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FAQ Formazione Dirigenti — Obblighi D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sulla formazione obbligatoria dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro: durata, contenuti, aggiornamento e sanzioni ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La formazione dei dirigenti è un obbligo distinto da quello dei lavoratori: 16 ore articolate in modulo generale e modulo specifico per settore ATECO, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Supportiamo la pianificazione formativa aziendale per dirigenti di qualsiasi comparto produttivo.

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Queste FAQ chiariscono i principali dubbi di datori di lavoro e responsabili HR sulla formazione dei dirigenti dopo l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) e le novità del D.L. 146/2021.

Domande frequenti sulla formazione dei dirigentiFAQ

Quante ore di formazione deve fare un dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08?
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ridefinito la formazione obbligatoria dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro: il percorso totale è di 16 ore, articolato in un modulo generale da 4 ore (uguale per tutti i settori) e un modulo specifico da 12 ore, il cui contenuto varia in base alla macrocategoria ATECO dell'azienda. Il dirigente non è tenuto a seguire il corso per lavoratori da 12 ore: il percorso da 16 ore è specificamente calibrato sul suo ruolo gestionale e sulle responsabilità attribuite dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. L'aggiornamento è quinquennale e ha una durata minima di 6 ore. Chi è già in possesso di laurea magistrale in ingegneria, architettura, medicina del lavoro, scienze della sicurezza o titoli equipollenti può beneficiare di riduzioni parziali della durata, previa verifica documentale. Supportiamo la pianificazione formativa per i dirigenti di qualsiasi settore produttivo.
Qual è la differenza tra la formazione del dirigente e quella del preposto?
Le due figure hanno obblighi formativi distinti per durata, contenuto e frequenza di aggiornamento. Il dirigente segue un percorso autonomo di 16 ore (4 ore modulo generale + 12 ore modulo specifico per settore ATECO), con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo SR 17/04/2025. Il preposto, invece, deve completare la formazione per lavoratori (16 ore, Accordo SR 2025) e aggiungere un modulo specifico di 8 ore per il ruolo di preposto; l'aggiornamento è biennale con durata minima di 6 ore, obbligo introdotto dal D.L. 146/2021 e confermato dall'Accordo SR 2025. La differenza riflette i ruoli: il dirigente esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo su risorse umane e strutturali; il preposto sovrintende direttamente i lavoratori nell'esecuzione delle attività, controlla il rispetto delle procedure e ha l'obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 D.Lgs. 81/08). Ti aiutiamo a verificare il corretto inquadramento di dirigenti e preposti nella tua struttura aziendale.
La formazione del dirigente è uguale per tutti i settori produttivi?
No. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 mantiene un modulo generale uniforme di 4 ore, valido per tutti i settori, che tratta i fondamenti normativi, il sistema di prevenzione aziendale, la gestione del rischio, la comunicazione e la responsabilità. Il modulo specifico da 12 ore varia invece in funzione della macrocategoria ATECO di appartenenza dell'azienda: le macrocategorie principali sono agricoltura, pesca e cave/miniere, costruzioni, industria manifatturiera e trasformazione, e altri settori (commercio, servizi, sanità, pubblica amministrazione, ecc.). I contenuti del modulo specifico approfondiscono i rischi prevalenti di ciascun comparto: per le costruzioni, ad esempio, si concentrano su rischi fisici e lavori in quota; per il manifatturiero, su macchine e agenti chimici. Supportiamo la pianificazione formativa con corsi tarati sul codice ATECO dell'azienda, così da soddisfare pienamente i requisiti dell'Accordo SR 2025.
Il titolare dell'azienda che svolge funzioni dirigenziali deve seguire la formazione del dirigente?
