Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ registro degli esposti a cancerogeni

Quando un’azienda deve tenere il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, chi lo compila e come si trasmette all’INAIL.

Risposta rapida

Il registro dell’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 è obbligatorio quando la valutazione del rischio accerta un’esposizione ad agenti del Titolo IX, Capo II. Lo istituisce il datore di lavoro tramite il medico competente, lo trasmette all’INAIL e all’ASL e ne comunica le variazioni almeno ogni tre anni.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 236, 243 e 262, come modificati dal D.Lgs. 135/2024; D.M. 12 luglio 2007, n. 155 (modelli del registro).

Domande frequenti sul registro degli espostiFAQ

Cos’è il registro degli esposti?
È l’elenco dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (e, dopo il D.Lgs. 135/2024, alle sostanze tossiche per la riproduzione rientranti nel Capo II) previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 81/2008. Per ciascun lavoratore riporta l’attività svolta, l’agente utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione. Serve a ricostruire nel tempo le esposizioni, anche ai fini del riconoscimento di malattie professionali che compaiono dopo molti anni.
Quando scatta l’obbligo?
Quando la valutazione del rischio dell’art. 236 evidenzia un’esposizione dei lavoratori ad agenti del Capo II: sostanze e miscele classificate cancerogene o mutagene di categoria 1A o 1B, processi dell’Allegato XLII (per esempio polveri di legno duro, silice cristallina respirabile, lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici). Se la valutazione dimostra che non c’è esposizione, perché il processo è chiuso o l’agente non viene liberato, il registro non è dovuto; la conclusione va però motivata.
Chi lo istituisce e lo aggiorna?
Il datore di lavoro, per il tramite del medico competente (art. 243, comma 1). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso al registro; ogni lavoratore può conoscere le annotazioni individuali che lo riguardano. Per ogni lavoratore iscritto il medico competente tiene la cartella sanitaria e di rischio.
Come si trasmette all’INAIL?
Il datore di lavoro trasmette copia del registro all’INAIL e all’organo di vigilanza competente (ASL) e comunica, almeno ogni tre anni e comunque quando gli enti lo richiedano, le variazioni intervenute (art. 243, comma 3). La trasmissione avviene per via telematica tramite i servizi online dell’INAIL. I modelli del registro sono quelli del D.M. 12 luglio 2007, n. 155.
Cosa succede quando il lavoratore lascia l’azienda o l’azienda chiude?
Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le indicazioni sugli eventuali controlli successivi; il datore di lavoro invia all’INAIL la cartella con le annotazioni del registro relative al lavoratore. In caso di cessazione dell’attività, registro e cartelle vanno consegnati all’INAIL. L’INAIL conserva la documentazione per i lunghi periodi previsti dall’art. 243, che per i cancerogeni arrivano a quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione.
Che differenza c’è tra registro e cartella sanitaria?
Il registro è un documento aziendale sull’esposizione (chi, a cosa, quanto); la cartella sanitaria e di rischio è individuale, tenuta dal medico competente con i risultati delle visite e degli accertamenti. Le due cose vanno coordinate: il medico competente deve conoscere i dati di esposizione per interpretare correttamente le visite.
Cosa rischia chi non tiene il registro?
La mancata istituzione, il mancato aggiornamento o la mancata trasmissione del registro sono sanzionati dall’art. 262 del D.Lgs. 81/2008, che prevede sanzioni penali o amministrative a seconda dell’inadempimento, con gli importi rivalutati da ultimo dal 1° luglio 2023. Oltre alla sanzione, l’assenza del registro rende difficile dimostrare in giudizio l’entità delle esposizioni.

Fonti normative

Approfondisci

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito