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PEI — Piano di Emergenza Individuale per Lavoratori con Disabilità: FAQ

Risposte alle domande più frequenti sul Piano di Emergenza Individuale (PEI) per lavoratori con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva: obblighi normativi D.Lgs. 81/08, Linee Guida INAIL 2018, DM 02/09/2021, aree di attesa sicura, sedia di evacuazione, buddy e integrazione nel piano generale di emergenza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (art. 18, lett. b) obbliga il datore di lavoro a garantire l'evacuazione sicura di tutti i lavoratori, inclusi quelli con disabilità. Il Piano di Emergenza Individuale (PEI) definisce procedure personalizzate per ciascun lavoratore con ridotta capacità di esodo, individua il buddy di evacuazione e le aree di attesa sicura, e si integra nel piano generale di emergenza aziendale. Ti aiutiamo a redigere, aggiornare e testare il PEI in conformità alle Linee Guida INAIL 2018 e al Codice di Prevenzione Incendi DM 02/09/2021.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, RLS e responsabili HR in merito alla corretta predisposizione del Piano di Emergenza Individuale per i lavoratori con disabilità, con riferimento agli obblighi del D.Lgs. 81/08, alle indicazioni operative delle Linee Guida INAIL 2018 e ai requisiti tecnici del Codice di Prevenzione Incendi DM 02/09/2021.

Domande frequenti sul PEI per lavoratori con disabilitàFAQ

Cos'è il Piano di Emergenza Individuale (PEI) e chi deve redigerlo?
Il Piano di Emergenza Individuale (PEI) è un documento operativo personalizzato che descrive le procedure specifiche da adottare in caso di emergenza — incendio, terremoto, alluvione o qualsiasi evento che richieda l'evacuazione rapida dei luoghi di lavoro — per i lavoratori che presentano una disabilità motoria, sensoriale o cognitiva che ne limita l'autonomia di fuga. A differenza del piano generale di emergenza, il PEI è redatto su misura per la singola persona, tenendo conto del tipo e del grado di disabilità, della postazione di lavoro abituale, dei percorsi di esodo praticabili e delle risorse umane e tecniche disponibili. La responsabilità di redigere il PEI spetta al datore di lavoro, che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08 è obbligato a nominare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e a garantire che tali lavoratori siano adeguatamente formati. In pratica, la redazione del PEI coinvolge il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (che conosce le limitazioni funzionali del lavoratore), il lavoratore stesso e, ove presente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/1996 e DM 02/09/2021), il PEI deve essere parte integrante del Piano di Emergenza Interno (PEI aziendale) e deve essere periodicamente verificato in esercitazioni pratiche.
Qual è il quadro normativo che obbliga le aziende a predisporre il PEI per lavoratori con disabilità?
Il PEI trova la sua base giuridica primaria nell'art. 18, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che obbliga il datore di lavoro a "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza". L'art. 28, che disciplina il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), impone la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli connessi alla presenza di lavoratori con ridotte capacità di esodo. Un riferimento tecnico fondamentale sono le Linee Guida INAIL "Evacuazione delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro" (2018), che forniscono metodologie operative dettagliate per la redazione del PEI e la progettazione delle aree di attesa sicura. Il DM 02/09/2021 (aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi), nella sezione S.4 dedicata all'esodo, introduce il concetto di "misure compensative" per le persone con ridotta capacità di movimento, comprese le aree di attesa sicura ("Area of Rescue Assistance"). Va citata anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 01/03/2002, che già anticipava i criteri per l'evacuazione dei disabili nelle strutture scolastiche, principi estesi poi a tutti i luoghi di lavoro. A livello internazionale, lo standard ISO 21542:2021 "Building construction — Accessibility and usability of the built environment" e le norme UNI 11024 offrono ulteriori linee di indirizzo per la progettazione dei percorsi di esodo accessibili.
Come si redige concretamente un PEI: valutazione, percorsi di esodo, buddy e aree di attesa?
