagno o il pronto soccorso devono essere indicati con la segnaletica di salvataggio appropriata.
Chi è responsabile dell'installazione e manutenzione della segnaletica?
Il D.Lgs. 81/08, art. 163, attribuisce al datore di lavoro la responsabilità primaria e indelegabile di predisporre, installare e mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi presenti nel luogo di lavoro. Questa responsabilità non viene meno con la delega: anche quando il datore affida operativamente la gestione della segnaletica al preposto, al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o a un tecnico interno, rimane titolare dell'obbligo di vigilanza sul corretto adempimento. Il preposto ha il compito operativo di sorvegliare che la segnaletica sia presente, integra e rispettata nel proprio reparto o area di competenza, segnalando al datore eventuali deterioramenti o necessità di aggiornamento. L'RSPP contribuisce alla definizione della segnaletica necessaria nell'ambito della valutazione dei rischi e verifica la conformità durante i sopralluoghi periodici, ma non è il responsabile diretto dell'installazione e manutenzione. I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/08, hanno l'obbligo di non rimuovere, spostare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali di sicurezza senza autorizzazione, e devono segnalare immediatamente al preposto o al datore qualsiasi deterioramento o mancanza. La violazione di questo obbligo da parte del lavoratore può comportare sanzioni disciplinari. In caso di appalto, il coordinatore per la sicurezza o il committente devono garantire la presenza della segnaletica adeguata anche nelle aree comuni frequentate da lavoratori di imprese diverse.
Quanto costa non avere la segnaletica di sicurezza obbligatoria?
L'art. 165 del D.Lgs. 81/08 prevede, per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, la sanzione dell'arresto fino a un mese oppure l'ammenda da 219,20 a 439,20 euro a carico del datore di lavoro. Si tratta di una sanzione penale di modesta entità nel solo contesto della segnaletica mancante, ma le conseguenze possono essere ben più gravi in presenza di infortuni. Quando un infortunio o una malattia professionale sono causati o aggravati dall'assenza o dall'inadeguatezza della segnaletica di sicurezza, la responsabilità penale del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) può essere significativamente aggravata, con pene ben superiori. In sede civile, la mancanza di segnaletica adeguata è un elemento che i giudici valutano nel determinare la responsabilità del datore di lavoro e l'entità del risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale spettante al lavoratore infortunato. In sede di sopralluogo dell'organo di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), la mancanza di segnaletica obbligatoria può dar luogo a prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/94, con obbligo di regolarizzazione entro un termine assegnato; l'ottemperanza alla prescrizione consente l'estinzione del reato con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda prevista. La recidiva o la mancata ottemperanza alla prescrizione comporta la prosecuzione del procedimento penale.
I cartelli HACCP e allergenici sono diversi dalla segnaletica di sicurezza?
Sì, si tratta di tipologie di segnaletica distinte, disciplinate da normative diverse, anche se possono coesistere negli stessi ambienti di lavoro e si integrano con la segnaletica di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08. La segnaletica HACCP (es. obbligo di lavarsi le mani prima di manipolare alimenti, divieto di accesso ai non addetti alle aree di produzione, obbligo di indossare copricapo e guanti monouso) è disciplinata dalle normative igienico-sanitarie del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dalle disposizioni regionali e locali in materia di autocontrollo igienico-sanitario. Le caratteristiche visive di questa segnaletica non sono codificate in maniera uniforme come quella di sicurezza: ogni azienda può personalizzarne i contenuti purché rispetti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme igieniche. La segnaletica allergenica (avvisi della presenza di allergeni nelle ricette, cartellonistica in sala o in cucina) è regolata dal Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dalle sue disposizioni di attuazione nazionali. Riguarda principalmente l'informazione al consumatore finale, non i lavoratori. Queste segnalazioni sono complementari e non sostituiscono gli obblighi di segnaletica di sicurezza del D.Lgs. 81/08, che rimangono pienamente applicabili anche nelle aziende del settore alimentare: un ristorante o un laboratorio alimentare deve avere sia la segnaletica HACCP sia quella di sicurezza (uscite di emergenza, estintori, obblighi di DPI, divieto di fumo).
