FAQ Lavoro Notturno — Obblighi del Datore di Lavoro (D.Lgs. 66/2003)
Risposte puntuali sugli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori notturni: comunicazione all'Ispettorato del Lavoro, sorveglianza sanitaria, DVR, limiti orari medi, trasferimento al turno diurno, esoneri e sanzioni previste dall'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 66/2003 (artt. 10-17) impone al datore di lavoro un insieme articolato di obblighi prima e durante l'impiego dei lavoratori notturni: dalla comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, alla sorveglianza sanitaria periodica, fino all'aggiornamento del DVR con la sezione specifica sul rischio circadiano. Il mancato rispetto di questi adempimenti espone l'azienda alle sanzioni dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 e alle responsabilità civili e penali connesse ai danni alla salute dei lavoratori.
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Le FAQ che seguono approfondiscono gli obblighi specifici che il D.Lgs. 66/2003 pone a carico del datore di lavoro per la corretta gestione del personale adibito al lavoro notturno, con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Obblighi del datore per i lavoratori notturniFAQ
Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro l'introduzione del lavoro notturno?
Sì. L'art. 17 del D.Lgs. 66/2003 impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio l'introduzione del lavoro notturno nell'organizzazione aziendale, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La comunicazione deve specificare il numero di lavoratori coinvolti, le mansioni svolte in orario notturno e la previsione di durata dell'articolazione turistica notturna. L'obbligo sussiste ogniqualvolta il lavoro notturno venga introdotto per la prima volta o vengano apportate variazioni sostanziali rispetto a quanto già comunicato. La mancata comunicazione costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 103 e 620 euro. Si raccomanda di conservare copia della comunicazione e della ricevuta di trasmissione, unitamente al registro dei lavoratori notturni, per tutta la durata del rapporto di lavoro e per il periodo di prescrizione delle eventuali violazioni. Qualora il lavoro notturno sia già disciplinato da un contratto collettivo che abbia già adempiuto alla consultazione, la comunicazione all'ITL rimane comunque obbligatoria in quanto adempimento autonomo rispetto alla consultazione sindacale.
Qual è l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori notturni e con quale frequenza deve essere effettuata?
L'art. 15 del D.Lgs. 66/2003 prescrive che tutti i lavoratori notturni siano sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 81/08. La visita medica deve essere eseguita: (a) prima dell'adibizione al lavoro notturno, come accertamento preventivo dell'idoneità specifica alla mansione notturna; (b) con cadenza almeno annuale durante tutto il periodo in cui il lavoratore svolge attività notturna, salva una periodicità inferiore stabilita dal medico competente in relazione all'età, alle condizioni di salute individuali o alla presenza di patologie preesistenti; (c) su richiesta del lavoratore che riferisca disturbi riconducibili al lavoro notturno; (d) in occasione di variazioni significative delle condizioni di lavoro o dell'organizzazione dei turni. Il medico competente deve esprimere un giudizio scritto di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, specifico per il lavoro notturno. Il giudizio va consegnato al lavoratore e al datore di lavoro; il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio all'organo di vigilanza competente (ASL/ATS). Il datore di lavoro che omette la sorveglianza sanitaria incorre nelle sanzioni di cui all'art. 55 D.Lgs. 81/08, applicabili in combinato disposto con l'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003.
Il DVR deve contenere una sezione specifica dedicata al lavoro notturno? Cosa includere?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 (art. 28, comma 1) impone che la valutazione dei rischi copra tutti i fattori di rischio presenti in azienda, inclusi quelli connessi all'organizzazione del lavoro. Il lavoro notturno è un fattore di rischio riconosciuto a livello normativo e scientifico (rischio circadiano, effetti cardiovascolari, metabolici, oncologici), pertanto deve essere valutato in una sezione apposita del DVR che contenga almeno: (1) l'elenco aggiornato dei lavoratori notturni con le relative mansioni; (2) l'analisi dei rischi specifici connessi ai turni notturni (privazione del sonno, desincronosi, rischio infortuni per riduzione della vigilanza); (3) le misure preventive e protettive adottate, quali la rotazione dei turni, la previsione di pause adeguate, l'illuminazione ottimale degli ambienti e il supporto alimentare; (4) il riferimento al protocollo sanitario del medico competente e ai risultati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria; (5) le clausole del CCNL applicato in materia di lavoro notturno e le eventuali deroghe concordate in sede di contrattazione collettiva. La sezione del DVR relativa al lavoro notturno deve essere aggiornata ogni volta che si verifichino modifiche significative dell'organizzazione dei turni, delle mansioni coinvolte o in esito alla sorveglianza sanitaria periodica.
