Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ Macchinari Vecchi — Adeguamento, Conformità e Obblighi

Obblighi di adeguamento per macchinari vetusti: dall'Allegato V D.Lgs. 81/08 alle verifiche periodiche, dalla responsabilità in caso di infortunio alle novità del Regolamento UE 2023/1230. Risposte pratiche per datori di lavoro e RSPP.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I macchinari costruiti prima del 1996 non devono avere la marcatura CE, ma il datore di lavoro è comunque tenuto a garantirne la conformità ai requisiti minimi dell' Allegato V del D.Lgs. 81/08e a sottoporre le attrezzature soggette all'obbligo alle verifiche periodiche previste dall'Allegato VII. Ti supportiamo nella valutazione del parco macchine vetusto, nella pianificazione degli interventi di adeguamento e nella gestione documentale necessaria per la conformità normativa.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili tecnici in merito all'adeguamento e alla conformità dei macchinari vetusti: dalla distinzione tra obbligo di marcatura CE e requisiti minimi dell'Allegato V, alla responsabilità in caso di infortunio, dalle verifiche periodiche obbligatorie alle novità che il Regolamento UE 2023/1230 introdurrà dal 20 gennaio 2027.

Domande su macchinari vetusti e adeguamentoFAQ

Un macchinario precedente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE deve avere la marcatura CE?
La risposta dipende dall'anno di immissione in commercio del macchinario. La prima Direttiva Macchine (89/392/CEE) è entrata in vigore in Italia il 21 settembre 1996 con il DPR 459/1996; la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) ha sostituito la precedente a partire dal 29 dicembre 2009. Le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e pertanto non devono ritrovarsi con tale contrassegno. Tuttavia, anche in assenza di marcatura CE, il datore di lavoro che utilizza tali attrezzature è tenuto a garantirne la conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che recepisce la Direttiva 2009/104/CE sull'uso delle attrezzature. L'Allegato V stabilisce standard minimi relativi a protezioni, dispositivi di comando, segnaletica di sicurezza, sistemi di arresto di emergenza e illuminazione che devono essere garantiti indipendentemente dall'anno di fabbricazione del macchinario. Le macchine costruite tra il 21 settembre 1996 e il 28 dicembre 2009 devono invece essere conformi al DPR 459/1996 e recare marcatura CE; quelle immesse dopo il 29 dicembre 2009 devono essere conformi al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva 2006/42/CE). In tutti i casi, una modifica sostanziale di una macchina pre-CE configura una nuova immissione in commercio, con conseguente obbligo di applicare la normativa di prodotto vigente al momento della modifica.
Cosa si intende per "messa a norma" di un vecchio macchinario e chi la può fare?
Con l'espressione "messa a norma" si indicano comunemente due distinti percorsi normativi che occorre tenere rigorosamente separati. Il primo è l'adeguamento ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08: si tratta dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di portare le attrezzature ante-CE a uno standard di sicurezza minimo definito dalla norma, senza che ciò comporti una nuova immissione in commercio. Questo tipo di intervento può essere progettato e realizzato da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale) che rediga una relazione tecnica attestante la conformità ai requisiti dell'Allegato V e, ove applicabili, alle norme tecniche UNI EN ISO della serie 12100 (valutazione del rischio) e alle norme specifiche per categoria (norme di tipo B e C). Il secondo percorso è la vera e propria "messa a norma CE": si verifica quando una macchina è stata modificata in modo sostanziale oppure quando il datore di lavoro sceglie volontariamente di adeguare il macchinario ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) dell'Allegato I del D.Lgs. 17/2010. In questo caso il soggetto che esegue la modifica diventa a tutti gli effetti un nuovo fabbricante ai sensi del D.Lgs. 17/2010 ed è tenuto a eseguire la valutazione del rischio, a redigere il fascicolo tecnico costruttivo, a rilasciare la dichiarazione CE di conformità e ad apporre la marcatura CE. Pertanto, la "messa a norma" vera e propria richiede competenze specialistiche di progettazione meccanica e sicurezza delle macchine, nonché la capacità di redigere o far redigere il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità. Ti supportiamo nella definizione del percorso più adeguato per il tuo parco macchine.
L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e il DPR 459/1996: quali macchine devono adeguarsi e come?
L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 si applica alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente alla data di entrata in vigore delle Direttive europee di prodotto che le riguardano, ovvero anteriormente al 21 settembre 1996 per le macchine rientranti nel campo di applicazione del DPR 459/1996. Tale Allegato definisce i requisiti minimi che devono essere presenti su tutte le attrezzature in uso, indipendentemente dall'anno di fabbricazione, e si articola in due parti: la Parte I contiene prescrizioni applicabili a tutte le attrezzature (sistemi di avviamento e arresto, temperature superficiali pericolose, segnaletica, illuminazione, temperature estreme, dispositivi di allarme); la Parte II contiene prescrizioni aggiuntive per categorie specifiche (attrezzature mobili, attrezzature per il sollevamento di carichi, lavori temporanei in quota). Il DPR 459/1996, oggi non più applicabile alle nuove immissioni ma ancora rilevante sul piano storico-documentale, aveva introdotto la marcatura CE per le macchine immesse a partire dal 21 settembre 1996 in recepimento della Direttiva 89/392/CEE e successive modifiche. Il processo di adeguamento all'Allegato V prevede: (1) valutazione del rischio specifica per ciascuna attrezzatura ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, con applicazione del metodo UNI EN ISO 12100:2010; (2) identificazione degli interventi tecnici necessari per soddisfare i requisiti dell'Allegato V (installazione di ripari fissi o mobili, dispositivi di interblocco, comandi di arresto di emergenza, marcatura dei pericoli); (3) redazione di una relazione tecnica che documenti la conformità raggiunta; (4) aggiornamento del DVR con i risultati dell'adeguamento. Supportiamo la valutazione delle attrezzature ante-CE e la pianificazione degli interventi di adeguamento.
Chi è responsabile se un macchinario vetusto causa un infortunio: il costruttore o il datore di lavoro?
La responsabilità in caso di infortunio causato da un macchinario vetusto è tipicamente distribuita tra più soggetti, ma ricade prevalentemente sul datore di lavoro per le attrezzature in uso. Il costruttore (o importatore) risponde della conformità del prodotto ai requisiti della normativa di prodotto vigente al momento dell'immissione in commercio ai sensi del D.P.R. 224/1988 (responsabilità del produttore) e del D.Lgs. 17/2010 per le macchine CE; tuttavia, tale responsabilità si attenua significativamente con il trascorrere del tempo e con le modifiche apportate alla macchina successivamente alla fabbricazione. Il datore di lavoro, invece, risponde in base al D.Lgs. 81/08 degli obblighi che incombono su di lui durante l'intera vita utile dell'attrezzatura: l'art. 71 prevede l'obbligo di garantire che le attrezzature siano idonee per il lavoro da svolgere, mantenute in efficienza, sottoposte a manutenzione periodica e conformi ai requisiti minimi dell'Allegato V. Pertanto, se un infortunio è causato da un difetto originario di progettazione o costruzione del macchinario e la macchina non è stata modificata, il costruttore può rispondere; se invece l'infortunio è causato da mancata manutenzione, omessa adozione di misure di protezione aggiuntive, mancato adeguamento ai requisiti minimi dell'Allegato V, o utilizzo per mansioni diverse da quelle previste, la responsabilità penale (artt. 589-590 c.p.) e civile ricade interamente o prevalentemente sul datore di lavoro. Il RSPP e il preposto possono concorrere nella responsabilità se hanno omesso di segnalare le non conformità o di vigilare sull'uso corretto. Ti aiutiamo a valutare il profilo di rischio legale del tuo parco macchine vetusto.
Verifiche periodiche obbligatorie per attrezzature di lavoro: cosa prevede l'art. 71 e l'Allegato VII del D.Lgs. 81/08?
