Risposte agli obblighi di sicurezza per strutture sanitarie e operatori sanitari (OSA) che utilizzano dispositivi medici: D.Lgs. 81/08 Titolo III, Reg. UE 2017/745 (MDR), D.Lgs. 37/2010 e norma CEI 62-5.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Le strutture sanitarie che impiegano dispositivi medici come attrezzature di lavoro devono coniugare gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza dei lavoratori con i requisiti del Reg. UE 2017/745 sulla conformità dei dispositivi. Ti supportiamo nella valutazione del rischio, nella redazione del programma di manutenzione e nella formazione del personale sanitario.
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Quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Reg. UE 2017/745 a confronto
L'utilizzo di dispositivi medici in ambito lavorativo coinvolge due distinti impianti normativi. Il D.Lgs. 81/08 tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori che impiegano i dispositivi come attrezzature di lavoro, imponendo al datore di lavoro della struttura sanitaria obblighi di valutazione del rischio, manutenzione, formazione e sorveglianza sanitaria. Il Regolamento UE 2017/745 (MDR), in vigore dal 26 maggio 2021, detta invece i requisiti che il fabbricante deve rispettare per l'immissione in commercio del dispositivo: sistema di gestione della qualità, valutazione clinica, sorveglianza post-market e tracciabilità tramite il codice UDI. Le strutture sanitarie agiscono contemporaneamente come "utilizzatori professionali" ai sensi del MDR e come datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, con obblighi distinti ma complementari su entrambi i fronti.
Gestione operativa: manutenzione, verifiche e notifica degli incidenti
La corretta gestione operativa dei dispositivi medici in struttura richiede un programma documentato che integri: le verifiche periodiche di sicurezza elettrica secondo la norma CEI 62-5 (IEC 60601-1), il calendario di manutenzione preventiva secondo le IFU del fabbricante, il registro delle manutenzioni per ciascuna apparecchiatura e una procedura di incident reporting per la notifica tempestiva di incidenti e mancati incidenti al Ministero della Salute tramite il sistema NSIS/SNAM. Un sistema di ingegneria clinica efficace garantisce la tracciabilità dell'intero ciclo di vita del dispositivo medico all'interno della struttura.
Domande frequenti su dispositivi medici e sicurezza sul lavoroFAQ
I dispositivi medici (DM) rientrano nella valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/08?
Sì. I dispositivi medici utilizzati come attrezzature di lavoro dal personale sanitario rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, in particolare nel Titolo III (artt. 69-73) dedicato all'uso delle attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro della struttura sanitaria è quindi tenuto a valutare i rischi connessi all'impiego di tali apparecchiature — rischi elettrici, meccanici, biologici, da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti — e a inserirli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In parallelo, il Regolamento UE 2017/745 (MDR) disciplina i requisiti di sicurezza e prestazione per l'immissione in commercio dei DM e impone al fabbricante di dimostrarne l'idoneità tecnica mediante il fascicolo tecnico e la valutazione clinica. Le due normative operano su piani distinti ma complementari: il Reg. UE 2017/745 governa la conformità del prodotto, il D.Lgs. 81/08 governa la sicurezza del lavoratore che lo utilizza. Entrambi i profili devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio della struttura sanitaria.
Chi è responsabile della manutenzione dei dispositivi medici in una struttura sanitaria?
La responsabilità è ripartita su più soggetti con obblighi distinti. Il fabbricante è tenuto a fornire istruzioni per l'uso (IFU) che specificano le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la periodicità delle verifiche e le qualifiche richieste al personale tecnico; tali istruzioni sono vincolanti e vanno rispettate integralmente. Il datore di lavoro della struttura sanitaria ha invece l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08, di definire e attuare un programma di manutenzione pianificata delle attrezzature di lavoro, tenendo conto delle indicazioni del fabbricante e delle norme tecniche applicabili. Questo programma deve essere documentato e deve prevedere registri di manutenzione aggiornati per ogni apparecchiatura. Nel caso di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende Sanitarie sono tenute a istituire o affidare a terzi accreditati un servizio di ingegneria clinica che garantisca la gestione del parco tecnologico biomedico. La mancata manutenzione costituisce sia violazione del D.Lgs. 81/08 sia potenziale causa di incidente con DM da notificare alle autorità competenti.
Cosa si intende per "verifiche di sicurezza elettrica" dei dispositivi medici?
Le verifiche di sicurezza elettrica dei dispositivi medici sono controlli tecnici periodici volti ad accertare che le apparecchiature elettromedicali mantengano nel tempo le caratteristiche di sicurezza previste dalla norma tecnica CEI 62-5 (recepimento italiano della IEC 60601-1) e dalle sue particolari (IEC 60601-2-x). I parametri principali verificati sono: la corrente di dispersione verso terra (leakage current), la corrente di dispersione verso il paziente (patient leakage current), la resistenza di isolamento tra parti in tensione e parti accessibili, la continuità del conduttore di protezione. Le classi di sicurezza delle apparecchiature (Classe I, Classe II, Tipo B, BF, CF) determinano i valori limite ammissibili per ciascun parametro: i dispositivi di Tipo CF, destinati a contatto diretto con il cuore, sono soggetti ai limiti più stringenti. La periodicità delle verifiche dipende dalla classe e dall'ambiente di utilizzo: generalmente semestrale per apparecchiature CF in terapia intensiva e sale operatorie, annuale per apparecchiature di Classe I in ambienti ordinari. Le verifiche devono essere eseguite da personale tecnico qualificato e i risultati vanno registrati nel libro macchina o nel sistema informatico di gestione del parco tecnologico.
Come si gestisce la formazione del personale sanitario sull'uso sicuro dei DM?
La formazione del personale sanitario sull'uso sicuro dei dispositivi medici deve essere strutturata e documentata in conformità agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08. Il punto di partenza obbligatorio è la lettura e la comprensione delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite dal fabbricante, che costituiscono il livello minimo di conoscenza richiesto a ogni operatore che utilizza il dispositivo. Le IFU devono essere disponibili in lingua italiana e accessibili nel luogo di utilizzo. La formazione si articola poi in una fase teorica (rischi connessi al dispositivo, procedure operative, interventi in caso di emergenza o malfunzionamento) e in una fase pratica con affiancamento formativo da parte di personale già qualificato o del referente tecnico del fabbricante. Ogni sessione formativa deve essere registrata nel registro della formazione aziendale, con indicazione del lavoratore, della data, del contenuto, della durata e del docente. La formazione va rinnovata in caso di introduzione di nuovi modelli o versioni aggiornate del dispositivo, di eventi avversi o mancati incidenti, di variazioni significative delle procedure operative. Il datore di lavoro risponde direttamente dell'adeguatezza del piano formativo.
I DM monouso possono essere riutilizzati in strutture sanitarie?
In linea di principio generale il riutilizzo dei dispositivi medici etichettati come monouso è vietato. Il D.Lgs. 37/2010 (attuazione della Direttiva 2007/47/CE) e il Regolamento UE 2017/745 (MDR), art. 17, stabiliscono che il riprocessamento di dispositivi monouso è consentito solo a condizioni molto specifiche e restrittive: il riprocessamento deve essere eseguito da un soggetto che rispetti i requisiti equivalenti a quelli imposti al fabbricante originale, il dispositivo riprocessato deve essere considerato un nuovo dispositivo e soggetto a nuova marcatura CE, e devono essere rispettati i requisiti di sicurezza e prestazione. Negli Stati membri in cui il riprocessamento è consentito (l'Italia non ha emanato normativa specifica di abilitazione diffusa), le strutture che intendono riprocessare devono garantire la piena tracciabilità e la conformità ai requisiti di sicurezza. In pratica, in Italia il riprocessamento di monouso da parte delle strutture sanitarie è un'area ad alto rischio normativo e di responsabilità civile e penale: la struttura che riutilizza un monouso si assume la responsabilità di fabbricante e risponde di eventuali danni al paziente. Si raccomanda di consultare il responsabile legale della struttura e di acquisire parere legale prima di adottare qualsiasi pratica di riutilizzo.
Come si notifica un incidente o mancato incidente con dispositivi medici?
La notifica degli incidenti e dei mancati incidenti con dispositivi medici è disciplinata dal D.Lgs. 37/2010 e dalle disposizioni operative della Direzione Generale Dispositivi Medici e del Farmaco (DGDMF) del Ministero della Salute, oggi confluita nella Direzione Generale competente per i dispositivi medici. Il Regolamento UE 2017/745 (MDR), artt. 87-92, ha rafforzato e armonizzato a livello europeo il sistema di sorveglianza post-market. Sono soggetti all'obbligo di notifica gli "utilizzatori professionali" (strutture sanitarie, operatori sanitari) che vengono a conoscenza di incidenti gravi: quelli che hanno causato o potrebbero aver causato lesioni gravi o morte del paziente o dell'operatore, o che hanno portato a un deterioramento grave dello stato di salute. La notifica al Ministero della Salute tramite il sistema NSIS/SNAM (Sistema Nazionale di Vigilanza sui DM) deve avvenire entro 10 giorni nel caso di morte o deterioramento grave imprevisto dello stato di salute, entro 30 giorni per gli altri incidenti gravi. I mancati incidenti (near miss) vanno comunque segnalati internamente e, se significativi, notificati. La struttura sanitaria deve disporre di una procedura interna di incident reporting con individuazione di un referente per la vigilanza sui dispositivi medici.
I dispositivi medici (DM) rientrano nella valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/08?
Sì. I dispositivi medici utilizzati come attrezzature di lavoro dal personale sanitario rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, in particolare nel Titolo III (artt. 69-73) dedicato all'uso delle attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro della struttura sanitaria è quindi tenuto a valutare i rischi connessi all'impiego di tali apparecchiature — rischi elettrici, meccanici, biologici, da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti — e a inserirli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In parallelo, il Regolamento UE 2017/745 (MDR) disciplina i requisiti di sicurezza e prestazione per l'immissione in commercio dei DM e impone al fabbricante di dimostrarne l'idoneità tecnica mediante il fascicolo tecnico e la valutazione clinica. Le due normative operano su piani distinti ma complementari: il Reg. UE 2017/745 governa la conformità del prodotto, il D.Lgs. 81/08 governa la sicurezza del lavoratore che lo utilizza. Entrambi i profili devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio della struttura sanitaria.
Chi è responsabile della manutenzione dei dispositivi medici in una struttura sanitaria?
La responsabilità è ripartita su più soggetti con obblighi distinti. Il fabbricante è tenuto a fornire istruzioni per l'uso (IFU) che specificano le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la periodicità delle verifiche e le qualifiche richieste al personale tecnico; tali istruzioni sono vincolanti e vanno rispettate integralmente. Il datore di lavoro della struttura sanitaria ha invece l'obbligo, ai sensi dell'art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08, di definire e attuare un programma di manutenzione pianificata delle attrezzature di lavoro, tenendo conto delle indicazioni del fabbricante e delle norme tecniche applicabili. Questo programma deve essere documentato e deve prevedere registri di manutenzione aggiornati per ogni apparecchiatura. Nel caso di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende Sanitarie sono tenute a istituire o affidare a terzi accreditati un servizio di ingegneria clinica che garantisca la gestione del parco tecnologico biomedico. La mancata manutenzione costituisce sia violazione del D.Lgs. 81/08 sia potenziale causa di incidente con DM da notificare alle autorità competenti.
Cosa si intende per "verifiche di sicurezza elettrica" dei dispositivi medici?
Le verifiche di sicurezza elettrica dei dispositivi medici sono controlli tecnici periodici volti ad accertare che le apparecchiature elettromedicali mantengano nel tempo le caratteristiche di sicurezza previste dalla norma tecnica CEI 62-5 (recepimento italiano della IEC 60601-1) e dalle sue particolari (IEC 60601-2-x). I parametri principali verificati sono: la corrente di dispersione verso terra (leakage current), la corrente di dispersione verso il paziente (patient leakage current), la resistenza di isolamento tra parti in tensione e parti accessibili, la continuità del conduttore di protezione. Le classi di sicurezza delle apparecchiature (Classe I, Classe II, Tipo B, BF, CF) determinano i valori limite ammissibili per ciascun parametro: i dispositivi di Tipo CF, destinati a contatto diretto con il cuore, sono soggetti ai limiti più stringenti. La periodicità delle verifiche dipende dalla classe e dall'ambiente di utilizzo: generalmente semestrale per apparecchiature CF in terapia intensiva e sale operatorie, annuale per apparecchiature di Classe I in ambienti ordinari. Le verifiche devono essere eseguite da personale tecnico qualificato e i risultati vanno registrati nel libro macchina o nel sistema informatico di gestione del parco tecnologico.
Come si gestisce la formazione del personale sanitario sull'uso sicuro dei DM?
La formazione del personale sanitario sull'uso sicuro dei dispositivi medici deve essere strutturata e documentata in conformità agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08. Il punto di partenza obbligatorio è la lettura e la comprensione delle istruzioni per l'uso (IFU) fornite dal fabbricante, che costituiscono il livello minimo di conoscenza richiesto a ogni operatore che utilizza il dispositivo. Le IFU devono essere disponibili in lingua italiana e accessibili nel luogo di utilizzo. La formazione si articola poi in una fase teorica (rischi connessi al dispositivo, procedure operative, interventi in caso di emergenza o malfunzionamento) e in una fase pratica con affiancamento formativo da parte di personale già qualificato o del referente tecnico del fabbricante. Ogni sessione formativa deve essere registrata nel registro della formazione aziendale, con indicazione del lavoratore, della data, del contenuto, della durata e del docente. La formazione va rinnovata in caso di introduzione di nuovi modelli o versioni aggiornate del dispositivo, di eventi avversi o mancati incidenti, di variazioni significative delle procedure operative. Il datore di lavoro risponde direttamente dell'adeguatezza del piano formativo.
I DM monouso possono essere riutilizzati in strutture sanitarie?
In linea di principio generale il riutilizzo dei dispositivi medici etichettati come monouso è vietato. Il D.Lgs. 37/2010 (attuazione della Direttiva 2007/47/CE) e il Regolamento UE 2017/745 (MDR), art. 17, stabiliscono che il riprocessamento di dispositivi monouso è consentito solo a condizioni molto specifiche e restrittive: il riprocessamento deve essere eseguito da un soggetto che rispetti i requisiti equivalenti a quelli imposti al fabbricante originale, il dispositivo riprocessato deve essere considerato un nuovo dispositivo e soggetto a nuova marcatura CE, e devono essere rispettati i requisiti di sicurezza e prestazione. Negli Stati membri in cui il riprocessamento è consentito (l'Italia non ha emanato normativa specifica di abilitazione diffusa), le strutture che intendono riprocessare devono garantire la piena tracciabilità e la conformità ai requisiti di sicurezza. In pratica, in Italia il riprocessamento di monouso da parte delle strutture sanitarie è un'area ad alto rischio normativo e di responsabilità civile e penale: la struttura che riutilizza un monouso si assume la responsabilità di fabbricante e risponde di eventuali danni al paziente. Si raccomanda di consultare il responsabile legale della struttura e di acquisire parere legale prima di adottare qualsiasi pratica di riutilizzo.
Come si notifica un incidente o mancato incidente con dispositivi medici?
La notifica degli incidenti e dei mancati incidenti con dispositivi medici è disciplinata dal D.Lgs. 37/2010 e dalle disposizioni operative della Direzione Generale Dispositivi Medici e del Farmaco (DGDMF) del Ministero della Salute, oggi confluita nella Direzione Generale competente per i dispositivi medici. Il Regolamento UE 2017/745 (MDR), artt. 87-92, ha rafforzato e armonizzato a livello europeo il sistema di sorveglianza post-market. Sono soggetti all'obbligo di notifica gli "utilizzatori professionali" (strutture sanitarie, operatori sanitari) che vengono a conoscenza di incidenti gravi: quelli che hanno causato o potrebbero aver causato lesioni gravi o morte del paziente o dell'operatore, o che hanno portato a un deterioramento grave dello stato di salute. La notifica al Ministero della Salute tramite il sistema NSIS/SNAM (Sistema Nazionale di Vigilanza sui DM) deve avvenire entro 10 giorni nel caso di morte o deterioramento grave imprevisto dello stato di salute, entro 30 giorni per gli altri incidenti gravi. I mancati incidenti (near miss) vanno comunque segnalati internamente e, se significativi, notificati. La struttura sanitaria deve disporre di una procedura interna di incident reporting con individuazione di un referente per la vigilanza sui dispositivi medici.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08, artt. 69-73 — Titolo III, uso delle attrezzature di lavoro
Regolamento UE 2017/745 (MDR) — dispositivi medici
D.Lgs. 37/2010 — attuazione Direttiva 2007/47/CE sui dispositivi medici
Norma CEI 62-5 (IEC 60601-1) — sicurezza elettrica apparecchiature elettromedicali
DGDMF Ministero della Salute — sistema NSIS/SNAM di vigilanza sui DM
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