Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ Registro degli Esposti a Cancerogeni e Mutageni

Risposte alle domande più frequenti sul registro degli esposti a cancerogeni e mutageni: obblighi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08, contenuto minimo, conservazione quarantennale, trasmissione annuale all'INAIL e all'organo di vigilanza, gestione in caso di cessazione d'attività e sanzioni penali per omessa tenuta.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 243 del D.Lgs. 81/08 impone a tutti i datori di lavoro con lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni di istituire, aggiornare e trasmettere annualmente all'INAIL e all'ASL/SPSAL il registro degli esposti, da conservare per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione. Supportiamo le aziende nell'istituzione del registro, nella strutturazione dei dati di esposizione e nella gestione delle comunicazioni periodiche agli enti preposti.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Le FAQ che seguono affrontano i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sugli obblighi del registro degli esposti a cancerogeni e mutageni previsto dal Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08, con riferimento agli artt. 233, 234, 241 e 243 e alle interazioni con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e il Regolamento REACH 1907/2006.

Domande frequenti sul registro esposti a cancerogeni e mutageniFAQ

Cos'è il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni previsto dall'art. 243 D.Lgs. 81/08?
Il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni è uno strumento documentale obbligatorio istituito dall'art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), collocato nel Titolo IX, Capo II, che disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. La sua finalità è duplice: da un lato garantire la tracciabilità dell'esposizione di ciascun lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, dall'altro consentire agli organi di vigilanza e alle istituzioni preposte (INAIL, ASL/SPSAL) di monitorare nel tempo l'entità e la distribuzione del rischio cancerogeno nei luoghi di lavoro. Il registro costituisce il punto di raccordo tra la valutazione del rischio (DVR), la sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione collettiva e individuale adottate dal datore di lavoro. A differenza del registro degli infortuni, che registra eventi già accaduti, il registro esposti ha natura preventiva e prognostica: documenta l'esposizione cumulativa nel corso degli anni, fornendo al medico competente le informazioni necessarie per impostare il protocollo di sorveglianza sanitaria e, in caso di insorgenza di patologia neoplastica anche molto tempo dopo la fine dell'esposizione, consentire il nesso causale con l'attività lavorativa svolta. L'art. 243 si raccorda con gli artt. 233 e 234 (campo di applicazione e definizioni), con l'art. 236 (valutazione del rischio) e con l'art. 241 (cartella sanitaria e di rischio), formando un sistema integrato di gestione del rischio cancerogeno. Il registro è strumento autonomo e non sostituibile da altri documenti aziendali, nemmeno dal DVR o dalla cartella sanitaria.
Chi è obbligato a tenere il registro degli esposti e per quali sostanze o processi scatta l'obbligo?
L'obbligo di tenuta del registro degli esposti grava sul datore di lavoro ogni volta che, esito della valutazione del rischio condotta ai sensi dell'art. 236 D.Lgs. 81/08, risulti che i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni rientranti nel campo di applicazione del Titolo IX Capo II. Il campo di applicazione è definito dall'art. 234: sono soggette alla disciplina le sostanze e le miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (pittogramma GHS08, indicazioni di pericolo H350 "può causare il cancro" o H350i "può causare il cancro per inalazione") e mutagene di categoria 1A o 1B (H340 "può causare alterazioni genetiche ereditarie") ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). L'obbligo scatta anche per le sostanze, le miscele e i processi di cui all'Allegato XLII al D.Lgs. 81/08 (che elenca lavorazioni comportanti produzione o utilizzo di agenti cancerogeni anche non classificati CLP, come i lavori che espongono a polvere di legno duro, silice cristallina respirabile, fumi di saldatura sull'acciaio inossidabile e simili). La categoria 2 (H351, H341) non rientra nell'obbligo formale del Titolo IX Capo II, ma richiede comunque una valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX Capo I. L'obbligo si applica indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore produttivo e dal numero di lavoratori esposti: anche una singola unità lavorativa esposta è sufficiente a far sorgere l'obbligo. Rientrano nel registro anche i lavoratori somministrati, i lavoratori a tempo determinato e i tirocinanti che svolgano mansioni con esposizione a cancerogeni.
Quali informazioni deve contenere il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni?
