Risposta rapida
Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 impone di evitare o ridurre la movimentazione manuale con ausili e organizzazione, e di valutare il rischio residuo con le norme ISO 11228 (NIOSH, Snook-Ciriello, OCRA) o, per i pazienti, con il metodo MAPO. Non esiste un peso massimo unico valido per tutti.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo VI (artt. 167-171) e Allegato XXXIII; norme ISO 11228-1, -2 e -3.
Domande frequenti sulla movimentazione manuale dei carichiFAQ
Cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi?
Le operazioni di trasporto o sostegno di un carico da parte di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare, che per caratteristiche del carico o condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi, in particolare dorso-lombari (art. 167 del D.Lgs. 81/2008). Rientrano anche i movimenti ripetuti ad alta frequenza degli arti superiori e lo spostamento di persone, come i pazienti.
Esiste un peso massimo che si può sollevare?
Il D.Lgs. 81/2008 non fissa più un peso unico: l’Allegato XXXIII rinvia alle norme tecniche della serie ISO 11228. La ISO 11228-1 calcola un peso limite raccomandato partendo da una massa di riferimento (25 kg per la popolazione lavorativa adulta) e riducendola in base a distanza del carico dal corpo, altezza e dislocazione verticale, torsione del busto, frequenza, durata e qualità della presa. In condizioni reali il limite accettabile è spesso molto più basso di 25 kg. Per minori, gestanti e lavoratori con prescrizioni valgono limiti più restrittivi.
Quali metodi si usano per valutare il rischio?
Per il sollevamento il metodo NIOSH ripreso dalla ISO 11228-1; per traino e spinta la ISO 11228-2 (tabelle di Snook e Ciriello); per i movimenti ripetitivi degli arti superiori la ISO 11228-3 con il metodo OCRA; per la movimentazione dei pazienti nei reparti il metodo MAPO, che considera il rapporto tra pazienti non autosufficienti e operatori, gli ausili disponibili, l’ambiente e la formazione. La scelta dipende dal tipo di compito.
Quali misure si adottano per ridurre il rischio?
Prima di tutto eliminare o ridurre la movimentazione manuale con attrezzature meccaniche (transpallet, sollevatori, nastri, manipolatori, sollevapazienti) e con l’organizzazione del lavoro (art. 168): ridurre peso e dimensioni delle confezioni, portare i carichi tra altezza delle nocche e delle spalle, eliminare torsioni, prevedere pause e rotazione, sollevare in due. La formazione su come sollevare correttamente è necessaria, ma non sostituisce queste misure.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
Quando la valutazione evidenzia un rischio per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sulla base dei metodi indicati (art. 168, comma 2, lett. d). Il medico competente stabilisce il protocollo e la periodicità e può formulare limitazioni nel giudizio di idoneità.
Che formazione serve?
Oltre alla formazione generale e specifica prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’art. 169 richiede informazioni sul peso dei carichi, sul baricentro o sul lato più pesante, sulla corretta esecuzione delle attività e addestramento sulle manovre e sull’uso degli ausili. Nel caso dei pazienti l’addestramento all’uso di sollevatori e teli ad alto scorrimento è essenziale.
Chi è più a rischio?
Addetti a magazzini e logistica, corrieri, edilizia, grande distribuzione, agricoltura, operatori sanitari e sociosanitari, addetti all’assistenza domiciliare. La valutazione deve considerare anche i fattori individuali: età, genere, gravidanza, patologie pregresse, oltre ai fattori dell’Allegato XXXIII.
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 167 — Campo di applicazione
- D.Lgs. 81/2008, art. 168 — Obblighi del datore di lavoro
- D.Lgs. 81/2008, art. 169 — Informazione, formazione e addestramento
- ISO 11228-1, -2, -3 — Ergonomia, movimentazione manuale
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