L'art. 71, commi 8 e 11, del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato VII disciplinano il sistema delle verifiche periodiche obbligatorie per specifiche categorie di attrezzature di lavoro ad alto rischio. Il DM 11 aprile 2011 (e sue successive modifiche, tra cui il DM 23 novembre 2012) ha reso operativo il sistema definendo la procedura, la periodicità e i soggetti abilitati. La prima verifica periodica, successiva alla verifica di primo impianto, deve essere richiesta dal datore di lavoro a INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio; se INAIL non provvede entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro. Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate da ASL/ARPA ovvero, in alternativa, da soggetti privati abilitati. Le categorie di attrezzature soggette all'obbligo di verifica periodica, elencate nell'Allegato VII, comprendono tra le principali: apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru a torre, gru mobili, paranchi, argani) con portata superiore a 200 kg; piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; ponti sviluppabili su carro e scale aeree a inclinazione variabile; carrelli elevatori a braccio telescopico con conducente a bordo; ascensori e montacarichi in servizio privato; recipienti fissi a pressione (serbatoi, autoclavi) e generatori di vapore; impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX). La periodicità delle verifiche varia da annuale a biennale o quadriennale in funzione della categoria. Il mancato rispetto degli obblighi di verifica è sanzionato dall'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Cosa cambia con il Regolamento UE 2023/1230 (macchine) applicabile dal 20 gennaio 2027?
Il Regolamento UE 2023/1230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 giugno 2023 ed entrato in vigore il 19 luglio 2023, sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) a partire dal 20 gennaio 2027, data dalla quale le nuove immissioni in commercio di macchine dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento. A differenza di una Direttiva — che richiede il recepimento in ciascuno Stato membro con legge nazionale — il Regolamento è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea senza necessità di trasposizione, garantendo uniformità di applicazione ed eliminando le divergenze tra legislazioni nazionali. Le principali novità rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano: (1) integrazione esplicita di requisiti per macchine con componenti di intelligenza artificiale (AI) e software di controllo che possono modificare il comportamento della macchina in modo autonomo, in coordinamento con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act); (2) possibilità di trasmettere in formato digitale il manuale d'uso e le istruzioni di montaggio, purché il prodotto lo consenta e l'utente ne sia informato al momento dell'acquisto, con possibilità per il cliente di richiedere la versione cartacea gratuitamente; (3) introduzione della "dichiarazione di conformità UE" in formato digitale e del fascicolo tecnico elettronico; (4) adeguamento al Nuovo Approccio Legislativo e al Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti; (5) aggiornamento dell'elenco delle macchine ad alto rischio soggette a intervento di Organismo Notificato (Allegato I del Regolamento, che sostituisce l'Allegato IV della Direttiva). Le macchine immesse in commercio entro il 19 gennaio 2027 rimangono soggette alla Direttiva 2006/42/CE per tutta la loro vita utile. Ti supportiamo nella pianificazione della transizione alla nuova normativa.
Come gestire l'acquisto di un macchinario usato senza documentazione tecnica?
L'acquisto di un macchinario usato privo di documentazione tecnica (dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso in italiano, fascicolo tecnico) è una situazione frequente e rischiosa che richiede un approccio strutturato. Il primo passo è verificare l'anno di fabbricazione: se il macchinario è stato costruito prima del 21 settembre 1996, non era soggetto all'obbligo di marcatura CE e quindi l'assenza di documentazione CE non costituisce necessariamente una non conformità, purché si garantiscano i requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Se invece il macchinario è stato costruito dopo il 21 settembre 1996 e avrebbe dovuto avere la marcatura CE, il datore di lavoro deve: (1) contattare il fabbricante o il suo successore legale per ottenere copia della dichiarazione di conformità originale e del manuale d'uso; (2) in caso di fabbricante irreperibile o cessato, incaricare un tecnico abilitato di eseguire una valutazione di conformità ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 con applicazione della norma UNI EN ISO 12100:2010 per la valutazione e riduzione del rischio; (3) redigere una "valutazione di idoneità" documentata che descriva lo stato della macchina, le misure di protezione presenti, le misure integrative adottate e i rischi residui; (4) aggiornare il DVR con l'esito della valutazione e inserire l'attrezzatura nel piano di manutenzione. È opportuno inserire nel contratto di compravendita una clausola che obblighi il venditore a fornire la documentazione tecnica disponibile e a dichiarare eventuali modifiche apportate alla macchina rispetto alla configurazione originale. In nessun caso una macchina che avrebbe dovuto avere la marcatura CE può essere messa in servizio senza una valutazione tecnica documentata dei rischi. Supportiamo la redazione della valutazione di idoneità per attrezzature senza documentazione.
Sanzioni per utilizzo di macchine non conformi o non sottoposte a verifica periodica obbligatoria?
Il quadro sanzionatorio per l'utilizzo di macchine non conformi o non sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie è articolato su più livelli e si aggrava in presenza di infortuni. Sul piano degli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, le principali sanzioni sono: (1) art. 87, comma 2, lettera c): violazione dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza) — arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (importi base, aggiornabili agli indici ISTAT ex art. 306 D.Lgs. 81/08); (2) art. 87, comma 4: violazione degli obblighi di manutenzione e verifica periodica ex art. 71 commi 1-9 — arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro; (3) in caso di mancata esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie dell'Allegato VII — sanzione specifica ai sensi dell'art. 87 comma 2 lettera c). Sul piano della normativa di prodotto, il D.Lgs. 17/2010 prevede per il fabbricante e l'importatore che immettono in commercio macchine non conformi: ammende da 5.000 a 30.000 euro per la mancata apposizione della marcatura CE o per la dichiarazione di conformità non veritiera, oltre al ritiro del prodotto dal mercato e alle misure di vigilanza della CCIAA e degli organi preposti. In caso di infortuni gravi o mortali causati dall'utilizzo di macchine non conformi, le sanzioni penali a carico del datore di lavoro per i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) possono essere significativamente aumentate in virtù della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro come circostanza aggravante. La procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 consente all'organo di vigilanza di concedere un termine per la regolarizzazione, con estinzione del reato in caso di adempimento e pagamento della somma ridotta; tuttavia, l'ammissione alla prescrizione non è possibile in caso di pericolo grave e immediato per i lavoratori.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Un macchinario precedente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE deve avere la marcatura CE?
La risposta dipende dall'anno di immissione in commercio del macchinario. La prima Direttiva Macchine (89/392/CEE) è entrata in vigore in Italia il 21 settembre 1996 con il DPR 459/1996; la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) ha sostituito la precedente a partire dal 29 dicembre 2009. Le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 non erano soggette all'obbligo di marcatura CE e pertanto non devono ritrovarsi con tale contrassegno. Tuttavia, anche in assenza di marcatura CE, il datore di lavoro che utilizza tali attrezzature è tenuto a garantirne la conformità ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato V del D.Lgs. 81/08, che recepisce la Direttiva 2009/104/CE sull'uso delle attrezzature. L'Allegato V stabilisce standard minimi relativi a protezioni, dispositivi di comando, segnaletica di sicurezza, sistemi di arresto di emergenza e illuminazione che devono essere garantiti indipendentemente dall'anno di fabbricazione del macchinario. Le macchine costruite tra il 21 settembre 1996 e il 28 dicembre 2009 devono invece essere conformi al DPR 459/1996 e recare marcatura CE; quelle immesse dopo il 29 dicembre 2009 devono essere conformi al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva 2006/42/CE). In tutti i casi, una modifica sostanziale di una macchina pre-CE configura una nuova immissione in commercio, con conseguente obbligo di applicare la normativa di prodotto vigente al momento della modifica.
Cosa si intende per "messa a norma" di un vecchio macchinario e chi la può fare?
Con l'espressione "messa a norma" si indicano comunemente due distinti percorsi normativi che occorre tenere rigorosamente separati. Il primo è l'adeguamento ai requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08: si tratta dell'obbligo gravante sul datore di lavoro di portare le attrezzature ante-CE a uno standard di sicurezza minimo definito dalla norma, senza che ciò comporti una nuova immissione in commercio. Questo tipo di intervento può essere progettato e realizzato da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale) che rediga una relazione tecnica attestante la conformità ai requisiti dell'Allegato V e, ove applicabili, alle norme tecniche UNI EN ISO della serie 12100 (valutazione del rischio) e alle norme specifiche per categoria (norme di tipo B e C). Il secondo percorso è la vera e propria "messa a norma CE": si verifica quando una macchina è stata modificata in modo sostanziale oppure quando il datore di lavoro sceglie volontariamente di adeguare il macchinario ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) dell'Allegato I del D.Lgs. 17/2010. In questo caso il soggetto che esegue la modifica diventa a tutti gli effetti un nuovo fabbricante ai sensi del D.Lgs. 17/2010 ed è tenuto a eseguire la valutazione del rischio, a redigere il fascicolo tecnico costruttivo, a rilasciare la dichiarazione CE di conformità e ad apporre la marcatura CE. Pertanto, la "messa a norma" vera e propria richiede competenze specialistiche di progettazione meccanica e sicurezza delle macchine, nonché la capacità di redigere o far redigere il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità. Ti supportiamo nella definizione del percorso più adeguato per il tuo parco macchine.
L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 e il DPR 459/1996: quali macchine devono adeguarsi e come?
L'Allegato V del D.Lgs. 81/08 si applica alle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente alla data di entrata in vigore delle Direttive europee di prodotto che le riguardano, ovvero anteriormente al 21 settembre 1996 per le macchine rientranti nel campo di applicazione del DPR 459/1996. Tale Allegato definisce i requisiti minimi che devono essere presenti su tutte le attrezzature in uso, indipendentemente dall'anno di fabbricazione, e si articola in due parti: la Parte I contiene prescrizioni applicabili a tutte le attrezzature (sistemi di avviamento e arresto, temperature superficiali pericolose, segnaletica, illuminazione, temperature estreme, dispositivi di allarme); la Parte II contiene prescrizioni aggiuntive per categorie specifiche (attrezzature mobili, attrezzature per il sollevamento di carichi, lavori temporanei in quota). Il DPR 459/1996, oggi non più applicabile alle nuove immissioni ma ancora rilevante sul piano storico-documentale, aveva introdotto la marcatura CE per le macchine immesse a partire dal 21 settembre 1996 in recepimento della Direttiva 89/392/CEE e successive modifiche. Il processo di adeguamento all'Allegato V prevede: (1) valutazione del rischio specifica per ciascuna attrezzatura ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, con applicazione del metodo UNI EN ISO 12100:2010; (2) identificazione degli interventi tecnici necessari per soddisfare i requisiti dell'Allegato V (installazione di ripari fissi o mobili, dispositivi di interblocco, comandi di arresto di emergenza, marcatura dei pericoli); (3) redazione di una relazione tecnica che documenti la conformità raggiunta; (4) aggiornamento del DVR con i risultati dell'adeguamento. Supportiamo la valutazione delle attrezzature ante-CE e la pianificazione degli interventi di adeguamento.
Chi è responsabile se un macchinario vetusto causa un infortunio: il costruttore o il datore di lavoro?
La responsabilità in caso di infortunio causato da un macchinario vetusto è tipicamente distribuita tra più soggetti, ma ricade prevalentemente sul datore di lavoro per le attrezzature in uso. Il costruttore (o importatore) risponde della conformità del prodotto ai requisiti della normativa di prodotto vigente al momento dell'immissione in commercio ai sensi del D.P.R. 224/1988 (responsabilità del produttore) e del D.Lgs. 17/2010 per le macchine CE; tuttavia, tale responsabilità si attenua significativamente con il trascorrere del tempo e con le modifiche apportate alla macchina successivamente alla fabbricazione. Il datore di lavoro, invece, risponde in base al D.Lgs. 81/08 degli obblighi che incombono su di lui durante l'intera vita utile dell'attrezzatura: l'art. 71 prevede l'obbligo di garantire che le attrezzature siano idonee per il lavoro da svolgere, mantenute in efficienza, sottoposte a manutenzione periodica e conformi ai requisiti minimi dell'Allegato V. Pertanto, se un infortunio è causato da un difetto originario di progettazione o costruzione del macchinario e la macchina non è stata modificata, il costruttore può rispondere; se invece l'infortunio è causato da mancata manutenzione, omessa adozione di misure di protezione aggiuntive, mancato adeguamento ai requisiti minimi dell'Allegato V, o utilizzo per mansioni diverse da quelle previste, la responsabilità penale (artt. 589-590 c.p.) e civile ricade interamente o prevalentemente sul datore di lavoro. Il RSPP e il preposto possono concorrere nella responsabilità se hanno omesso di segnalare le non conformità o di vigilare sull'uso corretto. Ti aiutiamo a valutare il profilo di rischio legale del tuo parco macchine vetusto.