Sì, se il datore di lavoro assume ed esercita concretamente funzioni dirigenziali, è tenuto a seguire il percorso formativo previsto per i dirigenti (16 ore + aggiornamento quinquennale), in aggiunta agli obblighi formativi propri del datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia anche assunto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in auto-nomina, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08, dovrà completare anche la specifica formazione da RSPP (durata variabile da 16 a 48 ore in base al settore ATECO e al numero di dipendenti), con aggiornamento quinquennale autonomo. I percorsi sono distinti e non si sostituiscono a vicenda: la formazione del dirigente non esonera dall'obbligo formativo da RSPP e viceversa. Un profilo organizzativo chiaro è essenziale per evitare lacune documentali rilevabili in sede di ispezione. Ti aiutiamo a verificare la corretta attribuzione dei ruoli e i relativi obblighi formativi.
Cosa succede se il dirigente non ha frequentato la formazione obbligatoria?
La mancata formazione del dirigente configura una violazione dell'art. 37, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. 81/08 e comporta responsabilità a carico di più soggetti. Il datore di lavoro, che ha l'obbligo di assicurare la formazione a tutti i lavoratori con funzioni di dirigenza, è esposto alla sanzione penale prevista dall'art. 55, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 81/08 (arresto fino a due mesi o ammenda). Il dirigente stesso, nella misura in cui ha un obbligo proprio di formarsi per svolgere correttamente le sue funzioni di sicurezza, può rispondere in via penale e civile. Ulteriore e rilevante conseguenza: in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, la mancata formazione costituisce un elemento aggravante della posizione di garanzia del dirigente e del datore di lavoro nella valutazione della colpa per omessa vigilanza, con possibili riflessi nelle sedi penale, civile e assicurativa. La documentazione della formazione (registro presenze, attestati, verifica di apprendimento) è sempre richiesta dagli ispettori del lavoro.
Il dirigente può delegare ad altri i propri obblighi di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 prevede all'art. 16 l'istituto della "delega di funzioni": il datore di lavoro (e, per quanto compatibile, il dirigente) può delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza a soggetti dotati di adeguate competenze, purché la delega rispetti precisi requisiti formali. La delega deve essere: redatta per atto scritto con data certa, specifica nell'individuare le funzioni delegate, accettata per iscritto dal delegato, accompagnata da idonea autonomia di spesa del delegato e portata a conoscenza del servizio di prevenzione e protezione. La delega non esonera il delegante dalla responsabilità di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni delegate (art. 16, comma 3), e non elimina l'obbligo di formazione: il dirigente delegante deve comunque aver assolto la propria formazione obbligatoria, e il delegato deve possedere le competenze adeguate per le funzioni ricevute. La delega è uno strumento organizzativo lecito e opportuno nelle strutture complesse, ma non sostituisce né abbrevia i percorsi formativi previsti dall'Accordo SR 2025.
La formazione del dirigente può essere erogata in e-learning o a distanza?
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha aggiornato le regole sulle modalità di erogazione. Il modulo generale da 4 ore e la parte teorica del modulo specifico da 12 ore possono essere svolti in modalità di videoconferenza sincrona (con docente in diretta e registro delle presenze digitale) oppure in FAD asincrona (e-learning), purché la piattaforma garantisca il tracciamento delle attività, la verifica finale dell'apprendimento con soglia minima di superamento e l'identificazione univoca del discente. La parte pratica del modulo specifico, ove prevista in base al settore ATECO, deve essere svolta obbligatoriamente in presenza, con esercitazioni e simulazioni che non possono essere replicate efficacemente a distanza. Gli attestati rilasciati da enti di formazione accreditati e riconosciuti dalle Regioni sono validi su tutto il territorio nazionale. Supportiamo la pianificazione formativa anche nella scelta del soggetto formatore e delle modalità più adatte alle esigenze organizzative dell'azienda.

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Domande frequentiFAQ

Quante ore di formazione deve fare un dirigente ai sensi del D.Lgs. 81/08?
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha ridefinito la formazione obbligatoria dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro: il percorso totale è di 16 ore, articolato in un modulo generale da 4 ore (uguale per tutti i settori) e un modulo specifico da 12 ore, il cui contenuto varia in base alla macrocategoria ATECO dell'azienda. Il dirigente non è tenuto a seguire il corso per lavoratori da 12 ore: il percorso da 16 ore è specificamente calibrato sul suo ruolo gestionale e sulle responsabilità attribuite dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. L'aggiornamento è quinquennale e ha una durata minima di 6 ore. Chi è già in possesso di laurea magistrale in ingegneria, architettura, medicina del lavoro, scienze della sicurezza o titoli equipollenti può beneficiare di riduzioni parziali della durata, previa verifica documentale. Supportiamo la pianificazione formativa per i dirigenti di qualsiasi settore produttivo.
Qual è la differenza tra la formazione del dirigente e quella del preposto?
Le due figure hanno obblighi formativi distinti per durata, contenuto e frequenza di aggiornamento. Il dirigente segue un percorso autonomo di 16 ore (4 ore modulo generale + 12 ore modulo specifico per settore ATECO), con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo SR 17/04/2025. Il preposto, invece, deve completare la formazione per lavoratori (16 ore, Accordo SR 2025) e aggiungere un modulo specifico di 8 ore per il ruolo di preposto; l'aggiornamento è biennale con durata minima di 6 ore, obbligo introdotto dal D.L. 146/2021 e confermato dall'Accordo SR 2025. La differenza riflette i ruoli: il dirigente esercita funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo su risorse umane e strutturali; il preposto sovrintende direttamente i lavoratori nell'esecuzione delle attività, controlla il rispetto delle procedure e ha l'obbligo di interrompere i lavori in caso di pericolo grave e immediato (art. 19 D.Lgs. 81/08). Ti aiutiamo a verificare il corretto inquadramento di dirigenti e preposti nella tua struttura aziendale.
La formazione del dirigente è uguale per tutti i settori produttivi?
No. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 mantiene un modulo generale uniforme di 4 ore, valido per tutti i settori, che tratta i fondamenti normativi, il sistema di prevenzione aziendale, la gestione del rischio, la comunicazione e la responsabilità. Il modulo specifico da 12 ore varia invece in funzione della macrocategoria ATECO di appartenenza dell'azienda: le macrocategorie principali sono agricoltura, pesca e cave/miniere, costruzioni, industria manifatturiera e trasformazione, e altri settori (commercio, servizi, sanità, pubblica amministrazione, ecc.). I contenuti del modulo specifico approfondiscono i rischi prevalenti di ciascun comparto: per le costruzioni, ad esempio, si concentrano su rischi fisici e lavori in quota; per il manifatturiero, su macchine e agenti chimici. Supportiamo la pianificazione formativa con corsi tarati sul codice ATECO dell'azienda, così da soddisfare pienamente i requisiti dell'Accordo SR 2025.
Il titolare dell'azienda che svolge funzioni dirigenziali deve seguire la formazione del dirigente?
Sì, se il datore di lavoro assume ed esercita concretamente funzioni dirigenziali, è tenuto a seguire il percorso formativo previsto per i dirigenti (16 ore + aggiornamento quinquennale), in aggiunta agli obblighi formativi propri del datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia anche assunto il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in auto-nomina, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08, dovrà completare anche la specifica formazione da RSPP (durata variabile da 16 a 48 ore in base al settore ATECO e al numero di dipendenti), con aggiornamento quinquennale autonomo. I percorsi sono distinti e non si sostituiscono a vicenda: la formazione del dirigente non esonera dall'obbligo formativo da RSPP e viceversa. Un profilo organizzativo chiaro è essenziale per evitare lacune documentali rilevabili in sede di ispezione. Ti aiutiamo a verificare la corretta attribuzione dei ruoli e i relativi obblighi formativi.
Cosa succede se il dirigente non ha frequentato la formazione obbligatoria?
La mancata formazione del dirigente configura una violazione dell'art. 37, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. 81/08 e comporta responsabilità a carico di più soggetti. Il datore di lavoro, che ha l'obbligo di assicurare la formazione a tutti i lavoratori con funzioni di dirigenza, è esposto alla sanzione penale prevista dall'art. 55, comma 5, lettera c, del D.Lgs. 81/08 (arresto fino a due mesi o ammenda). Il dirigente stesso, nella misura in cui ha un obbligo proprio di formarsi per svolgere correttamente le sue funzioni di sicurezza, può rispondere in via penale e civile. Ulteriore e rilevante conseguenza: in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, la mancata formazione costituisce un elemento aggravante della posizione di garanzia del dirigente e del datore di lavoro nella valutazione della colpa per omessa vigilanza, con possibili riflessi nelle sedi penale, civile e assicurativa. La documentazione della formazione (registro presenze, attestati, verifica di apprendimento) è sempre richiesta dagli ispettori del lavoro.
Il dirigente può delegare ad altri i propri obblighi di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 prevede all'art. 16 l'istituto della "delega di funzioni": il datore di lavoro (e, per quanto compatibile, il dirigente) può delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza a soggetti dotati di adeguate competenze, purché la delega rispetti precisi requisiti formali. La delega deve essere: redatta per atto scritto con data certa, specifica nell'individuare le funzioni delegate, accettata per iscritto dal delegato, accompagnata da idonea autonomia di spesa del delegato e portata a conoscenza del servizio di prevenzione e protezione. La delega non esonera il delegante dalla responsabilità di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni delegate (art. 16, comma 3), e non elimina l'obbligo di formazione: il dirigente delegante deve comunque aver assolto la propria formazione obbligatoria, e il delegato deve possedere le competenze adeguate per le funzioni ricevute. La delega è uno strumento organizzativo lecito e opportuno nelle strutture complesse, ma non sostituisce né abbrevia i percorsi formativi previsti dall'Accordo SR 2025.
La formazione del dirigente può essere erogata in e-learning o a distanza?
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. 78/CSR) ha aggiornato le regole sulle modalità di erogazione. Il modulo generale da 4 ore e la parte teorica del modulo specifico da 12 ore possono essere svolti in modalità di videoconferenza sincrona (con docente in diretta e registro delle presenze digitale) oppure in FAD asincrona (e-learning), purché la piattaforma garantisca il tracciamento delle attività, la verifica finale dell'apprendimento con soglia minima di superamento e l'identificazione univoca del discente. La parte pratica del modulo specifico, ove prevista in base al settore ATECO, deve essere svolta obbligatoriamente in presenza, con esercitazioni e simulazioni che non possono essere replicate efficacemente a distanza. Gli attestati rilasciati da enti di formazione accreditati e riconosciuti dalle Regioni sono validi su tutto il territorio nazionale. Supportiamo la pianificazione formativa anche nella scelta del soggetto formatore e delle modalità più adatte alle esigenze organizzative dell'azienda.

Fonti normative

  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori e dei dirigenti
  • Art. 16 D.Lgs. 81/08 — delega di funzioni
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni per il datore di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. 78/CSR — formazione sicurezza
  • D.L. 146/2021 — obbligo individuazione preposti e aggiornamento biennale

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