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FAQ Incidenti Stradali sul Lavoro — Infortuni in Itinere e Rischio Stradale

Risposte alle domande più frequenti sugli incidenti stradali durante il lavoro e sugli infortuni in itinere: tutela INAIL, obblighi del datore di lavoro nella valutazione del rischio stradale e responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il rischio stradale occupazionale riguarda tutti i lavoratori che guidano veicoli per svolgere le proprie mansioni e chi percorre il tragitto casa-lavoro. Supportiamo datori di lavoro e RSPP nella valutazione del rischio stradale nel DVR, nella definizione di una travel policy conforme e nella gestione delle pratiche INAIL in caso di infortunio.

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Infortuni in itinere e incidenti durante il lavoro: quadro normativo

La distinzione tra infortunio in itinere e incidente stradale in senso stretto rileva ai fini della copertura INAIL e delle responsabilità del datore di lavoro. Mentre l'infortunio in itinere è regolato dall'art. 12 D.Lgs. 38/2000 e dal D.P.R. 1124/1965, l'incidente occorso nell'esercizio delle mansioni lavorative rientra nella tutela ordinaria prevista per gli infortuni sul lavoro, senza le limitazioni tipiche del percorso abituale.

Domande frequenti su incidenti stradali sul lavoro e infortuni in itinereFAQ

Qual è la differenza tra infortunio in itinere e incidente stradale sul lavoro?
L'infortunio in itinere si verifica durante il percorso abituale che il lavoratore compie per recarsi da casa al luogo di lavoro e viceversa, oppure tra due luoghi di lavoro in caso di doppio impiego. È disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha esteso la tutela INAIL anche a questi eventi. L'incidente stradale sul lavoro in senso stretto riguarda invece gli eventi occorsi mentre il lavoratore usa un veicolo aziendale o privato per svolgere mansioni lavorative: consegne, sopralluoghi, trasferte, visite commerciali. Nel primo caso la tutela è riconosciuta ma con alcune limitazioni (deviazioni ingiustificate, uso di mezzo non necessario, stato di ebbrezza); nel secondo caso, se l'uso del veicolo è direttamente connesso all'attività produttiva e autorizzato o imposto dal datore di lavoro, la copertura INAIL è integrale e senza le restrizioni previste per l'itinere.
Cosa copre l'INAIL per gli incidenti stradali durante il lavoro?
L'INAIL garantisce una tutela articolata per gli infortuni stradali riconosciuti come lavorativi. Per gli incidenti occorsi con veicolo aziendale nell'esercizio delle mansioni, la copertura è integrale e comprende: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (dal quarto giorno, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni e al 75% dal novantesimo giorno in poi), rendita vitalizia o assegno continuativo mensile in caso di inabilità permanente superiore al 16%, rendita ai superstiti in caso di morte, rimborso delle spese sanitarie e riabilitative tramite le strutture convenzionate. Per gli infortuni in itinere le stesse prestazioni si applicano, ma il riconoscimento può essere negato se l'istruttoria accerta una deviazione non giustificata dal percorso normale, l'uso di un mezzo privato non necessario o non autorizzato, o l'alterazione psicofisica del lavoratore.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio stradale nel DVR?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio stradale. Quando una o più categorie di lavoratori — agenti di commercio, autisti, corrieri, tecnici in trasferta, commessi viaggiatori — utilizzano veicoli per svolgere le proprie mansioni, l'esposizione al rischio della circolazione stradale costituisce un rischio lavorativo a tutti gli effetti e deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi. INAIL ha pubblicato apposite linee guida sul rischio stradale occupazionale che forniscono al datore di lavoro e all'RSPP un metodo per censire le mansioni esposte, stimare la frequenza e la durata dell'esposizione, individuare le misure di prevenzione. L'omissione della valutazione espone il datore di lavoro a responsabilità penale ai sensi degli artt. 55 e 56 D.Lgs. 81/08 e a responsabilità civile per il risarcimento del danno non coperto da INAIL.
