FAQ Neoassunti — Accoglienza e Formazione Obbligatoria: obblighi D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti su accoglienza e formazione dei neoassunti in materia di sicurezza sul lavoro: ore obbligatorie secondo l'Accordo Stato-Regioni 2011, formazione specifica per mansione, e-learning, visita medica preassuntiva, consegna DPI, documentazione dell'onboarding e sanzioni per mancata formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08 (artt. 36 e 37) obbliga il datore di lavoro a informare e formare ogni neoassunto prima dell'adibizione alla mansione. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fissa le ore obbligatorie (4 di formazione generale + 4/8/12 di formazione specifica in base al rischio) e le modalità ammesse, inclusa la FAD. Ti aiutiamo a strutturare un percorso di accoglienza conforme e a predisporre la documentazione necessaria per affrontare serenamente eventuali controlli ispettivi.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, responsabili HR, RSPP e preposti in merito agli obblighi di accoglienza e formazione dei neoassunti, con riferimento specifico al D.Lgs. 81/08, all'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e all'Accordo 7 luglio 2016 sulla formazione dei lavoratori.
Domande frequenti su accoglienza e formazione dei neoassuntiFAQ
La formazione generale del neoassunto deve avvenire prima o dopo l'inizio dell'attività lavorativa?
L'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione dell'assunzione. La locuzione "in occasione" è stata interpretata in modo univoco dalla giurisprudenza e dalle circolari ministeriali: la formazione generale deve essere erogata prima dell'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni, ovvero prima che egli entri in contatto con i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e il successivo Accordo del 7 luglio 2016) precisa che la formazione generale può essere effettuata anche prima dell'assunzione formale, ma deve in ogni caso precedere l'inizio dell'attività lavorativa sul campo. Non è ammesso il modello "prima fai, poi impari": qualunque attività operativa svolta in assenza di formazione è svolgimento di lavoro in condizioni non conformi e espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 4.800 euro per la violazione dell'art. 37). Fa eccezione la sola fase di accoglienza e orientamento amministrativo, purché il lavoratore non sia ancora a contatto con i rischi lavorativi.
Quante ore di formazione generale deve ricevere un neoassunto? L'Accordo Stato-Regioni prevede quante ore?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. il 11 gennaio 2012, aggiornato dall'Accordo 7 luglio 2016) fissa la durata della formazione generale dei lavoratori in 4 ore per tutte le tipologie di aziende, indipendentemente dalla classificazione del rischio. Tale modulo ha contenuto trasversale e riguarda: il sistema della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei lavoratori in materia di SSL, gli organi di vigilanza e le procedure di emergenza. A questa formazione generale si aggiunge la formazione specifica per la mansione, la cui durata varia in base al macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda: 4 ore per le aziende a rischio basso, 8 ore per le aziende a rischio medio, 12 ore per le aziende a rischio alto. Il totale complessivo (formazione generale + formazione specifica) è pertanto di 8, 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio. L'aggiornamento periodico è obbligatorio ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore. I dirigenti ricevono una formazione di 16 ore totali, i preposti di 8 ore (di cui 2 di aggiornamento annuale introdotte dal D.Lgs. 146/2021).
La formazione specifica per la mansione può essere fatta in affiancamento (on the job training)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ammette che la formazione specifica possa essere erogata anche con modalità "on the job", cioè in affiancamento operativo, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti. In primo luogo, l'affiancamento deve essere strutturato, documentato e condotto da un formatore interno qualificato o da un tutor aziendale designato: non è sufficiente che il neoassunto osservi un collega esperto senza un programma didattico formalizzato. In secondo luogo, i contenuti dell'affiancamento devono coprire tutti gli argomenti previsti dal programma di formazione specifica per la mansione (rischi specifici, procedure di sicurezza, uso dei DPI, gestione delle emergenze nella postazione di lavoro). Devono essere redatti e conservati: il piano formativo, il registro delle presenze con orari e argomenti trattati, il modulo di valutazione dell'apprendimento. In terzo luogo, la quota di formazione erogata in modalità on the job non può superare il 30% del totale delle ore previste per il livello di rischio, secondo quanto precisato dalle Linee applicative dell'Accordo. La parte restante deve essere erogata in aula o con modalità FAD. Il rispetto di questi requisiti è verificato dagli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) in sede di controllo.