Come si calcolano i limiti orari per i lavoratori notturni e quale è il periodo di riferimento?
L'art. 13 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l'orario normale di lavoro dei lavoratori notturni non possa superare le otto ore nelle ventiquattro ore, calcolate come valore medio su un periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è definito dalla contrattazione collettiva applicata; in assenza di previsione contrattuale, il D.Lgs. 66/2003 indica un arco di quattro mesi. Il limite medio si calcola sommando le ore di lavoro effettivamente svolte in ciascun giorno del periodo di riferimento e dividendo il totale per il numero di giorni del periodo stesso: il risultato non può superare otto ore. Per i lavoratori addetti a mansioni comportanti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali (individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dall'accordo tra le parti sociali), il limite di otto ore giornaliere non può essere superato nemmeno come media, costituendo un limite assoluto e inderogabile. Il limite può invece elevarsi a dieci ore nelle ventiquattro ore se il CCNL o l'accordo aziendale lo prevede espressamente per mansioni non a rischio particolare. Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare e documentare gli orari effettivi di ciascun lavoratore notturno per consentire il controllo del rispetto del limite medio nel periodo di riferimento; la mancata tenuta di tale documentazione ostacola l'attività ispettiva ed è di per sé sanzionabile.
Cosa deve fare il datore di lavoro se il lavoratore notturno viene dichiarato inidoneo al lavoro notturno dal medico competente?
L'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 66/2003 prevede espressamente che il lavoratore dichiarato inidoneo al lavoro notturno debba essere trasferito al turno diurno, in una posizione lavorativa compatibile con le sue qualifiche e competenze professionali. L'obbligo di trasferimento è a carico del datore di lavoro e decorre dal momento in cui viene comunicato il giudizio scritto di inidoneità del medico competente. Le modalità e i termini del trasferimento possono essere regolati dalla contrattazione collettiva applicata; in assenza di disposizioni specifiche, il trasferimento deve avvenire quanto prima, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, comunque senza ritardi ingiustificati. L'inidoneità può essere temporanea (es. per gravidanza o malattia temporanea) o permanente: in entrambi i casi l'obbligo di trasferimento al turno diurno sussiste per tutta la durata del giudizio di inidoneità. Se il datore di lavoro non dispone di posizioni diurne compatibili con la mansione del lavoratore, dovrà valutare soluzioni alternative quali la modifica delle mansioni nel rispetto delle norme sull'equivalenza, il demansionamento consensuale ex art. 2103 c.c. o, in ultima istanza, la verifica dei presupposti per una risoluzione del rapporto nel rispetto delle garanzie di legge. La mancata adozione dei provvedimenti necessari espone il datore di lavoro a responsabilità civile per eventuale danno alla salute del lavoratore e, nei casi più gravi, a responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.
Quali categorie di lavoratori hanno il diritto di essere esonerate dal lavoro notturno su propria richiesta?
L'art. 11 del D.Lgs. 66/2003 individua le categorie di lavoratori che hanno il diritto soggettivo a essere esonerati dall'obbligo di svolgere lavoro notturno, a semplice richiesta scritta presentata al datore di lavoro: (1) le lavoratrici durante il periodo di gravidanza accertata e fino al compimento di un anno di età del bambino; (2) i lavoratori e le lavoratrici con figli di età inferiore a tre anni, a condizione che l'altro genitore sia anch'esso lavoratore; (3) il genitore lavoratore solo con figli di età inferiore a dodici anni che esercita la potestà genitoriale; (4) i lavoratori che prestano assistenza a un familiare convivente portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992. Per tali categorie l'esonero non è una mera facoltà rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, bensì un diritto esigibile: il datore di lavoro che non lo riconosce, adibendo ugualmente il lavoratore al turno notturno contro la sua volontà, incorre in una violazione del diritto soggettivo del lavoratore, con possibile configurazione di condotta antisindacale se riferita a categorie protette. Il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore esonerato a turni diurni compatibili con le esigenze produttive, mantenendo inalterato il trattamento economico e normativo. L'esonero cessa automaticamente al venir meno delle condizioni che lo giustificano.
Il datore di lavoro deve consultare i sindacati prima di introdurre il lavoro notturno?
Sì. L'art. 14 del D.Lgs. 66/2003 prescrive che il datore di lavoro, prima di procedere all'introduzione del lavoro notturno nell'organizzazione aziendale, debba informare e consultare previamente le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) ovvero, in assenza di rappresentanze aziendali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'informazione deve riguardare: le ragioni tecnico-produttive che giustificano l'introduzione del lavoro notturno, il numero di lavoratori coinvolti e le mansioni interessate, la durata prevista, le misure di tutela adottate in materia di sicurezza e salute. La consultazione deve essere effettuata in tempo utile, consentendo alle rappresentanze sindacali di esprimere il proprio parere prima che la decisione datoriale diventi definitiva. Il parere sindacale non è vincolante per il datore di lavoro, che conserva il potere di organizzare il lavoro notturno anche in assenza di accordo, purché abbia adempiuto all'obbligo di consultazione. L'omessa consultazione non rende illegittimo il lavoro notturno successivamente svolto, ma configura una violazione procedurale sanzionabile ai sensi dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 e può costituire condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 qualora le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta al tribunale. In presenza di un CCNL che regoli già la materia, la consultazione può essere assolta attraverso le procedure previste dall'accordo collettivo.
Quali sanzioni sono previste dall'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 per le violazioni degli obblighi sul lavoro notturno?
L'art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003 disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni delle norme in materia di lavoro notturno. Le principali sanzioni applicabili sono: (1) superamento del limite di otto ore nelle ventiquattro ore calcolate come media nel periodo di riferimento (art. 13): ammenda da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento oggetto di violazione; (2) omessa comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'introduzione del lavoro notturno (art. 17): sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 620 euro; (3) omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (art. 15): le sanzioni sono quelle dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, che prevede l'arresto da due a quattro mesi oppure l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro, a seconda della gravità della violazione e del numero di lavoratori coinvolti; (4) mancato trasferimento al turno diurno del lavoratore inidoneo (art. 15, comma 3): oltre alle sanzioni amministrative, il datore di lavoro è esposto a responsabilità civile per danno biologico e, in caso di lesioni gravi o morte, a responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.; (5) omessa consultazione sindacale (art. 14): sanzione amministrativa pecuniaria e possibile azione ex art. 28 L. 300/1970. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere aumentate fino al doppio del massimo edittale. L'Ispettorato del Lavoro può adottare provvedimenti di diffida accertativa e, nei casi più gravi, disporre la sospensione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro l'introduzione del lavoro notturno?
Sì. L'art. 17 del D.Lgs. 66/2003 impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio l'introduzione del lavoro notturno nell'organizzazione aziendale, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La comunicazione deve specificare il numero di lavoratori coinvolti, le mansioni svolte in orario notturno e la previsione di durata dell'articolazione turistica notturna. L'obbligo sussiste ogniqualvolta il lavoro notturno venga introdotto per la prima volta o vengano apportate variazioni sostanziali rispetto a quanto già comunicato. La mancata comunicazione costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 103 e 620 euro. Si raccomanda di conservare copia della comunicazione e della ricevuta di trasmissione, unitamente al registro dei lavoratori notturni, per tutta la durata del rapporto di lavoro e per il periodo di prescrizione delle eventuali violazioni. Qualora il lavoro notturno sia già disciplinato da un contratto collettivo che abbia già adempiuto alla consultazione, la comunicazione all'ITL rimane comunque obbligatoria in quanto adempimento autonomo rispetto alla consultazione sindacale.
Qual è l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori notturni e con quale frequenza deve essere effettuata?
L'art. 15 del D.Lgs. 66/2003 prescrive che tutti i lavoratori notturni siano sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. 81/08. La visita medica deve essere eseguita: (a) prima dell'adibizione al lavoro notturno, come accertamento preventivo dell'idoneità specifica alla mansione notturna; (b) con cadenza almeno annuale durante tutto il periodo in cui il lavoratore svolge attività notturna, salva una periodicità inferiore stabilita dal medico competente in relazione all'età, alle condizioni di salute individuali o alla presenza di patologie preesistenti; (c) su richiesta del lavoratore che riferisca disturbi riconducibili al lavoro notturno; (d) in occasione di variazioni significative delle condizioni di lavoro o dell'organizzazione dei turni. Il medico competente deve esprimere un giudizio scritto di idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente, specifico per il lavoro notturno. Il giudizio va consegnato al lavoratore e al datore di lavoro; il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio all'organo di vigilanza competente (ASL/ATS). Il datore di lavoro che omette la sorveglianza sanitaria incorre nelle sanzioni di cui all'art. 55 D.Lgs. 81/08, applicabili in combinato disposto con l'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003.