Quali misure di prevenzione esistono per il rischio stradale occupazionale?
Le misure di prevenzione del rischio stradale si articolano su più livelli. Sul piano organizzativo: adozione di una travel policy aziendale che vieti l'uso del cellulare alla guida (anche con vivavoce in determinate condizioni), fissazione di limiti massimi di ore di guida continuativa e giornaliera, pianificazione degli spostamenti con margini di tempo adeguati per evitare la guida sotto pressione, rotazione dei conducenti per le trasferte lunghe. Sul piano formativo: corsi di guida sicura ed eco-guida che riducono il rischio di comportamenti scorretti e la fatica alla guida. Sul piano tecnico: programma di revisione e manutenzione preventiva della flotta aziendale, verifica periodica di pneumatici, freni, luci e dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Sul piano della sorveglianza sanitaria: accertamento dell'idoneità alla guida da parte del medico competente per i lavoratori con mansione continuativa di autista o guida. L'insieme di queste misure deve essere documentato nel DVR e oggetto di aggiornamento periodico.
Se mi infortuno con la mia auto durante le trasferte, sono coperto dall'INAIL?
Il lavoratore che usa il proprio mezzo privato durante una trasferta lavorativa è coperto dall'INAIL a condizione che l'utilizzo del mezzo personale sia necessario, ovvero non esista un mezzo aziendale disponibile o i mezzi pubblici siano inadeguati per orari o destinazione, oppure sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro. L'art. 12, comma 1, D.Lgs. 38/2000 prevede che la tutela operi anche in assenza di autorizzazione esplicita quando la necessità del mezzo sia obiettivamente riscontrabile. Il riconoscimento della copertura INAIL può invece essere escluso nei seguenti casi: deviazione dal percorso diretto e necessario per ragioni non connesse al lavoro; interruzione del tragitto per esigenze personali non essenziali; dimostrata condizione di alterazione del conducente al momento dell'incidente. In caso di contestazione, è fondamentale raccogliere immediatamente documentazione: comunicazione della trasferta da parte dell'azienda, registrazione delle timbrature, eventuale corrispondenza email che attesti la necessità dello spostamento.
Chi risponde penalmente in caso di grave incidente stradale durante il lavoro?
Le responsabilità penali si distribuiscono su più soggetti. Il datore di lavoro può rispondere di omicidio colposo o lesioni gravi colpose (artt. 589-590 c.p.) con l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro quando l'incidente è riconducibile all'omessa valutazione del rischio stradale nel DVR, all'assenza di misure organizzative adeguate o alla mancata sorveglianza sanitaria del conducente. La giurisprudenza della Cassazione Penale (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sentenze 2020-2024) ha consolidato l'orientamento per cui il rischio stradale occupazionale rientra nella sfera di controllo del datore di lavoro quando l'uso del veicolo è imposto o connesso all'organizzazione produttiva. Il lavoratore-conducente risponde per la propria condotta colposa (velocità eccessiva, distrazione, guida in stato di stanchezza). L'ente datoriale può infine essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il sinistro è avvenuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente e il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) non contemplava misure idonee a prevenire il rischio stradale.

Valutazione del rischio stradale nel DVR e obblighi del datore di lavoro

L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi lavorativi, incluso il rischio stradale per i lavoratori che utilizzano veicoli nell'esercizio delle proprie mansioni. Le linee guida INAIL sul rischio stradale occupazionale forniscono uno strumento metodologico per censire le mansioni esposte, stimare l'entità del rischio e definire le misure di prevenzione da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi. La Cassazione Penale ha più volte affermato che l'omessa valutazione del rischio stradale integra la colpa specifica del datore di lavoro in caso di sinistro occorso a un lavoratore impegnato in trasferta.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra infortunio in itinere e incidente stradale sul lavoro?
L'infortunio in itinere si verifica durante il percorso abituale che il lavoratore compie per recarsi da casa al luogo di lavoro e viceversa, oppure tra due luoghi di lavoro in caso di doppio impiego. È disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha esteso la tutela INAIL anche a questi eventi. L'incidente stradale sul lavoro in senso stretto riguarda invece gli eventi occorsi mentre il lavoratore usa un veicolo aziendale o privato per svolgere mansioni lavorative: consegne, sopralluoghi, trasferte, visite commerciali. Nel primo caso la tutela è riconosciuta ma con alcune limitazioni (deviazioni ingiustificate, uso di mezzo non necessario, stato di ebbrezza); nel secondo caso, se l'uso del veicolo è direttamente connesso all'attività produttiva e autorizzato o imposto dal datore di lavoro, la copertura INAIL è integrale e senza le restrizioni previste per l'itinere.
Cosa copre l'INAIL per gli incidenti stradali durante il lavoro?
L'INAIL garantisce una tutela articolata per gli infortuni stradali riconosciuti come lavorativi. Per gli incidenti occorsi con veicolo aziendale nell'esercizio delle mansioni, la copertura è integrale e comprende: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (dal quarto giorno, pari al 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni e al 75% dal novantesimo giorno in poi), rendita vitalizia o assegno continuativo mensile in caso di inabilità permanente superiore al 16%, rendita ai superstiti in caso di morte, rimborso delle spese sanitarie e riabilitative tramite le strutture convenzionate. Per gli infortuni in itinere le stesse prestazioni si applicano, ma il riconoscimento può essere negato se l'istruttoria accerta una deviazione non giustificata dal percorso normale, l'uso di un mezzo privato non necessario o non autorizzato, o l'alterazione psicofisica del lavoratore.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio stradale nel DVR?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio stradale. Quando una o più categorie di lavoratori — agenti di commercio, autisti, corrieri, tecnici in trasferta, commessi viaggiatori — utilizzano veicoli per svolgere le proprie mansioni, l'esposizione al rischio della circolazione stradale costituisce un rischio lavorativo a tutti gli effetti e deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi. INAIL ha pubblicato apposite linee guida sul rischio stradale occupazionale che forniscono al datore di lavoro e all'RSPP un metodo per censire le mansioni esposte, stimare la frequenza e la durata dell'esposizione, individuare le misure di prevenzione. L'omissione della valutazione espone il datore di lavoro a responsabilità penale ai sensi degli artt. 55 e 56 D.Lgs. 81/08 e a responsabilità civile per il risarcimento del danno non coperto da INAIL.
Quali misure di prevenzione esistono per il rischio stradale occupazionale?
Le misure di prevenzione del rischio stradale si articolano su più livelli. Sul piano organizzativo: adozione di una travel policy aziendale che vieti l'uso del cellulare alla guida (anche con vivavoce in determinate condizioni), fissazione di limiti massimi di ore di guida continuativa e giornaliera, pianificazione degli spostamenti con margini di tempo adeguati per evitare la guida sotto pressione, rotazione dei conducenti per le trasferte lunghe. Sul piano formativo: corsi di guida sicura ed eco-guida che riducono il rischio di comportamenti scorretti e la fatica alla guida. Sul piano tecnico: programma di revisione e manutenzione preventiva della flotta aziendale, verifica periodica di pneumatici, freni, luci e dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Sul piano della sorveglianza sanitaria: accertamento dell'idoneità alla guida da parte del medico competente per i lavoratori con mansione continuativa di autista o guida. L'insieme di queste misure deve essere documentato nel DVR e oggetto di aggiornamento periodico.
Se mi infortuno con la mia auto durante le trasferte, sono coperto dall'INAIL?
Il lavoratore che usa il proprio mezzo privato durante una trasferta lavorativa è coperto dall'INAIL a condizione che l'utilizzo del mezzo personale sia necessario, ovvero non esista un mezzo aziendale disponibile o i mezzi pubblici siano inadeguati per orari o destinazione, oppure sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro. L'art. 12, comma 1, D.Lgs. 38/2000 prevede che la tutela operi anche in assenza di autorizzazione esplicita quando la necessità del mezzo sia obiettivamente riscontrabile. Il riconoscimento della copertura INAIL può invece essere escluso nei seguenti casi: deviazione dal percorso diretto e necessario per ragioni non connesse al lavoro; interruzione del tragitto per esigenze personali non essenziali; dimostrata condizione di alterazione del conducente al momento dell'incidente. In caso di contestazione, è fondamentale raccogliere immediatamente documentazione: comunicazione della trasferta da parte dell'azienda, registrazione delle timbrature, eventuale corrispondenza email che attesti la necessità dello spostamento.
Chi risponde penalmente in caso di grave incidente stradale durante il lavoro?
Le responsabilità penali si distribuiscono su più soggetti. Il datore di lavoro può rispondere di omicidio colposo o lesioni gravi colpose (artt. 589-590 c.p.) con l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro quando l'incidente è riconducibile all'omessa valutazione del rischio stradale nel DVR, all'assenza di misure organizzative adeguate o alla mancata sorveglianza sanitaria del conducente. La giurisprudenza della Cassazione Penale (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, sentenze 2020-2024) ha consolidato l'orientamento per cui il rischio stradale occupazionale rientra nella sfera di controllo del datore di lavoro quando l'uso del veicolo è imposto o connesso all'organizzazione produttiva. Il lavoratore-conducente risponde per la propria condotta colposa (velocità eccessiva, distrazione, guida in stato di stanchezza). L'ente datoriale può infine essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se il sinistro è avvenuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente e il Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) non contemplava misure idonee a prevenire il rischio stradale.

Fonti normative

  • Art. 28 D.Lgs. 81/08 — obbligo di valutazione di tutti i rischi
  • D.P.R. 1124/1965 — Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria INAIL
  • Art. 12 D.Lgs. 38/2000 — tutela INAIL per infortuni in itinere
  • Cass. Pen. Sez. IV — giurisprudenza 2020-2024 sul rischio stradale occupazionale
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio stradale occupazionale

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