Risposte alle domande più frequenti sul primo soccorso in azienda: addetti obbligatori, formazione, cassetta medicinali, defibrillatori e obblighi del D.M. 388/2003.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il primo soccorso aziendale è disciplinato dagli artt. 45-46 D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, che suddivide le aziende in tre gruppi (A, B, C) in base al numero di lavoratori e al codice ATECO, definendo per ciascuno il contenuto della cassetta di pronto soccorso e il monte ore di formazione degli addetti.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sul corretto adempimento degli obblighi di primo soccorso aziendale, con riferimento alla classificazione per gruppi, alla formazione degli addetti, alle dotazioni obbligatorie e alle responsabilità in caso di inadempimento.
Domande frequenti sul primo soccorso aziendaleFAQ
Come si determina il gruppo di appartenenza (A, B, C) per il primo soccorso aziendale?
La classificazione delle aziende nei gruppi A, B e C è disciplinata dall'art. 1 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 e si basa sulla combinazione di due criteri: il numero di lavoratori occupati e la tipologia di attività (codice ATECO) o la presenza di specifici fattori di rischio.
Il Gruppo A comprende le aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; comprende inoltre le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a quattro, nonché le aziende con oltre cinque lavoratori nel cui ciclo produttivo sono presenti agenti cancerogeni, biologici di gruppo 3 o 4, atmosfere esplosive, preparati pericolosi, amianto, o radiazioni ionizzanti. Le aziende del Gruppo A devono disporre di una cassetta di pronto soccorso completa (Allegato 1 D.M. 388/2003) e garantire la formazione degli addetti per 16 ore.
Il Gruppo B include le aziende o unità produttive non comprese nel Gruppo A che occupano tra tre e cinque lavoratori; rientrano in questo gruppo anche le aziende con più di cinque dipendenti non riconducibili al Gruppo A, con alcune attività a rischio moderato. La dotazione minima è la cassetta di pronto soccorso (Allegato 2) e la formazione degli addetti per 12 ore.
Il Gruppo C riguarda le aziende o unità produttive non comprese nei Gruppi A e B che occupano meno di tre lavoratori; per esse il D.M. prevede un pacchetto di medicazione (Allegato 3) semplificato e la formazione degli addetti per 12 ore. In caso di dubbio sulla classificazione, la prassi consolidata e le indicazioni del Ministero della Salute suggeriscono di optare per il gruppo più cautelativo. Ti aiutiamo a verificare la corretta classificazione della tua azienda e a definire le dotazioni e la formazione necessarie.
Quanti addetti al primo soccorso sono obbligatori per un'azienda di 20 dipendenti (Gruppo B)?
L'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione delle emergenze. Il D.M. 388/2003 non fissa un numero minimo assoluto di addetti al primo soccorso in rapporto al numero di dipendenti, ma dispone che l'addetto designato debba essere sempre presente durante l'attività lavorativa.
Questo principio di "copertura continua dei turni" è il vero criterio determinante. Per un'azienda di 20 dipendenti del Gruppo B che opera su un turno unico, è sufficiente un solo addetto designato sul piano strettamente normativo; tuttavia, la prassi consolidata e le Linee guida regionali raccomandano di designare almeno due o tre addetti, per i seguenti motivi: in caso di ferie, malattia o distacco del singolo addetto, la copertura verrebbe meno, esponendo il datore di lavoro a responsabilità; in caso di emergenza che coinvolga proprio l'addetto designato, nessun altro avrebbe la formazione certificata per intervenire; il D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione penale all'art. 55 per il mancato adempimento degli obblighi di designazione.
Nelle aziende su più turni o con più reparti, il numero di addetti deve essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto formato in ciascun turno e in ciascuna sede operativa. Il datore di lavoro deve documentare la designazione mediante atto scritto, preferibilmente con firma di accettazione dell'incarico da parte del lavoratore, e conservare copia nel DVR. Ti supportiamo nella valutazione del fabbisogno di addetti in relazione all'organizzazione del lavoro.