L'art. 243, comma 1, D.Lgs. 81/08 stabilisce che il registro degli esposti deve riportare: l'identità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica e mansione svolta); l'agente o gli agenti cancerogeni e mutageni a cui il lavoratore è stato esposto; i livelli di esposizione, stimati o misurati, per ciascun agente e per ciascun lavoratore o gruppo omogeneo di lavoratori esposti; il periodo di esposizione (data di inizio, eventuali interruzioni, data di cessazione per quel ciclo lavorativo). Oltre a questi dati minimi normativamente previsti, la buona prassi documentale e le linee guida INAIL suggeriscono di includere anche: la descrizione del processo produttivo o dell'operazione che genera l'esposizione; i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti e utilizzati durante l'esposizione, con l'indicazione del fattore di protezione nominale; le misure tecniche e organizzative di controllo dell'esposizione adottate (aspirazione localizzata, sostituzione con agenti meno pericolosi, confinamento del processo, rotazione dei compiti); i riferimenti ai valori limite di esposizione professionale (VLEP) applicabili, di cui all'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08, e il confronto con i livelli misurati. Il registro deve essere nominativo e individuale: a differenza di altri documenti che possono fare riferimento a gruppi omogenei, le informazioni devono essere riconducibili al singolo lavoratore. Deve essere aggiornato almeno annualmente e ogni volta che intervengano modifiche rilevanti nelle condizioni di esposizione.
Per quanto tempo deve essere conservato il registro degli esposti e quali sono le modalità di custodia?
L'art. 243, comma 3, D.Lgs. 81/08 fissa per il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni un termine di conservazione di quarant'anni dalla data dell'ultima registrazione relativa al singolo lavoratore. Questo orizzonte temporale eccezionalmente lungo — ben più dei dieci anni previsti per la maggior parte dei documenti di sicurezza — riflette la caratteristica biologica delle patologie neoplastiche professionali: i tumori da esposizione occupazionale a cancerogeni possono manifestarsi con una latenza di venti, trenta o anche quarant'anni dall'inizio dell'esposizione. È quindi indispensabile che la documentazione sopravviva non solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma spesso anche alla stessa vita dell'azienda che lo aveva istituito. Quanto alle modalità di custodia, la normativa non prescrive un formato specifico (cartaceo o digitale), ma richiede che il registro sia: accessibile in qualsiasi momento agli organi di vigilanza; consultabile dal medico competente per le finalità di sorveglianza sanitaria; conservato in modo da garantire la leggibilità nel tempo (in caso di supporto digitale occorre provvedere alle migrazioni tecnologiche necessarie a preservarne l'accessibilità). Il datore di lavoro è responsabile della custodia per l'intera durata legale; in caso di affidamento esterno (ad esempio a un consulente o a un servizio di archiviazione), deve assicurarsi contrattualmente che il fornitore garantisca il rispetto dei termini e la disponibilità del registro su richiesta. La perdita o distruzione del registro, anche per cause non imputabili al datore di lavoro, non lo esime dalla responsabilità per la mancata conservazione.
Come e con quale frequenza deve essere trasmesso il registro all'INAIL e all'organo di vigilanza territorialmente competente?
L'art. 243, comma 2, D.Lgs. 81/08 stabilisce un regime duplice di comunicazione: al momento dell'istituzione e, successivamente, con cadenza annuale, il datore di lavoro deve inviare copia del registro aggiornato sia all'INAIL sia all'organo di vigilanza territorialmente competente, che in via ordinaria è il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'ASL o dell'ATS di riferimento. La trasmissione annuale ha la funzione di mantenere aggiornato il quadro epidemiologico dei lavoratori esposti a livello nazionale e territoriale, consentendo alle autorità di pianificare attività di sorveglianza e intervento nei settori a maggiore intensità di rischio. Oltre alla comunicazione periodica annuale, la norma prevede due ulteriori obblighi di trasmissione: (a) alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della sezione del registro che lo riguarda personalmente (art. 243, comma 4), affinché questi possa fornirla al medico curante o all'INAIL in caso di insorgenza di patologia neoplastica anche dopo anni; (b) in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale, l'intero registro deve essere trasmesso all'INAIL (art. 243, comma 5). La trasmissione avviene tramite i canali telematici messi a disposizione dall'INAIL. Il mancato rispetto della frequenza annuale di aggiornamento e trasmissione costituisce violazione autonomamente sanzionabile, distinta dall'omessa istituzione del registro. Il medico competente ha il diritto di accedere al registro in qualsiasi momento per esigenze di sorveglianza sanitaria, ma non è destinatario della trasmissione formale prevista dall'art. 243.
Cosa succede al registro degli esposti in caso di cessazione dell'attività aziendale, fusione o trasferimento d'azienda?