Il DVR deve contenere una sezione specifica dedicata al lavoro notturno? Cosa includere?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 (art. 28, comma 1) impone che la valutazione dei rischi copra tutti i fattori di rischio presenti in azienda, inclusi quelli connessi all'organizzazione del lavoro. Il lavoro notturno è un fattore di rischio riconosciuto a livello normativo e scientifico (rischio circadiano, effetti cardiovascolari, metabolici, oncologici), pertanto deve essere valutato in una sezione apposita del DVR che contenga almeno: (1) l'elenco aggiornato dei lavoratori notturni con le relative mansioni; (2) l'analisi dei rischi specifici connessi ai turni notturni (privazione del sonno, desincronosi, rischio infortuni per riduzione della vigilanza); (3) le misure preventive e protettive adottate, quali la rotazione dei turni, la previsione di pause adeguate, l'illuminazione ottimale degli ambienti e il supporto alimentare; (4) il riferimento al protocollo sanitario del medico competente e ai risultati aggregati e anonimi della sorveglianza sanitaria; (5) le clausole del CCNL applicato in materia di lavoro notturno e le eventuali deroghe concordate in sede di contrattazione collettiva. La sezione del DVR relativa al lavoro notturno deve essere aggiornata ogni volta che si verifichino modifiche significative dell'organizzazione dei turni, delle mansioni coinvolte o in esito alla sorveglianza sanitaria periodica.
Come si calcolano i limiti orari per i lavoratori notturni e quale è il periodo di riferimento?
L'art. 13 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che l'orario normale di lavoro dei lavoratori notturni non possa superare le otto ore nelle ventiquattro ore, calcolate come valore medio su un periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è definito dalla contrattazione collettiva applicata; in assenza di previsione contrattuale, il D.Lgs. 66/2003 indica un arco di quattro mesi. Il limite medio si calcola sommando le ore di lavoro effettivamente svolte in ciascun giorno del periodo di riferimento e dividendo il totale per il numero di giorni del periodo stesso: il risultato non può superare otto ore. Per i lavoratori addetti a mansioni comportanti rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali (individuate dalla contrattazione collettiva o, in assenza, dall'accordo tra le parti sociali), il limite di otto ore giornaliere non può essere superato nemmeno come media, costituendo un limite assoluto e inderogabile. Il limite può invece elevarsi a dieci ore nelle ventiquattro ore se il CCNL o l'accordo aziendale lo prevede espressamente per mansioni non a rischio particolare. Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare e documentare gli orari effettivi di ciascun lavoratore notturno per consentire il controllo del rispetto del limite medio nel periodo di riferimento; la mancata tenuta di tale documentazione ostacola l'attività ispettiva ed è di per sé sanzionabile.
Cosa deve fare il datore di lavoro se il lavoratore notturno viene dichiarato inidoneo al lavoro notturno dal medico competente?
L'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 66/2003 prevede espressamente che il lavoratore dichiarato inidoneo al lavoro notturno debba essere trasferito al turno diurno, in una posizione lavorativa compatibile con le sue qualifiche e competenze professionali. L'obbligo di trasferimento è a carico del datore di lavoro e decorre dal momento in cui viene comunicato il giudizio scritto di inidoneità del medico competente. Le modalità e i termini del trasferimento possono essere regolati dalla contrattazione collettiva applicata; in assenza di disposizioni specifiche, il trasferimento deve avvenire quanto prima, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, comunque senza ritardi ingiustificati. L'inidoneità può essere temporanea (es. per gravidanza o malattia temporanea) o permanente: in entrambi i casi l'obbligo di trasferimento al turno diurno sussiste per tutta la durata del giudizio di inidoneità. Se il datore di lavoro non dispone di posizioni diurne compatibili con la mansione del lavoratore, dovrà valutare soluzioni alternative quali la modifica delle mansioni nel rispetto delle norme sull'equivalenza, il demansionamento consensuale ex art. 2103 c.c. o, in ultima istanza, la verifica dei presupposti per una risoluzione del rapporto nel rispetto delle garanzie di legge. La mancata adozione dei provvedimenti necessari espone il datore di lavoro a responsabilità civile per eventuale danno alla salute del lavoratore e, nei casi più gravi, a responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.
Quali categorie di lavoratori hanno il diritto di essere esonerate dal lavoro notturno su propria richiesta?
