FAQ Preposto: Nomina, Obblighi e Responsabilità — D.Lgs. 81/08
Risposte approfondite sulle domande più frequenti relative al preposto: definizione giuridica, differenza con datore di lavoro e dirigente, nomina formale obbligatoria dopo la L. 215/2021, obblighi dell'art. 19 incluso l'obbligo di interrompere il lavoro in caso di pericolo, formazione biennale ex art. 37, responsabilità penale e sanzioni.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il preposto è la figura che sovrintende operativamente all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute (art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08). Dopo la Legge 215/2021, la sua individuazione deve avvenire con nomina formale scritta, la sua formazione deve essere aggiornata ogni due anni e su di lui grava l'obbligo — non più facoltativo — di interrompere il lavoro in caso di pericolo grave e immediato. Supportiamo le aziende nella formalizzazione delle nomine, nell'aggiornamento del DVR e nell'organizzazione dei percorsi formativi conformi alle nuove disposizioni.
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Le FAQ che seguono approfondiscono le questioni più frequenti poste da datori di lavoro, dirigenti, RSPP, preposti e consulenti in merito alla figura del preposto nel sistema del D.Lgs. 81/08, con particolare attenzione alle novità introdotte dalla Legge 215/2021 (D.Lgs. 146/2021) e all'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 sulla formazione.
Domande frequenti sul preposto: nomina, obblighi e responsabilitàFAQ
Chi è il preposto secondo la definizione giuridica dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08?
L'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La norma identifica tre elementi costitutivi della figura: (1) il dato funzionale — il preposto sovrintende concretamente all'attività lavorativa; (2) il dato gerarchico — agisce nei limiti dei poteri conferitigli dal datore di lavoro o dal dirigente; (3) il dato di garanzia — è tenuto a far rispettare le disposizioni ricevute e a intervenire attivamente in caso di inosservanza. La riforma introdotta dalla Legge 215/2021 (che ha recepito il D.Lgs. 146/2021) ha rafforzato questa definizione chiarendo che il preposto non può essere più una figura meramente di fatto: la sua individuazione deve avvenire mediante atto formale scritto. Il legislatore ha così voluto rendere certa la catena delle responsabilità prevenzionistiche all'interno dell'azienda, evitando zone grigie in cui nessun soggetto risultasse formalmente responsabile della sorveglianza operativa.
Qual è la differenza tra preposto, datore di lavoro e dirigente nel sistema del D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 delinea una ripartizione verticale delle responsabilità che coinvolge tre figure distinte. Il datore di lavoro (art. 2, lett. b)) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità dell'impresa: su di lui gravano gli obblighi non delegabili, quali la redazione del DVR (art. 17) e la nomina del RSPP. Il dirigente (art. 2, lett. d)) è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa: il suo ruolo è prevalentemente organizzativo e programmatico. Il preposto, invece, opera al livello più prossimo all'esecuzione del lavoro: sovrintende direttamente all'attività dei lavoratori, verifica che le disposizioni vengano rispettate in concreto e interviene tempestivamente in caso di anomalie. La distinzione non è puramente teorica: ciascuna figura risponde penalmente per le inadempienze proprie della sua sfera di competenza. La Cassazione Penale, Sez. IV, ha più volte affermato che la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro o il dirigente per le carenze strutturali o organizzative, così come la responsabilità del datore di lavoro non assorbe quella del preposto per l'omessa vigilanza operativa quotidiana.
La nomina del preposto deve essere formale e scritta o è sufficiente la designazione di fatto? Cosa ha cambiato la L. 215/2021?
Prima della Legge 215/2021 (che ha convertito con modificazioni il D.Lgs. 146/2021), la giurisprudenza penale ammetteva pacificamente la figura del "preposto di fatto": colui che, pur in assenza di un atto formale di nomina, esercitava concretamente poteri di sorveglianza e direzione sui lavoratori assumeva la posizione di garanzia prevenzionistica e rispondeva delle relative inadempienze. La Legge 215/2021 ha modificato questa impostazione introducendo all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 l'obbligo per il datore di lavoro di individuare espressamente i preposti, e all'art. 19 l'obbligo per i dirigenti e i datori di lavoro di indicare il preposto con specifica nomina scritta. La nomina deve specificare: l'identità del nominato, il perimetro delle sue attribuzioni (reparti, lavoratori, attività), i mezzi a disposizione per svolgere il ruolo e le istruzioni operative ricevute. Non è necessario un documento contrattuale separato: è sufficiente una lettera di incarico allegata al fascicolo del lavoratore, firmata per accettazione dal preposto. L'accettazione esplicita è importante perché il preposto, una volta nominato, assume obblighi giuridici specifici e non può rifiutarsi di adempierli invocando l'assenza di consenso. La mancata formalizzazione della nomina espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Quali sono gli obblighi del preposto previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08, inclusa la novità dell'obbligo di interruzione introdotta dalla L. 215/2021?
L'art. 19 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del preposto in modo tassativo. I principali sono: (a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (b) verificare che i lavoratori utilizzino i DPI messi a loro disposizione; (c) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, nonché ogni condizione di pericolo rilevata durante la sorveglianza; (d) richiamare all'osservanza delle misure di sicurezza i lavoratori che presentino comportamenti non conformi; (e) informare i lavoratori esposti a rischi di pericolo grave e immediato circa i rischi stessi e le disposizioni adottate. La Legge 215/2021 ha aggiunto la lett. f-bis) che costituisce la novità più rilevante: il preposto ha ora l'obbligo — non la mera facoltà — di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e immediato, dandone notizia al datore di lavoro o al dirigente. L'interruzione non richiede autorizzazione preventiva: al contrario, l'attesa dell'autorizzazione in presenza di un pericolo attuale ed incombente potrebbe integrare essa stessa l'inadempimento. La norma prevede che il preposto non possa riprendere i lavori fino alla rimozione del pericolo e alle successive istruzioni dei livelli superiori.
Quali sono i requisiti di formazione del preposto? L'art. 37 D.Lgs. 81/08 e la L. 215/2021 prevedono obblighi specifici di durata e aggiornamento?
L'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i preposti ricevano una formazione adeguata e specifica, commisurata ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La Legge 215/2021 ha modificato il comma 7 introducendo espressamente l'obbligo di aggiornamento con cadenza biennale, con valore di legge primaria non derogabile. In termini pratici, il percorso formativo del preposto si articola come segue: formazione iniziale di almeno 8 ore (come stabilito dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016 per i settori a rischio medio-alto), con contenuti su obblighi e responsabilità, tecniche di sorveglianza, gestione delle emergenze e comunicazione con i lavoratori e con i livelli superiori; aggiornamento biennale, la cui durata minima è fissata dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in 6 ore, da svolgersi obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona (è esclusa la modalità e-learning). L'onere organizzativo ed economico della formazione è a carico del datore di lavoro, e il tempo dedicato alla formazione è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti. La mancata formazione o il mancato aggiornamento biennale del preposto costituisce violazione imputabile in primo luogo al datore di lavoro (art. 55 D.Lgs. 81/08), ma non esclude una responsabilità concorrente del preposto che abbia consapevolmente operato senza le necessarie competenze.
Quali responsabilità penali assume il preposto? Cosa si intende per "posizione di garanzia" e quali reati sono applicabili?
La posizione di garanzia del preposto è una delle nozioni fondamentali della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro. Il preposto assume, per effetto della nomina e dell'esercizio concreto delle funzioni di sorveglianza, l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi a carico dei lavoratori soggetti alla sua vigilanza. Da questa posizione discende la responsabilità omissiva: il preposto che non interviene per evitare un infortunio risponde come se avesse cagionato l'evento in modo attivo, purché ricorrano i presupposti dell'art. 40 cpv. c.p. ("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"). In concreto, il preposto può essere imputato per: (1) lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), con la circostanza aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni; (2) omicidio colposo (art. 589 c.p.), nelle ipotesi più gravi; (3) le violazioni specifiche del D.Lgs. 81/08 previste all'art. 56 (sanzioni penali per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro per le singole violazioni degli obblighi dell'art. 19). Le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche possono arrivare fino a 7 anni di reclusione nelle ipotesi plurime. La Cassazione Penale, Sez. IV, ha consolidato il principio che la posizione di garanzia del preposto è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: il preposto non può invocare l'ordine del superiore o la prassi aziendale per giustificare l'omessa sorveglianza o la mancata interruzione di attività pericolose.