Verifiche periodiche obbligatorie per attrezzature di lavoro: cosa prevede l'art. 71 e l'Allegato VII del D.Lgs. 81/08?
L'art. 71, commi 8 e 11, del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato VII disciplinano il sistema delle verifiche periodiche obbligatorie per specifiche categorie di attrezzature di lavoro ad alto rischio. Il DM 11 aprile 2011 (e sue successive modifiche, tra cui il DM 23 novembre 2012) ha reso operativo il sistema definendo la procedura, la periodicità e i soggetti abilitati. La prima verifica periodica, successiva alla verifica di primo impianto, deve essere richiesta dal datore di lavoro a INAIL entro 30 giorni dalla messa in servizio; se INAIL non provvede entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti privati abilitati iscritti negli elenchi del Ministero del Lavoro. Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate da ASL/ARPA ovvero, in alternativa, da soggetti privati abilitati. Le categorie di attrezzature soggette all'obbligo di verifica periodica, elencate nell'Allegato VII, comprendono tra le principali: apparecchi di sollevamento materiali e persone (gru a torre, gru mobili, paranchi, argani) con portata superiore a 200 kg; piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori; ponti sviluppabili su carro e scale aeree a inclinazione variabile; carrelli elevatori a braccio telescopico con conducente a bordo; ascensori e montacarichi in servizio privato; recipienti fissi a pressione (serbatoi, autoclavi) e generatori di vapore; impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX). La periodicità delle verifiche varia da annuale a biennale o quadriennale in funzione della categoria. Il mancato rispetto degli obblighi di verifica è sanzionato dall'art. 87 D.Lgs. 81/08.
Cosa cambia con il Regolamento UE 2023/1230 (macchine) applicabile dal 20 gennaio 2027?
Il Regolamento UE 2023/1230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 giugno 2023 ed entrato in vigore il 19 luglio 2023, sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) a partire dal 20 gennaio 2027, data dalla quale le nuove immissioni in commercio di macchine dovranno obbligatoriamente essere conformi al Regolamento. A differenza di una Direttiva — che richiede il recepimento in ciascuno Stato membro con legge nazionale — il Regolamento è direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea senza necessità di trasposizione, garantendo uniformità di applicazione ed eliminando le divergenze tra legislazioni nazionali. Le principali novità rispetto alla Direttiva 2006/42/CE riguardano: (1) integrazione esplicita di requisiti per macchine con componenti di intelligenza artificiale (AI) e software di controllo che possono modificare il comportamento della macchina in modo autonomo, in coordinamento con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act); (2) possibilità di trasmettere in formato digitale il manuale d'uso e le istruzioni di montaggio, purché il prodotto lo consenta e l'utente ne sia informato al momento dell'acquisto, con possibilità per il cliente di richiedere la versione cartacea gratuitamente; (3) introduzione della "dichiarazione di conformità UE" in formato digitale e del fascicolo tecnico elettronico; (4) adeguamento al Nuovo Approccio Legislativo e al Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti; (5) aggiornamento dell'elenco delle macchine ad alto rischio soggette a intervento di Organismo Notificato (Allegato I del Regolamento, che sostituisce l'Allegato IV della Direttiva). Le macchine immesse in commercio entro il 19 gennaio 2027 rimangono soggette alla Direttiva 2006/42/CE per tutta la loro vita utile. Ti supportiamo nella pianificazione della transizione alla nuova normativa.