Il lavoratore che viene assunto con esperienza pregressa deve comunque fare la formazione?
Sì, l'obbligo di formazione previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 si applica a tutti i lavoratori in occasione di nuova assunzione, indipendentemente dall'esperienza professionale pregressa. La ratio normativa è che la formazione non certifica solo le competenze tecniche, ma garantisce la conoscenza dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro del nuovo datore, delle procedure di emergenza aziendali, dell'organigramma della sicurezza, dei DPI disponibili e delle specifiche procedure operative adottate in quell'unità produttiva. Questi elementi sono per definizione azienda-specifici e non trasferibili da precedenti esperienze lavorative. L'unica possibilità di riduzione dell'onere formativo è il riconoscimento dei crediti formativi: l'Accordo 7 luglio 2016 prevede che la formazione già ricevuta presso datori di lavoro precedenti, documentata da attestati conformi agli Accordi, possa essere riconosciuta come equivalente, evitando la ripetizione dei moduli già svolti, a condizione che i contenuti siano coerenti con il profilo di rischio della nuova mansione e che non siano trascorsi più di 5 anni dall'ultimo aggiornamento. In ogni caso, la verifica del riconoscimento dei crediti è onere del nuovo datore di lavoro.
Il datore di lavoro può far fare la formazione al neoassunto con moduli e-learning (FAD)?
L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e il successivo Accordo 7 luglio 2016 disciplinano espressamente la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning, ammettendola con specifiche condizioni. La formazione generale (4 ore) può essere erogata integralmente in modalità e-learning, a condizione che la piattaforma utilizzata garantisca: l'identificazione certa del discente, il tracciamento della frequenza (log di accesso con orari e durata), la verifica dell'apprendimento tramite test finale con superamento di soglia minima, e la presenza di un tutor disponibile per chiarimenti. La formazione specifica per la mansione può essere erogata in FAD solo per la componente teorica, mentre le esercitazioni pratiche, le simulazioni e la verifica delle competenze operative devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. Le aziende con lavoratori a rischio alto (12 ore di formazione specifica) non possono superare il 30% della quota FAD sulla formazione specifica. I corsi e-learning devono essere conformi alle specifiche tecniche degli Accordi: aggiornamento contenutistico almeno ogni 3 anni, compatibilità con lo standard SCORM per il tracciamento, attestato finale con timbro e firma del responsabile della formazione. La formazione FAD non è ammessa per i preposti (obbligo di formazione in presenza introdotto dal D.Lgs. 146/2021).
La visita medica preassuntiva è obbligatoria per tutti i neoassunti? Chi la paga?
La visita medica preassuntiva non è obbligatoria per tutti i neoassunti, ma solo per quelli adibiti a mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando il DVR individua rischi specifici che richiedono un giudizio di idoneità alla mansione: rischio rumore (esposizione > LAex 80 dB), vibrazioni (HAV > 2,5 m/s²), movimentazione manuale dei carichi, esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni, videoterminali (oltre 20 ore settimanali), lavoro notturno, rischio specifico del settore. In questi casi, la visita preassuntiva deve essere effettuata prima dell'adibizione alla mansione (art. 41 co. 2 lett. a), ed è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 co. 6: le spese della sorveglianza sanitaria non possono essere addebitate al lavoratore né portate in deduzione dal salario. Il medico competente deve essere nominato preventivamente dal datore di lavoro (art. 18 co. 1 lett. a). Nei settori non soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la visita preassuntiva non è richiesta dalla normativa SSL, fermo restando che il datore può richiederla su base volontaria per specifiche esigenze aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy.
L'affiancamento del neoassunto a un tutor aziendale è sufficiente come formazione specifica?
