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FAQ Cassa Integrazione Guadagni e Obblighi di Formazione Sicurezza

I lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni mantengono lo status di lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08: gli obblighi di formazione sulla sicurezza restano attivi e la sospensione dal lavoro può essere utilizzata produttivamente per completare o aggiornare la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Durante la CIG ordinaria, straordinaria e in deroga il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto: i lavoratori mantengono il diritto-dovere alla formazione sulla sicurezza previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08. La sospensione può essere utilizzata produttivamente per completare o aggiornare la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, anche attraverso percorsi finanziati da Fondi Interprofessionali o dal Fondo Sociale Europeo, senza oneri aggiuntivi per l'azienda.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili delle risorse umane in merito alla gestione degli obblighi formativi sulla sicurezza durante i periodi di Cassa Integrazione Guadagni, con riferimento al D.Lgs. 81/08, al D.Lgs. 148/2015 e all'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.

Domande frequenti su CIG e formazione sicurezzaFAQ

I lavoratori in CIG devono fare la formazione sicurezza?
Sì. Durante la Cassa Integrazione Guadagni — ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga — il rapporto di lavoro rimane giuridicamente in essere: è sospesa la prestazione lavorativa, non il rapporto contrattuale. Di conseguenza i lavoratori mantengono lo status di "lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e sono soggetti a tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano, incluso l'obbligo di formazione sulla sicurezza previsto dagli artt. 36 e 37. Il datore di lavoro non può considerare il periodo di sospensione come interruzione del ciclo formativo: gli attestati continuano a maturare e le scadenze dei corsi di aggiornamento rimangono operative. Anzi, la sospensione rappresenta un'opportunità concreta per effettuare o completare la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, evitando di sottrarre ore alla produzione al momento del rientro.
La formazione fatta durante la CIG vale come ore di formazione obbligatoria?
Sì, a pieno titolo. Le ore di formazione sulla sicurezza svolte durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni sono riconosciute come ore di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, esattamente come se fossero svolte durante l'ordinaria attività lavorativa. Questo vale sia per la formazione generale e specifica dei lavoratori (artt. 36-37 D.Lgs. 81/08) sia per i corsi destinati alle figure della prevenzione (RSPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, preposti). L'unica condizione è che i corsi siano erogati da soggetti formatori accreditati, rispettino i contenuti e le durate minimi previsti dalla normativa vigente e vengano documentati con registro presenze e attestati rilasciati al termine. Gli attestati così ottenuti hanno piena validità legale e decorrono dalla data di completamento del corso, indipendentemente dallo stato di sospensione del lavoratore.
Chi paga la formazione durante la CIG?
Il finanziamento della formazione durante la CIG può avvenire attraverso più canali. In primo luogo, il datore di lavoro può sostenerne direttamente il costo, beneficiando però di specifici strumenti agevolativi. I Fondi Paritetici Interprofessionali (come Fondimpresa, Fondirigenti, For.Te) consentono di finanziare piani formativi aziendali anche durante la sospensione dal lavoro, attraverso risorse accumulate tramite i contributi dello 0,30% versati all'INPS. In secondo luogo, la normativa sulla CIG straordinaria prevede la possibilità di affiancare programmi di formazione o riqualificazione finanziati dalle Regioni con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), spesso a costo zero per l'azienda. In questi casi i lavoratori partecipano al corso durante l'orario di sospensione e le relative ore possono essere computate nell'ambito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS. È consigliabile verificare le disposizioni regionali specifiche e i bandi attivi, poiché le modalità variano da Regione a Regione.
Il datore può far partecipare i lavoratori in CIG a corsi FSE finanziati?
Sì, ed è anzi una delle soluzioni più utilizzate nella pratica. La partecipazione dei lavoratori in CIG a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) è espressamente prevista e incentivata dalla normativa. Il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, che ha riorganizzato la disciplina degli ammortizzatori sociali, prevede che ai programmi di CIGS possano essere abbinati percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Le Regioni, attraverso i propri programmi operativi FSE, pubblicano avvisi specifici per la formazione dei lavoratori sospesi, spesso con priorità per le imprese in CIG. In questi percorsi il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale e, parallelamente, acquisisce competenze professionali e/o di sicurezza sul lavoro certificate. Per i corsi di sicurezza, il datore di lavoro deve accertarsi che il percorso FSE rispetti i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 in termini di contenuti, durata e qualificazione dei docenti, affinché gli attestati rilasciati abbiano piena validità ai fini del D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se un lavoratore in CIG si infortuna durante la formazione?
Se il lavoratore si infortuna durante un corso di formazione sulla sicurezza svolto nel periodo di CIG, l'evento è coperto dall'assicurazione INAIL. Il lavoratore, pur essendo in stato di sospensione dalla prestazione lavorativa, mantiene la tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi anche durante la CIG. L'infortunio occorso durante la formazione è classificato come infortunio in occasione di lavoro, con diritto alle prestazioni INAIL (indennità temporanea, rendita, cure mediche). Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio all'INAIL nei termini di legge (art. 53 D.P.R. 1124/1965) e a comunicarlo all'INPS qualora il lavoratore sia in trattamento di integrazione salariale, poiché il periodo di inabilità temporanea assoluta sospende il trattamento CIG e viene sostituito dall'indennità INAIL. È necessario verificare se il corso si svolge in azienda o presso un ente formatore esterno, poiché in quest'ultimo caso potrebbe rilevare anche la responsabilità dell'ente ospitante.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche durante la CIG?
La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, è strettamente connessa all'esposizione a rischi specifici durante la prestazione lavorativa. Durante il periodo di CIG, in cui la prestazione è sospesa, le visite periodiche di sorveglianza sanitaria possono in linea di principio essere posticipate alla ripresa dell'attività lavorativa, poiché viene meno l'esposizione al rischio che ne giustifica la periodicità. Tuttavia il medico competente deve essere consultato caso per caso: per alcune mansioni con rischi sanitari rilevanti (es. esposizione a sostanze pericolose, lavori notturni, videoterminali) è opportuno mantenere la periodicità prevista anche durante la sospensione, soprattutto se il periodo di CIG è breve. Al rientro dalla CIG, prima di reimmettere il lavoratore nella mansione specifica, il medico competente può richiedere una visita di idoneità, in particolare se la sospensione è stata prolungata o se le condizioni di salute del lavoratore sono mutate nel frattempo. Il datore di lavoro deve coordinarsi con il medico competente per pianificare correttamente le visite.
Rientro dalla CIG: il DVR va aggiornato?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato al rientro dalla CIG ogni qualvolta si verifichino le condizioni previste dall'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08: variazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, infortuni significativi, o indicazioni del medico competente. Se il periodo di CIG ha comportato modifiche al ciclo produttivo (nuovi macchinari, nuove lavorazioni, riduzione del personale con ridistribuzione dei compiti, cambiamenti nei turni), il DVR deve essere rivisto per riflettere la nuova realtà operativa. Anche una semplice ripresa dell'attività dopo una sospensione prolungata richiede una verifica della validità della valutazione esistente: possono essere cambiate le condizioni ambientali, possono essere stati introdotti nuovi agenti chimici o fisici, oppure i lavoratori possono aver acquisito nuove competenze durante la formazione svolta in CIG. Il DVR aggiornato deve essere condiviso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prima della ripresa effettiva dell'attività.
Le scadenze degli attestati di formazione si calcolano anche durante la CIG?
Sì, il decorso del tempo per il calcolo delle scadenze degli attestati di formazione non si interrompe durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni. La normativa — sia il D.Lgs. 81/08 sia l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e i successivi accordi di aggiornamento — non prevede alcuna sospensione dei termini di validità degli attestati in ragione della sospensione del rapporto di lavoro. Pertanto, se un attestato di formazione (es. corso per lavoratori, corso per preposti, corso addetti antincendio, corso primo soccorso) scade durante il periodo di CIG, l'aggiornamento deve essere effettuato entro la scadenza prevista, anche se il lavoratore non sta prestando attività. Questa è proprio una delle ragioni per cui è opportuno sfruttare il periodo di sospensione per organizzare corsi di aggiornamento: al rientro in azienda tutti gli attestati risulteranno validi e il datore di lavoro potrà reimmettere i lavoratori nella mansione senza rischio di inadempimento. Ignorare le scadenze durante la CIG espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

I lavoratori in CIG devono fare la formazione sicurezza?
Sì. Durante la Cassa Integrazione Guadagni — ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) o in deroga — il rapporto di lavoro rimane giuridicamente in essere: è sospesa la prestazione lavorativa, non il rapporto contrattuale. Di conseguenza i lavoratori mantengono lo status di "lavoratori" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e sono soggetti a tutti gli obblighi e i diritti che ne derivano, incluso l'obbligo di formazione sulla sicurezza previsto dagli artt. 36 e 37. Il datore di lavoro non può considerare il periodo di sospensione come interruzione del ciclo formativo: gli attestati continuano a maturare e le scadenze dei corsi di aggiornamento rimangono operative. Anzi, la sospensione rappresenta un'opportunità concreta per effettuare o completare la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, evitando di sottrarre ore alla produzione al momento del rientro.
La formazione fatta durante la CIG vale come ore di formazione obbligatoria?
Sì, a pieno titolo. Le ore di formazione sulla sicurezza svolte durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni sono riconosciute come ore di formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, esattamente come se fossero svolte durante l'ordinaria attività lavorativa. Questo vale sia per la formazione generale e specifica dei lavoratori (artt. 36-37 D.Lgs. 81/08) sia per i corsi destinati alle figure della prevenzione (RSPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, preposti). L'unica condizione è che i corsi siano erogati da soggetti formatori accreditati, rispettino i contenuti e le durate minimi previsti dalla normativa vigente e vengano documentati con registro presenze e attestati rilasciati al termine. Gli attestati così ottenuti hanno piena validità legale e decorrono dalla data di completamento del corso, indipendentemente dallo stato di sospensione del lavoratore.
Chi paga la formazione durante la CIG?
Il finanziamento della formazione durante la CIG può avvenire attraverso più canali. In primo luogo, il datore di lavoro può sostenerne direttamente il costo, beneficiando però di specifici strumenti agevolativi. I Fondi Paritetici Interprofessionali (come Fondimpresa, Fondirigenti, For.Te) consentono di finanziare piani formativi aziendali anche durante la sospensione dal lavoro, attraverso risorse accumulate tramite i contributi dello 0,30% versati all'INPS. In secondo luogo, la normativa sulla CIG straordinaria prevede la possibilità di affiancare programmi di formazione o riqualificazione finanziati dalle Regioni con risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE), spesso a costo zero per l'azienda. In questi casi i lavoratori partecipano al corso durante l'orario di sospensione e le relative ore possono essere computate nell'ambito del trattamento di integrazione salariale, previa autorizzazione dell'INPS. È consigliabile verificare le disposizioni regionali specifiche e i bandi attivi, poiché le modalità variano da Regione a Regione.
Il datore può far partecipare i lavoratori in CIG a corsi FSE finanziati?
Sì, ed è anzi una delle soluzioni più utilizzate nella pratica. La partecipazione dei lavoratori in CIG a corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) è espressamente prevista e incentivata dalla normativa. Il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, che ha riorganizzato la disciplina degli ammortizzatori sociali, prevede che ai programmi di CIGS possano essere abbinati percorsi di formazione e riqualificazione professionale. Le Regioni, attraverso i propri programmi operativi FSE, pubblicano avvisi specifici per la formazione dei lavoratori sospesi, spesso con priorità per le imprese in CIG. In questi percorsi il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale e, parallelamente, acquisisce competenze professionali e/o di sicurezza sul lavoro certificate. Per i corsi di sicurezza, il datore di lavoro deve accertarsi che il percorso FSE rispetti i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 in termini di contenuti, durata e qualificazione dei docenti, affinché gli attestati rilasciati abbiano piena validità ai fini del D.Lgs. 81/08.
Cosa succede se un lavoratore in CIG si infortuna durante la formazione?
Se il lavoratore si infortuna durante un corso di formazione sulla sicurezza svolto nel periodo di CIG, l'evento è coperto dall'assicurazione INAIL. Il lavoratore, pur essendo in stato di sospensione dalla prestazione lavorativa, mantiene la tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutta la durata del rapporto di lavoro, quindi anche durante la CIG. L'infortunio occorso durante la formazione è classificato come infortunio in occasione di lavoro, con diritto alle prestazioni INAIL (indennità temporanea, rendita, cure mediche). Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio all'INAIL nei termini di legge (art. 53 D.P.R. 1124/1965) e a comunicarlo all'INPS qualora il lavoratore sia in trattamento di integrazione salariale, poiché il periodo di inabilità temporanea assoluta sospende il trattamento CIG e viene sostituito dall'indennità INAIL. È necessario verificare se il corso si svolge in azienda o presso un ente formatore esterno, poiché in quest'ultimo caso potrebbe rilevare anche la responsabilità dell'ente ospitante.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria anche durante la CIG?
La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, è strettamente connessa all'esposizione a rischi specifici durante la prestazione lavorativa. Durante il periodo di CIG, in cui la prestazione è sospesa, le visite periodiche di sorveglianza sanitaria possono in linea di principio essere posticipate alla ripresa dell'attività lavorativa, poiché viene meno l'esposizione al rischio che ne giustifica la periodicità. Tuttavia il medico competente deve essere consultato caso per caso: per alcune mansioni con rischi sanitari rilevanti (es. esposizione a sostanze pericolose, lavori notturni, videoterminali) è opportuno mantenere la periodicità prevista anche durante la sospensione, soprattutto se il periodo di CIG è breve. Al rientro dalla CIG, prima di reimmettere il lavoratore nella mansione specifica, il medico competente può richiedere una visita di idoneità, in particolare se la sospensione è stata prolungata o se le condizioni di salute del lavoratore sono mutate nel frattempo. Il datore di lavoro deve coordinarsi con il medico competente per pianificare correttamente le visite.
Rientro dalla CIG: il DVR va aggiornato?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato al rientro dalla CIG ogni qualvolta si verifichino le condizioni previste dall'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08: variazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, infortuni significativi, o indicazioni del medico competente. Se il periodo di CIG ha comportato modifiche al ciclo produttivo (nuovi macchinari, nuove lavorazioni, riduzione del personale con ridistribuzione dei compiti, cambiamenti nei turni), il DVR deve essere rivisto per riflettere la nuova realtà operativa. Anche una semplice ripresa dell'attività dopo una sospensione prolungata richiede una verifica della validità della valutazione esistente: possono essere cambiate le condizioni ambientali, possono essere stati introdotti nuovi agenti chimici o fisici, oppure i lavoratori possono aver acquisito nuove competenze durante la formazione svolta in CIG. Il DVR aggiornato deve essere condiviso con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) prima della ripresa effettiva dell'attività.
Le scadenze degli attestati di formazione si calcolano anche durante la CIG?
Sì, il decorso del tempo per il calcolo delle scadenze degli attestati di formazione non si interrompe durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni. La normativa — sia il D.Lgs. 81/08 sia l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e i successivi accordi di aggiornamento — non prevede alcuna sospensione dei termini di validità degli attestati in ragione della sospensione del rapporto di lavoro. Pertanto, se un attestato di formazione (es. corso per lavoratori, corso per preposti, corso addetti antincendio, corso primo soccorso) scade durante il periodo di CIG, l'aggiornamento deve essere effettuato entro la scadenza prevista, anche se il lavoratore non sta prestando attività. Questa è proprio una delle ragioni per cui è opportuno sfruttare il periodo di sospensione per organizzare corsi di aggiornamento: al rientro in azienda tutti gli attestati risulteranno validi e il datore di lavoro potrà reimmettere i lavoratori nella mansione senza rischio di inadempimento. Ignorare le scadenze durante la CIG espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 36-37 — Informazione e formazione dei lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione obbligatoria sulla sicurezza
  • D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 — Riforma degli ammortizzatori sociali (CIG)
  • Legge 23 luglio 1991 n. 223 — CIGS e liste di mobilità
  • Circ. INPS n. 197/2015 — Istruzioni operative D.Lgs. 148/2015

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