FAQ Sicurezza Lavoro Portuale: normativa, DPI, gru e stivatori
Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza nel lavoro portuale: normativa applicabile (D.Lgs. 272/1999, D.Lgs. 81/08, L. 84/1994, Convenzione ILO 152), individuazione del datore di lavoro nella filiera portuale, DPI per operatori di gru, gestione del rischio caduta in mare, sorveglianza sanitaria per stivatori e certificazione della formazione.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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La sicurezza nel lavoro portuale è disciplinata da un quadro normativo multilivello che integra il D.Lgs. 272/1999, il D.Lgs. 81/08 e la Convenzione ILO n. 152. Ti aiutiamo a elaborare la valutazione dei rischi specifica per le operazioni portuali, a strutturare il DUVRI per la filiera degli appalti e a verificare la conformità dei percorsi formativi per operatori di gru e stivatori.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di terminal operator, RSPP e datori di lavoro nella filiera portuale sulla corretta applicazione della normativa di sicurezza alle operazioni portuali: movimentazione container, gru portuali, lavori a bordo delle navi, attività di ormeggio e pilotaggio.
Domande frequenti sulla sicurezza nel lavoro portualeFAQ
Qual è la normativa specifica per la sicurezza nel lavoro portuale?
Il lavoro portuale è disciplinato da un corpus normativo stratificato che integra la legislazione generale sulla sicurezza con disposizioni settoriali specifiche. Il riferimento principale è il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, che ha recepito la Direttiva 92/29/CEE e disciplina in modo organico la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni portuali: fissa requisiti per le attrezzature di sollevamento, le operazioni di stivaggio, le vie di accesso alle navi e i mezzi di salvataggio. Tale decreto si affianca al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), applicabile in via generale e prevalente per tutti gli aspetti non specificatamente regolati dal D.Lgs. 272/1999; in particolare trovano applicazione il Titolo III (attrezzature di lavoro e DPI), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII (agenti fisici, inclusi rumore e vibrazioni) e gli artt. 105-115 (lavori in quota). La L. 28 gennaio 1994 n. 84 regolamenta l'ordinamento della portualità italiana, definisce le categorie di imprese portuali (terminal operator, imprese di cui all'art. 16, compagnie e cooperative portuali) e ha rilevanza indiretta per la corretta individuazione del datore di lavoro. Sul piano internazionale, la Convenzione ILO n. 152 del 1979 sulla sicurezza e salute nel lavoro portuale, ratificata dall'Italia con L. 10 aprile 1981 n. 157, stabilisce requisiti minimi per le operazioni portuali, la movimentazione delle merci e l'accesso ai mezzi di sollevamento. Infine, il Regolamento UE 2019/1243 interviene su taluni aspetti della sicurezza delle imbarcazioni commerciali. La sovrapposizione delle fonti rende necessaria una valutazione dei rischi (DVR) che tenga conto di tutti questi livelli normativi.
Chi è il datore di lavoro nella filiera portuale: il terminal operator, la compagnia portuale o l'impresa in appalto?
L'individuazione del datore di lavoro nella filiera portuale è una delle questioni più delicate in materia di sicurezza portuale, perché la catena produttiva coinvolge soggetti con ruoli, contratti e responsabilità distinti. Ai sensi della L. 84/1994, le operazioni portuali possono essere svolte dal terminal operator (codice ATECO 52.22 — gestione di infrastrutture portuali) in gestione diretta con propri dipendenti, oppure affidate a imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, o ancora a compagnie e cooperative portuali ex art. 17. Ciascun soggetto è datore di lavoro — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08 — nei confronti dei propri lavoratori, e risponde degli obblighi di sicurezza ad essi relativi. Quando più imprese operano nel medesimo porto o sul medesimo terminal, scatta il meccanismo dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 (contratti d'appalto e subappalto): il committente (tipicamente il terminal operator) è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) o, per lavori in cantiere, a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il DUVRI deve tener conto delle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e quelli del committente durante le operazioni di carico/scarico, stivaggio e movimentazione container. L'omessa individuazione del soggetto obbligato o la sovrapposizione confusa di responsabilità tra terminal operator e impresa appaltatrice costituisce una delle principali cause di violazioni accertate dall'Ispettorato del Lavoro nei porti italiani.
Quali DPI sono obbligatori per gli operatori di gru portuali?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori di gru portuali (gru di banchina, gru a portale, gru mobili su pneumatici) devono essere selezionati sulla base della valutazione specifica dei rischi ai sensi degli artt. 74-79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, integrata con le disposizioni del D.Lgs. 272/1999. La dotazione minima generalmente richiesta comprende: elmetto di protezione (EN 397 o EN 14052 per impatti laterali in aree con rischio di caduta di oggetti dall'alto, tipico nelle operazioni di banchina); calzature di sicurezza di categoria S3 (protezione contro la penetrazione, antistatiche, con suola antiperforazione), obbligatorie nelle aree di movimentazione container e di transito dei mezzi pesanti; guanti da lavoro adeguati alla mansione specifica (guanti antitaglio per uso di imbraghi e funi, guanti termici in condizioni climatiche avverse); indumenti ad alta visibilità di classe 3 (EN ISO 20471) per la riconoscibilità in aree con transito di mezzi; protezione dell'udito (inserti o cuffie antirumore adeguati al LEX,8h rilevato nella cabina di guida) qualora la valutazione del rischio rumore indichi superamento degli 80 dB(A). Per gli operatori che devono accedere alla struttura della gru per ispezioni o manutenzione in quota, diventano obbligatori i sistemi anticaduta: imbracatura anticaduta conforme EN 361, dispositivo retrattile o longe con dissipatore di energia (EN 355), e collegamento a linee vita certificate ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 81/08. I sistemi radio di comunicazione tra operatore di gru e addetto a terra, sebbene non classificabili come DPI in senso stretto, sono prescritti dal D.Lgs. 272/1999 come misura organizzativa indispensabile per la sicurezza delle operazioni.
Come si gestisce il rischio di caduta in mare nei porti?
Il rischio di caduta in mare è uno dei rischi specifici più gravi nell'ambiente portuale e deve essere affrontato con un approccio gerarchico che privilegia le misure collettive su quelle individuali, in linea con l'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Le misure di prevenzione collettiva comprendono: protezioni fisse sulle banchine (parapetti, catene, cime di delimitazione) nelle aree accessibili ai lavoratori; copertura o segnalazione degli specchi d'acqua esposti; limitazione dell'accesso alle zone di rischio con sistemi di barriera e procedure di autorizzazione (permesso di lavoro). Per i lavori a bordo delle navi o in prossimità della murata (ormeggiatori, stivatori che lavorano sulle passerelle, personale che accede alle stive), l'art. 105 del D.Lgs. 81/08 impone l'adozione di misure anticaduta e il D.Lgs. 272/1999 prescrive requisiti specifici per le vie di accesso alle navi (biscagline, passerelle di imbarco), che devono essere conformi a dimensioni minime di sicurezza e dotate di reti o protezioni laterali. Quando le misure collettive non sono tecnicamente praticabili, si ricorre ai DPI: giubbotto di salvataggio con autoattivazione (ISO 12402) o giubbotto di galleggiamento (EN ISO 12402-5) per le attività in prossimità dell'acqua; imbracature anticaduta con ancoraggio a punti certificati in quota. Le procedure di recupero uomo a mare devono essere definite nel DVR, addestrate periodicamente e supportate dall'attrezzatura necessaria: anelli di salvataggio omologati, sagole di lancio, scale di recupero sul bordo banchina, e coordinamento con le autorità portuali e marittime per gli interventi di emergenza. L'Autorità di Sistema Portuale può imporre ulteriori prescrizioni specifiche per il porto.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli stivatori?