No, l'affiancamento a un tutor aziendale da solo non costituisce formazione specifica valida ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Per essere riconosciuto come componente della formazione specifica, l'affiancamento deve soddisfare simultaneamente i seguenti requisiti: (1) il tutor deve essere un soggetto formalmente designato con competenze in materia di SSL e conoscenza approfondita della mansione; (2) devono esistere un programma formativo scritto che copra i contenuti obbligatori della formazione specifica, un registro delle presenze con argomenti e orari, e verbali di verifica dell'apprendimento; (3) la quota di affiancamento non può superare il 30% delle ore totali di formazione specifica previste; (4) i contenuti devono essere quelli previsti dagli Accordi: rischi specifici della mansione, procedure di lavoro sicuro, uso e manutenzione dei DPI specifici, gestione emergenze nella postazione. L'affiancamento non documentato e non strutturato — anche se eseguito da un collega esperto — non è riconosciuto come formazione e non esonera il datore di lavoro dall'obbligo. In sede di ispezione, la mancanza di documentazione formativa equivale alla mancata formazione, con le relative conseguenze sanzionatorie (art. 55 D.Lgs. 81/08).
Cosa deve contenere il modulo di consegna DPI al neoassunto? Chi lo firma?
L'art. 18 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, e l'art. 77 disciplina gli obblighi specifici in materia di DPI. La consegna dei DPI deve essere documentata mediante un modulo scritto che contenga almeno: i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, mansione, reparto); la data di consegna; la descrizione dettagliata di ciascun DPI consegnato (tipo, marca, modello, taglia, numero di serie se applicabile, categoria CE); il riferimento al rischio per cui il DPI è destinato; le istruzioni di uso e manutenzione fornite; la firma del lavoratore per ricevuta e conferma di avvenuta formazione sull'uso; la firma del datore di lavoro o del soggetto delegato alla consegna. Il modulo deve essere conservato nella documentazione aziendale SSL per tutta la durata del rapporto di lavoro e almeno 10 anni successivi alla cessazione, per far fronte a eventuali contenziosi o accertamenti ispettivi. La semplice firma del modulo non sostituisce la formazione e le istruzioni sull'uso corretto del DPI (art. 77 co. 4), che devono essere fornite verbalmente o per iscritto in modo comprensibile al lavoratore.
Come si documenta l'accoglienza del neoassunto? Registro firme, scheda accoglienza?
La documentazione dell'accoglienza del neoassunto (onboarding SSL) deve essere strutturata e conservata per dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto degli obblighi di informazione (art. 36 D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08). La prassi corretta prevede almeno i seguenti documenti: (1) Scheda di accoglienza SSL: documento che attesta l'avvenuta illustrazione al neoassunto dei rischi generali e specifici dell'azienda, delle misure di prevenzione adottate, delle procedure di emergenza, dei nominativi del RSPP, del medico competente e del RLS, firmata dal lavoratore e dal referente aziendale con data e orario. (2) Registro di formazione: fogli firma con indicazione del modulo formativo, degli argomenti trattati, del docente/formatore, della durata in ore e del giorno; firmato da tutti i partecipanti per ogni sessione. (3) Modulo ricevuta informativa: consegna del documento informativo sui rischi aziendali ex art. 36 (spesso allegato al DVR in forma semplificata), firmato per ricevuta. (4) Verbale di idoneità del medico competente (se soggetto a sorveglianza sanitaria). (5) Moduli di consegna DPI. Tutti i documenti devono essere datati, firmati e conservati in fascicolo individuale. La mancanza di documentazione è considerata inadempimento anche in presenza di formazione effettivamente erogata.
Sanzioni per assunzione senza formazione: importo e responsabilità penale del datore di lavoro
La violazione dell'obbligo di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) è sanzionata penalmente dall'art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (importi aggiornati per effetto della rivalutazione triennale prevista dall'art. 306 co. 4-bis). La violazione dell'obbligo di informazione (art. 36) è invece punita con la sanzione amministrativa da 1.096,- a 4.384,- euro per ciascun lavoratore non informato. Il datore di lavoro risponde in via diretta in quanto soggetto obbligato ex art. 17 D.Lgs. 81/08 (obbligo non delegabile: la formazione rientra tra le misure generali di tutela). In caso di infortunio occorso a un neoassunto non formato, la mancata formazione configura tipicamente il reato di lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, che aumenta la pena fino a un terzo. L'INAIL, dopo aver liquidato l'infortunio, esercita l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro (art. 11 D.P.R. 1124/1965) per il recupero delle prestazioni erogate. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare la prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994) per sanare la violazione, con possibilità di oblazione ridotta al quarto dell'ammenda.
