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FAQ Ergonomia della Postazione di Lavoro: VDT, seduta, illuminazione e micro-pause

Risposte alle domande più frequenti sull'ergonomia della postazione di lavoro con videoterminale (VDT): requisiti dell'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08, altezza scrivania, monitor, illuminazione, sedia ergonomica, pause obbligatorie, smart working e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 Titolo VII (artt. 173-179) e l'Allegato XXXIV definiscono requisiti precisi per la postazione VDT: sedile regolabile, monitor orientabile, illuminazione adeguata, pause ogni 120 minuti e sorveglianza sanitaria per chi usa il VDT oltre 20 ore settimanali. Ti aiutiamo a verificare la conformità delle postazioni nella tua azienda e supportiamo la gestione documentale della valutazione del rischio VDT nel DVR.

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L'ergonomia della postazione di lavoro è uno degli ambiti più rilevanti per la prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici e visivi nei lavoratori che utilizzano videoterminali. Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP, RLS e lavoratori in merito agli obblighi di legge e alle migliori pratiche organizzative.

Domande frequenti sull'ergonomia della postazione VDTFAQ

Quali requisiti deve rispettare la postazione VDT secondo il D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina i videoterminali al Titolo VII (artt. 173-179) e nell'Allegato XXXIV, che elenca in dettaglio i requisiti minimi di attrezzature, ambiente e postazione. Per il piano di lavoro: superficie opaca a bassa riflessione, dimensioni sufficienti a posizionare monitor, tastiera, documenti e mouse con spazio per appoggiare gli avambracci; altezza fissa o regolabile tra 70 e 80 cm (standard). Per il sedile: regolabile in altezza, con schienale di altezza e inclinazione regolabili per sostenere la zona lombare, stabile (almeno cinque razze), dotato di ruote se si lavora su pavimento liscio. Per il monitor: schermo anti-riflesso o dotato di filtro, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile liberamente, posizionato a una distanza di lettura compresa tra 50 e 70 cm dagli occhi e con il bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto. Per la tastiera: inclinabile, separata dallo schermo (salvo eccezioni giustificate), con superficie opaca e caratteri di adeguato contrasto. Il portadocumenti, se necessario, deve essere stabile, regolabile e posizionato per ridurre i movimenti della testa. L'Allegato XXXIV precisa inoltre i requisiti di illuminazione (trattati nelle FAQ successive), di rumore (non deve disturbare l'attenzione), di calore (non in eccesso) e di radiazioni (nella norma). Il datore di lavoro deve verificare la conformità di ciascuna postazione e intervenire sulle non conformità. Supportiamo la gestione documentale della valutazione e dell'adeguamento delle postazioni VDT.
Ogni quanto tempo il lavoratore VDT ha diritto a una pausa?
L'articolo 175 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 stesso, hanno diritto a un'interruzione dell'attività davanti allo schermo. La norma di legge fissa una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di lavoro continuativo al VDT, ma rinvia agli accordi collettivi la definizione di modalità diverse (frazionamento, cambio di attività equivalente). Molti CCNL prevedono pause di dieci minuti ogni ora di attività continuativa o stabiliscono che il cambiamento di mansione (es. archiviazione fisica, telefonate, riunioni) sia assimilato alla pausa. È importante chiarire che la pausa VDT non è cumulabile con la pausa mensa o le pause fisiologiche non finalizzate al recupero visivo e posturale. Le pause non possono essere recuperate né posticipatrici: devono essere fruite nella cadenza prevista. Il datore di lavoro che non garantisce le pause è soggetto alle sanzioni dell'art. 178 D.Lgs. 81/08. La registrazione dell'orario e del rispetto delle pause può essere richiesta in sede ispettiva: supportiamo la gestione documentale delle procedure aziendali sul tema.
Il datore di lavoro deve fornire la sedia ergonomica o l'acquisto è a carico del dipendente?
L'obbligo di dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza e salute è del datore di lavoro, senza eccezioni. L'art. 18 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale" e, più in generale, di garantire che le attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. L'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 stabilisce che il sedile deve essere regolabile in altezza e con schienale di altezza e inclinazione regolabili: questa conformità è un requisito obbligatorio della postazione, non un'opzione rimessa al lavoratore. Ne consegue che se la sedia in dotazione non rispetta i requisiti ergonomici minimi (stabilità, regolabilità, supporto lombare), il datore di lavoro è tenuto a sostituirla a proprie spese. Il costo della sedia ergonomica è deducibile per l'azienda come bene strumentale. Il lavoratore può richiedere per iscritto la sostituzione della sedia non conforme e, in caso di mancata risposta, segnalare la situazione al medico competente o all'RLS, che possono richiedere formalmente l'adeguamento. L'acquisto autonomo da parte del dipendente non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire la conformità della postazione. Ti aiutiamo a verificare la conformità delle postazioni VDT nella tua azienda e supportiamo la gestione documentale delle richieste di adeguamento.
Come si valuta il rischio VDT nel DVR?
La valutazione del rischio VDT è parte integrante del DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e deve essere sviluppata con riferimento specifico al Titolo VII e all'Allegato XXXIV. Il percorso valutativo comprende i seguenti passaggi. Identificazione dei lavoratori VDT: censire tutti i lavoratori che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, depurate delle interruzioni di legge; questi lavoratori rientrano nel campo di applicazione del Titolo VII. Valutazione delle postazioni: sopralluogo ergonomico di ogni postazione per verificare la conformità all'Allegato XXXIV (piano di lavoro, sedile, monitor, tastiera, illuminazione, riflessi, comfort termico e acustico). Il sopralluogo è documentato con check-list specifica. Valutazione dell'esposizione: stima delle ore giornaliere di lavoro continuativo al VDT per ciascun gruppo omogeneo, con analisi dell'organizzazione del lavoro (turni, pause). Valutazione del rischio residuo: identificare le postazioni non conformi, classificare il rischio (basso, medio, alto) e definire un piano di adeguamento con priorità e scadenze. Il DVR deve contenere anche il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT che ne hanno diritto (uso > 20 ore/settimana) e le procedure di formazione e informazione (art. 177). Supportiamo la gestione documentale della valutazione VDT nel DVR e forniamo check-list ergonomiche per il sopralluogo delle postazioni.
Il telelavoro/smart working richiede la valutazione ergonomica della postazione?
Il tema del telelavoro e dello smart working pone questioni applicative rilevanti circa l'estensione degli obblighi del Titolo VII D.Lgs. 81/08. La distinzione è la seguente. Il telelavoro subordinato regolamentato (accordo individuale o collettivo): il datore di lavoro ha l'obbligo esplicito di garantire che la postazione di lavoro remota rispetti i requisiti dell'Allegato XXXIV, eseguire la valutazione del rischio VDT relativa a tale postazione, fornire attrezzature conformi e garantire le pause previste dall'art. 175. Il sopralluogo della postazione domestica richiede il consenso del lavoratore. Lo smart working (lavoro agile) disciplinato dalla L. 81/2017 e, per i profili ergonomici, dal DPCM 17 febbraio 2022 e dagli accordi individuali: la responsabilità del datore riguarda le attrezzature fornite e la valutazione dei rischi generici associati alla prestazione in modalità agile, inclusi i rischi ergonomici e da VDT. In pratica, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile l'informativa sui rischi specifici (ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017), che deve comprendere i criteri ergonomici per l'allestimento della postazione domestica. Molte aziende integrano tale informativa con check-list di auto-valutazione ergonomica che il lavoratore compila e restituisce, documentando così l'adempimento. Ti aiutiamo a verificare che la gestione documentale per il lavoro agile copra adeguatamente i requisiti ergonomici.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per lavoratori VDT?
L'articolo 176 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. Il medico competente effettua la visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione) e le visite periodiche con la seguente cadenza: ogni cinque anni per i lavoratori di età inferiore a cinquanta anni privi di patologie visive o muscolo-scheletriche note; ogni due anni per i lavoratori di età pari o superiore a cinquanta anni o per coloro che presentano disturbi visivi o muscolo-scheletrici rilevati in precedenti visite. La sorveglianza VDT comprende: anamnesi mirata per sintomi visivi (astenopia, cefalea, bruciore) e muscolo-scheletrici (cervicalgie, lombalgie, disturbi al polso); esame visivo comprendente acuità visiva da vicino e da lontano, test di visione binoculare e valutazione delle anomalie della rifrazione; eventuale prescrizione di occhiali da lavoro a carico del datore di lavoro (v. FAQ successiva). Il giudizio di idoneità può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni (es. obbligo di occhiali, riduzione del tempo di esposizione, adeguamento della postazione), non idoneo temporaneo o permanente. Il lavoratore può richiedere visite supplementari in caso di insorgenza di disturbi riconducibili all'uso del VDT.
L'illuminazione della postazione di lavoro ha standard minimi? Quali?
Sì, l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 stabilisce requisiti specifici di illuminazione per le postazioni VDT, integrati dalle indicazioni della norma UNI EN ISO 9241-5 (ergonomia dei sistemi interattivi — postazioni di lavoro) e dalla UNI EN 12464-1 (illuminazione dei luoghi di lavoro interni). I requisiti principali sono: illuminamento adeguato alle attività: per le attività con VDT associate a lettura di testi e lavoro su documenti cartacei, la norma UNI EN 12464-1 prescrive un illuminamento medio mantenuto (Em) di almeno 500 lux sul piano di lavoro, con un indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80. Per attività esclusivamente al VDT senza documenti cartacei, 300-500 lux sono generalmente sufficienti. Assenza di abbagliamento diretto: le sorgenti luminose (finestre, lampade) non devono essere posizionate di fronte al lavoratore né creare riflessi sullo schermo; l'Allegato XXXIV prescrive tende o veneziane alle finestre per controllare la luce naturale. Abbagliamento indiretto: il soffitto e le pareti devono avere riflettanza adeguata (soffitto 0,6-0,9, pareti 0,3-0,8) e le lampade devono essere schhermate. Uniformità: il rapporto tra illuminamento minimo e medio non deve essere inferiore a 0,7. Temperatura di colore: per ambienti di lavoro con VDT è preferibile una temperatura di colore neutra (3.500-4.000 K) che riduce l'affaticamento visivo. Il datore di lavoro deve verificare periodicamente i valori di illuminamento con luxmetro e documentare le misurazioni nel DVR. Supportiamo la verifica strumentale dell'illuminazione nelle postazioni VDT.
Il lavoratore può richiedere una visita oculistica a spese del datore per il lavoro VDT?
Sì. L'articolo 176 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che, qualora la sorveglianza sanitaria rilevi la necessità di correzione ottica particolare per il lavoro al VDT (diversa dagli occhiali da vista per uso ordinario), il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi speciali di correzione visiva a proprie spese. In concreto: il medico competente, nel corso della visita periodica obbligatoria, valuta se il lavoratore necessita di occhiali con correzione specifica per la distanza di lettura del monitor (tipicamente 50-70 cm), diversa dalla correzione per lontano o per vicino ordinario. Se tale necessità è accertata, il datore di lavoro sostiene i costi degli occhiali da VDT fino a un limite stabilito dalla contrattazione collettiva o, in sua assenza, entro un importo ragionevole concordato (generalmente compreso tra 100 e 150 euro per montatura e lenti). Il lavoratore non può invece pretendere che il datore paghi occhiali da vista "ordinari" (per lontano o vicino non specifici per VDT) anche se usati anche al lavoro. La procedura corretta è: il lavoratore segnala disturbi visivi al medico competente o richiede visita anticipata; il medico competente esegue gli accertamenti e, se necessario, prescrive la visita specialistica oculistica; il datore di lavoro rimborsa le spese documentate nei limiti previsti. Ti aiutiamo a verificare che le procedure aziendali di gestione degli occhiali VDT siano conformi alla normativa e correttamente documentate.

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Domande frequentiFAQ

Quali requisiti deve rispettare la postazione VDT secondo il D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina i videoterminali al Titolo VII (artt. 173-179) e nell'Allegato XXXIV, che elenca in dettaglio i requisiti minimi di attrezzature, ambiente e postazione. Per il piano di lavoro: superficie opaca a bassa riflessione, dimensioni sufficienti a posizionare monitor, tastiera, documenti e mouse con spazio per appoggiare gli avambracci; altezza fissa o regolabile tra 70 e 80 cm (standard). Per il sedile: regolabile in altezza, con schienale di altezza e inclinazione regolabili per sostenere la zona lombare, stabile (almeno cinque razze), dotato di ruote se si lavora su pavimento liscio. Per il monitor: schermo anti-riflesso o dotato di filtro, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile liberamente, posizionato a una distanza di lettura compresa tra 50 e 70 cm dagli occhi e con il bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi o leggermente al di sotto. Per la tastiera: inclinabile, separata dallo schermo (salvo eccezioni giustificate), con superficie opaca e caratteri di adeguato contrasto. Il portadocumenti, se necessario, deve essere stabile, regolabile e posizionato per ridurre i movimenti della testa. L'Allegato XXXIV precisa inoltre i requisiti di illuminazione (trattati nelle FAQ successive), di rumore (non deve disturbare l'attenzione), di calore (non in eccesso) e di radiazioni (nella norma). Il datore di lavoro deve verificare la conformità di ciascuna postazione e intervenire sulle non conformità. Supportiamo la gestione documentale della valutazione e dell'adeguamento delle postazioni VDT.
Ogni quanto tempo il lavoratore VDT ha diritto a una pausa?
L'articolo 175 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 stesso, hanno diritto a un'interruzione dell'attività davanti allo schermo. La norma di legge fissa una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di lavoro continuativo al VDT, ma rinvia agli accordi collettivi la definizione di modalità diverse (frazionamento, cambio di attività equivalente). Molti CCNL prevedono pause di dieci minuti ogni ora di attività continuativa o stabiliscono che il cambiamento di mansione (es. archiviazione fisica, telefonate, riunioni) sia assimilato alla pausa. È importante chiarire che la pausa VDT non è cumulabile con la pausa mensa o le pause fisiologiche non finalizzate al recupero visivo e posturale. Le pause non possono essere recuperate né posticipatrici: devono essere fruite nella cadenza prevista. Il datore di lavoro che non garantisce le pause è soggetto alle sanzioni dell'art. 178 D.Lgs. 81/08. La registrazione dell'orario e del rispetto delle pause può essere richiesta in sede ispettiva: supportiamo la gestione documentale delle procedure aziendali sul tema.
Il datore di lavoro deve fornire la sedia ergonomica o l'acquisto è a carico del dipendente?
L'obbligo di dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza e salute è del datore di lavoro, senza eccezioni. L'art. 18 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di "fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale" e, più in generale, di garantire che le attrezzature siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. L'Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 stabilisce che il sedile deve essere regolabile in altezza e con schienale di altezza e inclinazione regolabili: questa conformità è un requisito obbligatorio della postazione, non un'opzione rimessa al lavoratore. Ne consegue che se la sedia in dotazione non rispetta i requisiti ergonomici minimi (stabilità, regolabilità, supporto lombare), il datore di lavoro è tenuto a sostituirla a proprie spese. Il costo della sedia ergonomica è deducibile per l'azienda come bene strumentale. Il lavoratore può richiedere per iscritto la sostituzione della sedia non conforme e, in caso di mancata risposta, segnalare la situazione al medico competente o all'RLS, che possono richiedere formalmente l'adeguamento. L'acquisto autonomo da parte del dipendente non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire la conformità della postazione. Ti aiutiamo a verificare la conformità delle postazioni VDT nella tua azienda e supportiamo la gestione documentale delle richieste di adeguamento.
Come si valuta il rischio VDT nel DVR?
La valutazione del rischio VDT è parte integrante del DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e deve essere sviluppata con riferimento specifico al Titolo VII e all'Allegato XXXIV. Il percorso valutativo comprende i seguenti passaggi. Identificazione dei lavoratori VDT: censire tutti i lavoratori che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, depurate delle interruzioni di legge; questi lavoratori rientrano nel campo di applicazione del Titolo VII. Valutazione delle postazioni: sopralluogo ergonomico di ogni postazione per verificare la conformità all'Allegato XXXIV (piano di lavoro, sedile, monitor, tastiera, illuminazione, riflessi, comfort termico e acustico). Il sopralluogo è documentato con check-list specifica. Valutazione dell'esposizione: stima delle ore giornaliere di lavoro continuativo al VDT per ciascun gruppo omogeneo, con analisi dell'organizzazione del lavoro (turni, pause). Valutazione del rischio residuo: identificare le postazioni non conformi, classificare il rischio (basso, medio, alto) e definire un piano di adeguamento con priorità e scadenze. Il DVR deve contenere anche il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT che ne hanno diritto (uso > 20 ore/settimana) e le procedure di formazione e informazione (art. 177). Supportiamo la gestione documentale della valutazione VDT nel DVR e forniamo check-list ergonomiche per il sopralluogo delle postazioni.
Il telelavoro/smart working richiede la valutazione ergonomica della postazione?
Il tema del telelavoro e dello smart working pone questioni applicative rilevanti circa l'estensione degli obblighi del Titolo VII D.Lgs. 81/08. La distinzione è la seguente. Il telelavoro subordinato regolamentato (accordo individuale o collettivo): il datore di lavoro ha l'obbligo esplicito di garantire che la postazione di lavoro remota rispetti i requisiti dell'Allegato XXXIV, eseguire la valutazione del rischio VDT relativa a tale postazione, fornire attrezzature conformi e garantire le pause previste dall'art. 175. Il sopralluogo della postazione domestica richiede il consenso del lavoratore. Lo smart working (lavoro agile) disciplinato dalla L. 81/2017 e, per i profili ergonomici, dal DPCM 17 febbraio 2022 e dagli accordi individuali: la responsabilità del datore riguarda le attrezzature fornite e la valutazione dei rischi generici associati alla prestazione in modalità agile, inclusi i rischi ergonomici e da VDT. In pratica, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile l'informativa sui rischi specifici (ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017), che deve comprendere i criteri ergonomici per l'allestimento della postazione domestica. Molte aziende integrano tale informativa con check-list di auto-valutazione ergonomica che il lavoratore compila e restituisce, documentando così l'adempimento. Ti aiutiamo a verificare che la gestione documentale per il lavoro agile copra adeguatamente i requisiti ergonomici.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per lavoratori VDT?
L'articolo 176 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. Il medico competente effettua la visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione) e le visite periodiche con la seguente cadenza: ogni cinque anni per i lavoratori di età inferiore a cinquanta anni privi di patologie visive o muscolo-scheletriche note; ogni due anni per i lavoratori di età pari o superiore a cinquanta anni o per coloro che presentano disturbi visivi o muscolo-scheletrici rilevati in precedenti visite. La sorveglianza VDT comprende: anamnesi mirata per sintomi visivi (astenopia, cefalea, bruciore) e muscolo-scheletrici (cervicalgie, lombalgie, disturbi al polso); esame visivo comprendente acuità visiva da vicino e da lontano, test di visione binoculare e valutazione delle anomalie della rifrazione; eventuale prescrizione di occhiali da lavoro a carico del datore di lavoro (v. FAQ successiva). Il giudizio di idoneità può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni (es. obbligo di occhiali, riduzione del tempo di esposizione, adeguamento della postazione), non idoneo temporaneo o permanente. Il lavoratore può richiedere visite supplementari in caso di insorgenza di disturbi riconducibili all'uso del VDT.
L'illuminazione della postazione di lavoro ha standard minimi? Quali?
Sì, l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 stabilisce requisiti specifici di illuminazione per le postazioni VDT, integrati dalle indicazioni della norma UNI EN ISO 9241-5 (ergonomia dei sistemi interattivi — postazioni di lavoro) e dalla UNI EN 12464-1 (illuminazione dei luoghi di lavoro interni). I requisiti principali sono: illuminamento adeguato alle attività: per le attività con VDT associate a lettura di testi e lavoro su documenti cartacei, la norma UNI EN 12464-1 prescrive un illuminamento medio mantenuto (Em) di almeno 500 lux sul piano di lavoro, con un indice di resa cromatica (Ra) ≥ 80. Per attività esclusivamente al VDT senza documenti cartacei, 300-500 lux sono generalmente sufficienti. Assenza di abbagliamento diretto: le sorgenti luminose (finestre, lampade) non devono essere posizionate di fronte al lavoratore né creare riflessi sullo schermo; l'Allegato XXXIV prescrive tende o veneziane alle finestre per controllare la luce naturale. Abbagliamento indiretto: il soffitto e le pareti devono avere riflettanza adeguata (soffitto 0,6-0,9, pareti 0,3-0,8) e le lampade devono essere schhermate. Uniformità: il rapporto tra illuminamento minimo e medio non deve essere inferiore a 0,7. Temperatura di colore: per ambienti di lavoro con VDT è preferibile una temperatura di colore neutra (3.500-4.000 K) che riduce l'affaticamento visivo. Il datore di lavoro deve verificare periodicamente i valori di illuminamento con luxmetro e documentare le misurazioni nel DVR. Supportiamo la verifica strumentale dell'illuminazione nelle postazioni VDT.
Il lavoratore può richiedere una visita oculistica a spese del datore per il lavoro VDT?
Sì. L'articolo 176 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che, qualora la sorveglianza sanitaria rilevi la necessità di correzione ottica particolare per il lavoro al VDT (diversa dagli occhiali da vista per uso ordinario), il datore di lavoro è tenuto a fornire dispositivi speciali di correzione visiva a proprie spese. In concreto: il medico competente, nel corso della visita periodica obbligatoria, valuta se il lavoratore necessita di occhiali con correzione specifica per la distanza di lettura del monitor (tipicamente 50-70 cm), diversa dalla correzione per lontano o per vicino ordinario. Se tale necessità è accertata, il datore di lavoro sostiene i costi degli occhiali da VDT fino a un limite stabilito dalla contrattazione collettiva o, in sua assenza, entro un importo ragionevole concordato (generalmente compreso tra 100 e 150 euro per montatura e lenti). Il lavoratore non può invece pretendere che il datore paghi occhiali da vista "ordinari" (per lontano o vicino non specifici per VDT) anche se usati anche al lavoro. La procedura corretta è: il lavoratore segnala disturbi visivi al medico competente o richiede visita anticipata; il medico competente esegue gli accertamenti e, se necessario, prescrive la visita specialistica oculistica; il datore di lavoro rimborsa le spese documentate nei limiti previsti. Ti aiutiamo a verificare che le procedure aziendali di gestione degli occhiali VDT siano conformi alla normativa e correttamente documentate.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali (artt. 173-179)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV — Requisiti minimi delle attrezzature di lavoro con VDT
  • UNI EN ISO 9241-5 — Ergonomia dei sistemi interattivi: requisiti per la postazione di lavoro
  • UNI EN 12464-1 — Illuminazione dei luoghi di lavoro interni
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • DPCM 17 febbraio 2022 — Smart working permanente e requisiti ergonomici della postazione agile
  • L. 22 maggio 2017 n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo e per la flessibilità delle forme di lavoro

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