Chi ha il controllo di un’apparecchiatura con gas fluorurati è l’operatore: deve affidare installazione, manutenzione e controlli delle perdite a imprese certificate, rispettare le frequenze del Reg. UE 2024/573 (in base alle tonnellate di CO2 equivalente) e conservare le registrazioni. Le imprese comunicano gli interventi alla Banca dati FGAS. I rischi per i lavoratori (asfissia, infiammabilità, pressione) vanno valutati nel DVR.
Le domande riguardano le aziende utilizzatrici (negozi, ristoranti, uffici, industrie alimentari, magazzini frigoriferi) più che le imprese di installazione.
Domande frequenti sui gas fluoruratiFAQ
Quale regolamento disciplina oggi i gas fluorurati?
Chi è l’«operatore» e quali obblighi ha?
Ogni quanto vanno controllate le perdite?
Cos’è la Banca dati FGAS?
Quali rischi per la sicurezza dei lavoratori comportano i refrigeranti?
Che precauzioni servono nelle celle frigorifere e nei locali macchine?
Un estintore o un impianto antincendio a gas rientra negli obblighi F-gas?
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2024/573 — Gas fluorurati a effetto serra
- DPR 146/2018 — Attuazione del regolamento F-gas: certificazioni, registro telematico e Banca dati
- D.Lgs. 163/2019 — Disciplina sanzionatoria in materia di gas fluorurati
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi (agenti chimici)
- UNI EN 378 — Impianti di refrigerazione e pompe di calore, requisiti di sicurezza e ambientali
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