Come si documenta la presenza della segnaletica nel DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una sezione dedicata alla segnaletica di sicurezza che dimostri la coerenza tra i rischi individuati e le misure di segnalazione adottate. La documentazione deve includere l'elenco dettagliato di tutti i cartelli installati, organizzato per area, reparto o zona dello stabilimento, con l'indicazione della tipologia di segnale (categoria, pittogramma UNI EN ISO 7010, norma di riferimento), della posizione di installazione e della data di prima installazione. A questo elenco è utile allegare una planimetria dell'immobile con riportata la posizione di ciascun segnale: questo strumento facilita le verifiche periodiche, permette di identificare rapidamente eventuali mancanze e costituisce un riferimento obiettivo in caso di sopralluogo degli organi di vigilanza. Il DVR deve indicare anche il piano di manutenzione della segnaletica: frequenza delle verifiche dello stato di conservazione, soggetto responsabile del controllo, modalità di registrazione degli interventi di sostituzione o aggiornamento. L'RSPP verifica la conformità della segnaletica installata rispetto ai rischi presenti durante i sopralluoghi periodici e aggiorna la sezione del DVR in caso di modifiche dei locali, introduzione di nuovi rischi o variazioni del layout produttivo. La formazione e l'informazione dei lavoratori sul significato della segnaletica, obbligatoria ai sensi dell'art. 164 D.Lgs. 81/08, deve essere documentata nei registri di formazione con indicazione dei contenuti trattati, della data e della firma di partecipazione dei lavoratori.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la normativa sulla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?
La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal D.Lgs. 81/08, Titolo V, articoli 161-166, e dagli Allegati XXIV-XXXII che ne specificano i requisiti tecnici e i pittogrammi. Il Titolo V recepisce la Direttiva 92/58/CEE, che ha stabilito le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro a livello europeo. L'art. 163 pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di predisporre segnaletica adeguata in tutti i luoghi dove permangono rischi residui che non possono essere eliminati o ridotti a sufficienza con misure tecniche e organizzative. La segnaletica non è quindi una misura alternativa, ma complementare e successiva alle azioni strutturali di prevenzione. Il datore deve valutare quali rischi richiedono segnalazione nell'ambito della redazione del DVR e individuare la tipologia di segnale più appropriata in funzione della natura del pericolo. L'art. 164 impone l'obbligo di formare e informare i lavoratori sul significato della segnaletica adottata, in particolare quando si utilizzano pittogrammi che potrebbero non essere immediatamente comprensibili. L'art. 165 disciplina le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Gli Allegati XXIV-XXXII definiscono le caratteristiche fisiche dei segnali (forma, colore, pittogramma, dimensioni minime in funzione della distanza di osservazione), le prescrizioni per i segnali luminosi e acustici, la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, e le disposizioni per le vie di circolazione e le zone pericolose.
Quali sono le categorie di cartelli di sicurezza previste dalla legge?
Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXV individua cinque categorie di cartelli di sicurezza, ciascuna caratterizzata da una combinazione specifica di forma, colore e pittogramma per garantire il riconoscimento immediato anche in condizioni di emergenza. I cartelli di divieto hanno forma rotonda con bordo rosso, fondo bianco e pittogramma nero con barra diagonale rossa: vietano comportamenti pericolosi (es. divieto di fumo, vietato l'accesso ai non addetti). I cartelli di avvertimento o pericolo hanno forma triangolare con bordo nero su fondo giallo e pittogramma nero: segnalano un rischio o un pericolo (es. pericolo generico, tensione elettrica, sostanze infiammabili, pavimento scivoloso). I cartelli di obbligo hanno forma rotonda con fondo azzurro e pittogramma bianco: prescrivono un comportamento obbligatorio (es. obbligo di indossare DPI, percorso obbligatorio per pedoni). I cartelli di salvataggio o di emergenza hanno forma quadrata o rettangolare con fondo verde e pittogramma bianco: indicano uscite di emergenza, percorsi di evacuazione, docce di emergenza, punti di primo soccorso. I cartelli per le attrezzature antincendio hanno forma quadrata o rettangolare con fondo rosso e pittogramma bianco: identificano la posizione di estintori, idranti, pulsanti di allarme. I pittogrammi devono rispettare le norme UNI EN ISO 7010, che garantiscono uniformità e riconoscibilità a livello internazionale per tutte le categorie.
La segnaletica deve essere rinnovata periodicamente?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una cadenza periodica rigida per il rinnovo della segnaletica, ma impone al datore di lavoro un obbligo generale di manutenzione che implica la verifica dello stato di conservazione dei cartelli con regolarità. I cartelli con colori sbiaditi o decolorati, pittogrammi illeggibili o parzialmente visibili, superfici danneggiate, strappate o deformate, supporti arrugginiti o staccati dalla parete, rivestimenti rifrangenti non più funzionali per i segnali luminosi vanno sostituiti tempestivamente. La manutenzione deve essere documentata: si consiglia di inserire nel DVR un piano di verifica periodica della segnaletica, con indicazione della frequenza (tipicamente annuale), del soggetto responsabile del controllo (preposto, RSPP o altra figura designata) e del registro degli interventi eseguiti. L'aggiornamento della segnaletica è necessario anche in caso di variazioni del layout dei locali, introduzione di nuovi macchinari o sostanze pericolose, modifica delle vie di esodo o dei punti di raccolta, cambio di destinazione d'uso di un'area. In sede di sopralluogo da parte degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), la presenza di segnaletica deteriorata o non aggiornata può essere contestata come inadempimento dell'obbligo di manutenzione, anche in assenza di una norma che fissi esplicitamente la periodicità. La documentazione della manutenzione è l'elemento di prova principale a disposizione del datore di lavoro.
I cartelli devono essere in italiano?
La normativa non richiede che i cartelli di sicurezza siano necessariamente in lingua italiana: il sistema della segnaletica di sicurezza è basato principalmente su pittogrammi standardizzati a livello internazionale dalla norma UNI EN ISO 7010, progettati per essere comprensibili indipendentemente dalla lingua del lavoratore. L'efficacia del pittogramma garantisce il rispetto della finalità della norma. Tuttavia, quando il cartello contiene testo integrativo o esplicativo (ad esempio la dicitura testuale "Vietato fumare" accanto al simbolo, o istruzioni operative specifiche), la lingua deve essere quella prevalentemente parlata e compresa dai lavoratori nel luogo di lavoro. In presenza di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, aggiungere il testo anche nella loro lingua madre o in una lingua veicolare comprensibile non è obbligatorio per legge ma costituisce una buona prassi fortemente raccomandata, in linea con l'obbligo generale di garantire a tutti i lavoratori la comprensione della segnaletica sancito dall'art. 164 D.Lgs. 81/08. L'art. 36 D.Lgs. 81/08 impone che le informazioni di sicurezza siano fornite in una forma e in una lingua comprensibile per i lavoratori: questo principio si applica anche alla segnaletica con testi. In caso di contestazione, il datore di lavoro deve dimostrare che i lavoratori erano in grado di comprendere il significato della segnaletica installata, anche attraverso la formazione documentata sul significato dei cartelli.
La segnaletica del pavimento (strisce gialle/zebrate) è obbligatoria?
Sì. La delimitazione a pavimento delle vie di circolazione, delle aree pedonali, delle zone di stoccaggio e delle aree di pericolo è obbligatoria nei luoghi di lavoro in cui operano veicoli, carrelli elevatori o altri mezzi di movimentazione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 Allegato XXVIII e delle norme tecniche UNI EN ISO 3864 e UNI EN 1825. La segnaletica orizzontale con strisce continue gialle delimita i corridoi pedonali, i percorsi obbligatori per le persone a piedi, le zone di stoccaggio merci, le posizioni fisse delle macchine e le aree di emergenza. Le strisce zebrate giallo-nere indicano aree di pericolo o zone con rischio di urti e investimento. La segnaletica a pavimento è considerata una misura di prevenzione del rischio investimento da mezzi (art. 71, comma 4, lett. a) e di caduta per inciampo, e rientra nella valutazione dei rischi specifici prevista dal D.Lgs. 81/08. Nei magazzini, negli stabilimenti produttivi, nelle aree con traffico misto pedonale-veicolare, la sua assenza può essere contestata in sede ispettiva come mancanza di una misura di protezione collettiva. La norma UNI EN ISO 3864 definisce i colori e i contrasti minimi per garantire la visibilità in tutte le condizioni di illuminazione presenti nell'ambiente di lavoro. Le strisce a pavimento devono essere mantenute in buono stato: la vernice consumata o sbiadita che non garantisce più la leggibilità del percorso va ripristinata.
Serve la segnaletica anche in un piccolo ufficio?
Sì. Anche in un contesto di ufficio, considerato tradizionalmente un ambiente a basso rischio, vi sono obblighi di segnaletica che il datore di lavoro non può trascurare. In primo luogo, su ogni porta o via di esodo di emergenza devono essere installati cartelli di salvataggio con la freccia direzionale e la scritta "Uscita di emergenza" conformi alla norma UNI EN ISO 7010, segnale E001/E002. In ogni piano e in posizione visibile deve essere esposta la planimetria delle vie di evacuazione con indicazione dei punti di raccolta, dei presidi antincendio e delle uscite di emergenza. Gli estintori devono essere segnalati con cartello antincendio rosso (segnale F001 UNI EN ISO 7010) posizionato in modo da essere visibile anche quando l'estintore è parzialmente coperto. Il divieto di fumo deve essere segnalato con il cartello previsto dalla Legge 3/2003 all'ingresso dei locali chiusi e in tutti gli ambienti dove vige il divieto. Per scale, gradini isolati, dislivelli, sporgenze e ostacoli fisici che costituiscono un rischio di caduta o urto, vanno applicati avvisi di pericolo o strisce antiscivolo/antinciampo. In presenza di impianti elettrici non protetti, armadi elettrici aperti o aree con rischio elettrico, il cartello di avvertimento "Pericolo tensione elettrica" è obbligatorio. Il bagno o il pronto soccorso devono essere indicati con la segnaletica di salvataggio appropriata.
Chi è responsabile dell'installazione e manutenzione della segnaletica?
Il D.Lgs. 81/08, art. 163, attribuisce al datore di lavoro la responsabilità primaria e indelegabile di predisporre, installare e mantenere in efficienza la segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi presenti nel luogo di lavoro. Questa responsabilità non viene meno con la delega: anche quando il datore affida operativamente la gestione della segnaletica al preposto, al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o a un tecnico interno, rimane titolare dell'obbligo di vigilanza sul corretto adempimento. Il preposto ha il compito operativo di sorvegliare che la segnaletica sia presente, integra e rispettata nel proprio reparto o area di competenza, segnalando al datore eventuali deterioramenti o necessità di aggiornamento. L'RSPP contribuisce alla definizione della segnaletica necessaria nell'ambito della valutazione dei rischi e verifica la conformità durante i sopralluoghi periodici, ma non è il responsabile diretto dell'installazione e manutenzione. I lavoratori, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/08, hanno l'obbligo di non rimuovere, spostare, danneggiare o rendere inefficaci i segnali di sicurezza senza autorizzazione, e devono segnalare immediatamente al preposto o al datore qualsiasi deterioramento o mancanza. La violazione di questo obbligo da parte del lavoratore può comportare sanzioni disciplinari. In caso di appalto, il coordinatore per la sicurezza o il committente devono garantire la presenza della segnaletica adeguata anche nelle aree comuni frequentate da lavoratori di imprese diverse.
Quanto costa non avere la segnaletica di sicurezza obbligatoria?
L'art. 165 del D.Lgs. 81/08 prevede, per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza, la sanzione dell'arresto fino a un mese oppure l'ammenda da 219,20 a 439,20 euro a carico del datore di lavoro. Si tratta di una sanzione penale di modesta entità nel solo contesto della segnaletica mancante, ma le conseguenze possono essere ben più gravi in presenza di infortuni. Quando un infortunio o una malattia professionale sono causati o aggravati dall'assenza o dall'inadeguatezza della segnaletica di sicurezza, la responsabilità penale del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) può essere significativamente aggravata, con pene ben superiori. In sede civile, la mancanza di segnaletica adeguata è un elemento che i giudici valutano nel determinare la responsabilità del datore di lavoro e l'entità del risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale spettante al lavoratore infortunato. In sede di sopralluogo dell'organo di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro), la mancanza di segnaletica obbligatoria può dar luogo a prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/94, con obbligo di regolarizzazione entro un termine assegnato; l'ottemperanza alla prescrizione consente l'estinzione del reato con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda prevista. La recidiva o la mancata ottemperanza alla prescrizione comporta la prosecuzione del procedimento penale.
I cartelli HACCP e allergenici sono diversi dalla segnaletica di sicurezza?
Sì, si tratta di tipologie di segnaletica distinte, disciplinate da normative diverse, anche se possono coesistere negli stessi ambienti di lavoro e si integrano con la segnaletica di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/08. La segnaletica HACCP (es. obbligo di lavarsi le mani prima di manipolare alimenti, divieto di accesso ai non addetti alle aree di produzione, obbligo di indossare copricapo e guanti monouso) è disciplinata dalle normative igienico-sanitarie del Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dalle disposizioni regionali e locali in materia di autocontrollo igienico-sanitario. Le caratteristiche visive di questa segnaletica non sono codificate in maniera uniforme come quella di sicurezza: ogni azienda può personalizzarne i contenuti purché rispetti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme igieniche. La segnaletica allergenica (avvisi della presenza di allergeni nelle ricette, cartellonistica in sala o in cucina) è regolata dal Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e dalle sue disposizioni di attuazione nazionali. Riguarda principalmente l'informazione al consumatore finale, non i lavoratori. Queste segnalazioni sono complementari e non sostituiscono gli obblighi di segnaletica di sicurezza del D.Lgs. 81/08, che rimangono pienamente applicabili anche nelle aziende del settore alimentare: un ristorante o un laboratorio alimentare deve avere sia la segnaletica HACCP sia quella di sicurezza (uscite di emergenza, estintori, obblighi di DPI, divieto di fumo).
Come si documenta la presenza della segnaletica nel DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere una sezione dedicata alla segnaletica di sicurezza che dimostri la coerenza tra i rischi individuati e le misure di segnalazione adottate. La documentazione deve includere l'elenco dettagliato di tutti i cartelli installati, organizzato per area, reparto o zona dello stabilimento, con l'indicazione della tipologia di segnale (categoria, pittogramma UNI EN ISO 7010, norma di riferimento), della posizione di installazione e della data di prima installazione. A questo elenco è utile allegare una planimetria dell'immobile con riportata la posizione di ciascun segnale: questo strumento facilita le verifiche periodiche, permette di identificare rapidamente eventuali mancanze e costituisce un riferimento obiettivo in caso di sopralluogo degli organi di vigilanza. Il DVR deve indicare anche il piano di manutenzione della segnaletica: frequenza delle verifiche dello stato di conservazione, soggetto responsabile del controllo, modalità di registrazione degli interventi di sostituzione o aggiornamento. L'RSPP verifica la conformità della segnaletica installata rispetto ai rischi presenti durante i sopralluoghi periodici e aggiorna la sezione del DVR in caso di modifiche dei locali, introduzione di nuovi rischi o variazioni del layout produttivo. La formazione e l'informazione dei lavoratori sul significato della segnaletica, obbligatoria ai sensi dell'art. 164 D.Lgs. 81/08, deve essere documentata nei registri di formazione con indicazione dei contenuti trattati, della data e della firma di partecipazione dei lavoratori.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo V artt. 161-166 e Allegati XXIV-XXXII
  • Direttiva 92/58/CEE — segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro
  • UNI EN ISO 7010 — pittogrammi di sicurezza
  • UNI EN ISO 3864 — principi di progettazione per segnali di sicurezza

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