Il preposto ha obblighi specifici nei confronti dei lavoratori di imprese appaltatrici? Come si coordina la sorveglianza negli appalti?
Negli appalti endoaziendali — ossia quando il committente affida lavori, servizi o forniture all'interno della propria azienda ex art. 26 D.Lgs. 81/08 — il preposto del committente che sovrintende l'area in cui opera l'appaltatore ha obblighi di sorveglianza che si estendono, in via funzionale, anche ai lavoratori dell'impresa appaltatrice. Questo perché l'obbligo di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19, lett. f-bis) D.Lgs. 81/08, introdotto dalla L. 215/2021) non è limitato ai soli dipendenti del committente: riguarda chiunque stia operando in condizioni di pericolo nell'area di competenza del preposto, inclusi i lavoratori dell'appaltatore. In pratica, il preposto del committente deve: (a) essere identificato nel DUVRI con l'indicazione del proprio perimetro di vigilanza; (b) disporre di canali di comunicazione diretti con il preposto o il responsabile dell'appaltatore; (c) interrompere immediatamente l'attività pericolosa e darne comunicazione a entrambi i datori di lavoro (committente e appaltatore). Il preposto dell'impresa appaltatrice, dal canto suo, ha analoghi obblighi nei confronti dei propri lavoratori e deve coordinarsi con il committente. La mancata definizione di questi flussi nel DUVRI può essere contestata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro come carenza del coordinamento richiesto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/08.
Il caporeparto o il caposquadra diventano automaticamente preposti o serve una nomina formale? Come si regolarizza la situazione?
Prima della Legge 215/2021, la giurisprudenza penale aveva elaborato la figura del "preposto di fatto": il caporeparto, il caposquadra o qualsiasi soggetto che di fatto esercitasse poteri di sorveglianza e direzione sui lavoratori assumeva automaticamente la posizione di garanzia prevenzionistica, indipendentemente da qualsiasi nomina formale. Questo orientamento esponeva i capireparto a responsabilità penali senza che essi avessero necessariamente consapevolezza del proprio ruolo giuridico. Con la Legge 215/2021, il legislatore ha rafforzato l'obbligo di nomina formale scritta, ma non ha eliminato il rischio della configurazione di fatto: se un soggetto esercita concretamente poteri di sorveglianza e direzione, la giurisprudenza può comunque riconoscergli la posizione di garanzia anche in assenza di nomina, con l'aggravante che il datore di lavoro che non ha formalizzato la nomina è sanzionabile ex art. 55 D.Lgs. 81/08. Per regolarizzare la situazione, le aziende devono: (1) mappare tutti i soggetti che in concreto svolgono funzioni di sorveglianza operativa (capireparto, capisquadra, team leader, ecc.); (2) decidere consapevolmente quali di essi nominare formalmente come preposti, attribuendo loro poteri, mezzi e formazione adeguati; (3) emettere atti scritti di nomina firmati per accettazione; (4) aggiornare l'organigramma della sicurezza nel DVR. I soggetti che svolgono funzioni di supervisione senza essere nominati formalmente rimangono esposti a rischi giuridici, ma anche il datore di lavoro che li utilizza senza nominarli è inadempiente.
Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione del preposto o per la violazione degli obblighi di cui all'art. 19 D.Lgs. 81/08?
Le sanzioni per le violazioni relative al preposto si articolano su più livelli. Per la mancata formazione o il mancato aggiornamento biennale del preposto, la responsabilità primaria è del datore di lavoro: l'art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474 a 6.388 euro per la violazione degli obblighi formativi previsti dall'art. 37. Per le violazioni degli obblighi specifici del preposto (art. 19), l'art. 56 del D.Lgs. 81/08 prevede: arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro per ciascuna delle violazioni elencate. Le sanzioni del D.Lgs. 81/08 sono soggette alla procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) assegna un termine per la regolarizzazione; se l'inadempimento persiste, il fascicolo è trasmesso alla Procura della Repubblica per l'esercizio dell'azione penale. In caso di infortuni o malattie professionali riconducibili all'omessa sorveglianza del preposto, le sanzioni si aggravano notevolmente: si applicano le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p. con le circostanze aggravanti per la violazione delle norme antinfortunistiche, che possono comportare la reclusione fino a 7 anni nelle ipotesi di infortuni plurimi. Nei cantieri, le violazioni relative al preposto possono inoltre determinare la decurtazione dei crediti della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024), con possibile sospensione dell'attività se il punteggio scende sotto la soglia minima.
Chi è il preposto secondo la definizione giuridica dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08?
L'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. La norma identifica tre elementi costitutivi della figura: (1) il dato funzionale — il preposto sovrintende concretamente all'attività lavorativa; (2) il dato gerarchico — agisce nei limiti dei poteri conferitigli dal datore di lavoro o dal dirigente; (3) il dato di garanzia — è tenuto a far rispettare le disposizioni ricevute e a intervenire attivamente in caso di inosservanza. La riforma introdotta dalla Legge 215/2021 (che ha recepito il D.Lgs. 146/2021) ha rafforzato questa definizione chiarendo che il preposto non può essere più una figura meramente di fatto: la sua individuazione deve avvenire mediante atto formale scritto. Il legislatore ha così voluto rendere certa la catena delle responsabilità prevenzionistiche all'interno dell'azienda, evitando zone grigie in cui nessun soggetto risultasse formalmente responsabile della sorveglianza operativa.
Qual è la differenza tra preposto, datore di lavoro e dirigente nel sistema del D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 delinea una ripartizione verticale delle responsabilità che coinvolge tre figure distinte. Il datore di lavoro (art. 2, lett. b)) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità dell'impresa: su di lui gravano gli obblighi non delegabili, quali la redazione del DVR (art. 17) e la nomina del RSPP. Il dirigente (art. 2, lett. d)) è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa: il suo ruolo è prevalentemente organizzativo e programmatico. Il preposto, invece, opera al livello più prossimo all'esecuzione del lavoro: sovrintende direttamente all'attività dei lavoratori, verifica che le disposizioni vengano rispettate in concreto e interviene tempestivamente in caso di anomalie. La distinzione non è puramente teorica: ciascuna figura risponde penalmente per le inadempienze proprie della sua sfera di competenza. La Cassazione Penale, Sez. IV, ha più volte affermato che la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro o il dirigente per le carenze strutturali o organizzative, così come la responsabilità del datore di lavoro non assorbe quella del preposto per l'omessa vigilanza operativa quotidiana.
La nomina del preposto deve essere formale e scritta o è sufficiente la designazione di fatto? Cosa ha cambiato la L. 215/2021?
Prima della Legge 215/2021 (che ha convertito con modificazioni il D.Lgs. 146/2021), la giurisprudenza penale ammetteva pacificamente la figura del "preposto di fatto": colui che, pur in assenza di un atto formale di nomina, esercitava concretamente poteri di sorveglianza e direzione sui lavoratori assumeva la posizione di garanzia prevenzionistica e rispondeva delle relative inadempienze. La Legge 215/2021 ha modificato questa impostazione introducendo all'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 l'obbligo per il datore di lavoro di individuare espressamente i preposti, e all'art. 19 l'obbligo per i dirigenti e i datori di lavoro di indicare il preposto con specifica nomina scritta. La nomina deve specificare: l'identità del nominato, il perimetro delle sue attribuzioni (reparti, lavoratori, attività), i mezzi a disposizione per svolgere il ruolo e le istruzioni operative ricevute. Non è necessario un documento contrattuale separato: è sufficiente una lettera di incarico allegata al fascicolo del lavoratore, firmata per accettazione dal preposto. L'accettazione esplicita è importante perché il preposto, una volta nominato, assume obblighi giuridici specifici e non può rifiutarsi di adempierli invocando l'assenza di consenso. La mancata formalizzazione della nomina espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Quali sono gli obblighi del preposto previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08, inclusa la novità dell'obbligo di interruzione introdotta dalla L. 215/2021?
L'art. 19 del D.Lgs. 81/08 elenca gli obblighi del preposto in modo tassativo. I principali sono: (a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; (b) verificare che i lavoratori utilizzino i DPI messi a loro disposizione; (c) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, nonché ogni condizione di pericolo rilevata durante la sorveglianza; (d) richiamare all'osservanza delle misure di sicurezza i lavoratori che presentino comportamenti non conformi; (e) informare i lavoratori esposti a rischi di pericolo grave e immediato circa i rischi stessi e le disposizioni adottate. La Legge 215/2021 ha aggiunto la lett. f-bis) che costituisce la novità più rilevante: il preposto ha ora l'obbligo — non la mera facoltà — di interrompere temporaneamente l'attività in caso di pericolo grave e immediato, dandone notizia al datore di lavoro o al dirigente. L'interruzione non richiede autorizzazione preventiva: al contrario, l'attesa dell'autorizzazione in presenza di un pericolo attuale ed incombente potrebbe integrare essa stessa l'inadempimento. La norma prevede che il preposto non possa riprendere i lavori fino alla rimozione del pericolo e alle successive istruzioni dei livelli superiori.
Quali sono i requisiti di formazione del preposto? L'art. 37 D.Lgs. 81/08 e la L. 215/2021 prevedono obblighi specifici di durata e aggiornamento?
L'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i preposti ricevano una formazione adeguata e specifica, commisurata ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La Legge 215/2021 ha modificato il comma 7 introducendo espressamente l'obbligo di aggiornamento con cadenza biennale, con valore di legge primaria non derogabile. In termini pratici, il percorso formativo del preposto si articola come segue: formazione iniziale di almeno 8 ore (come stabilito dagli Accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016 per i settori a rischio medio-alto), con contenuti su obblighi e responsabilità, tecniche di sorveglianza, gestione delle emergenze e comunicazione con i lavoratori e con i livelli superiori; aggiornamento biennale, la cui durata minima è fissata dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 in 6 ore, da svolgersi obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona (è esclusa la modalità e-learning). L'onere organizzativo ed economico della formazione è a carico del datore di lavoro, e il tempo dedicato alla formazione è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti. La mancata formazione o il mancato aggiornamento biennale del preposto costituisce violazione imputabile in primo luogo al datore di lavoro (art. 55 D.Lgs. 81/08), ma non esclude una responsabilità concorrente del preposto che abbia consapevolmente operato senza le necessarie competenze.
Quali responsabilità penali assume il preposto? Cosa si intende per "posizione di garanzia" e quali reati sono applicabili?
La posizione di garanzia del preposto è una delle nozioni fondamentali della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro. Il preposto assume, per effetto della nomina e dell'esercizio concreto delle funzioni di sorveglianza, l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi a carico dei lavoratori soggetti alla sua vigilanza. Da questa posizione discende la responsabilità omissiva: il preposto che non interviene per evitare un infortunio risponde come se avesse cagionato l'evento in modo attivo, purché ricorrano i presupposti dell'art. 40 cpv. c.p. ("non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"). In concreto, il preposto può essere imputato per: (1) lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), con la circostanza aggravante della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni; (2) omicidio colposo (art. 589 c.p.), nelle ipotesi più gravi; (3) le violazioni specifiche del D.Lgs. 81/08 previste all'art. 56 (sanzioni penali per il preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro per le singole violazioni degli obblighi dell'art. 19). Le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche possono arrivare fino a 7 anni di reclusione nelle ipotesi plurime. La Cassazione Penale, Sez. IV, ha consolidato il principio che la posizione di garanzia del preposto è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro: il preposto non può invocare l'ordine del superiore o la prassi aziendale per giustificare l'omessa sorveglianza o la mancata interruzione di attività pericolose.
Il preposto ha obblighi specifici nei confronti dei lavoratori di imprese appaltatrici? Come si coordina la sorveglianza negli appalti?
Negli appalti endoaziendali — ossia quando il committente affida lavori, servizi o forniture all'interno della propria azienda ex art. 26 D.Lgs. 81/08 — il preposto del committente che sovrintende l'area in cui opera l'appaltatore ha obblighi di sorveglianza che si estendono, in via funzionale, anche ai lavoratori dell'impresa appaltatrice. Questo perché l'obbligo di interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato (art. 19, lett. f-bis) D.Lgs. 81/08, introdotto dalla L. 215/2021) non è limitato ai soli dipendenti del committente: riguarda chiunque stia operando in condizioni di pericolo nell'area di competenza del preposto, inclusi i lavoratori dell'appaltatore. In pratica, il preposto del committente deve: (a) essere identificato nel DUVRI con l'indicazione del proprio perimetro di vigilanza; (b) disporre di canali di comunicazione diretti con il preposto o il responsabile dell'appaltatore; (c) interrompere immediatamente l'attività pericolosa e darne comunicazione a entrambi i datori di lavoro (committente e appaltatore). Il preposto dell'impresa appaltatrice, dal canto suo, ha analoghi obblighi nei confronti dei propri lavoratori e deve coordinarsi con il committente. La mancata definizione di questi flussi nel DUVRI può essere contestata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro come carenza del coordinamento richiesto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. 81/08.
