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FAQ Malattia Professionale — Denuncia INAIL: obblighi e procedura

Risposte alle domande più frequenti sulla denuncia di malattia professionale all'INAIL: chi è obbligato a denunciare, termini di legge, compilazione del modulo telematico, differenze tra malattie tabellate e non tabellate, prove documentali richieste e tempi del procedimento di riconoscimento.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) e il D.Lgs. 81/08 art. 139 impongono al datore di lavoro di denunciare all'INAIL ogni malattia professionale accertata o sospettata entro cinque giorni dal ricevimento del certificato medico. Il lavoratore può presentare autonoma domanda di prestazione se il datore non provvede. Ti assistiamo nella corretta gestione della procedura di denuncia e nella raccolta della documentazione necessaria per il riconoscimento.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori e patronati in merito alla corretta gestione della denuncia di malattia professionale all'INAIL, con riferimento ai principali settori esposti: industria, edilizia, agricoltura, sanità e attività manifatturiere.

Domande frequenti sulla denuncia di malattia professionale INAILFAQ

Cos'è la malattia professionale secondo il D.Lgs. 81/08 e il T.U. INAIL?
La malattia professionale è una patologia contratta in modo lento e progressivo a causa dell'attività lavorativa svolta. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 139, rimanda al T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) per la disciplina sostanziale: l'art. 3 del T.U. definisce come malattia professionale quella che deriva dall'esposizione, nel tempo, a un rischio proprio della lavorazione svolta. A differenza dell'infortunio sul lavoro, che è un evento traumatico acuto, la malattia professionale si sviluppa gradualmente per effetto di fattori nocivi presenti nell'ambiente lavorativo (sostanze chimiche, agenti fisici come rumore e vibrazioni, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi). La normativa prevede due categorie: le malattie tabellate, elencate nelle tavole allegate al D.P.R. 1124/1965 e periodicamente aggiornate con D.M. (l'ultimo di riferimento è il D.M. 10 giugno 2014), e le malattie non tabellate, che richiedono la prova del nesso causale tra lavorazione e patologia. L'INAIL tutela i lavoratori riconoscendo l'indennità per inabilità temporanea, la rendita per inabilità permanente e, nei casi più gravi, la rendita ai superstiti.
Chi deve denunciare la malattia professionale: il medico, il datore di lavoro o entrambi?
La denuncia di malattia professionale è un obbligo che grava su due soggetti distinti, con finalità complementari. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'INAIL, ai sensi dell'art. 53 T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965), ogni caso di malattia professionale accertata o anche soltanto sospettata, non appena ne venga a conoscenza. La denuncia del datore di lavoro si chiama "denuncia di malattia professionale" e attiva la procedura assicurativa INAIL. Il medico che per primo visita il lavoratore e rileva o sospetta una malattia professionale — sia il medico di base, sia il medico del pronto soccorso, sia il medico competente aziendale — è invece tenuto alla "segnalazione all'autorità sanitaria" ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 81/08, che obbliga tutti i medici a segnalare i casi di malattia professionale alle ASL competenti per territorio, ai fini epidemiologici e di vigilanza. In sintesi: il datore di lavoro denuncia all'INAIL per l'avvio delle prestazioni assicurative; il medico segnala all'ASL per le funzioni di sorveglianza sanitaria pubblica. I due obblighi sono autonomi e paralleli.
Entro quando il datore di lavoro deve presentare la denuncia di malattia professionale all'INAIL?
L'art. 53 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) stabilisce che il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico di prima visita che attesta la malattia o il sospetto di malattia professionale. Il certificato medico è l'elemento che fa scattare il termine: dalla data in cui il datore di lavoro riceve o acquisisce il certificato, decorrono i cinque giorni per la presentazione della denuncia. Il termine vale sia per le malattie tabellate sia per quelle non tabellate. La denuncia si presenta telematicamente attraverso il portale INAIL (Gestione Infortuni e Malattie Professionali — sezione GSMP) oppure tramite patronato. Occorre allegare il certificato medico originale (o la relativa scansione firmata digitalmente). In caso di malattia che determina la morte del lavoratore, il termine si riduce a ventiquattro ore. È importante conservare la ricevuta di trasmissione quale prova del rispetto dei termini di legge.
Come si compila il modulo di denuncia di malattia professionale INAIL?
La denuncia di malattia professionale all'INAIL si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale INAIL, accedendo all'applicazione GSMP (Gestione Sinistri Malattie Professionali) con le credenziali aziendali. Il modulo di denuncia richiede: (1) dati anagrafici e di inquadramento assicurativo dell'impresa (codice ditta, PAT di riferimento, settore ATECO); (2) dati anagrafici del lavoratore, tipo di contratto e qualifica; (3) descrizione della mansione svolta e stima del periodo di esposizione al rischio; (4) indicazione dell'agente patogeno o del rischio lavorativo responsabile (es. rumore, solventi, amianto, movimentazione manuale dei carichi); (5) diagnosi risultante dal certificato medico allegato; (6) data di primo accertamento della malattia e data della prima astensione dal lavoro. Il sistema genera automaticamente la comunicazione all'INAIL e al lavoratore. Prima di procedere alla compilazione è opportuno raccogliere la documentazione storica sull'esposizione professionale (DVR, schede di sicurezza, misurazioni ambientali, cartella sanitaria del medico competente) da tenere a disposizione per la fase istruttoria dell'INAIL.
Qual è la differenza tra malattie professionali tabellate e non tabellate? Chi deve provare il nesso causale?
Le malattie professionali tabellate sono quelle elencate nelle tavole allegate al D.P.R. 1124/1965, aggiornate con D.M. 10 giugno 2014 (e successivi). Per queste malattie opera la presunzione legale di origine professionale: se il lavoratore svolge una delle lavorazioni indicate in tabella ed è affetto dalla corrispondente patologia entro i limiti temporali previsti, si presume automaticamente la natura professionale della malattia, senza che il lavoratore debba dimostrare il nesso causale. L'INAIL può superare la presunzione solo provando che la malattia ha origine diversa. Le malattie non tabellate, invece, non beneficiano di alcuna presunzione: il lavoratore (o chi per lui) ha l'onere di dimostrare che la patologia è causalmente connessa all'attività lavorativa. Questa prova, affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1988, si fonda su criteri medico-legali: la congruenza tra l'esposizione e il periodo di induzione della malattia, l'idoneità dell'agente lavorativo a provocare quella patologia, l'esclusione di cause extralavorative prevalenti. Negli anni la giurisprudenza della Cassazione ha consolidato criteri interpretativi favorevoli al lavoratore anche per le malattie non tabellate, ammettendo la prova per presunzioni qualificate.
Cosa succede se la malattia professionale non viene denunciata? Quali sanzioni sono previste per omissione?
L'omissione della denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro costituisce un illecito punito sia penalmente sia amministrativamente. L'art. 53 T.U. INAIL prevede che il datore di lavoro che omette o ritarda la denuncia sia punito con una sanzione amministrativa. La misura concreta dipende dalla gravità della violazione e dalla recidiva. Inoltre, l'art. 55 D.Lgs. 81/08 sanziona le violazioni degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori con arresto o ammenda, e l'omessa denuncia si inserisce in questo quadro sistematico. Sul piano civile, l'omessa denuncia può essere rilevante in un eventuale giudizio di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, poiché può essere interpretata come indice di consapevolezza del rischio non adeguatamente gestito. Infine, l'omessa denuncia al medico competente e la conseguente mancata segnalazione all'ASL ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 81/08 può costituire ostacolo all'attività di vigilanza degli organi preposti (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro), con ulteriori profili di responsabilità. È sempre consigliabile procedere tempestivamente alla denuncia anche in caso di semplice sospetto di malattia professionale, senza attendere la certezza diagnostica.
Il lavoratore può denunciare direttamente all'INAIL una malattia professionale?
Sì. Se il datore di lavoro non provvede alla denuncia nei termini di legge, o se il lavoratore desidera tutelare autonomamente i propri diritti, può presentare direttamente domanda di prestazione INAIL per malattia professionale. Lo strumento è la "domanda di prestazione per malattia professionale", che il lavoratore (o il patronato che lo assiste) può presentare all'INAIL tramite il portale telematico o attraverso uno dei patronati convenzionati, allegando il certificato medico di prima visita o specialistico che documenta la patologia e il sospetto di origine professionale. Questa possibilità è espressamente prevista dall'ordinamento: l'INAIL, ricevuta la domanda del lavoratore, avvia comunque l'istruttoria e, se necessario, convoca il datore di lavoro per acquisire informazioni sull'esposizione lavorativa. Il lavoratore può inoltre rivolgersi al proprio sindacato o a un patronato INCA, ITAL, ACLI o altri per ottenere assistenza gratuita nella compilazione della domanda e nella raccolta della documentazione medica e lavorativa necessaria a supportare la richiesta di riconoscimento.
Quali prove documentali sono necessarie per il riconoscimento della malattia professionale?
Il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL si fonda su due categorie di prove: mediche e lavorative. Sul fronte medico occorre produrre: il certificato medico di prima visita (o di denuncia), che descrive la diagnosi; eventuali referti di esami strumentali e di laboratorio (es. audiogramma per ipoacusia, spirometria per pneumoconiosi, RMN per patologie osteoarticolari); la cartella clinica del medico competente aziendale, che documenta la storia sanitaria del lavoratore in azienda; eventuali visite specialistiche precedenti. Sul fronte lavorativo è necessario documentare: le lavorazioni svolte e la loro durata, attraverso buste paga, contratti, libretto di lavoro; la storia espositiva all'agente patogeno (misurazione del rumore, rilevazione di agenti chimici, ecc.) ricavabile dal DVR e dagli allegati tecnici; le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate; i risultati delle misurazioni ambientali effettuate nel tempo; eventuali verbali di ispezione degli organi di vigilanza. Per le malattie non tabellate la completezza della documentazione espositiva è ancora più determinante, in quanto costituisce la prova principale del nesso causale tra la lavorazione e la patologia denunciata.
In quanto tempo l'INAIL riconosce o nega la malattia professionale?
L'INAIL è tenuto a concludere il procedimento di riconoscimento della malattia professionale entro il termine previsto dalla normativa sui procedimenti amministrativi. Il procedimento si articola in diverse fasi: (1) Fase istruttoria documentale: l'INAIL verifica la completezza della denuncia e acquisisce eventuale documentazione integrativa dal datore di lavoro e dal lavoratore. (2) Visita medica dell'INAIL: il lavoratore viene convocato presso l'ambulatorio INAIL per una visita medico-legale nella quale i medici dell'Istituto valutano le condizioni cliniche e la compatibilità della diagnosi con l'esposizione professionale dichiarata. (3) Decisione: l'INAIL comunica formalmente al lavoratore e al datore di lavoro l'esito del procedimento (riconoscimento o diniego). In caso di riconoscimento viene quantificata l'inabilità permanente (IP) espressa in percentuale e calcolata la prestazione spettante. I tempi medi effettivi variano sensibilmente in base alla sede INAIL, alla complessità della patologia e alla completezza della documentazione prodotta: nella prassi il procedimento può durare da alcuni mesi fino a oltre un anno per i casi più complessi. In caso di diniego il lavoratore può presentare ricorso amministrativo all'INAIL entro sessanta giorni dalla notifica, o adire direttamente il giudice del lavoro.
Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro ai fini INAIL?
La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale è fondamentale ai fini della tutela INAIL, sebbene entrambi determinino diritto alle prestazioni dell'Istituto. L'infortunio sul lavoro è definito dall'art. 2 T.U. INAIL come l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni: è caratterizzato dall'elemento della violenza della causa (intensa e concentrata nel tempo) e dall'occasione di lavoro. La malattia professionale, invece, è contratta lentamente, attraverso esposizioni ripetute e prolungate ad agenti nocivi propri della lavorazione: l'elemento caratteristico è la gradualità del processo causale. Questa distinzione ha rilevanti implicazioni pratiche: i termini per la denuncia sono diversi (24 ore per infortuni mortali o con prognosi superiore a 3 giorni; 5 giorni per malattie professionali); la decorrenza delle prestazioni economiche segue regole differenti; per le malattie tabellate opera la presunzione di origine professionale, mentre per gli infortuni la prova della causa violenta è in genere più immediata. In alcuni casi — come le patologie da sforzo acuto o le dermatiti da contatto con sostanze chimiche — la distinzione tra le due categorie può essere dibattuta e richiede una valutazione medico-legale specifica.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è la malattia professionale secondo il D.Lgs. 81/08 e il T.U. INAIL?
La malattia professionale è una patologia contratta in modo lento e progressivo a causa dell'attività lavorativa svolta. Il D.Lgs. 81/08, all'art. 139, rimanda al T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) per la disciplina sostanziale: l'art. 3 del T.U. definisce come malattia professionale quella che deriva dall'esposizione, nel tempo, a un rischio proprio della lavorazione svolta. A differenza dell'infortunio sul lavoro, che è un evento traumatico acuto, la malattia professionale si sviluppa gradualmente per effetto di fattori nocivi presenti nell'ambiente lavorativo (sostanze chimiche, agenti fisici come rumore e vibrazioni, agenti biologici, movimentazione manuale dei carichi). La normativa prevede due categorie: le malattie tabellate, elencate nelle tavole allegate al D.P.R. 1124/1965 e periodicamente aggiornate con D.M. (l'ultimo di riferimento è il D.M. 10 giugno 2014), e le malattie non tabellate, che richiedono la prova del nesso causale tra lavorazione e patologia. L'INAIL tutela i lavoratori riconoscendo l'indennità per inabilità temporanea, la rendita per inabilità permanente e, nei casi più gravi, la rendita ai superstiti.
Chi deve denunciare la malattia professionale: il medico, il datore di lavoro o entrambi?
La denuncia di malattia professionale è un obbligo che grava su due soggetti distinti, con finalità complementari. Il datore di lavoro è obbligato a denunciare all'INAIL, ai sensi dell'art. 53 T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965), ogni caso di malattia professionale accertata o anche soltanto sospettata, non appena ne venga a conoscenza. La denuncia del datore di lavoro si chiama "denuncia di malattia professionale" e attiva la procedura assicurativa INAIL. Il medico che per primo visita il lavoratore e rileva o sospetta una malattia professionale — sia il medico di base, sia il medico del pronto soccorso, sia il medico competente aziendale — è invece tenuto alla "segnalazione all'autorità sanitaria" ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 81/08, che obbliga tutti i medici a segnalare i casi di malattia professionale alle ASL competenti per territorio, ai fini epidemiologici e di vigilanza. In sintesi: il datore di lavoro denuncia all'INAIL per l'avvio delle prestazioni assicurative; il medico segnala all'ASL per le funzioni di sorveglianza sanitaria pubblica. I due obblighi sono autonomi e paralleli.
Entro quando il datore di lavoro deve presentare la denuncia di malattia professionale all'INAIL?
L'art. 53 del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) stabilisce che il datore di lavoro deve denunciare la malattia professionale entro cinque giorni dalla ricezione del certificato medico di prima visita che attesta la malattia o il sospetto di malattia professionale. Il certificato medico è l'elemento che fa scattare il termine: dalla data in cui il datore di lavoro riceve o acquisisce il certificato, decorrono i cinque giorni per la presentazione della denuncia. Il termine vale sia per le malattie tabellate sia per quelle non tabellate. La denuncia si presenta telematicamente attraverso il portale INAIL (Gestione Infortuni e Malattie Professionali — sezione GSMP) oppure tramite patronato. Occorre allegare il certificato medico originale (o la relativa scansione firmata digitalmente). In caso di malattia che determina la morte del lavoratore, il termine si riduce a ventiquattro ore. È importante conservare la ricevuta di trasmissione quale prova del rispetto dei termini di legge.
Come si compila il modulo di denuncia di malattia professionale INAIL?
La denuncia di malattia professionale all'INAIL si presenta esclusivamente in via telematica attraverso il portale INAIL, accedendo all'applicazione GSMP (Gestione Sinistri Malattie Professionali) con le credenziali aziendali. Il modulo di denuncia richiede: (1) dati anagrafici e di inquadramento assicurativo dell'impresa (codice ditta, PAT di riferimento, settore ATECO); (2) dati anagrafici del lavoratore, tipo di contratto e qualifica; (3) descrizione della mansione svolta e stima del periodo di esposizione al rischio; (4) indicazione dell'agente patogeno o del rischio lavorativo responsabile (es. rumore, solventi, amianto, movimentazione manuale dei carichi); (5) diagnosi risultante dal certificato medico allegato; (6) data di primo accertamento della malattia e data della prima astensione dal lavoro. Il sistema genera automaticamente la comunicazione all'INAIL e al lavoratore. Prima di procedere alla compilazione è opportuno raccogliere la documentazione storica sull'esposizione professionale (DVR, schede di sicurezza, misurazioni ambientali, cartella sanitaria del medico competente) da tenere a disposizione per la fase istruttoria dell'INAIL.
Qual è la differenza tra malattie professionali tabellate e non tabellate? Chi deve provare il nesso causale?
Le malattie professionali tabellate sono quelle elencate nelle tavole allegate al D.P.R. 1124/1965, aggiornate con D.M. 10 giugno 2014 (e successivi). Per queste malattie opera la presunzione legale di origine professionale: se il lavoratore svolge una delle lavorazioni indicate in tabella ed è affetto dalla corrispondente patologia entro i limiti temporali previsti, si presume automaticamente la natura professionale della malattia, senza che il lavoratore debba dimostrare il nesso causale. L'INAIL può superare la presunzione solo provando che la malattia ha origine diversa. Le malattie non tabellate, invece, non beneficiano di alcuna presunzione: il lavoratore (o chi per lui) ha l'onere di dimostrare che la patologia è causalmente connessa all'attività lavorativa. Questa prova, affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179/1988, si fonda su criteri medico-legali: la congruenza tra l'esposizione e il periodo di induzione della malattia, l'idoneità dell'agente lavorativo a provocare quella patologia, l'esclusione di cause extralavorative prevalenti. Negli anni la giurisprudenza della Cassazione ha consolidato criteri interpretativi favorevoli al lavoratore anche per le malattie non tabellate, ammettendo la prova per presunzioni qualificate.
Cosa succede se la malattia professionale non viene denunciata? Quali sanzioni sono previste per omissione?
L'omissione della denuncia di malattia professionale da parte del datore di lavoro costituisce un illecito punito sia penalmente sia amministrativamente. L'art. 53 T.U. INAIL prevede che il datore di lavoro che omette o ritarda la denuncia sia punito con una sanzione amministrativa. La misura concreta dipende dalla gravità della violazione e dalla recidiva. Inoltre, l'art. 55 D.Lgs. 81/08 sanziona le violazioni degli obblighi di tutela della salute dei lavoratori con arresto o ammenda, e l'omessa denuncia si inserisce in questo quadro sistematico. Sul piano civile, l'omessa denuncia può essere rilevante in un eventuale giudizio di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, poiché può essere interpretata come indice di consapevolezza del rischio non adeguatamente gestito. Infine, l'omessa denuncia al medico competente e la conseguente mancata segnalazione all'ASL ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. 81/08 può costituire ostacolo all'attività di vigilanza degli organi preposti (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro), con ulteriori profili di responsabilità. È sempre consigliabile procedere tempestivamente alla denuncia anche in caso di semplice sospetto di malattia professionale, senza attendere la certezza diagnostica.
Il lavoratore può denunciare direttamente all'INAIL una malattia professionale?
Sì. Se il datore di lavoro non provvede alla denuncia nei termini di legge, o se il lavoratore desidera tutelare autonomamente i propri diritti, può presentare direttamente domanda di prestazione INAIL per malattia professionale. Lo strumento è la "domanda di prestazione per malattia professionale", che il lavoratore (o il patronato che lo assiste) può presentare all'INAIL tramite il portale telematico o attraverso uno dei patronati convenzionati, allegando il certificato medico di prima visita o specialistico che documenta la patologia e il sospetto di origine professionale. Questa possibilità è espressamente prevista dall'ordinamento: l'INAIL, ricevuta la domanda del lavoratore, avvia comunque l'istruttoria e, se necessario, convoca il datore di lavoro per acquisire informazioni sull'esposizione lavorativa. Il lavoratore può inoltre rivolgersi al proprio sindacato o a un patronato INCA, ITAL, ACLI o altri per ottenere assistenza gratuita nella compilazione della domanda e nella raccolta della documentazione medica e lavorativa necessaria a supportare la richiesta di riconoscimento.
Quali prove documentali sono necessarie per il riconoscimento della malattia professionale?
Il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL si fonda su due categorie di prove: mediche e lavorative. Sul fronte medico occorre produrre: il certificato medico di prima visita (o di denuncia), che descrive la diagnosi; eventuali referti di esami strumentali e di laboratorio (es. audiogramma per ipoacusia, spirometria per pneumoconiosi, RMN per patologie osteoarticolari); la cartella clinica del medico competente aziendale, che documenta la storia sanitaria del lavoratore in azienda; eventuali visite specialistiche precedenti. Sul fronte lavorativo è necessario documentare: le lavorazioni svolte e la loro durata, attraverso buste paga, contratti, libretto di lavoro; la storia espositiva all'agente patogeno (misurazione del rumore, rilevazione di agenti chimici, ecc.) ricavabile dal DVR e dagli allegati tecnici; le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate; i risultati delle misurazioni ambientali effettuate nel tempo; eventuali verbali di ispezione degli organi di vigilanza. Per le malattie non tabellate la completezza della documentazione espositiva è ancora più determinante, in quanto costituisce la prova principale del nesso causale tra la lavorazione e la patologia denunciata.
In quanto tempo l'INAIL riconosce o nega la malattia professionale?
L'INAIL è tenuto a concludere il procedimento di riconoscimento della malattia professionale entro il termine previsto dalla normativa sui procedimenti amministrativi. Il procedimento si articola in diverse fasi: (1) Fase istruttoria documentale: l'INAIL verifica la completezza della denuncia e acquisisce eventuale documentazione integrativa dal datore di lavoro e dal lavoratore. (2) Visita medica dell'INAIL: il lavoratore viene convocato presso l'ambulatorio INAIL per una visita medico-legale nella quale i medici dell'Istituto valutano le condizioni cliniche e la compatibilità della diagnosi con l'esposizione professionale dichiarata. (3) Decisione: l'INAIL comunica formalmente al lavoratore e al datore di lavoro l'esito del procedimento (riconoscimento o diniego). In caso di riconoscimento viene quantificata l'inabilità permanente (IP) espressa in percentuale e calcolata la prestazione spettante. I tempi medi effettivi variano sensibilmente in base alla sede INAIL, alla complessità della patologia e alla completezza della documentazione prodotta: nella prassi il procedimento può durare da alcuni mesi fino a oltre un anno per i casi più complessi. In caso di diniego il lavoratore può presentare ricorso amministrativo all'INAIL entro sessanta giorni dalla notifica, o adire direttamente il giudice del lavoro.
Qual è la differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro ai fini INAIL?
La distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia professionale è fondamentale ai fini della tutela INAIL, sebbene entrambi determinino diritto alle prestazioni dell'Istituto. L'infortunio sul lavoro è definito dall'art. 2 T.U. INAIL come l'evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni: è caratterizzato dall'elemento della violenza della causa (intensa e concentrata nel tempo) e dall'occasione di lavoro. La malattia professionale, invece, è contratta lentamente, attraverso esposizioni ripetute e prolungate ad agenti nocivi propri della lavorazione: l'elemento caratteristico è la gradualità del processo causale. Questa distinzione ha rilevanti implicazioni pratiche: i termini per la denuncia sono diversi (24 ore per infortuni mortali o con prognosi superiore a 3 giorni; 5 giorni per malattie professionali); la decorrenza delle prestazioni economiche segue regole differenti; per le malattie tabellate opera la presunzione di origine professionale, mentre per gli infortuni la prova della causa violenta è in genere più immediata. In alcuni casi — come le patologie da sforzo acuto o le dermatiti da contatto con sostanze chimiche — la distinzione tra le due categorie può essere dibattuta e richiede una valutazione medico-legale specifica.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 139 — Obbligo di segnalazione delle malattie professionali
  • T.U. INAIL — D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, artt. 3 e 53
  • D.M. 10 giugno 2014 — Aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali INAIL
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 179/1988 — Malattie professionali non tabellate

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