La cessazione dell'attività rappresenta il caso più delicato nella gestione del registro degli esposti, in quanto l'obbligo di conservazione quarantennale sopravvive alla vita dell'impresa. L'art. 243, comma 5, D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che, in caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro deve trasmettere il registro all'INAIL, che ne assume la custodia per il periodo residuo previsto dalla legge. Questa previsione assicura che i lavoratori già esposti possano, nel corso degli anni successivi, ottenere dall'INAIL le informazioni sulla propria esposizione passata qualora sviluppassero una patologia neoplastica. In caso di fusione, incorporazione o scissione societaria, il registro segue le sorti del ramo d'azienda cui si riferisce: il soggetto giuridico che subentra nella gestione delle attività e dei lavoratori è tenuto a prendere in carico anche il registro e a continuarne la tenuta e la trasmissione alle autorità. In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, il registro deve essere formalmente consegnato al cessionario contestualmente al trasferimento, con verbale di consegna che attesti il contenuto dei documenti trasferiti. In caso di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale), il curatore o il liquidatore devono provvedere alla trasmissione del registro all'INAIL prima della chiusura della procedura. La mancata trasmissione in questi casi è sanzionata allo stesso modo dell'omessa tenuta, con responsabilità che si estende ai soggetti che hanno gestito la liquidazione.
Qual è la differenza tra il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) e la cartella sanitaria e di rischio (art. 241)?
Registro degli esposti e cartella sanitaria e di rischio sono due documenti distinti, autonomi e non sostituibili l'uno con l'altro, sebbene entrambi riguardino i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. Il registro degli esposti (art. 243) è un documento di natura amministrativa-gestionale, tenuto dal datore di lavoro, che raccoglie i dati di esposizione collettivi e individuali: chi è esposto, a cosa, quanto e per quanto tempo. Ha finalità epidemiologiche e di tracciabilità dell'esposizione nel lungo periodo. Deve essere trasmesso annualmente all'INAIL e all'ASL/SPSAL e conservato per quarant'anni. La cartella sanitaria e di rischio (art. 241), invece, è un documento di natura medica, tenuta e aggiornata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Contiene: i dati anamnestici e clinici del lavoratore; i risultati delle visite mediche periodiche; gli esami biologici e strumentali effettuati; il giudizio di idoneità alla mansione; eventuali prescrizioni o limitazioni. La cartella è coperta dal segreto professionale e può essere consultata esclusivamente dal medico competente e, per le parti di competenza, dall'INAIL e dagli organi di vigilanza sanitaria. Il lavoratore ha diritto a ricevere copia della propria cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro o su richiesta. Entrambi i documenti devono essere conservati per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione. In sede ispettiva, gli organi di vigilanza verificano l'esistenza e la correttezza di entrambi i documenti: la presenza del solo registro senza cartella sanitaria (o viceversa) non è sufficiente a dimostrare l'adempimento degli obblighi del Titolo IX Capo II.
Quali sanzioni sono previste per l'omessa tenuta o la mancata trasmissione del registro degli esposti a cancerogeni?
Le sanzioni per le violazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni e mutageni sono tra le più severe dell'intero D.Lgs. 81/08, in coerenza con la gravità del rischio tutelato e con la lunga latenza delle patologie neoplastiche professionali. L'art. 260 D.Lgs. 81/08, dedicato alle sanzioni per le violazioni del Titolo IX Capo II, prevede a carico del datore di lavoro la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (importi soggetti a rivalutazione ISTAT) per la violazione degli obblighi di cui all'art. 243, tra cui: omessa istituzione del registro; mancato aggiornamento annuale; omessa trasmissione all'INAIL e all'organo di vigilanza; mancata consegna al lavoratore della copia della sezione che lo riguarda alla cessazione del rapporto di lavoro; omessa trasmissione all'INAIL in caso di cessazione dell'attività. Si tratta di sanzioni penali (non amministrative), che configurano un illecito contravvenzionale soggetto alla procedura di prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza che accerta la violazione impartisce una prescrizione al datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione; se il datore adempie e versa un'ammenda ridotta a un quarto del massimo edittale, il reato si estingue. In caso di inadempimento alla prescrizione, il procedimento penale prosegue. Oltre alle sanzioni penali dirette, la mancata tenuta del registro può avere rilevanza in sede civile e penale in caso di malattia professionale neoplastica accertata, potendo costituire elemento a carico del datore di lavoro nella ricostruzione del nesso causale e nella valutazione della colpa nella gestione del rischio. Gli organi di vigilanza (SPSAL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) prestano particolare attenzione a questa documentazione nei settori a elevata incidenza di esposizione a cancerogeni.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cos'è il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni previsto dall'art. 243 D.Lgs. 81/08?
Il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni è uno strumento documentale obbligatorio istituito dall'art. 243 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), collocato nel Titolo IX, Capo II, che disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. La sua finalità è duplice: da un lato garantire la tracciabilità dell'esposizione di ciascun lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, dall'altro consentire agli organi di vigilanza e alle istituzioni preposte (INAIL, ASL/SPSAL) di monitorare nel tempo l'entità e la distribuzione del rischio cancerogeno nei luoghi di lavoro. Il registro costituisce il punto di raccordo tra la valutazione del rischio (DVR), la sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione collettiva e individuale adottate dal datore di lavoro. A differenza del registro degli infortuni, che registra eventi già accaduti, il registro esposti ha natura preventiva e prognostica: documenta l'esposizione cumulativa nel corso degli anni, fornendo al medico competente le informazioni necessarie per impostare il protocollo di sorveglianza sanitaria e, in caso di insorgenza di patologia neoplastica anche molto tempo dopo la fine dell'esposizione, consentire il nesso causale con l'attività lavorativa svolta. L'art. 243 si raccorda con gli artt. 233 e 234 (campo di applicazione e definizioni), con l'art. 236 (valutazione del rischio) e con l'art. 241 (cartella sanitaria e di rischio), formando un sistema integrato di gestione del rischio cancerogeno. Il registro è strumento autonomo e non sostituibile da altri documenti aziendali, nemmeno dal DVR o dalla cartella sanitaria.
Chi è obbligato a tenere il registro degli esposti e per quali sostanze o processi scatta l'obbligo?
L'obbligo di tenuta del registro degli esposti grava sul datore di lavoro ogni volta che, esito della valutazione del rischio condotta ai sensi dell'art. 236 D.Lgs. 81/08, risulti che i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni rientranti nel campo di applicazione del Titolo IX Capo II. Il campo di applicazione è definito dall'art. 234: sono soggette alla disciplina le sostanze e le miscele classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (pittogramma GHS08, indicazioni di pericolo H350 "può causare il cancro" o H350i "può causare il cancro per inalazione") e mutagene di categoria 1A o 1B (H340 "può causare alterazioni genetiche ereditarie") ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP). L'obbligo scatta anche per le sostanze, le miscele e i processi di cui all'Allegato XLII al D.Lgs. 81/08 (che elenca lavorazioni comportanti produzione o utilizzo di agenti cancerogeni anche non classificati CLP, come i lavori che espongono a polvere di legno duro, silice cristallina respirabile, fumi di saldatura sull'acciaio inossidabile e simili). La categoria 2 (H351, H341) non rientra nell'obbligo formale del Titolo IX Capo II, ma richiede comunque una valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX Capo I. L'obbligo si applica indipendentemente dalla dimensione aziendale, dal settore produttivo e dal numero di lavoratori esposti: anche una singola unità lavorativa esposta è sufficiente a far sorgere l'obbligo. Rientrano nel registro anche i lavoratori somministrati, i lavoratori a tempo determinato e i tirocinanti che svolgano mansioni con esposizione a cancerogeni.
Quali informazioni deve contenere il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni?
L'art. 243, comma 1, D.Lgs. 81/08 stabilisce che il registro degli esposti deve riportare: l'identità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica e mansione svolta); l'agente o gli agenti cancerogeni e mutageni a cui il lavoratore è stato esposto; i livelli di esposizione, stimati o misurati, per ciascun agente e per ciascun lavoratore o gruppo omogeneo di lavoratori esposti; il periodo di esposizione (data di inizio, eventuali interruzioni, data di cessazione per quel ciclo lavorativo). Oltre a questi dati minimi normativamente previsti, la buona prassi documentale e le linee guida INAIL suggeriscono di includere anche: la descrizione del processo produttivo o dell'operazione che genera l'esposizione; i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti e utilizzati durante l'esposizione, con l'indicazione del fattore di protezione nominale; le misure tecniche e organizzative di controllo dell'esposizione adottate (aspirazione localizzata, sostituzione con agenti meno pericolosi, confinamento del processo, rotazione dei compiti); i riferimenti ai valori limite di esposizione professionale (VLEP) applicabili, di cui all'Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08, e il confronto con i livelli misurati. Il registro deve essere nominativo e individuale: a differenza di altri documenti che possono fare riferimento a gruppi omogenei, le informazioni devono essere riconducibili al singolo lavoratore. Deve essere aggiornato almeno annualmente e ogni volta che intervengano modifiche rilevanti nelle condizioni di esposizione.
