Codice ATECO 2025
Il codice 33.20 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Carichi sospesi durante posizionamento e montaggio delle macchine
- Lavori in quota su impianti, linee e strutture
- Rischio elettrico nei collegamenti e negli avviamenti
- Lavori presso stabilimenti dei clienti con rischi da interferenza
- Prove e avviamenti con organi in movimento non ancora protetti
- Trasferte e guida di veicoli
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Montaggio nello stabilimento di un altro
L'installatore lavora spesso con lo stabilimento del cliente in attività. Prima di iniziare servono informazioni sui rischi del sito, un accordo su aree, orari e percorsi e, quando previsto, il DUVRI del committente. Durante l'avviamento le protezioni definitive possono non essere ancora installate: l'area va delimitata e le prove fatte con procedure scritte.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 33.20
- DVR dell'impresa e scambio di informazioni con ogni committente; DUVRI quando previsto (art. 26 D.Lgs. 81/2008)
- Se l'installazione comporta lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X), si applica il Titolo IV: POS, idoneità tecnico-professionale e patente a crediti
- Piano di sollevamento per le macchine di grandi dimensioni
- Qualifiche per i lavori elettrici (norma CEI 11-27)
- Procedura di arresto e blocco delle energie (lucchetto e cartellino) per manutenzioni, pulizie e sblocchi
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori elettrici e attribuzione delle qualifiche PES/PAV/PEI (norma CEI 11-27) per collaudi e interventi sotto tensione o in prossimità
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Abilitazione per gru e piattaforme di lavoro elevabili
- Formazione per DPI anticaduta
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 33.20: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) per conto del committente, nei cantieri soggetti al Titolo IV
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Avviamenti di prova con protezioni mancanti e area non delimitata
- Sollevamenti improvvisati con mezzi del cliente non verificati