Sì, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli stivatori in ragione della pluralità di rischi professionali cui sono esposti, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. I principali rischi che attivano la sorveglianza sanitaria obbligatoria in questo settore sono: movimentazione manuale dei carichi (MMC) — gli stivatori effettuano operazioni di sollevamento, trascinamento e posizionamento dei carichi nelle stive, spesso in posture incongrue e spazi ristretti; la valutazione con indice NIOSH o metodo MAPO attiva la sorveglianza ai sensi del Titolo VI (artt. 167-171 D.Lgs. 81/08), con accertamenti mirati alla colonna vertebrale e agli arti superiori; rumore da macchinari — l'esposizione al rumore prodotto da gru, carrelli elevatori, nastri trasportatori e traffico portuale è frequentemente superiore agli 80 dB(A), attivando la sorveglianza audiologica periodica (art. 196 D.Lgs. 81/08) con audiometria tonale; vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e all'intero corpo (WBV) — per gli operatori di mezzi di movimentazione (reach stacker, carrelli elevatori, terminali) il superamento del valore d'azione A(8) di 0,5 m/s² per WBV o 2,5 m/s² per HAV rende obbligatoria la sorveglianza ai sensi degli artt. 202-204 D.Lgs. 81/08; lavoro notturno — gli stivatori frequentemente operano in turni notturni; la L. 66/2003 e l'art. 41 D.Lgs. 81/08 prescrivono la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori notturni. Possono aggiungersi obblighi di sorveglianza per esposizione ad agenti chimici (polveri, gas di scarico, prodotti fitosanitari nelle merci), da valutare caso per caso. Il medico competente deve elaborare un protocollo sanitario specifico per ciascun profilo di rischio.
Come si certifica la formazione degli operatori di gru portuali?
La formazione e l'abilitazione degli operatori di gru nel settore portuale è regolata da due livelli normativi che devono essere rispettati cumulativamente. Il primo livello è quello dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (in G.U. n. 60 del 12 marzo 2012), che ha istituito il regime di abilitazione obbligatoria per gli operatori di gru su autocarro, gru mobili (autogru e gru su cingoli) e piattaforme di lavoro elevabili (PLE): per ciascuna tipologia è previsto un percorso formativo con modulo giuridico-normativo (4 ore), modulo tecnico (3-7 ore a seconda della macchina), modulo pratico (4-8 ore) e verifica finale. Le abilitazioni conseguite hanno validità quinquennale e richiedono aggiornamento periodico (4 ore). Il secondo livello è quello specifico del settore portuale: il D.Lgs. 272/1999 all'art. 12 impone che i lavoratori addetti alle operazioni portuali ricevano una formazione specifica sulle operazioni portuali, sulle caratteristiche delle attrezzature di bordo e sulle procedure di emergenza, integrata con le disposizioni del CCNL portuale e dei regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale. Per le gru di banchina (gru a portale, ship-to-shore crane, RTG), non rientranti nelle categorie standard dell'Accordo 2012, il percorso formativo specifico è definito dal datore di lavoro o dal terminal operator sulla base dei criteri dell'art. 36-37 D.Lgs. 81/08, spesso in accordo con le rappresentanze sindacali. La documentazione dell'avvenuta formazione (registri, attestati, verbali di verifica) deve essere conservata e disponibile per gli organi di vigilanza.
Cosa prevede la Convenzione ILO sul lavoro portuale per la sicurezza?
La Convenzione ILO n. 152 del 25 giugno 1979 sulla sicurezza e salute nel lavoro portuale, accompagnata dalla Raccomandazione n. 160, costituisce il principale strumento internazionale di riferimento per la sicurezza delle operazioni portuali. L'Italia ha ratificato la Convenzione con L. 10 aprile 1981 n. 157, rendendone cogenti i principi nell'ordinamento interno. La Convenzione stabilisce obblighi per gli Stati membri in relazione a: vie di accesso alle navi e alle banchine — requisiti minimi di sicurezza per biscagline, scalette di barcarizzo, passerelle di imbarco (larghezza, portata, illuminazione, protezioni laterali); attrezzature di sollevamento — ispezione, test e certificazione periodica di gru, paranchi, bozzelli, imbraghi e catene; marcatura dei carichi massimi ammissibili su tutte le attrezzature di sollevamento; stivaggio e movimentazione delle merci — requisiti per l'apertura dei boccaporti, l'illuminazione delle stive, la ventilazione in caso di atmosfere pericolose (carichi che emettono gas tossici o rischio di carenza di ossigeno); ambienti di lavoro — protezione dagli agenti atmosferici per le operazioni in banchina, strutture sanitarie e primo soccorso adeguate; formazione dei lavoratori — obbligo per gli Stati di garantire programmi di formazione specifica per gli addetti alle operazioni portuali. La Convenzione è completata dal Codice di Pratiche ILO sulla sicurezza e la salute nel lavoro portuale (edizione aggiornata 2016), che fornisce indicazioni operative dettagliate sui singoli rischi. Nel contesto italiano, i principi della Convenzione sono stati recepiti e integrati nel D.Lgs. 272/1999, che ne costituisce il principale strumento di attuazione.
Qual è la normativa specifica per la sicurezza nel lavoro portuale?
Il lavoro portuale è disciplinato da un corpus normativo stratificato che integra la legislazione generale sulla sicurezza con disposizioni settoriali specifiche. Il riferimento principale è il D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, che ha recepito la Direttiva 92/29/CEE e disciplina in modo organico la sicurezza e la salute dei lavoratori nelle operazioni portuali: fissa requisiti per le attrezzature di sollevamento, le operazioni di stivaggio, le vie di accesso alle navi e i mezzi di salvataggio. Tale decreto si affianca al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), applicabile in via generale e prevalente per tutti gli aspetti non specificatamente regolati dal D.Lgs. 272/1999; in particolare trovano applicazione il Titolo III (attrezzature di lavoro e DPI), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII (agenti fisici, inclusi rumore e vibrazioni) e gli artt. 105-115 (lavori in quota). La L. 28 gennaio 1994 n. 84 regolamenta l'ordinamento della portualità italiana, definisce le categorie di imprese portuali (terminal operator, imprese di cui all'art. 16, compagnie e cooperative portuali) e ha rilevanza indiretta per la corretta individuazione del datore di lavoro. Sul piano internazionale, la Convenzione ILO n. 152 del 1979 sulla sicurezza e salute nel lavoro portuale, ratificata dall'Italia con L. 10 aprile 1981 n. 157, stabilisce requisiti minimi per le operazioni portuali, la movimentazione delle merci e l'accesso ai mezzi di sollevamento. Infine, il Regolamento UE 2019/1243 interviene su taluni aspetti della sicurezza delle imbarcazioni commerciali. La sovrapposizione delle fonti rende necessaria una valutazione dei rischi (DVR) che tenga conto di tutti questi livelli normativi.
Chi è il datore di lavoro nella filiera portuale: il terminal operator, la compagnia portuale o l'impresa in appalto?
L'individuazione del datore di lavoro nella filiera portuale è una delle questioni più delicate in materia di sicurezza portuale, perché la catena produttiva coinvolge soggetti con ruoli, contratti e responsabilità distinti. Ai sensi della L. 84/1994, le operazioni portuali possono essere svolte dal terminal operator (codice ATECO 52.22 — gestione di infrastrutture portuali) in gestione diretta con propri dipendenti, oppure affidate a imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, o ancora a compagnie e cooperative portuali ex art. 17. Ciascun soggetto è datore di lavoro — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/08 — nei confronti dei propri lavoratori, e risponde degli obblighi di sicurezza ad essi relativi. Quando più imprese operano nel medesimo porto o sul medesimo terminal, scatta il meccanismo dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 (contratti d'appalto e subappalto): il committente (tipicamente il terminal operator) è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) o, per lavori in cantiere, a nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il DUVRI deve tener conto delle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e quelli del committente durante le operazioni di carico/scarico, stivaggio e movimentazione container. L'omessa individuazione del soggetto obbligato o la sovrapposizione confusa di responsabilità tra terminal operator e impresa appaltatrice costituisce una delle principali cause di violazioni accertate dall'Ispettorato del Lavoro nei porti italiani.
Quali DPI sono obbligatori per gli operatori di gru portuali?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori di gru portuali (gru di banchina, gru a portale, gru mobili su pneumatici) devono essere selezionati sulla base della valutazione specifica dei rischi ai sensi degli artt. 74-79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, integrata con le disposizioni del D.Lgs. 272/1999. La dotazione minima generalmente richiesta comprende: elmetto di protezione (EN 397 o EN 14052 per impatti laterali in aree con rischio di caduta di oggetti dall'alto, tipico nelle operazioni di banchina); calzature di sicurezza di categoria S3 (protezione contro la penetrazione, antistatiche, con suola antiperforazione), obbligatorie nelle aree di movimentazione container e di transito dei mezzi pesanti; guanti da lavoro adeguati alla mansione specifica (guanti antitaglio per uso di imbraghi e funi, guanti termici in condizioni climatiche avverse); indumenti ad alta visibilità di classe 3 (EN ISO 20471) per la riconoscibilità in aree con transito di mezzi; protezione dell'udito (inserti o cuffie antirumore adeguati al LEX,8h rilevato nella cabina di guida) qualora la valutazione del rischio rumore indichi superamento degli 80 dB(A). Per gli operatori che devono accedere alla struttura della gru per ispezioni o manutenzione in quota, diventano obbligatori i sistemi anticaduta: imbracatura anticaduta conforme EN 361, dispositivo retrattile o longe con dissipatore di energia (EN 355), e collegamento a linee vita certificate ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 81/08. I sistemi radio di comunicazione tra operatore di gru e addetto a terra, sebbene non classificabili come DPI in senso stretto, sono prescritti dal D.Lgs. 272/1999 come misura organizzativa indispensabile per la sicurezza delle operazioni.
Come si gestisce il rischio di caduta in mare nei porti?
Il rischio di caduta in mare è uno dei rischi specifici più gravi nell'ambiente portuale e deve essere affrontato con un approccio gerarchico che privilegia le misure collettive su quelle individuali, in linea con l'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Le misure di prevenzione collettiva comprendono: protezioni fisse sulle banchine (parapetti, catene, cime di delimitazione) nelle aree accessibili ai lavoratori; copertura o segnalazione degli specchi d'acqua esposti; limitazione dell'accesso alle zone di rischio con sistemi di barriera e procedure di autorizzazione (permesso di lavoro). Per i lavori a bordo delle navi o in prossimità della murata (ormeggiatori, stivatori che lavorano sulle passerelle, personale che accede alle stive), l'art. 105 del D.Lgs. 81/08 impone l'adozione di misure anticaduta e il D.Lgs. 272/1999 prescrive requisiti specifici per le vie di accesso alle navi (biscagline, passerelle di imbarco), che devono essere conformi a dimensioni minime di sicurezza e dotate di reti o protezioni laterali. Quando le misure collettive non sono tecnicamente praticabili, si ricorre ai DPI: giubbotto di salvataggio con autoattivazione (ISO 12402) o giubbotto di galleggiamento (EN ISO 12402-5) per le attività in prossimità dell'acqua; imbracature anticaduta con ancoraggio a punti certificati in quota. Le procedure di recupero uomo a mare devono essere definite nel DVR, addestrate periodicamente e supportate dall'attrezzatura necessaria: anelli di salvataggio omologati, sagole di lancio, scale di recupero sul bordo banchina, e coordinamento con le autorità portuali e marittime per gli interventi di emergenza. L'Autorità di Sistema Portuale può imporre ulteriori prescrizioni specifiche per il porto.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli stivatori?
Sì, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per gli stivatori in ragione della pluralità di rischi professionali cui sono esposti, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. I principali rischi che attivano la sorveglianza sanitaria obbligatoria in questo settore sono: movimentazione manuale dei carichi (MMC) — gli stivatori effettuano operazioni di sollevamento, trascinamento e posizionamento dei carichi nelle stive, spesso in posture incongrue e spazi ristretti; la valutazione con indice NIOSH o metodo MAPO attiva la sorveglianza ai sensi del Titolo VI (artt. 167-171 D.Lgs. 81/08), con accertamenti mirati alla colonna vertebrale e agli arti superiori; rumore da macchinari — l'esposizione al rumore prodotto da gru, carrelli elevatori, nastri trasportatori e traffico portuale è frequentemente superiore agli 80 dB(A), attivando la sorveglianza audiologica periodica (art. 196 D.Lgs. 81/08) con audiometria tonale; vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e all'intero corpo (WBV) — per gli operatori di mezzi di movimentazione (reach stacker, carrelli elevatori, terminali) il superamento del valore d'azione A(8) di 0,5 m/s² per WBV o 2,5 m/s² per HAV rende obbligatoria la sorveglianza ai sensi degli artt. 202-204 D.Lgs. 81/08; lavoro notturno — gli stivatori frequentemente operano in turni notturni; la L. 66/2003 e l'art. 41 D.Lgs. 81/08 prescrivono la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori notturni. Possono aggiungersi obblighi di sorveglianza per esposizione ad agenti chimici (polveri, gas di scarico, prodotti fitosanitari nelle merci), da valutare caso per caso. Il medico competente deve elaborare un protocollo sanitario specifico per ciascun profilo di rischio.