Il caporeparto o il caposquadra diventano automaticamente preposti o serve una nomina formale? Come si regolarizza la situazione?
Prima della Legge 215/2021, la giurisprudenza penale aveva elaborato la figura del "preposto di fatto": il caporeparto, il caposquadra o qualsiasi soggetto che di fatto esercitasse poteri di sorveglianza e direzione sui lavoratori assumeva automaticamente la posizione di garanzia prevenzionistica, indipendentemente da qualsiasi nomina formale. Questo orientamento esponeva i capireparto a responsabilità penali senza che essi avessero necessariamente consapevolezza del proprio ruolo giuridico. Con la Legge 215/2021, il legislatore ha rafforzato l'obbligo di nomina formale scritta, ma non ha eliminato il rischio della configurazione di fatto: se un soggetto esercita concretamente poteri di sorveglianza e direzione, la giurisprudenza può comunque riconoscergli la posizione di garanzia anche in assenza di nomina, con l'aggravante che il datore di lavoro che non ha formalizzato la nomina è sanzionabile ex art. 55 D.Lgs. 81/08. Per regolarizzare la situazione, le aziende devono: (1) mappare tutti i soggetti che in concreto svolgono funzioni di sorveglianza operativa (capireparto, capisquadra, team leader, ecc.); (2) decidere consapevolmente quali di essi nominare formalmente come preposti, attribuendo loro poteri, mezzi e formazione adeguati; (3) emettere atti scritti di nomina firmati per accettazione; (4) aggiornare l'organigramma della sicurezza nel DVR. I soggetti che svolgono funzioni di supervisione senza essere nominati formalmente rimangono esposti a rischi giuridici, ma anche il datore di lavoro che li utilizza senza nominarli è inadempiente.
Quali sanzioni sono previste per la mancata formazione del preposto o per la violazione degli obblighi di cui all'art. 19 D.Lgs. 81/08?
Le sanzioni per le violazioni relative al preposto si articolano su più livelli. Per la mancata formazione o il mancato aggiornamento biennale del preposto, la responsabilità primaria è del datore di lavoro: l'art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474 a 6.388 euro per la violazione degli obblighi formativi previsti dall'art. 37. Per le violazioni degli obblighi specifici del preposto (art. 19), l'art. 56 del D.Lgs. 81/08 prevede: arresto fino a due mesi o ammenda da 491 a 1.474 euro per ciascuna delle violazioni elencate. Le sanzioni del D.Lgs. 81/08 sono soggette alla procedura di prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) assegna un termine per la regolarizzazione; se l'inadempimento persiste, il fascicolo è trasmesso alla Procura della Repubblica per l'esercizio dell'azione penale. In caso di infortuni o malattie professionali riconducibili all'omessa sorveglianza del preposto, le sanzioni si aggravano notevolmente: si applicano le pene previste dagli artt. 589 e 590 c.p. con le circostanze aggravanti per la violazione delle norme antinfortunistiche, che possono comportare la reclusione fino a 7 anni nelle ipotesi di infortuni plurimi. Nei cantieri, le violazioni relative al preposto possono inoltre determinare la decurtazione dei crediti della patente a crediti (art. 27 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024), con possibile sospensione dell'attività se il punteggio scende sotto la soglia minima.
Fonti normative
Art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08 — Definizione di preposto
Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto (aggiornato L. 215/2021)
Art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 — Formazione e aggiornamento biennale del preposto
Art. 56 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del preposto
Legge 215/2021 (D.Lgs. 146/2021) — Riforma del ruolo del preposto
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — Formazione preposti: durata e modalità
Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti di appalto
Artt. 589 e 590 c.p. — Omicidio e lesioni colpose con aggravante antinfortunistica
D.L. 19/2024, conv. L. 56/2024 — Patente a crediti nei cantieri
Cassazione Penale, Sez. IV — Posizione di garanzia del preposto
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