La redazione del PEI segue un processo strutturato in quattro fasi. La prima fase è la valutazione funzionale della persona: il medico competente, con il consenso del lavoratore, descrive le limitazioni specifiche (mobilità ridotta, assenza di udito, difficoltà visiva, disabilità cognitiva) senza necessariamente indicare la diagnosi clinica. Si determinano le capacità residue: il lavoratore riesce a camminare autonomamente su percorsi piani? Utilizza una sedia a rotelle manuale o elettrica? Riesce a sentire l'allarme acustico? Ha bisogno di supporto per comprendere le istruzioni? La seconda fase è la mappatura dei percorsi di esodo: si individuano tutte le vie di uscita praticabili dalla postazione abituale del lavoratore, evidenziando eventuali ostacoli (gradini, porte pesanti, percorsi stretti), le vie alternative e i punti critici. La terza fase è l'individuazione del "buddy" (accompagnatore di emergenza): si designa formalmente uno o preferibilmente due colleghi che, in caso di emergenza, affiancheranno il lavoratore con disabilità, conoscono il PEI e sono addestrati all'uso delle eventuali attrezzature di evacuazione (sedie di evacuazione, evacuachair). Il buddy riceve formazione dedicata e viene inserito nei turni in modo da essere sempre presente quando il lavoratore con disabilità è in servizio. La quarta fase è l'individuazione dell'area di attesa sicura: se l'esodo immediato non è possibile (es. presenza di scale), si identifica un compartimento antincendio protetto dove il lavoratore attende i soccorritori, dotato di comunicazione con il punto di comando. Il documento finale include planimetrie annotate, elenco nominativo del buddy, procedure passo-passo, numero di emergenza interno e modalità di aggiornamento.
Cosa sono le Aree di Attesa Sicura (Area of Rescue Assistance) e quali requisiti tecnici devono avere?
Le Aree di Attesa Sicura (AAS), denominate in ambito anglosassone "Area of Rescue Assistance", sono spazi protetti all'interno dell'edificio dove i lavoratori che non possono evacuare autonomamente si rifugiano in attesa dei soccorsi, senza ostruire i percorsi di esodo utilizzati dagli altri occupanti. Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, sezione S.4) e le Linee Guida INAIL 2018 ne definiscono i requisiti minimi. Sul piano strutturale, l'AAS deve essere realizzata all'interno di un compartimento antincendio con resistenza al fuoco adeguata alla categoria di rischio dell'attività (normalmente REI 60 o REI 90): questo garantisce che l'area rimanga sicura per il tempo necessario all'intervento dei Vigili del Fuoco. La superficie minima deve essere sufficiente ad ospitare la sedia a rotelle più una persona di supporto (almeno 0,9 m x 1,4 m per postazione), con possibilità di manovra. Le porte di accesso devono essere REI almeno quanto la compartimentazione e dotate di chiudiporta automatico. Fondamentale è il sistema di comunicazione bidirezionale con il punto di gestione dell'emergenza: un citofono o interfono con batteria tampone, oppure un sistema radio, consente al lavoratore di segnalare la propria posizione ai soccorritori. L'AAS deve essere chiaramente segnalata con apposita segnaletica di sicurezza (pittogramma ISO 7010 E007), illuminata con luce di emergenza autonoma e priva di materiali combustibili. Negli edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione rilevante, le AAS vengono di norma ricavate nei pianerottoli scale protetti o in locali appositi adiacenti al vano scala. Nelle strutture esistenti dove la realizzazione di AAS compartimentate è tecnicamente impossibile, il PEI deve prevedere procedure alternative, generalmente l'evacuazione anticipata o la presenza costante del buddy.
Come si struttura il PEI per un lavoratore con disabilità motoria in carrozzina?
Il PEI per un lavoratore che utilizza la sedia a rotelle (manuale o elettronica) deve affrontare il problema principale dell'inaccessibilità delle scale, che rappresentano la via di esodo prevalente negli edifici pluripiano in caso di emergenza. La prima soluzione da valutare è la ricollocazione della postazione lavorativa al piano terra o al primo piano raggiungibile da rampa di uscita diretta: quando tecnicamente e organizzativamente possibile, questa è la misura di prevenzione più efficace perché elimina alla radice il problema. Quando la postazione al piano terra non è praticabile, si valutano le soluzioni per i piani superiori. Gli ascensori antincendio (EN 81-72) sono dispositivi specificamente progettati per resistere all'incendio e per essere utilizzati dai Vigili del Fuoco e dai lavoratori con disabilità in fase di evacuazione: a differenza degli ascensori ordinari, che devono essere messi fuori servizio in emergenza, quelli antincendio possono continuare a funzionare. La loro installazione è costosa e riguarda prevalentemente edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti. Negli edifici esistenti senza ascensore antincendio, la soluzione più diffusa è la sedia di evacuazione (evacuachair o evacuation chair), un dispositivo a guida manuale dotato di ruote gommate e cingoli in grado di scendere i gradini in modo controllato, utilizzato dal buddy opportunamente addestrato. Le norme di riferimento per queste attrezzature sono le BS 9999 e le indicazioni del fabbricante; il personale deve essere addestrato attraverso prove pratiche ripetute almeno annualmente. Per le carrozzine elettriche pesanti, le sedie di evacuazione standard potrebbero non essere utilizzabili: in questi casi il PEI deve prevedere il trasferimento su una sedia di evacuazione leggera, oppure l'utilizzo di teli di evacuazione (evacuation sheet) su superfici piane, o ancora l'allertamento anticipato affinché i Vigili del Fuoco possano intervenire. Il PEI deve specificare chiaramente il percorso, il punto di raccolta e le modalità di trasferimento dal mezzo di locomozione abituale al dispositivo di evacuazione.
Come si adatta il PEI per lavoratori con disabilità sensoriale (non udenti e non vedenti)?
La disabilità sensoriale richiede interventi specifici sui sistemi di allerta e orientamento, dato che i tradizionali sistemi di allarme antincendio — basati prevalentemente su segnali acustici — non raggiungono efficacemente i lavoratori non udenti, e i segnali visivi non sono percepiti dai lavoratori non vedenti. Per i lavoratori con perdita dell'udito grave o totale (ipoacusia severa, sordità), il PEI deve prevedere sistemi di allerta integrativi al segnale acustico. I principali sono: dispositivi di avvisamento vibrante (wearable vibrating pager) collegati al sistema di allarme antincendio, che il lavoratore indossa al polso o alla cintura; lampeggianti e beacon luminosi ad alta intensità (strobo) installati nelle aree di lavoro abituali e nei servizi igienici, sincronizzati con la centrale antincendio; sistema di avviso tramite SMS o notifica push su smartphone, realizzabile con moduli aggiuntivi collegati alla centrale antincendio; intervento diretto del buddy che raggiunge fisicamente il lavoratore non udente per comunicare l'emergenza con un segnale visivo concordato. Il piano deve indicare anche il percorso di esodo, che per la persona non udente non è ostacolato in sé, ma richiede che i colleghi siano informati di non allontanarsi senza prima avvisarla. Per i lavoratori con disabilità visiva grave o cecità totale, il problema principale è l'orientamento lungo i percorsi di esodo in condizioni di panico e affollamento. Il PEI deve prevedere: un buddy dedicato che accompagni fisicamente il lavoratore lungo il percorso, utilizzando la tecnica di guida vedente (lavoratore non vedente tiene il braccio del buddy); percorsi di esodo dotati di indicatori tattili a pavimento (strisce percorso guida LOGES) che il lavoratore conosce e ha sperimentato in esercitazione; familiarizzazione anticipata con i percorsi, effettuata in condizioni normali per memorizzare la sequenza di uscita. In entrambi i casi, le esercitazioni specifiche con il lavoratore interessato sono indispensabili per validare l'efficacia delle misure.
Come si struttura il PEI per lavoratori con disabilità cognitiva o disturbi dello spettro autistico?
La disabilità cognitiva — che include disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico (DSA), disturbi della memoria e dell'attenzione — presenta sfide specifiche nella gestione dell'emergenza legate alla comprensione delle istruzioni, alla gestione dell'ansia e all'adattamento a situazioni impreviste. Una persona con disabilità cognitiva potrebbe non comprendere il significato dell'allarme antincendio, non seguire percorsi che si discostano dalla routine quotidiana, o reagire con comportamenti di panico che ostacolano la propria evacuazione. Il PEI per lavoratori con disabilità cognitiva deve essere costruito con il diretto coinvolgimento del lavoratore, dei suoi familiari o del tutore legale, e degli eventuali operatori di supporto. Le istruzioni devono essere semplificate al massimo: idealmente una sequenza di 3-5 passaggi illustrati con immagini (simboli pittografici AAC — Comunicazione Aumentativa Alternativa), plastificati e affissi in modo visibile nella postazione di lavoro. Il buddy per la disabilità cognitiva deve essere permanente — cioè un collega specificamente formato che lavora in prossimità e si occupa di accompagnare il lavoratore in caso di emergenza fin dal primo suono dell'allarme, senza attendere che il lavoratore reagisca autonomamente. La formazione del buddy deve includere: nozioni di base sulla disabilità cognitiva specifica del lavoratore, tecniche di comunicazione aumentativa, gestione delle reazioni di panico (contenimento e rassicurazione), percorso specifico di evacuazione. Le esercitazioni devono essere dedicate: il lavoratore con disabilità cognitiva non può partecipare alle esercitazioni generali senza adeguata preparazione, perché l'imprevedibilità della situazione può generare reazioni di forte stress. Si consiglia di effettuare almeno una prova personalizzata, concordata in anticipo e a basso impatto emotivo, per familiarizzare con i percorsi e le procedure. Il PEI deve prevedere anche una zona di raccolta specifica, separata dalla folla del punto di raccolta generale, dove il lavoratore possa essere assistito in un ambiente meno stimolante.
Come si integra il PEI nel piano generale di emergenza e quando deve essere aggiornato?
Il PEI non è un documento separato e autonomo, ma un allegato personalizzato del Piano di Emergenza Interno aziendale. L'integrazione avviene su due livelli. Sul piano documentale, il Piano di Emergenza Interno deve contenere una sezione specifica dedicata ai lavoratori con disabilità, con i riferimenti ai singoli PEI (che per ragioni di privacy non devono riportare le diagnosi cliniche, ma solo le misure operative). L'Addetto all'Emergenza che coordina l'evacuazione deve sapere quante persone con disabilità sono presenti, dove si trovano, qual è il loro PEI e chi è il loro buddy. Sul piano operativo, le procedure di allarme e di evacuazione generale devono essere coordinate con le procedure del PEI: ad esempio, se un lavoratore deve attendere in un'area di attesa sicura, il coordinatore dell'emergenza deve sapere che quella persona non raggiungerà il punto di raccolta esterno e deve comunicarlo ai soccorritori. Riguardo agli aggiornamenti, il PEI deve essere revisionato ogni volta che cambia una delle condizioni su cui si basa: cambio della postazione lavorativa o del piano di lavoro del lavoratore; modifiche ai percorsi di esodo (ristrutturazioni, nuovi arredi, variazioni del lay-out); cambiamento del buddy (per dimissioni, cambio di reparto, malattia prolungata); variazioni delle condizioni di salute del lavoratore, segnalate dal medico competente nel giudizio di idoneità; introduzione di nuove attrezzature di evacuazione. In assenza di variazioni, si raccomanda una revisione almeno annuale in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08. Le esercitazioni di evacuazione, obbligatorie almeno una volta l'anno per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi, devono includere uno scenario che testi le procedure del PEI, con la partecipazione (quando possibile e concordata) del lavoratore interessato.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è il Piano di Emergenza Individuale (PEI) e chi deve redigerlo?
Il Piano di Emergenza Individuale (PEI) è un documento operativo personalizzato che descrive le procedure specifiche da adottare in caso di emergenza — incendio, terremoto, alluvione o qualsiasi evento che richieda l'evacuazione rapida dei luoghi di lavoro — per i lavoratori che presentano una disabilità motoria, sensoriale o cognitiva che ne limita l'autonomia di fuga. A differenza del piano generale di emergenza, il PEI è redatto su misura per la singola persona, tenendo conto del tipo e del grado di disabilità, della postazione di lavoro abituale, dei percorsi di esodo praticabili e delle risorse umane e tecniche disponibili. La responsabilità di redigere il PEI spetta al datore di lavoro, che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08 è obbligato a nominare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e a garantire che tali lavoratori siano adeguatamente formati. In pratica, la redazione del PEI coinvolge il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente (che conosce le limitazioni funzionali del lavoratore), il lavoratore stesso e, ove presente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/1996 e DM 02/09/2021), il PEI deve essere parte integrante del Piano di Emergenza Interno (PEI aziendale) e deve essere periodicamente verificato in esercitazioni pratiche.
Qual è il quadro normativo che obbliga le aziende a predisporre il PEI per lavoratori con disabilità?
Il PEI trova la sua base giuridica primaria nell'art. 18, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che obbliga il datore di lavoro a "designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza". L'art. 28, che disciplina il contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), impone la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli connessi alla presenza di lavoratori con ridotte capacità di esodo. Un riferimento tecnico fondamentale sono le Linee Guida INAIL "Evacuazione delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro" (2018), che forniscono metodologie operative dettagliate per la redazione del PEI e la progettazione delle aree di attesa sicura. Il DM 02/09/2021 (aggiornamento del Codice di Prevenzione Incendi), nella sezione S.4 dedicata all'esodo, introduce il concetto di "misure compensative" per le persone con ridotta capacità di movimento, comprese le aree di attesa sicura ("Area of Rescue Assistance"). Va citata anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 01/03/2002, che già anticipava i criteri per l'evacuazione dei disabili nelle strutture scolastiche, principi estesi poi a tutti i luoghi di lavoro. A livello internazionale, lo standard ISO 21542:2021 "Building construction — Accessibility and usability of the built environment" e le norme UNI 11024 offrono ulteriori linee di indirizzo per la progettazione dei percorsi di esodo accessibili.
Come si redige concretamente un PEI: valutazione, percorsi di esodo, buddy e aree di attesa?
La redazione del PEI segue un processo strutturato in quattro fasi. La prima fase è la valutazione funzionale della persona: il medico competente, con il consenso del lavoratore, descrive le limitazioni specifiche (mobilità ridotta, assenza di udito, difficoltà visiva, disabilità cognitiva) senza necessariamente indicare la diagnosi clinica. Si determinano le capacità residue: il lavoratore riesce a camminare autonomamente su percorsi piani? Utilizza una sedia a rotelle manuale o elettrica? Riesce a sentire l'allarme acustico? Ha bisogno di supporto per comprendere le istruzioni? La seconda fase è la mappatura dei percorsi di esodo: si individuano tutte le vie di uscita praticabili dalla postazione abituale del lavoratore, evidenziando eventuali ostacoli (gradini, porte pesanti, percorsi stretti), le vie alternative e i punti critici. La terza fase è l'individuazione del "buddy" (accompagnatore di emergenza): si designa formalmente uno o preferibilmente due colleghi che, in caso di emergenza, affiancheranno il lavoratore con disabilità, conoscono il PEI e sono addestrati all'uso delle eventuali attrezzature di evacuazione (sedie di evacuazione, evacuachair). Il buddy riceve formazione dedicata e viene inserito nei turni in modo da essere sempre presente quando il lavoratore con disabilità è in servizio. La quarta fase è l'individuazione dell'area di attesa sicura: se l'esodo immediato non è possibile (es. presenza di scale), si identifica un compartimento antincendio protetto dove il lavoratore attende i soccorritori, dotato di comunicazione con il punto di comando. Il documento finale include planimetrie annotate, elenco nominativo del buddy, procedure passo-passo, numero di emergenza interno e modalità di aggiornamento.
Cosa sono le Aree di Attesa Sicura (Area of Rescue Assistance) e quali requisiti tecnici devono avere?
Le Aree di Attesa Sicura (AAS), denominate in ambito anglosassone "Area of Rescue Assistance", sono spazi protetti all'interno dell'edificio dove i lavoratori che non possono evacuare autonomamente si rifugiano in attesa dei soccorsi, senza ostruire i percorsi di esodo utilizzati dagli altri occupanti. Il DM 02/09/2021 (Codice di Prevenzione Incendi, sezione S.4) e le Linee Guida INAIL 2018 ne definiscono i requisiti minimi. Sul piano strutturale, l'AAS deve essere realizzata all'interno di un compartimento antincendio con resistenza al fuoco adeguata alla categoria di rischio dell'attività (normalmente REI 60 o REI 90): questo garantisce che l'area rimanga sicura per il tempo necessario all'intervento dei Vigili del Fuoco. La superficie minima deve essere sufficiente ad ospitare la sedia a rotelle più una persona di supporto (almeno 0,9 m x 1,4 m per postazione), con possibilità di manovra. Le porte di accesso devono essere REI almeno quanto la compartimentazione e dotate di chiudiporta automatico. Fondamentale è il sistema di comunicazione bidirezionale con il punto di gestione dell'emergenza: un citofono o interfono con batteria tampone, oppure un sistema radio, consente al lavoratore di segnalare la propria posizione ai soccorritori. L'AAS deve essere chiaramente segnalata con apposita segnaletica di sicurezza (pittogramma ISO 7010 E007), illuminata con luce di emergenza autonoma e priva di materiali combustibili. Negli edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione rilevante, le AAS vengono di norma ricavate nei pianerottoli scale protetti o in locali appositi adiacenti al vano scala. Nelle strutture esistenti dove la realizzazione di AAS compartimentate è tecnicamente impossibile, il PEI deve prevedere procedure alternative, generalmente l'evacuazione anticipata o la presenza costante del buddy.
Come si struttura il PEI per un lavoratore con disabilità motoria in carrozzina?
Il PEI per un lavoratore che utilizza la sedia a rotelle (manuale o elettronica) deve affrontare il problema principale dell'inaccessibilità delle scale, che rappresentano la via di esodo prevalente negli edifici pluripiano in caso di emergenza. La prima soluzione da valutare è la ricollocazione della postazione lavorativa al piano terra o al primo piano raggiungibile da rampa di uscita diretta: quando tecnicamente e organizzativamente possibile, questa è la misura di prevenzione più efficace perché elimina alla radice il problema. Quando la postazione al piano terra non è praticabile, si valutano le soluzioni per i piani superiori. Gli ascensori antincendio (EN 81-72) sono dispositivi specificamente progettati per resistere all'incendio e per essere utilizzati dai Vigili del Fuoco e dai lavoratori con disabilità in fase di evacuazione: a differenza degli ascensori ordinari, che devono essere messi fuori servizio in emergenza, quelli antincendio possono continuare a funzionare. La loro installazione è costosa e riguarda prevalentemente edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni importanti. Negli edifici esistenti senza ascensore antincendio, la soluzione più diffusa è la sedia di evacuazione (evacuachair o evacuation chair), un dispositivo a guida manuale dotato di ruote gommate e cingoli in grado di scendere i gradini in modo controllato, utilizzato dal buddy opportunamente addestrato. Le norme di riferimento per queste attrezzature sono le BS 9999 e le indicazioni del fabbricante; il personale deve essere addestrato attraverso prove pratiche ripetute almeno annualmente. Per le carrozzine elettriche pesanti, le sedie di evacuazione standard potrebbero non essere utilizzabili: in questi casi il PEI deve prevedere il trasferimento su una sedia di evacuazione leggera, oppure l'utilizzo di teli di evacuazione (evacuation sheet) su superfici piane, o ancora l'allertamento anticipato affinché i Vigili del Fuoco possano intervenire. Il PEI deve specificare chiaramente il percorso, il punto di raccolta e le modalità di trasferimento dal mezzo di locomozione abituale al dispositivo di evacuazione.
Come si adatta il PEI per lavoratori con disabilità sensoriale (non udenti e non vedenti)?
La disabilità sensoriale richiede interventi specifici sui sistemi di allerta e orientamento, dato che i tradizionali sistemi di allarme antincendio — basati prevalentemente su segnali acustici — non raggiungono efficacemente i lavoratori non udenti, e i segnali visivi non sono percepiti dai lavoratori non vedenti. Per i lavoratori con perdita dell'udito grave o totale (ipoacusia severa, sordità), il PEI deve prevedere sistemi di allerta integrativi al segnale acustico. I principali sono: dispositivi di avvisamento vibrante (wearable vibrating pager) collegati al sistema di allarme antincendio, che il lavoratore indossa al polso o alla cintura; lampeggianti e beacon luminosi ad alta intensità (strobo) installati nelle aree di lavoro abituali e nei servizi igienici, sincronizzati con la centrale antincendio; sistema di avviso tramite SMS o notifica push su smartphone, realizzabile con moduli aggiuntivi collegati alla centrale antincendio; intervento diretto del buddy che raggiunge fisicamente il lavoratore non udente per comunicare l'emergenza con un segnale visivo concordato. Il piano deve indicare anche il percorso di esodo, che per la persona non udente non è ostacolato in sé, ma richiede che i colleghi siano informati di non allontanarsi senza prima avvisarla. Per i lavoratori con disabilità visiva grave o cecità totale, il problema principale è l'orientamento lungo i percorsi di esodo in condizioni di panico e affollamento. Il PEI deve prevedere: un buddy dedicato che accompagni fisicamente il lavoratore lungo il percorso, utilizzando la tecnica di guida vedente (lavoratore non vedente tiene il braccio del buddy); percorsi di esodo dotati di indicatori tattili a pavimento (strisce percorso guida LOGES) che il lavoratore conosce e ha sperimentato in esercitazione; familiarizzazione anticipata con i percorsi, effettuata in condizioni normali per memorizzare la sequenza di uscita. In entrambi i casi, le esercitazioni specifiche con il lavoratore interessato sono indispensabili per validare l'efficacia delle misure.
Come si struttura il PEI per lavoratori con disabilità cognitiva o disturbi dello spettro autistico?
La disabilità cognitiva — che include disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico (DSA), disturbi della memoria e dell'attenzione — presenta sfide specifiche nella gestione dell'emergenza legate alla comprensione delle istruzioni, alla gestione dell'ansia e all'adattamento a situazioni impreviste. Una persona con disabilità cognitiva potrebbe non comprendere il significato dell'allarme antincendio, non seguire percorsi che si discostano dalla routine quotidiana, o reagire con comportamenti di panico che ostacolano la propria evacuazione. Il PEI per lavoratori con disabilità cognitiva deve essere costruito con il diretto coinvolgimento del lavoratore, dei suoi familiari o del tutore legale, e degli eventuali operatori di supporto. Le istruzioni devono essere semplificate al massimo: idealmente una sequenza di 3-5 passaggi illustrati con immagini (simboli pittografici AAC — Comunicazione Aumentativa Alternativa), plastificati e affissi in modo visibile nella postazione di lavoro. Il buddy per la disabilità cognitiva deve essere permanente — cioè un collega specificamente formato che lavora in prossimità e si occupa di accompagnare il lavoratore in caso di emergenza fin dal primo suono dell'allarme, senza attendere che il lavoratore reagisca autonomamente. La formazione del buddy deve includere: nozioni di base sulla disabilità cognitiva specifica del lavoratore, tecniche di comunicazione aumentativa, gestione delle reazioni di panico (contenimento e rassicurazione), percorso specifico di evacuazione. Le esercitazioni devono essere dedicate: il lavoratore con disabilità cognitiva non può partecipare alle esercitazioni generali senza adeguata preparazione, perché l'imprevedibilità della situazione può generare reazioni di forte stress. Si consiglia di effettuare almeno una prova personalizzata, concordata in anticipo e a basso impatto emotivo, per familiarizzare con i percorsi e le procedure. Il PEI deve prevedere anche una zona di raccolta specifica, separata dalla folla del punto di raccolta generale, dove il lavoratore possa essere assistito in un ambiente meno stimolante.
Come si integra il PEI nel piano generale di emergenza e quando deve essere aggiornato?
Il PEI non è un documento separato e autonomo, ma un allegato personalizzato del Piano di Emergenza Interno aziendale. L'integrazione avviene su due livelli. Sul piano documentale, il Piano di Emergenza Interno deve contenere una sezione specifica dedicata ai lavoratori con disabilità, con i riferimenti ai singoli PEI (che per ragioni di privacy non devono riportare le diagnosi cliniche, ma solo le misure operative). L'Addetto all'Emergenza che coordina l'evacuazione deve sapere quante persone con disabilità sono presenti, dove si trovano, qual è il loro PEI e chi è il loro buddy. Sul piano operativo, le procedure di allarme e di evacuazione generale devono essere coordinate con le procedure del PEI: ad esempio, se un lavoratore deve attendere in un'area di attesa sicura, il coordinatore dell'emergenza deve sapere che quella persona non raggiungerà il punto di raccolta esterno e deve comunicarlo ai soccorritori. Riguardo agli aggiornamenti, il PEI deve essere revisionato ogni volta che cambia una delle condizioni su cui si basa: cambio della postazione lavorativa o del piano di lavoro del lavoratore; modifiche ai percorsi di esodo (ristrutturazioni, nuovi arredi, variazioni del lay-out); cambiamento del buddy (per dimissioni, cambio di reparto, malattia prolungata); variazioni delle condizioni di salute del lavoratore, segnalate dal medico competente nel giudizio di idoneità; introduzione di nuove attrezzature di evacuazione. In assenza di variazioni, si raccomanda una revisione almeno annuale in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08. Le esercitazioni di evacuazione, obbligatorie almeno una volta l'anno per le attività soggette al Codice di Prevenzione Incendi, devono includere uno scenario che testi le procedure del PEI, con la partecipazione (quando possibile e concordata) del lavoratore interessato.

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