L'art. 11 del D.Lgs. 66/2003 individua le categorie di lavoratori che hanno il diritto soggettivo a essere esonerati dall'obbligo di svolgere lavoro notturno, a semplice richiesta scritta presentata al datore di lavoro: (1) le lavoratrici durante il periodo di gravidanza accertata e fino al compimento di un anno di età del bambino; (2) i lavoratori e le lavoratrici con figli di età inferiore a tre anni, a condizione che l'altro genitore sia anch'esso lavoratore; (3) il genitore lavoratore solo con figli di età inferiore a dodici anni che esercita la potestà genitoriale; (4) i lavoratori che prestano assistenza a un familiare convivente portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992. Per tali categorie l'esonero non è una mera facoltà rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, bensì un diritto esigibile: il datore di lavoro che non lo riconosce, adibendo ugualmente il lavoratore al turno notturno contro la sua volontà, incorre in una violazione del diritto soggettivo del lavoratore, con possibile configurazione di condotta antisindacale se riferita a categorie protette. Il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore esonerato a turni diurni compatibili con le esigenze produttive, mantenendo inalterato il trattamento economico e normativo. L'esonero cessa automaticamente al venir meno delle condizioni che lo giustificano.
Il datore di lavoro deve consultare i sindacati prima di introdurre il lavoro notturno?
Sì. L'art. 14 del D.Lgs. 66/2003 prescrive che il datore di lavoro, prima di procedere all'introduzione del lavoro notturno nell'organizzazione aziendale, debba informare e consultare previamente le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) ovvero, in assenza di rappresentanze aziendali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'informazione deve riguardare: le ragioni tecnico-produttive che giustificano l'introduzione del lavoro notturno, il numero di lavoratori coinvolti e le mansioni interessate, la durata prevista, le misure di tutela adottate in materia di sicurezza e salute. La consultazione deve essere effettuata in tempo utile, consentendo alle rappresentanze sindacali di esprimere il proprio parere prima che la decisione datoriale diventi definitiva. Il parere sindacale non è vincolante per il datore di lavoro, che conserva il potere di organizzare il lavoro notturno anche in assenza di accordo, purché abbia adempiuto all'obbligo di consultazione. L'omessa consultazione non rende illegittimo il lavoro notturno successivamente svolto, ma configura una violazione procedurale sanzionabile ai sensi dell'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 e può costituire condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/1970 qualora le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta al tribunale. In presenza di un CCNL che regoli già la materia, la consultazione può essere assolta attraverso le procedure previste dall'accordo collettivo.
Quali sanzioni sono previste dall'art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 per le violazioni degli obblighi sul lavoro notturno?
L'art. 18-bis del D.Lgs. 66/2003 disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni delle norme in materia di lavoro notturno. Le principali sanzioni applicabili sono: (1) superamento del limite di otto ore nelle ventiquattro ore calcolate come media nel periodo di riferimento (art. 13): ammenda da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento oggetto di violazione; (2) omessa comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'introduzione del lavoro notturno (art. 17): sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 620 euro; (3) omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni (art. 15): le sanzioni sono quelle dell'art. 55 D.Lgs. 81/08, che prevede l'arresto da due a quattro mesi oppure l'ammenda da 1.644 a 6.576 euro, a seconda della gravità della violazione e del numero di lavoratori coinvolti; (4) mancato trasferimento al turno diurno del lavoratore inidoneo (art. 15, comma 3): oltre alle sanzioni amministrative, il datore di lavoro è esposto a responsabilità civile per danno biologico e, in caso di lesioni gravi o morte, a responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.; (5) omessa consultazione sindacale (art. 14): sanzione amministrativa pecuniaria e possibile azione ex art. 28 L. 300/1970. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere aumentate fino al doppio del massimo edittale. L'Ispettorato del Lavoro può adottare provvedimenti di diffida accertativa e, nei casi più gravi, disporre la sospensione dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08.
Fonti normative
D.Lgs. 66/2003 — Artt. 10-17: disciplina del lavoro notturno
Art. 18-bis D.Lgs. 66/2003 — Sanzioni per violazioni sul lavoro notturno
Art. 14 D.Lgs. 66/2003 — Consultazione delle organizzazioni sindacali
Art. 15 D.Lgs. 66/2003 — Sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni
Art. 17 D.Lgs. 66/2003 — Comunicazione all'Ispettorato del Lavoro
Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Obbligo di valutazione di tutti i rischi nel DVR
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro
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