La formazione generale del neoassunto deve avvenire prima o dopo l'inizio dell'attività lavorativa?
L'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione dell'assunzione. La locuzione "in occasione" è stata interpretata in modo univoco dalla giurisprudenza e dalle circolari ministeriali: la formazione generale deve essere erogata prima dell'adibizione effettiva del lavoratore alle mansioni, ovvero prima che egli entri in contatto con i rischi presenti nell'ambiente di lavoro. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (e il successivo Accordo del 7 luglio 2016) precisa che la formazione generale può essere effettuata anche prima dell'assunzione formale, ma deve in ogni caso precedere l'inizio dell'attività lavorativa sul campo. Non è ammesso il modello "prima fai, poi impari": qualunque attività operativa svolta in assenza di formazione è svolgimento di lavoro in condizioni non conformi e espone il datore di lavoro alle sanzioni penali dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 4.800 euro per la violazione dell'art. 37). Fa eccezione la sola fase di accoglienza e orientamento amministrativo, purché il lavoratore non sia ancora a contatto con i rischi lavorativi.
Quante ore di formazione generale deve ricevere un neoassunto? L'Accordo Stato-Regioni prevede quante ore?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (pubblicato in G.U. il 11 gennaio 2012, aggiornato dall'Accordo 7 luglio 2016) fissa la durata della formazione generale dei lavoratori in 4 ore per tutte le tipologie di aziende, indipendentemente dalla classificazione del rischio. Tale modulo ha contenuto trasversale e riguarda: il sistema della prevenzione aziendale, i diritti e doveri dei lavoratori in materia di SSL, gli organi di vigilanza e le procedure di emergenza. A questa formazione generale si aggiunge la formazione specifica per la mansione, la cui durata varia in base al macrosettore ATECO di appartenenza dell'azienda: 4 ore per le aziende a rischio basso, 8 ore per le aziende a rischio medio, 12 ore per le aziende a rischio alto. Il totale complessivo (formazione generale + formazione specifica) è pertanto di 8, 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio. L'aggiornamento periodico è obbligatorio ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore. I dirigenti ricevono una formazione di 16 ore totali, i preposti di 8 ore (di cui 2 di aggiornamento annuale introdotte dal D.Lgs. 146/2021).
La formazione specifica per la mansione può essere fatta in affiancamento (on the job training)?
L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ammette che la formazione specifica possa essere erogata anche con modalità "on the job", cioè in affiancamento operativo, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti. In primo luogo, l'affiancamento deve essere strutturato, documentato e condotto da un formatore interno qualificato o da un tutor aziendale designato: non è sufficiente che il neoassunto osservi un collega esperto senza un programma didattico formalizzato. In secondo luogo, i contenuti dell'affiancamento devono coprire tutti gli argomenti previsti dal programma di formazione specifica per la mansione (rischi specifici, procedure di sicurezza, uso dei DPI, gestione delle emergenze nella postazione di lavoro). Devono essere redatti e conservati: il piano formativo, il registro delle presenze con orari e argomenti trattati, il modulo di valutazione dell'apprendimento. In terzo luogo, la quota di formazione erogata in modalità on the job non può superare il 30% del totale delle ore previste per il livello di rischio, secondo quanto precisato dalle Linee applicative dell'Accordo. La parte restante deve essere erogata in aula o con modalità FAD. Il rispetto di questi requisiti è verificato dagli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) in sede di controllo.
Il lavoratore che viene assunto con esperienza pregressa deve comunque fare la formazione?