Come si certifica la formazione degli operatori di gru portuali?
La formazione e l'abilitazione degli operatori di gru nel settore portuale è regolata da due livelli normativi che devono essere rispettati cumulativamente. Il primo livello è quello dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (in G.U. n. 60 del 12 marzo 2012), che ha istituito il regime di abilitazione obbligatoria per gli operatori di gru su autocarro, gru mobili (autogru e gru su cingoli) e piattaforme di lavoro elevabili (PLE): per ciascuna tipologia è previsto un percorso formativo con modulo giuridico-normativo (4 ore), modulo tecnico (3-7 ore a seconda della macchina), modulo pratico (4-8 ore) e verifica finale. Le abilitazioni conseguite hanno validità quinquennale e richiedono aggiornamento periodico (4 ore). Il secondo livello è quello specifico del settore portuale: il D.Lgs. 272/1999 all'art. 12 impone che i lavoratori addetti alle operazioni portuali ricevano una formazione specifica sulle operazioni portuali, sulle caratteristiche delle attrezzature di bordo e sulle procedure di emergenza, integrata con le disposizioni del CCNL portuale e dei regolamenti dell'Autorità di Sistema Portuale. Per le gru di banchina (gru a portale, ship-to-shore crane, RTG), non rientranti nelle categorie standard dell'Accordo 2012, il percorso formativo specifico è definito dal datore di lavoro o dal terminal operator sulla base dei criteri dell'art. 36-37 D.Lgs. 81/08, spesso in accordo con le rappresentanze sindacali. La documentazione dell'avvenuta formazione (registri, attestati, verbali di verifica) deve essere conservata e disponibile per gli organi di vigilanza.
Cosa prevede la Convenzione ILO sul lavoro portuale per la sicurezza?
La Convenzione ILO n. 152 del 25 giugno 1979 sulla sicurezza e salute nel lavoro portuale, accompagnata dalla Raccomandazione n. 160, costituisce il principale strumento internazionale di riferimento per la sicurezza delle operazioni portuali. L'Italia ha ratificato la Convenzione con L. 10 aprile 1981 n. 157, rendendone cogenti i principi nell'ordinamento interno. La Convenzione stabilisce obblighi per gli Stati membri in relazione a: vie di accesso alle navi e alle banchine — requisiti minimi di sicurezza per biscagline, scalette di barcarizzo, passerelle di imbarco (larghezza, portata, illuminazione, protezioni laterali); attrezzature di sollevamento — ispezione, test e certificazione periodica di gru, paranchi, bozzelli, imbraghi e catene; marcatura dei carichi massimi ammissibili su tutte le attrezzature di sollevamento; stivaggio e movimentazione delle merci — requisiti per l'apertura dei boccaporti, l'illuminazione delle stive, la ventilazione in caso di atmosfere pericolose (carichi che emettono gas tossici o rischio di carenza di ossigeno); ambienti di lavoro — protezione dagli agenti atmosferici per le operazioni in banchina, strutture sanitarie e primo soccorso adeguate; formazione dei lavoratori — obbligo per gli Stati di garantire programmi di formazione specifica per gli addetti alle operazioni portuali. La Convenzione è completata dal Codice di Pratiche ILO sulla sicurezza e la salute nel lavoro portuale (edizione aggiornata 2016), che fornisce indicazioni operative dettagliate sui singoli rischi. Nel contesto italiano, i principi della Convenzione sono stati recepiti e integrati nel D.Lgs. 272/1999, che ne costituisce il principale strumento di attuazione.
Fonti normative
D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272 — sicurezza e salute nel lavoro portuale
L. 28 gennaio 1994 n. 84 — riordino della legislazione in materia portuale
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titoli III, VI, VIII e artt. 105-115 (lavori in quota)
Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — abilitazione operatori gru mobili e autogrù
Convenzione ILO n. 152 (1979) — sicurezza e salute nel lavoro portuale, rat. Italia L. 157/1981
Regolamento UE 2019/1243 — sicurezza delle imbarcazioni commerciali
D.Lgs. 81/08 artt. 105-115 — lavori in quota e sistemi anticaduta
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