Qual è la durata della formazione per addetti al primo soccorso e ogni quanto va aggiornata?
La durata della formazione per gli addetti al primo soccorso è disciplinata dall'art. 3 del D.M. 388/2003 e si differenzia in base al gruppo di appartenenza dell'azienda.
Per le aziende del Gruppo A, il corso di formazione ha una durata di 16 ore, suddivise in moduli teorici e pratici. Il contenuto minimo comprende: cause e conseguenze degli infortuni e delle patologie lavorative più diffuse; principi di anatomia e fisiologia; tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS — Basic Life Support); disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich); gestione delle emorragie esterne, delle ustioni, delle fratture e delle intossicazioni; utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) se disponibile in azienda. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni e deve avere una durata di almeno 6 ore.
Per le aziende dei Gruppi B e C, il corso di formazione ha una durata di 12 ore con contenuti analoghi, ma con minor approfondimento su alcune tematiche legate ai rischi specifici del Gruppo A. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni e deve avere una durata di almeno 4 ore.
La formazione deve essere effettuata da soggetti formatori riconosciuti: il Servizio Sanitario Nazionale, le aziende sanitarie locali, i medici competenti aziendali, le associazioni riconosciute (Croce Rossa Italiana, Anpas, ecc.) o soggetti privati accreditati dalla Regione competente. L'attestato di formazione conseguito conserva validità triennale, dopodiché l'addetto deve obbligatoriamente frequentare il corso di aggiornamento per mantenere l'incarico. Ti aiutiamo a pianificare i corsi di formazione e aggiornamento con enti accreditati.
Cosa deve contenere la cassetta di pronto soccorso?
Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è definito dagli Allegati al D.M. 388/2003 e varia in base al gruppo di appartenenza dell'azienda.
Per le aziende del Gruppo A (Allegato 1), la cassetta di pronto soccorso deve contenere, tra gli elementi principali: guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, flacone di soluzione fisiologica (500 ml), flacone di acqua ossigenata a 10 volumi, flacone di alcol etilico al 70%, flacone di iodopovidone (betadine) al 10%, garze sterili di varie dimensioni, confezioni di cerotti di varie misure, rotoli di cerotto, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, coperta isotermica monouso, set per la disostruzione delle vie aeree, termometro, misuratore di pressione.
Per le aziende del Gruppo B (Allegato 2), il contenuto è analogo ma con quantità ridotte rispetto al Gruppo A, proporzionate al numero di lavoratori e al livello di rischio.
Per le aziende del Gruppo C (Allegato 3), è sufficiente un pacchetto di medicazione contenente: guanti monouso, flacone di acqua ossigenata, flacone di soluzione fisiologica, cerotti di varie misure, garze sterili, cotone idrofilo, laccio emostatico, forbici, pinzette, termometro.
Indipendentemente dal gruppo di appartenenza, il datore di lavoro deve garantire la verifica periodica del contenuto della cassetta, sostituendo tempestivamente i materiali scaduti, esauriti o deteriorati. È buona prassi effettuare una verifica mensile documentata. La cassetta deve essere collocata in posizione facilmente accessibile a tutti i lavoratori, segnalata con apposita segnaletica (croce verde su fondo bianco), e il suo contenuto deve essere noto agli addetti al primo soccorso. I farmaci non sono presenti negli allegati: la loro presenza nella cassetta è vietata, in quanto la somministrazione di farmaci è un atto medico.
L'azienda deve avere un defibrillatore DAE?
Per le aziende private ordinarie, il defibrillatore semiautomatico (DAE) non è obbligatorio per legge in via generale. L'obbligo di dotazione del DAE è stato introdotto in via esplicita per specifiche categorie di luoghi: il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221), il Decreto del Ministero della Salute 26 giugno 2017 e i successivi atti attuativi hanno stabilito l'obbligo per le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli impianti sportivi e alcune strutture sanitarie. Le regioni possono introdurre obblighi aggiuntivi con proprie leggi (es. Lombardia, Veneto, Toscana hanno normative regionali più stringenti per alcune categorie di luoghi pubblici e aziende).
Tuttavia, la presenza del DAE in azienda è fortemente raccomandata dalle linee guida internazionali (ILCOR, ERC) e dalla circolare del Ministero della Salute del 2021, che sottolinea come la defibrillazione precoce entro i primi 3-5 minuti dall'arresto cardiaco aumenti la sopravvivenza fino all'80%. Nelle aziende con elevato numero di dipendenti o in luoghi isolati con lunghi tempi di risposta del 118, l'inserimento del DAE nel piano di emergenza è considerato una misura di buona prassi.
Un elemento normativo rilevante è la Legge 4 agosto 2021 n. 116, che ha introdotto la depenalizzazione dell'uso del DAE da parte di laici non sanitari: chiunque utilizzi il defibrillatore in buona fede su una persona in arresto cardiaco è esente da responsabilità penale e civile per le conseguenze dell'azione, anche in assenza di formazione specifica. Questo ha rimosso uno dei principali ostacoli all'adozione volontaria del DAE in azienda. Ti consigliamo di valutare l'inserimento del DAE nel piano di emergenza aziendale, anche in assenza di obbligo esplicito.
Un addetto al primo soccorso può somministrare farmaci ai colleghi?
No. L'addetto al primo soccorso designato ai sensi del D.M. 388/2003 non può somministrare farmaci ai colleghi, nemmeno farmaci da banco, aspirina, antidolorifici o adrenalina (EpiPen). La somministrazione di farmaci è un atto medico riservato per legge ai soggetti abilitati all'esercizio della professione medica o, per alcune categorie di farmaci e in specifiche condizioni, agli infermieri e alle farmacie. Il compimento di atti medici da parte di soggetti non abilitati può configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale.
Le competenze dell'addetto al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 si limitano a interventi di tipo Basic Life Support (BLS) e di assistenza di base, che non richiedono l'esercizio di atti medici. In particolare, l'addetto al primo soccorso può e deve: attivare il sistema di emergenza (chiamare il 118 e fornire informazioni precise sulla situazione); eseguire la rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base con compressioni toraciche e ventilazioni; utilizzare il defibrillatore semiautomatico (DAE) se disponibile, in quanto l'uso del DAE da parte di laici è espressamente consentito dalla Legge 116/2021; gestire le emorragie esterne con compressione diretta; immobilizzare arti fratturati in attesa dei soccorsi; mantenere la persona in posizione di sicurezza; gestire la disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento (manovra di Heimlich).
L'addetto non può: iniettare farmaci, inclusi adrenalina o cortisonici in caso di shock anafilattico (salvo specifico protocollo scritto concordato con il medico competente e autorizzato da una specifica norma regionale); effettuare diagnosi; prescrivere riposo o trattamenti. In caso di lavoratori con patologie note che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita (es. adrenalina autoiniettabile per allergie gravi), il protocollo di emergenza deve essere definito dal medico competente con precise indicazioni scritte.
Se il medico competente è presente in azienda, gli addetti al primo soccorso sono ancora obbligatori?
Sì, la presenza del medico competente in azienda non sostituisce e non esonera dall'obbligo di designare e formare gli addetti al primo soccorso. I due ruoli sono distinti per funzione, obblighi normativi e ambito di intervento, e non sono intercambiabili.
Il medico competente, ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08, è il professionista sanitario laureato in medicina, con specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente, incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori: effettua visite mediche preventive e periodiche, formula giudizi di idoneità alla mansione, redige il protocollo sanitario, collabora alla valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni periodiche. La sua presenza in azienda, anche quotidiana, è finalizzata a queste attività programmate di prevenzione.
L'addetto al primo soccorso, invece, ha una funzione reattiva e immediata: interviene in caso di infortunio o malore acuto, fornisce assistenza di base nell'immediatezza dell'evento, attiva il 118 e gestisce la fase di attesa dei soccorsi. Il D.M. 388/2003, attuativo dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08, obbliga il datore di lavoro a designare addetti al primo soccorso specificamente formati per questo ruolo, indipendentemente dalla presenza di personale sanitario in azienda.
Inoltre, il medico competente non è tenuto a essere presente fisicamente in azienda durante tutti i turni lavorativi: la sua prestazione è normalmente a tempo parziale, in forma autonoma o libero-professionale, con accessi programmati. Gli addetti al primo soccorso, al contrario, devono garantire la copertura continua durante l'orario di lavoro. L'eventuale presenza del medico competente durante un turno non copre i turni in cui è assente. Ti aiutiamo a strutturare correttamente il sistema di gestione delle emergenze in raccordo con il medico competente.
Il pacchetto di medicazione è sufficiente per le piccole imprese?
Sì, ma solo per le aziende che rientrano nel Gruppo C ai sensi del D.M. 388/2003, ovvero le aziende o unità produttive non comprese nei Gruppi A e B che occupano meno di tre lavoratori. Per queste realtà, l'Allegato 3 del D.M. 388/2003 prevede la dotazione minima del pacchetto di medicazione, in sostituzione della cassetta di pronto soccorso più completa prevista per i Gruppi A e B.
Il pacchetto di medicazione per il Gruppo C deve contenere: guanti monouso non sterili, flacone di soluzione fisiologica (250 ml), flacone di acqua ossigenata 3% (10 volumi) da 250 ml, flacone di alcol etilico al 70% da 250 ml, compresse di garza sterile di varie misure, confezione di cotone idrofilo, confezione di cerotti di varie misure, rotolo di benda orlata, rotolo di cerotto alto almeno 2,5 cm, paio di forbici, pinzette a bordi lisci, confezione di ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, laccio emostatico, termometro, apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Anche per le aziende del Gruppo C rimane l'obbligo di designare almeno un addetto al primo soccorso con formazione specifica: il D.M. 388/2003 prevede per i Gruppi B e C un corso di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore. Non è quindi possibile rinunciare alla formazione semplicemente perché l'azienda è piccola. Anche con soli due dipendenti, il datore di lavoro deve designare almeno un addetto formato e garantire la disponibilità del pacchetto di medicazione in posizione accessibile.
La classificazione nel Gruppo C non è automatica: occorre verificare che l'azienda non rientri nel Gruppo A per tipologia di attività o fattori di rischio specifici (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive), indipendentemente dal numero di dipendenti.
Cosa succede se mancano gli addetti al primo soccorso durante un turno?
La mancanza di addetti al primo soccorso designati e formati, o la loro assenza durante il turno lavorativo senza adeguata sostituzione, costituisce una violazione dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/2003, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio amministrativo-penale sia sul piano della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Sul piano sanzionatorio, l'art. 55, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 81/08 prevede, per il datore di lavoro che non provvede alla designazione degli addetti al primo soccorso, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 euro a 5.699,20 euro (valori aggiornati). L'organo di vigilanza competente è lo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) delle ASL, che può procedere con la prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994: il datore di lavoro è diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine massimo fissato dall'ispettore (di norma da 15 a 90 giorni), e la regolarizzazione comporta l'estinzione del reato mediante pagamento di una sanzione ridotta a un quarto del massimo.
Se la mancanza di addetti al primo soccorso durante un turno è causalmente collegata a un infortunio grave o mortale, le conseguenze si estendono alla responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se l'azienda è dotata di Modello di Organizzazione e Gestione 231 non adeguatamente implementato.
Per evitare questi rischi, il datore di lavoro deve pianificare la turnazione degli addetti al primo soccorso tenendo conto di ferie, malattie e trasferte, e designare un numero sufficiente di addetti formati per garantire la copertura continua. Ti supportiamo nella pianificazione e nella documentazione del sistema di gestione delle emergenze aziendali.
Come si determina il gruppo di appartenenza (A, B, C) per il primo soccorso aziendale?
La classificazione delle aziende nei gruppi A, B e C è disciplinata dall'art. 1 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 e si basa sulla combinazione di due criteri: il numero di lavoratori occupati e la tipologia di attività (codice ATECO) o la presenza di specifici fattori di rischio.
Il Gruppo A comprende le aziende o unità produttive con attività industriali a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/1999, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; comprende inoltre le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a quattro, nonché le aziende con oltre cinque lavoratori nel cui ciclo produttivo sono presenti agenti cancerogeni, biologici di gruppo 3 o 4, atmosfere esplosive, preparati pericolosi, amianto, o radiazioni ionizzanti. Le aziende del Gruppo A devono disporre di una cassetta di pronto soccorso completa (Allegato 1 D.M. 388/2003) e garantire la formazione degli addetti per 16 ore.
Il Gruppo B include le aziende o unità produttive non comprese nel Gruppo A che occupano tra tre e cinque lavoratori; rientrano in questo gruppo anche le aziende con più di cinque dipendenti non riconducibili al Gruppo A, con alcune attività a rischio moderato. La dotazione minima è la cassetta di pronto soccorso (Allegato 2) e la formazione degli addetti per 12 ore.
Il Gruppo C riguarda le aziende o unità produttive non comprese nei Gruppi A e B che occupano meno di tre lavoratori; per esse il D.M. prevede un pacchetto di medicazione (Allegato 3) semplificato e la formazione degli addetti per 12 ore. In caso di dubbio sulla classificazione, la prassi consolidata e le indicazioni del Ministero della Salute suggeriscono di optare per il gruppo più cautelativo. Ti aiutiamo a verificare la corretta classificazione della tua azienda e a definire le dotazioni e la formazione necessarie.
Quanti addetti al primo soccorso sono obbligatori per un'azienda di 20 dipendenti (Gruppo B)?
L'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione delle emergenze. Il D.M. 388/2003 non fissa un numero minimo assoluto di addetti al primo soccorso in rapporto al numero di dipendenti, ma dispone che l'addetto designato debba essere sempre presente durante l'attività lavorativa.
Questo principio di "copertura continua dei turni" è il vero criterio determinante. Per un'azienda di 20 dipendenti del Gruppo B che opera su un turno unico, è sufficiente un solo addetto designato sul piano strettamente normativo; tuttavia, la prassi consolidata e le Linee guida regionali raccomandano di designare almeno due o tre addetti, per i seguenti motivi: in caso di ferie, malattia o distacco del singolo addetto, la copertura verrebbe meno, esponendo il datore di lavoro a responsabilità; in caso di emergenza che coinvolga proprio l'addetto designato, nessun altro avrebbe la formazione certificata per intervenire; il D.Lgs. 81/08 prevede la sanzione penale all'art. 55 per il mancato adempimento degli obblighi di designazione.
Nelle aziende su più turni o con più reparti, il numero di addetti deve essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto formato in ciascun turno e in ciascuna sede operativa. Il datore di lavoro deve documentare la designazione mediante atto scritto, preferibilmente con firma di accettazione dell'incarico da parte del lavoratore, e conservare copia nel DVR. Ti supportiamo nella valutazione del fabbisogno di addetti in relazione all'organizzazione del lavoro.
Qual è la durata della formazione per addetti al primo soccorso e ogni quanto va aggiornata?
La durata della formazione per gli addetti al primo soccorso è disciplinata dall'art. 3 del D.M. 388/2003 e si differenzia in base al gruppo di appartenenza dell'azienda.
Per le aziende del Gruppo A, il corso di formazione ha una durata di 16 ore, suddivise in moduli teorici e pratici. Il contenuto minimo comprende: cause e conseguenze degli infortuni e delle patologie lavorative più diffuse; principi di anatomia e fisiologia; tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base (BLS — Basic Life Support); disostruzione delle vie aeree (manovra di Heimlich); gestione delle emorragie esterne, delle ustioni, delle fratture e delle intossicazioni; utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) se disponibile in azienda. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni e deve avere una durata di almeno 6 ore.
Per le aziende dei Gruppi B e C, il corso di formazione ha una durata di 12 ore con contenuti analoghi, ma con minor approfondimento su alcune tematiche legate ai rischi specifici del Gruppo A. L'aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni e deve avere una durata di almeno 4 ore.
La formazione deve essere effettuata da soggetti formatori riconosciuti: il Servizio Sanitario Nazionale, le aziende sanitarie locali, i medici competenti aziendali, le associazioni riconosciute (Croce Rossa Italiana, Anpas, ecc.) o soggetti privati accreditati dalla Regione competente. L'attestato di formazione conseguito conserva validità triennale, dopodiché l'addetto deve obbligatoriamente frequentare il corso di aggiornamento per mantenere l'incarico. Ti aiutiamo a pianificare i corsi di formazione e aggiornamento con enti accreditati.
Cosa deve contenere la cassetta di pronto soccorso?
Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è definito dagli Allegati al D.M. 388/2003 e varia in base al gruppo di appartenenza dell'azienda.
Per le aziende del Gruppo A (Allegato 1), la cassetta di pronto soccorso deve contenere, tra gli elementi principali: guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, flacone di soluzione fisiologica (500 ml), flacone di acqua ossigenata a 10 volumi, flacone di alcol etilico al 70%, flacone di iodopovidone (betadine) al 10%, garze sterili di varie dimensioni, confezioni di cerotti di varie misure, rotoli di cerotto, lacci emostatici, ghiaccio pronto uso, coperta isotermica monouso, set per la disostruzione delle vie aeree, termometro, misuratore di pressione.
Per le aziende del Gruppo B (Allegato 2), il contenuto è analogo ma con quantità ridotte rispetto al Gruppo A, proporzionate al numero di lavoratori e al livello di rischio.
Per le aziende del Gruppo C (Allegato 3), è sufficiente un pacchetto di medicazione contenente: guanti monouso, flacone di acqua ossigenata, flacone di soluzione fisiologica, cerotti di varie misure, garze sterili, cotone idrofilo, laccio emostatico, forbici, pinzette, termometro.
Indipendentemente dal gruppo di appartenenza, il datore di lavoro deve garantire la verifica periodica del contenuto della cassetta, sostituendo tempestivamente i materiali scaduti, esauriti o deteriorati. È buona prassi effettuare una verifica mensile documentata. La cassetta deve essere collocata in posizione facilmente accessibile a tutti i lavoratori, segnalata con apposita segnaletica (croce verde su fondo bianco), e il suo contenuto deve essere noto agli addetti al primo soccorso. I farmaci non sono presenti negli allegati: la loro presenza nella cassetta è vietata, in quanto la somministrazione di farmaci è un atto medico.
L'azienda deve avere un defibrillatore DAE?
Per le aziende private ordinarie, il defibrillatore semiautomatico (DAE) non è obbligatorio per legge in via generale. L'obbligo di dotazione del DAE è stato introdotto in via esplicita per specifiche categorie di luoghi: il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221), il Decreto del Ministero della Salute 26 giugno 2017 e i successivi atti attuativi hanno stabilito l'obbligo per le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli impianti sportivi e alcune strutture sanitarie. Le regioni possono introdurre obblighi aggiuntivi con proprie leggi (es. Lombardia, Veneto, Toscana hanno normative regionali più stringenti per alcune categorie di luoghi pubblici e aziende).
Tuttavia, la presenza del DAE in azienda è fortemente raccomandata dalle linee guida internazionali (ILCOR, ERC) e dalla circolare del Ministero della Salute del 2021, che sottolinea come la defibrillazione precoce entro i primi 3-5 minuti dall'arresto cardiaco aumenti la sopravvivenza fino all'80%. Nelle aziende con elevato numero di dipendenti o in luoghi isolati con lunghi tempi di risposta del 118, l'inserimento del DAE nel piano di emergenza è considerato una misura di buona prassi.
Un elemento normativo rilevante è la Legge 4 agosto 2021 n. 116, che ha introdotto la depenalizzazione dell'uso del DAE da parte di laici non sanitari: chiunque utilizzi il defibrillatore in buona fede su una persona in arresto cardiaco è esente da responsabilità penale e civile per le conseguenze dell'azione, anche in assenza di formazione specifica. Questo ha rimosso uno dei principali ostacoli all'adozione volontaria del DAE in azienda. Ti consigliamo di valutare l'inserimento del DAE nel piano di emergenza aziendale, anche in assenza di obbligo esplicito.
Un addetto al primo soccorso può somministrare farmaci ai colleghi?
No. L'addetto al primo soccorso designato ai sensi del D.M. 388/2003 non può somministrare farmaci ai colleghi, nemmeno farmaci da banco, aspirina, antidolorifici o adrenalina (EpiPen). La somministrazione di farmaci è un atto medico riservato per legge ai soggetti abilitati all'esercizio della professione medica o, per alcune categorie di farmaci e in specifiche condizioni, agli infermieri e alle farmacie. Il compimento di atti medici da parte di soggetti non abilitati può configurare il reato di esercizio abusivo della professione medica ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale.
Le competenze dell'addetto al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/2003 si limitano a interventi di tipo Basic Life Support (BLS) e di assistenza di base, che non richiedono l'esercizio di atti medici. In particolare, l'addetto al primo soccorso può e deve: attivare il sistema di emergenza (chiamare il 118 e fornire informazioni precise sulla situazione); eseguire la rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base con compressioni toraciche e ventilazioni; utilizzare il defibrillatore semiautomatico (DAE) se disponibile, in quanto l'uso del DAE da parte di laici è espressamente consentito dalla Legge 116/2021; gestire le emorragie esterne con compressione diretta; immobilizzare arti fratturati in attesa dei soccorsi; mantenere la persona in posizione di sicurezza; gestire la disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento (manovra di Heimlich).
L'addetto non può: iniettare farmaci, inclusi adrenalina o cortisonici in caso di shock anafilattico (salvo specifico protocollo scritto concordato con il medico competente e autorizzato da una specifica norma regionale); effettuare diagnosi; prescrivere riposo o trattamenti. In caso di lavoratori con patologie note che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita (es. adrenalina autoiniettabile per allergie gravi), il protocollo di emergenza deve essere definito dal medico competente con precise indicazioni scritte.
Se il medico competente è presente in azienda, gli addetti al primo soccorso sono ancora obbligatori?
Sì, la presenza del medico competente in azienda non sostituisce e non esonera dall'obbligo di designare e formare gli addetti al primo soccorso. I due ruoli sono distinti per funzione, obblighi normativi e ambito di intervento, e non sono intercambiabili.
Il medico competente, ai sensi degli artt. 38-42 del D.Lgs. 81/08, è il professionista sanitario laureato in medicina, con specializzazione in medicina del lavoro o titolo equipollente, incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori: effettua visite mediche preventive e periodiche, formula giudizi di idoneità alla mansione, redige il protocollo sanitario, collabora alla valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni periodiche. La sua presenza in azienda, anche quotidiana, è finalizzata a queste attività programmate di prevenzione.
L'addetto al primo soccorso, invece, ha una funzione reattiva e immediata: interviene in caso di infortunio o malore acuto, fornisce assistenza di base nell'immediatezza dell'evento, attiva il 118 e gestisce la fase di attesa dei soccorsi. Il D.M. 388/2003, attuativo dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08, obbliga il datore di lavoro a designare addetti al primo soccorso specificamente formati per questo ruolo, indipendentemente dalla presenza di personale sanitario in azienda.
Inoltre, il medico competente non è tenuto a essere presente fisicamente in azienda durante tutti i turni lavorativi: la sua prestazione è normalmente a tempo parziale, in forma autonoma o libero-professionale, con accessi programmati. Gli addetti al primo soccorso, al contrario, devono garantire la copertura continua durante l'orario di lavoro. L'eventuale presenza del medico competente durante un turno non copre i turni in cui è assente. Ti aiutiamo a strutturare correttamente il sistema di gestione delle emergenze in raccordo con il medico competente.
Il pacchetto di medicazione è sufficiente per le piccole imprese?
Sì, ma solo per le aziende che rientrano nel Gruppo C ai sensi del D.M. 388/2003, ovvero le aziende o unità produttive non comprese nei Gruppi A e B che occupano meno di tre lavoratori. Per queste realtà, l'Allegato 3 del D.M. 388/2003 prevede la dotazione minima del pacchetto di medicazione, in sostituzione della cassetta di pronto soccorso più completa prevista per i Gruppi A e B.
Il pacchetto di medicazione per il Gruppo C deve contenere: guanti monouso non sterili, flacone di soluzione fisiologica (250 ml), flacone di acqua ossigenata 3% (10 volumi) da 250 ml, flacone di alcol etilico al 70% da 250 ml, compresse di garza sterile di varie misure, confezione di cotone idrofilo, confezione di cerotti di varie misure, rotolo di benda orlata, rotolo di cerotto alto almeno 2,5 cm, paio di forbici, pinzette a bordi lisci, confezione di ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, laccio emostatico, termometro, apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Anche per le aziende del Gruppo C rimane l'obbligo di designare almeno un addetto al primo soccorso con formazione specifica: il D.M. 388/2003 prevede per i Gruppi B e C un corso di 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore. Non è quindi possibile rinunciare alla formazione semplicemente perché l'azienda è piccola. Anche con soli due dipendenti, il datore di lavoro deve designare almeno un addetto formato e garantire la disponibilità del pacchetto di medicazione in posizione accessibile.
La classificazione nel Gruppo C non è automatica: occorre verificare che l'azienda non rientri nel Gruppo A per tipologia di attività o fattori di rischio specifici (agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive), indipendentemente dal numero di dipendenti.
Cosa succede se mancano gli addetti al primo soccorso durante un turno?
La mancanza di addetti al primo soccorso designati e formati, o la loro assenza durante il turno lavorativo senza adeguata sostituzione, costituisce una violazione dell'art. 45 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/2003, con conseguenze sia sul piano sanzionatorio amministrativo-penale sia sul piano della responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Sul piano sanzionatorio, l'art. 55, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 81/08 prevede, per il datore di lavoro che non provvede alla designazione degli addetti al primo soccorso, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.315,20 euro a 5.699,20 euro (valori aggiornati). L'organo di vigilanza competente è lo SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) delle ASL, che può procedere con la prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994: il datore di lavoro è diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine massimo fissato dall'ispettore (di norma da 15 a 90 giorni), e la regolarizzazione comporta l'estinzione del reato mediante pagamento di una sanzione ridotta a un quarto del massimo.
Se la mancanza di addetti al primo soccorso durante un turno è causalmente collegata a un infortunio grave o mortale, le conseguenze si estendono alla responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, e alla responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se l'azienda è dotata di Modello di Organizzazione e Gestione 231 non adeguatamente implementato.
Per evitare questi rischi, il datore di lavoro deve pianificare la turnazione degli addetti al primo soccorso tenendo conto di ferie, malattie e trasferte, e designare un numero sufficiente di addetti formati per garantire la copertura continua. Ti supportiamo nella pianificazione e nella documentazione del sistema di gestione delle emergenze aziendali.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 artt. 45-46 — primo soccorso e gestione delle emergenze
D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — gruppi A, B, C, dotazioni e formazione addetti
L. 4 agosto 2021 n. 116 — uso del defibrillatore da parte di laici
Decreto Min. Salute 26 giugno 2017 — obbligo DAE in impianti sportivi
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