Sì, l'obbligo di formazione previsto dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 si applica a tutti i lavoratori in occasione di nuova assunzione, indipendentemente dall'esperienza professionale pregressa. La ratio normativa è che la formazione non certifica solo le competenze tecniche, ma garantisce la conoscenza dei rischi specifici dell'ambiente di lavoro del nuovo datore, delle procedure di emergenza aziendali, dell'organigramma della sicurezza, dei DPI disponibili e delle specifiche procedure operative adottate in quell'unità produttiva. Questi elementi sono per definizione azienda-specifici e non trasferibili da precedenti esperienze lavorative. L'unica possibilità di riduzione dell'onere formativo è il riconoscimento dei crediti formativi: l'Accordo 7 luglio 2016 prevede che la formazione già ricevuta presso datori di lavoro precedenti, documentata da attestati conformi agli Accordi, possa essere riconosciuta come equivalente, evitando la ripetizione dei moduli già svolti, a condizione che i contenuti siano coerenti con il profilo di rischio della nuova mansione e che non siano trascorsi più di 5 anni dall'ultimo aggiornamento. In ogni caso, la verifica del riconoscimento dei crediti è onere del nuovo datore di lavoro.
Il datore di lavoro può far fare la formazione al neoassunto con moduli e-learning (FAD)?
L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e il successivo Accordo 7 luglio 2016 disciplinano espressamente la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning, ammettendola con specifiche condizioni. La formazione generale (4 ore) può essere erogata integralmente in modalità e-learning, a condizione che la piattaforma utilizzata garantisca: l'identificazione certa del discente, il tracciamento della frequenza (log di accesso con orari e durata), la verifica dell'apprendimento tramite test finale con superamento di soglia minima, e la presenza di un tutor disponibile per chiarimenti. La formazione specifica per la mansione può essere erogata in FAD solo per la componente teorica, mentre le esercitazioni pratiche, le simulazioni e la verifica delle competenze operative devono svolgersi obbligatoriamente in presenza. Le aziende con lavoratori a rischio alto (12 ore di formazione specifica) non possono superare il 30% della quota FAD sulla formazione specifica. I corsi e-learning devono essere conformi alle specifiche tecniche degli Accordi: aggiornamento contenutistico almeno ogni 3 anni, compatibilità con lo standard SCORM per il tracciamento, attestato finale con timbro e firma del responsabile della formazione. La formazione FAD non è ammessa per i preposti (obbligo di formazione in presenza introdotto dal D.Lgs. 146/2021).
La visita medica preassuntiva è obbligatoria per tutti i neoassunti? Chi la paga?
La visita medica preassuntiva non è obbligatoria per tutti i neoassunti, ma solo per quelli adibiti a mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando il DVR individua rischi specifici che richiedono un giudizio di idoneità alla mansione: rischio rumore (esposizione > LAex 80 dB), vibrazioni (HAV > 2,5 m/s²), movimentazione manuale dei carichi, esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni, videoterminali (oltre 20 ore settimanali), lavoro notturno, rischio specifico del settore. In questi casi, la visita preassuntiva deve essere effettuata prima dell'adibizione alla mansione (art. 41 co. 2 lett. a), ed è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 41 co. 6: le spese della sorveglianza sanitaria non possono essere addebitate al lavoratore né portate in deduzione dal salario. Il medico competente deve essere nominato preventivamente dal datore di lavoro (art. 18 co. 1 lett. a). Nei settori non soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la visita preassuntiva non è richiesta dalla normativa SSL, fermo restando che il datore può richiederla su base volontaria per specifiche esigenze aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy.
L'affiancamento del neoassunto a un tutor aziendale è sufficiente come formazione specifica?
No, l'affiancamento a un tutor aziendale da solo non costituisce formazione specifica valida ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011. Per essere riconosciuto come componente della formazione specifica, l'affiancamento deve soddisfare simultaneamente i seguenti requisiti: (1) il tutor deve essere un soggetto formalmente designato con competenze in materia di SSL e conoscenza approfondita della mansione; (2) devono esistere un programma formativo scritto che copra i contenuti obbligatori della formazione specifica, un registro delle presenze con argomenti e orari, e verbali di verifica dell'apprendimento; (3) la quota di affiancamento non può superare il 30% delle ore totali di formazione specifica previste; (4) i contenuti devono essere quelli previsti dagli Accordi: rischi specifici della mansione, procedure di lavoro sicuro, uso e manutenzione dei DPI specifici, gestione emergenze nella postazione. L'affiancamento non documentato e non strutturato — anche se eseguito da un collega esperto — non è riconosciuto come formazione e non esonera il datore di lavoro dall'obbligo. In sede di ispezione, la mancanza di documentazione formativa equivale alla mancata formazione, con le relative conseguenze sanzionatorie (art. 55 D.Lgs. 81/08).
Cosa deve contenere il modulo di consegna DPI al neoassunto? Chi lo firma?
L'art. 18 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, e l'art. 77 disciplina gli obblighi specifici in materia di DPI. La consegna dei DPI deve essere documentata mediante un modulo scritto che contenga almeno: i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, mansione, reparto); la data di consegna; la descrizione dettagliata di ciascun DPI consegnato (tipo, marca, modello, taglia, numero di serie se applicabile, categoria CE); il riferimento al rischio per cui il DPI è destinato; le istruzioni di uso e manutenzione fornite; la firma del lavoratore per ricevuta e conferma di avvenuta formazione sull'uso; la firma del datore di lavoro o del soggetto delegato alla consegna. Il modulo deve essere conservato nella documentazione aziendale SSL per tutta la durata del rapporto di lavoro e almeno 10 anni successivi alla cessazione, per far fronte a eventuali contenziosi o accertamenti ispettivi. La semplice firma del modulo non sostituisce la formazione e le istruzioni sull'uso corretto del DPI (art. 77 co. 4), che devono essere fornite verbalmente o per iscritto in modo comprensibile al lavoratore.
Come si documenta l'accoglienza del neoassunto? Registro firme, scheda accoglienza?
La documentazione dell'accoglienza del neoassunto (onboarding SSL) deve essere strutturata e conservata per dimostrare agli organi di vigilanza il rispetto degli obblighi di informazione (art. 36 D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37 D.Lgs. 81/08). La prassi corretta prevede almeno i seguenti documenti: (1) Scheda di accoglienza SSL: documento che attesta l'avvenuta illustrazione al neoassunto dei rischi generali e specifici dell'azienda, delle misure di prevenzione adottate, delle procedure di emergenza, dei nominativi del RSPP, del medico competente e del RLS, firmata dal lavoratore e dal referente aziendale con data e orario. (2) Registro di formazione: fogli firma con indicazione del modulo formativo, degli argomenti trattati, del docente/formatore, della durata in ore e del giorno; firmato da tutti i partecipanti per ogni sessione. (3) Modulo ricevuta informativa: consegna del documento informativo sui rischi aziendali ex art. 36 (spesso allegato al DVR in forma semplificata), firmato per ricevuta. (4) Verbale di idoneità del medico competente (se soggetto a sorveglianza sanitaria). (5) Moduli di consegna DPI. Tutti i documenti devono essere datati, firmati e conservati in fascicolo individuale. La mancanza di documentazione è considerata inadempimento anche in presenza di formazione effettivamente erogata.
Sanzioni per assunzione senza formazione: importo e responsabilità penale del datore di lavoro
La violazione dell'obbligo di formazione dei lavoratori (art. 37 D.Lgs. 81/08) è sanzionata penalmente dall'art. 55 co. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (importi aggiornati per effetto della rivalutazione triennale prevista dall'art. 306 co. 4-bis). La violazione dell'obbligo di informazione (art. 36) è invece punita con la sanzione amministrativa da 1.096,- a 4.384,- euro per ciascun lavoratore non informato. Il datore di lavoro risponde in via diretta in quanto soggetto obbligato ex art. 17 D.Lgs. 81/08 (obbligo non delegabile: la formazione rientra tra le misure generali di tutela). In caso di infortunio occorso a un neoassunto non formato, la mancata formazione configura tipicamente il reato di lesioni colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, che aumenta la pena fino a un terzo. L'INAIL, dopo aver liquidato l'infortunio, esercita l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro (art. 11 D.P.R. 1124/1965) per il recupero delle prestazioni erogate. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare la prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994) per sanare la violazione, con possibilità di oblazione ridotta al quarto dell'ammenda.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 art. 36 — Informazione ai lavoratori
D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
D.Lgs. 81/08 art. 41 — Sorveglianza sanitaria
D.Lgs. 81/08 art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
D.Lgs. 81/08 art. 77 — Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, dirigenti e preposti
Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Revisione e aggiornamento accordi formazione
D.Lgs. 146/2021 — Modifiche al D.Lgs. 81/08 (preposti e formazione)
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