Come gestire l'acquisto di un macchinario usato senza documentazione tecnica?
L'acquisto di un macchinario usato privo di documentazione tecnica (dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso in italiano, fascicolo tecnico) è una situazione frequente e rischiosa che richiede un approccio strutturato. Il primo passo è verificare l'anno di fabbricazione: se il macchinario è stato costruito prima del 21 settembre 1996, non era soggetto all'obbligo di marcatura CE e quindi l'assenza di documentazione CE non costituisce necessariamente una non conformità, purché si garantiscano i requisiti minimi dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08. Se invece il macchinario è stato costruito dopo il 21 settembre 1996 e avrebbe dovuto avere la marcatura CE, il datore di lavoro deve: (1) contattare il fabbricante o il suo successore legale per ottenere copia della dichiarazione di conformità originale e del manuale d'uso; (2) in caso di fabbricante irreperibile o cessato, incaricare un tecnico abilitato di eseguire una valutazione di conformità ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/08 con applicazione della norma UNI EN ISO 12100:2010 per la valutazione e riduzione del rischio; (3) redigere una "valutazione di idoneità" documentata che descriva lo stato della macchina, le misure di protezione presenti, le misure integrative adottate e i rischi residui; (4) aggiornare il DVR con l'esito della valutazione e inserire l'attrezzatura nel piano di manutenzione. È opportuno inserire nel contratto di compravendita una clausola che obblighi il venditore a fornire la documentazione tecnica disponibile e a dichiarare eventuali modifiche apportate alla macchina rispetto alla configurazione originale. In nessun caso una macchina che avrebbe dovuto avere la marcatura CE può essere messa in servizio senza una valutazione tecnica documentata dei rischi. Supportiamo la redazione della valutazione di idoneità per attrezzature senza documentazione.
Sanzioni per utilizzo di macchine non conformi o non sottoposte a verifica periodica obbligatoria?
Il quadro sanzionatorio per l'utilizzo di macchine non conformi o non sottoposte alle verifiche periodiche obbligatorie è articolato su più livelli e si aggrava in presenza di infortuni. Sul piano degli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, le principali sanzioni sono: (1) art. 87, comma 2, lettera c): violazione dell'art. 70 (uso di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza) — arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (importi base, aggiornabili agli indici ISTAT ex art. 306 D.Lgs. 81/08); (2) art. 87, comma 4: violazione degli obblighi di manutenzione e verifica periodica ex art. 71 commi 1-9 — arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro; (3) in caso di mancata esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie dell'Allegato VII — sanzione specifica ai sensi dell'art. 87 comma 2 lettera c). Sul piano della normativa di prodotto, il D.Lgs. 17/2010 prevede per il fabbricante e l'importatore che immettono in commercio macchine non conformi: ammende da 5.000 a 30.000 euro per la mancata apposizione della marcatura CE o per la dichiarazione di conformità non veritiera, oltre al ritiro del prodotto dal mercato e alle misure di vigilanza della CCIAA e degli organi preposti. In caso di infortuni gravi o mortali causati dall'utilizzo di macchine non conformi, le sanzioni penali a carico del datore di lavoro per i reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) possono essere significativamente aumentate in virtù della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro come circostanza aggravante. La procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 consente all'organo di vigilanza di concedere un termine per la regolarizzazione, con estinzione del reato in caso di adempimento e pagamento della somma ridotta; tuttavia, l'ammissione alla prescrizione non è possibile in caso di pericolo grave e immediato per i lavoratori.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 69-73 — obblighi uso attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 Allegato V — requisiti minimi attrezzature ante-Direttive
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — attrezzature soggette a verifiche periodiche
  • D.Lgs. 17/2010 — recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Regolamento UE 2023/1230 — nuovo Regolamento Macchine (applicazione dal 20 gennaio 2027)
  • DPR 459/1996 — recepimento storico Direttiva Macchine 89/392/CEE
  • DM 11 aprile 2011 — verifiche periodiche attrezzature di lavoro
  • UNI EN ISO 12100:2010 — sicurezza del macchinario, valutazione e riduzione del rischio

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito