Risposta rapida
La malattia professionale deriva da un’esposizione prolungata a un rischio lavorativo. Il lavoratore la segnala al datore di lavoro entro 15 giorni, il medico trasmette il certificato all’INAIL e il datore di lavoro invia la denuncia entro 5 giorni. Per le malattie tabellate l’origine professionale si presume; per le altre va provata. Il diritto si prescrive in 3 anni e 150 giorni.
Qui trovi anche le risposte sulla differenza tra infortunio e malattia professionale. Per gli infortuni vedi la pagina sulla denuncia di infortunio.
Domande frequenti sulla malattia professionaleFAQ
Che differenza c’è tra infortunio e malattia professionale?
L’infortunio è causato da un evento violento e concentrato nel tempo, avvenuto in occasione di lavoro (art. 2 DPR 1124/1965): una caduta, un taglio, uno schiacciamento. La malattia professionale è contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni, per un’esposizione prolungata nel tempo a un fattore di rischio (art. 3): ipoacusia da rumore, patologie muscolo-scheletriche da sovraccarico, dermatiti da agenti chimici, malattie da amianto. Cambiano termini di denuncia e modalità di prova del nesso con il lavoro.
Cosa sono le malattie “tabellate” e quelle “non tabellate”?
Le malattie tabellate sono elencate, per l’industria e per l’agricoltura, nelle tabelle approvate con decreto ministeriale, insieme alle lavorazioni che le causano e al periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro. Per queste vale la presunzione legale di origine professionale: il lavoratore deve dimostrare solo di avere la malattia e di aver svolto la lavorazione indicata. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988 sono indennizzabili anche le malattie non tabellate, ma in questo caso il lavoratore deve provare il nesso causale con il lavoro.
Chi fa la denuncia e in che termini?
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, altrimenti perde l’indennità per il periodo precedente alla segnalazione (art. 52 DPR 1124/1965). Il medico che fa la diagnosi redige il certificato di malattia professionale e lo trasmette all’INAIL per via telematica. Il datore di lavoro deve inviare la denuncia all’INAIL, online, entro 5 giorni da quando il lavoratore gli ha comunicato la malattia (art. 53).
E se il lavoratore è in pensione o ha cambiato azienda?
La malattia professionale può manifestarsi anche anni dopo la fine dell’esposizione. Se non c’è più un datore di lavoro che possa fare la denuncia, il lavoratore presenta la domanda direttamente all’INAIL, anche tramite un patronato, allegando il certificato medico e le informazioni sulle lavorazioni svolte. Per le malattie tabellate conta che la malattia si manifesti entro il periodo massimo di indennizzabilità indicato in tabella.
Entro quanto tempo si prescrive il diritto?
L’azione per ottenere le prestazioni si prescrive in 3 anni e 150 giorni (art. 112 DPR 1124/1965). Per la malattia professionale il termine decorre da quando il lavoratore ha avuto conoscenza, o poteva averla con l’ordinaria diligenza, della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile.
Il medico ha obblighi oltre al certificato?
Sì. Ogni medico che riconosce una delle malattie comprese nell’elenco ministeriale delle malattie di probabile o possibile origine lavorativa deve farne denuncia secondo l’art. 139 DPR 1124/1965, ai fini del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro tenuto dall’INAIL. Se la malattia può configurare un reato (ad esempio lesioni colpose per violazione delle norme di sicurezza), il medico deve anche presentare il referto all’autorità giudiziaria.
Cosa riconosce l’INAIL in caso di malattia professionale?
Un’indennità giornaliera per i periodi di inabilità temporanea assoluta e, se resta un danno permanente, un indennizzo per danno biologico: in capitale per menomazioni dal 6% al 15% e in rendita dal 16% in su (art. 13 D.Lgs. 38/2000). La rendita tiene conto anche delle conseguenze patrimoniali. Contro la decisione dell’INAIL si può presentare opposizione e poi ricorso giudiziario.
Cosa deve fare il datore di lavoro oltre alla denuncia?
Deve verificare con RSPP e medico competente se la malattia rivela un rischio non adeguatamente valutato o controllato: i risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenziano la necessità sono uno dei casi in cui il DVR va rielaborato entro 30 giorni (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008). Va anche rivista la sorveglianza sanitaria degli altri lavoratori esposti allo stesso rischio.
Fonti normative
- DPR 1124/1965, art. 3 — Malattie professionali
- DPR 1124/1965, art. 53 — Denuncia
- DPR 1124/1965, art. 112 — Prescrizione
- DPR 1124/1965, art. 139 — Obbligo di denuncia del medico
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 — Danno biologico
- Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 1988 — Sistema misto
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