Per quanto tempo deve essere conservato il registro degli esposti e quali sono le modalità di custodia?
L'art. 243, comma 3, D.Lgs. 81/08 fissa per il registro degli esposti a cancerogeni e mutageni un termine di conservazione di quarant'anni dalla data dell'ultima registrazione relativa al singolo lavoratore. Questo orizzonte temporale eccezionalmente lungo — ben più dei dieci anni previsti per la maggior parte dei documenti di sicurezza — riflette la caratteristica biologica delle patologie neoplastiche professionali: i tumori da esposizione occupazionale a cancerogeni possono manifestarsi con una latenza di venti, trenta o anche quarant'anni dall'inizio dell'esposizione. È quindi indispensabile che la documentazione sopravviva non solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma spesso anche alla stessa vita dell'azienda che lo aveva istituito. Quanto alle modalità di custodia, la normativa non prescrive un formato specifico (cartaceo o digitale), ma richiede che il registro sia: accessibile in qualsiasi momento agli organi di vigilanza; consultabile dal medico competente per le finalità di sorveglianza sanitaria; conservato in modo da garantire la leggibilità nel tempo (in caso di supporto digitale occorre provvedere alle migrazioni tecnologiche necessarie a preservarne l'accessibilità). Il datore di lavoro è responsabile della custodia per l'intera durata legale; in caso di affidamento esterno (ad esempio a un consulente o a un servizio di archiviazione), deve assicurarsi contrattualmente che il fornitore garantisca il rispetto dei termini e la disponibilità del registro su richiesta. La perdita o distruzione del registro, anche per cause non imputabili al datore di lavoro, non lo esime dalla responsabilità per la mancata conservazione.
Come e con quale frequenza deve essere trasmesso il registro all'INAIL e all'organo di vigilanza territorialmente competente?
L'art. 243, comma 2, D.Lgs. 81/08 stabilisce un regime duplice di comunicazione: al momento dell'istituzione e, successivamente, con cadenza annuale, il datore di lavoro deve inviare copia del registro aggiornato sia all'INAIL sia all'organo di vigilanza territorialmente competente, che in via ordinaria è il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'ASL o dell'ATS di riferimento. La trasmissione annuale ha la funzione di mantenere aggiornato il quadro epidemiologico dei lavoratori esposti a livello nazionale e territoriale, consentendo alle autorità di pianificare attività di sorveglianza e intervento nei settori a maggiore intensità di rischio. Oltre alla comunicazione periodica annuale, la norma prevede due ulteriori obblighi di trasmissione: (a) alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia della sezione del registro che lo riguarda personalmente (art. 243, comma 4), affinché questi possa fornirla al medico curante o all'INAIL in caso di insorgenza di patologia neoplastica anche dopo anni; (b) in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale, l'intero registro deve essere trasmesso all'INAIL (art. 243, comma 5). La trasmissione avviene tramite i canali telematici messi a disposizione dall'INAIL. Il mancato rispetto della frequenza annuale di aggiornamento e trasmissione costituisce violazione autonomamente sanzionabile, distinta dall'omessa istituzione del registro. Il medico competente ha il diritto di accedere al registro in qualsiasi momento per esigenze di sorveglianza sanitaria, ma non è destinatario della trasmissione formale prevista dall'art. 243.
Cosa succede al registro degli esposti in caso di cessazione dell'attività aziendale, fusione o trasferimento d'azienda?
La cessazione dell'attività rappresenta il caso più delicato nella gestione del registro degli esposti, in quanto l'obbligo di conservazione quarantennale sopravvive alla vita dell'impresa. L'art. 243, comma 5, D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che, in caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro deve trasmettere il registro all'INAIL, che ne assume la custodia per il periodo residuo previsto dalla legge. Questa previsione assicura che i lavoratori già esposti possano, nel corso degli anni successivi, ottenere dall'INAIL le informazioni sulla propria esposizione passata qualora sviluppassero una patologia neoplastica. In caso di fusione, incorporazione o scissione societaria, il registro segue le sorti del ramo d'azienda cui si riferisce: il soggetto giuridico che subentra nella gestione delle attività e dei lavoratori è tenuto a prendere in carico anche il registro e a continuarne la tenuta e la trasmissione alle autorità. In caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, il registro deve essere formalmente consegnato al cessionario contestualmente al trasferimento, con verbale di consegna che attesti il contenuto dei documenti trasferiti. In caso di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale), il curatore o il liquidatore devono provvedere alla trasmissione del registro all'INAIL prima della chiusura della procedura. La mancata trasmissione in questi casi è sanzionata allo stesso modo dell'omessa tenuta, con responsabilità che si estende ai soggetti che hanno gestito la liquidazione.
Qual è la differenza tra il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) e la cartella sanitaria e di rischio (art. 241)?
Registro degli esposti e cartella sanitaria e di rischio sono due documenti distinti, autonomi e non sostituibili l'uno con l'altro, sebbene entrambi riguardino i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni. Il registro degli esposti (art. 243) è un documento di natura amministrativa-gestionale, tenuto dal datore di lavoro, che raccoglie i dati di esposizione collettivi e individuali: chi è esposto, a cosa, quanto e per quanto tempo. Ha finalità epidemiologiche e di tracciabilità dell'esposizione nel lungo periodo. Deve essere trasmesso annualmente all'INAIL e all'ASL/SPSAL e conservato per quarant'anni. La cartella sanitaria e di rischio (art. 241), invece, è un documento di natura medica, tenuta e aggiornata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Contiene: i dati anamnestici e clinici del lavoratore; i risultati delle visite mediche periodiche; gli esami biologici e strumentali effettuati; il giudizio di idoneità alla mansione; eventuali prescrizioni o limitazioni. La cartella è coperta dal segreto professionale e può essere consultata esclusivamente dal medico competente e, per le parti di competenza, dall'INAIL e dagli organi di vigilanza sanitaria. Il lavoratore ha diritto a ricevere copia della propria cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro o su richiesta. Entrambi i documenti devono essere conservati per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione. In sede ispettiva, gli organi di vigilanza verificano l'esistenza e la correttezza di entrambi i documenti: la presenza del solo registro senza cartella sanitaria (o viceversa) non è sufficiente a dimostrare l'adempimento degli obblighi del Titolo IX Capo II.
Quali sanzioni sono previste per l'omessa tenuta o la mancata trasmissione del registro degli esposti a cancerogeni?
Le sanzioni per le violazioni relative al registro degli esposti a cancerogeni e mutageni sono tra le più severe dell'intero D.Lgs. 81/08, in coerenza con la gravità del rischio tutelato e con la lunga latenza delle patologie neoplastiche professionali. L'art. 260 D.Lgs. 81/08, dedicato alle sanzioni per le violazioni del Titolo IX Capo II, prevede a carico del datore di lavoro la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (importi soggetti a rivalutazione ISTAT) per la violazione degli obblighi di cui all'art. 243, tra cui: omessa istituzione del registro; mancato aggiornamento annuale; omessa trasmissione all'INAIL e all'organo di vigilanza; mancata consegna al lavoratore della copia della sezione che lo riguarda alla cessazione del rapporto di lavoro; omessa trasmissione all'INAIL in caso di cessazione dell'attività. Si tratta di sanzioni penali (non amministrative), che configurano un illecito contravvenzionale soggetto alla procedura di prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza che accerta la violazione impartisce una prescrizione al datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione; se il datore adempie e versa un'ammenda ridotta a un quarto del massimo edittale, il reato si estingue. In caso di inadempimento alla prescrizione, il procedimento penale prosegue. Oltre alle sanzioni penali dirette, la mancata tenuta del registro può avere rilevanza in sede civile e penale in caso di malattia professionale neoplastica accertata, potendo costituire elemento a carico del datore di lavoro nella ricostruzione del nesso causale e nella valutazione della colpa nella gestione del rischio. Gli organi di vigilanza (SPSAL e Ispettorato Nazionale del Lavoro) prestano particolare attenzione a questa documentazione nei settori a elevata incidenza di esposizione a cancerogeni.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 233 — campo di applicazione Titolo IX Capo II
  • D.Lgs. 81/08 art. 234 — definizioni: agente cancerogeno e mutageno
  • D.Lgs. 81/08 art. 241 — cartella sanitaria e di rischio per esposti a cancerogeni
  • D.Lgs. 81/08 art. 243 — registro degli esposti: istituzione, contenuto, trasmissione e conservazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 260 — sanzioni per violazioni Titolo IX Capo II
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII — valori limite di esposizione professionale ad agenti cancerogeni
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
  • Direttiva 2004/37/CE — protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni e mutageni
  • Circolare Ministero del Lavoro — indicazioni operative per la gestione del rischio cancerogeno

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito