FAQ RLS — Funzioni, Permessi, Elezione e Obblighi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Risposte alle domande più frequenti sul RLS: elezione, permessi retribuiti, accesso ai documenti aziendali, formazione obbligatoria di 32 ore, RLST e responsabilità penale, ai sensi degli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza svolge un ruolo fondamentale nella partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza aziendale. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLS, a gestire correttamente l'elezione, i permessi e la formazione, e a strutturare i rapporti con il RLST nei casi previsti dalla legge.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla figura del RLS, con riferimento agli artt. 47-52 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione.
Domande frequenti su RLS: funzioni, permessi e obblighiFAQ
Chi elegge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con quale procedura?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU); in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori con voto segreto. Il numero di RLS varia in base alle dimensioni aziendali: 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 lavoratori, 3 RLS nelle unità da 201 a 1.000 lavoratori, 6 RLS nelle unità produttive con più di 1.000 lavoratori. I contratti collettivi possono stabilire un numero superiore. La procedura elettorale deve essere documentata attraverso verbale di elezione e conservata dall'azienda. Il nominativo del RLS eletto deve essere comunicato all'INAIL per via telematica entro 90 giorni dall'elezione.
Quante ore di permesso retribuito spettano al RLS?
L'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto a permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni. Il numero minimo di ore è stabilito dagli accordi collettivi nazionali di lavoro: in assenza di specifica previsione contrattuale, il D.Lgs. 81/08 fissa il numero minimo di ore annue retribuite in 12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti, 30 ore nelle aziende da 6 a 15 dipendenti, e 40 ore nelle aziende con più di 15 dipendenti. I contratti collettivi possono prevedere un monte ore maggiore. I permessi sono retribuiti come ore di lavoro ordinario e non possono essere computati nel limite dei permessi per attività sindacale. Il RLS ha altresì diritto a permessi aggiuntivi per partecipare a riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e per la formazione obbligatoria, che non si computano nel monte ore di permesso. Il datore di lavoro non può limitare o condizionare l'esercizio dei permessi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali documenti aziendali può consultare il RLS?
L'art. 50, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS ampi diritti di accesso alla documentazione aziendale in materia di sicurezza. In particolare, il RLS ha il diritto di: (e) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni ed i casi di malattia professionale; (f) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (g) consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il relativo programma di miglioramento. Il RLS ha inoltre diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni e di consultare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). I documenti consultati sono coperti da obbligo di riservatezza, salvo i dati relativi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza; il RLS è tenuto al segreto industriale per le notizie attinenti ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza.
Quante ore di formazione deve avere il RLS?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che il RLS deve ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, adeguata alle proprie funzioni. La formazione iniziale obbligatoria è di 32 ore, di cui almeno 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione. Alle 32 ore si affiancano 8 ore di aggiornamento annuo per le aziende appartenenti ai settori con rischio alto (costruzioni, manifatturiero, agricoltura, ecc.) e 4 ore annue per i settori a rischio medio o basso. La formazione deve essere effettuata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del RLS: le spese sono a totale carico del datore di lavoro. I contenuti della formazione devono comprendere: quadro normativo, sistemi di gestione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, strumenti di comunicazione e consultazione, sistemi di rappresentanza. L'Accordo prevede anche modalità di formazione a distanza (e-learning) per le ore di aggiornamento, nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti.
Cos'è il RLST (Rappresentante dei Lavoratori Territoriale) e quando si applica?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è la figura prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08 per le imprese o unità produttive in cui non è stato eletto o designato il RLS aziendale. Il RLST esercita le attribuzioni del RLS riferite all'ambito territoriale o del comparto di competenza, ed è istituito nell'ambito degli organismi paritetici di cui all'art. 51. L'istituzione del RLST è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di categoria, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese. Le imprese che ricadono nel campo di applicazione del RLST devono versare un contributo agli organismi paritetici, come stabilito dagli accordi collettivi, a titolo di sostegno finanziario per l'esercizio delle funzioni del RLST. Il RLST ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro delle aziende del territorio o comparto di riferimento, previa comunicazione al datore di lavoro. In assenza di sia RLS aziendale sia RLST, le funzioni di rappresentanza per la sicurezza rimangono carenti, con possibili conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro che non abbia adempiuto agli obblighi di consultazione previsti dalla norma.
Il RLS può opporsi a una decisione del datore di lavoro in materia di sicurezza?
L'art. 50, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 81/08 prevede che il RLS possa fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il RLS non ha tuttavia un potere di veto sospensivo sull'attività produttiva: il suo ruolo è essenzialmente consultivo e di promozione della cultura della sicurezza. Le facoltà di cui dispone per segnalare l'inadeguatezza delle misure sono: (a) fare osservazioni in sede di riunione periodica ex art. 35; (b) presentare ricorso agli organismi locali di vigilanza (ASL/ITL) perché intervengano; (c) segnalare eventuali inosservanze all'Ispettorato Nazionale del Lavoro; (d) avvalersi del diritto alla riunione con i lavoratori, anche senza preavviso, in caso di pericolo grave e immediato. Il D.Lgs. 81/08 tutela il RLS da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante dalla propria attività (art. 50, comma 6), stabilendo che non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie attribuzioni.
Il RLS è responsabile penalmente in caso di infortunio?
No, il RLS non è un soggetto destinatario degli obblighi prevenzionistici e non assume responsabilità penale in caso di infortunio. La giurisprudenza consolidata e la dottrina maggioritaria escludono il RLS dalla platea dei soggetti punibili ai sensi del D.Lgs. 81/08, in quanto non è titolare di obblighi di sicurezza ma di diritti e facoltà. La responsabilità penale per infortuni sul lavoro grava esclusivamente sui soggetti garanti della sicurezza: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e, in certi casi, il RSPP per il suo specifico ruolo di supporto. Il RLS è un rappresentante dei lavoratori con funzioni di vigilanza, consultazione, informazione e proposta: non ha poteri decisionali né di gestione delle risorse. Tuttavia, il RLS è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 50, comma 7, e può incorrere in responsabilità disciplinare (non penale) se divulga notizie coperte da segreto industriale. In sintesi, il RLS non può essere imputato né condannato per omicidio colposo o lesioni colpose per eventi infortunistici verificatisi in azienda, a differenza del datore di lavoro e delle altre figure garanti.
Cosa succede se nessun lavoratore si candida come RLS?
In caso di mancata elezione o designazione del RLS aziendale, le funzioni di rappresentanza per la sicurezza sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale situazione all'organismo paritetico territorialmente competente, che individuerà il RLST di riferimento. In caso di assenza di organismi paritetici nel settore, la comunicazione va inviata all'INAIL tramite apposita procedura telematica. L'assenza di RLS non esime il datore di lavoro dagli obblighi di consultazione: dovrà comunque consultare il RLST per la redazione o aggiornamento del DVR, prima dell'introduzione di nuove tecnologie o modifiche all'organizzazione del lavoro, e per la valutazione dei rischi. Se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di consultazione né del RLS né del RLST, può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/08. La prassi consigliata è che il datore di lavoro documenti le iniziative adottate per favorire la candidatura di lavoratori al ruolo di RLS, dimostrando di non aver ostacolato l'elezione.
Chi elegge il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con quale procedura?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU); in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori con voto segreto. Il numero di RLS varia in base alle dimensioni aziendali: 1 RLS nelle unità produttive fino a 200 lavoratori, 3 RLS nelle unità da 201 a 1.000 lavoratori, 6 RLS nelle unità produttive con più di 1.000 lavoratori. I contratti collettivi possono stabilire un numero superiore. La procedura elettorale deve essere documentata attraverso verbale di elezione e conservata dall'azienda. Il nominativo del RLS eletto deve essere comunicato all'INAIL per via telematica entro 90 giorni dall'elezione.
Quante ore di permesso retribuito spettano al RLS?
L'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS il diritto a permessi retribuiti per l'esercizio delle funzioni. Il numero minimo di ore è stabilito dagli accordi collettivi nazionali di lavoro: in assenza di specifica previsione contrattuale, il D.Lgs. 81/08 fissa il numero minimo di ore annue retribuite in 12 ore nelle aziende fino a 5 dipendenti, 30 ore nelle aziende da 6 a 15 dipendenti, e 40 ore nelle aziende con più di 15 dipendenti. I contratti collettivi possono prevedere un monte ore maggiore. I permessi sono retribuiti come ore di lavoro ordinario e non possono essere computati nel limite dei permessi per attività sindacale. Il RLS ha altresì diritto a permessi aggiuntivi per partecipare a riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e per la formazione obbligatoria, che non si computano nel monte ore di permesso. Il datore di lavoro non può limitare o condizionare l'esercizio dei permessi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.
Quali documenti aziendali può consultare il RLS?
L'art. 50, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 81/08 riconosce al RLS ampi diritti di accesso alla documentazione aziendale in materia di sicurezza. In particolare, il RLS ha il diritto di: (e) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni ed i casi di malattia professionale; (f) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; (g) consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il relativo programma di miglioramento. Il RLS ha inoltre diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni e di consultare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). I documenti consultati sono coperti da obbligo di riservatezza, salvo i dati relativi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza; il RLS è tenuto al segreto industriale per le notizie attinenti ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza.
Quante ore di formazione deve avere il RLS?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che il RLS deve ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, adeguata alle proprie funzioni. La formazione iniziale obbligatoria è di 32 ore, di cui almeno 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e alle relative misure di prevenzione e protezione. Alle 32 ore si affiancano 8 ore di aggiornamento annuo per le aziende appartenenti ai settori con rischio alto (costruzioni, manifatturiero, agricoltura, ecc.) e 4 ore annue per i settori a rischio medio o basso. La formazione deve essere effettuata durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico del RLS: le spese sono a totale carico del datore di lavoro. I contenuti della formazione devono comprendere: quadro normativo, sistemi di gestione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, strumenti di comunicazione e consultazione, sistemi di rappresentanza. L'Accordo prevede anche modalità di formazione a distanza (e-learning) per le ore di aggiornamento, nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti.
Cos'è il RLST (Rappresentante dei Lavoratori Territoriale) e quando si applica?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) è la figura prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08 per le imprese o unità produttive in cui non è stato eletto o designato il RLS aziendale. Il RLST esercita le attribuzioni del RLS riferite all'ambito territoriale o del comparto di competenza, ed è istituito nell'ambito degli organismi paritetici di cui all'art. 51. L'istituzione del RLST è disciplinata dai contratti collettivi nazionali di categoria, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese. Le imprese che ricadono nel campo di applicazione del RLST devono versare un contributo agli organismi paritetici, come stabilito dagli accordi collettivi, a titolo di sostegno finanziario per l'esercizio delle funzioni del RLST. Il RLST ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro delle aziende del territorio o comparto di riferimento, previa comunicazione al datore di lavoro. In assenza di sia RLS aziendale sia RLST, le funzioni di rappresentanza per la sicurezza rimangono carenti, con possibili conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro che non abbia adempiuto agli obblighi di consultazione previsti dalla norma.
Il RLS può opporsi a una decisione del datore di lavoro in materia di sicurezza?
L'art. 50, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 81/08 prevede che il RLS possa fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il RLS non ha tuttavia un potere di veto sospensivo sull'attività produttiva: il suo ruolo è essenzialmente consultivo e di promozione della cultura della sicurezza. Le facoltà di cui dispone per segnalare l'inadeguatezza delle misure sono: (a) fare osservazioni in sede di riunione periodica ex art. 35; (b) presentare ricorso agli organismi locali di vigilanza (ASL/ITL) perché intervengano; (c) segnalare eventuali inosservanze all'Ispettorato Nazionale del Lavoro; (d) avvalersi del diritto alla riunione con i lavoratori, anche senza preavviso, in caso di pericolo grave e immediato. Il D.Lgs. 81/08 tutela il RLS da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante dalla propria attività (art. 50, comma 6), stabilendo che non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie attribuzioni.
Il RLS è responsabile penalmente in caso di infortunio?
No, il RLS non è un soggetto destinatario degli obblighi prevenzionistici e non assume responsabilità penale in caso di infortunio. La giurisprudenza consolidata e la dottrina maggioritaria escludono il RLS dalla platea dei soggetti punibili ai sensi del D.Lgs. 81/08, in quanto non è titolare di obblighi di sicurezza ma di diritti e facoltà. La responsabilità penale per infortuni sul lavoro grava esclusivamente sui soggetti garanti della sicurezza: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e, in certi casi, il RSPP per il suo specifico ruolo di supporto. Il RLS è un rappresentante dei lavoratori con funzioni di vigilanza, consultazione, informazione e proposta: non ha poteri decisionali né di gestione delle risorse. Tuttavia, il RLS è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 50, comma 7, e può incorrere in responsabilità disciplinare (non penale) se divulga notizie coperte da segreto industriale. In sintesi, il RLS non può essere imputato né condannato per omicidio colposo o lesioni colpose per eventi infortunistici verificatisi in azienda, a differenza del datore di lavoro e delle altre figure garanti.
Cosa succede se nessun lavoratore si candida come RLS?
In caso di mancata elezione o designazione del RLS aziendale, le funzioni di rappresentanza per la sicurezza sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale situazione all'organismo paritetico territorialmente competente, che individuerà il RLST di riferimento. In caso di assenza di organismi paritetici nel settore, la comunicazione va inviata all'INAIL tramite apposita procedura telematica. L'assenza di RLS non esime il datore di lavoro dagli obblighi di consultazione: dovrà comunque consultare il RLST per la redazione o aggiornamento del DVR, prima dell'introduzione di nuove tecnologie o modifiche all'organizzazione del lavoro, e per la valutazione dei rischi. Se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di consultazione né del RLS né del RLST, può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 81/08. La prassi consigliata è che il datore di lavoro documenti le iniziative adottate per favorire la candidatura di lavoratori al ruolo di RLS, dimostrando di non aver ostacolato l'elezione.
Fonti normative
Artt. 47-52 D.Lgs. 81/08 — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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