Alla ricezione di una segnalazione whistleblowing su violazioni di sicurezza: accusa ricevuta per iscritto entro 7 giorni dalla segnalazione (art. 5 co. 1 lett. a D.Lgs. 24/2023), avvia un'istruttoria interna documentata, adotta misure di protezione dell'identità del segnalante e divieto di misure ritorsive, e fornisci un riscontro motivato entro 3 mesi (art. 5 co. 1 lett. b). Se la violazione riguarda rischi gravi per la sicurezza, coinvolgi tempestivamente RSPP e medico competente e valuta se segnalare agli organi di vigilanza competenti.
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La situazione
Il D.Lgs. 24/2023 — che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 — obbliga le organizzazioni con 50 o più dipendenti a istituire canali interni di segnalazione per le violazioni del diritto dell'Unione e nazionale, incluse le violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Le situazioni più frequenti che danno origine a segnalazioni whistleblowing in materia di sicurezza includono:
- DVR mancante o non aggiornato: il lavoratore segnala che il Documento di Valutazione dei Rischi non esiste o non rispecchia i rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro (art. 17 D.Lgs. 81/08).
- DPI non forniti o inadeguati: segnalazione relativa alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale o alla fornitura di DPI non conformi ai rischi presenti (artt. 74-79 D.Lgs. 81/08).
- Formazione e informazione non erogate: il lavoratore denuncia di non aver ricevuto la formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 o dell'Accordo Stato-Regioni.
- Macchinari pericolosi o non conformi: segnalazione di attrezzature di lavoro prive di marcatura CE, senza dichiarazione di conformità, o con dispositivi di sicurezza manomessi o disabilitati (art. 70 D.Lgs. 81/08).
- Altre violazioni di sicurezza: mancata nomina di figure obbligatorie (RSPP, medico competente), assenza del registro infortuni aggiornato, condizioni dei luoghi di lavoro non conformi al Titolo II D.Lgs. 81/08.
L'obbligo di istituire il canale interno di segnalazione riguarda anche le organizzazioni del settore privato con meno di 50 dipendenti che operano in settori specifici (servizi finanziari, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio). Per le violazioni di sicurezza sul lavoro, il canale whistleblowing si affianca — senza sostituirli — ai canali già esistenti di segnalazione agli organi di vigilanza (INL, INAIL, ASL).
Cosa rischi
- Sanzioni per mancata istituzione del canale interno (art. 21 D.Lgs. 24/2023): l'ANAC può irrogare sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro nei confronti del soggetto obbligato che non ha istituito il canale di segnalazione, non ha adottato procedure per effettuare e gestire le segnalazioni, o ha ostacolato le segnalazioni.
- Sanzioni per misure ritorsive (art. 21 D.Lgs. 24/2023): chi adotta misure ritorsive nei confronti del segnalante rischia sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro. Il segnalante gode della presunzione di ritorsione in caso di provvedimenti sfavorevoli adottati dopo la segnalazione.
- Responsabilità per violazioni di sicurezza non sanate: se la segnalazione whistleblowing riguarda violazioni reali di sicurezza e il datore non le corregge, rimane esposto alle sanzioni penali e amministrative del D.Lgs. 81/08, oltre alla responsabilità civile in caso di infortunio o malattia professionale conseguente.
- Segnalazione esterna all'ANAC o agli organi di vigilanza: se il segnalante non riceve riscontro entro 3 mesi o ritiene che la segnalazione interna non sia stata gestita correttamente, può presentare segnalazione esterna all'ANAC (art. 7 D.Lgs. 24/2023) o direttamente agli organi di vigilanza (INL, INAIL, ASL). Una gestione inaccurata aumenta il rischio di ispezioni.
Cosa devi fare ora
Accusare ricevuta della segnalazione entro 7 giorni
Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (art. 5 co. 1 lett. a D.Lgs. 24/2023), invia al segnalante un'accusa di ricevuta scritta. Se il canale è anonimo, l'accusa va depositata nel sistema in modo che il segnalante possa verificarla. Registra la segnalazione nel registro interno delle segnalazioni con data, protocollo e tipologia di violazione segnalata, senza annotare dati identificativi del segnalante in forma non protetta.
Proteggere l'identità del segnalante e vietare misure ritorsive
Adotta immediatamente misure di riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12 D.Lgs. 24/2023). Informa tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria del divieto di misure ritorsive dirette o indirette. Documenta per iscritto il divieto di ritorsioni comunicato ai responsabili delle aree interessate dalla segnalazione.
Avviare l'istruttoria interna sulla violazione di sicurezza segnalata
Assegna la gestione dell'istruttoria a un soggetto o ufficio competente (gestore del canale, responsabile compliance, RSPP per gli aspetti tecnici). Analizza la violazione segnalata: verifica documentazione DVR, registro formazione, schede di consegna DPI, libretti di uso e manutenzione delle attrezzature. Coinvolgi RSPP e, se necessario, medico competente per la valutazione tecnica del rischio. Sopralluogo nell'area interessata con documentazione fotografica e annotazione delle non conformità riscontrate.
Adottare misure correttive prioritarie se la violazione è confermata
Se l'istruttoria conferma la violazione di sicurezza, adotta misure correttive in ordine di priorità: immediata messa in sicurezza se vi sono rischi gravi e imminenti (art. 45 D.Lgs. 81/08), aggiornamento del DVR, fornitura dei DPI mancanti, programmazione della formazione non erogata, messa a norma o sostituzione dei macchinari non conformi. Documenta tutte le misure adottate con date e responsabili dell'attuazione.
Valutare se segnalare agli organi di vigilanza o all'ANAC
Se la violazione di sicurezza configura un reato o una violazione grave del D.Lgs. 81/08, valuta con il consulente legale se sussiste l'obbligo di segnalazione agli organi di vigilanza competenti: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), INAIL per gli infortuni, ASL/SPRESAL per le malattie professionali e i rischi per la salute. La segnalazione esterna è obbligatoria nei casi previsti dalla legge (es. infortuni gravi ex art. 54 D.Lgs. 81/08) indipendentemente dal canale whistleblowing.
Fornire riscontro motivato al segnalante entro 3 mesi
Entro 3 mesi dalla data dell'accusa di ricevuta (o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni — art. 5 co. 1 lett. b D.Lgs. 24/2023), fornisci al segnalante un riscontro scritto sulle misure previste o adottate o in corso di adozione. Il riscontro deve essere motivato: se la segnalazione è stata ritenuta infondata, indica le ragioni. Se sono state adottate misure correttive, descrivile in termini generali senza compromettere la riservatezza delle persone coinvolte.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Accusa di ricevuta della segnalazione al segnalante | Entro 7 giorni dalla ricezione | Urgente |
| Registrazione nel registro segnalazioni e protezione identità segnalante | Contestualmente all'accusa di ricevuta | Urgente |
| Comunicazione del divieto di ritorsioni ai responsabili coinvolti | Entro 24-48 ore dalla ricezione | Urgente |
| Avvio istruttoria interna con coinvolgimento RSPP | Entro 7 giorni dalla ricezione | Alta |
| Adozione misure correttive urgenti se la violazione è confermata | Appena confermata la violazione, senza indugio | Alta |
| Riscontro motivato al segnalante | Entro 3 mesi dall'accusa di ricevuta | Media |
Documenti che servono
Documentazione necessaria
- Registro interno delle segnalazioni whistleblowing
- Policy whistleblowing (procedura interna)
- Accusa di ricevuta e riscontro al segnalante
- Documentazione delle misure correttive adottate
Come ti possiamo aiutare
Ti supportiamo nella verifica della conformità al D.Lgs. 24/2023: analizziamo se la tua organizzazione supera la soglia dei 50 dipendenti e se rientra nei soggetti obbligati, verifichiamo che il canale interno di segnalazione sia stato istituito correttamente e che la procedura interna sia adeguata ai requisiti di legge.
Quando ricevi una segnalazione whistleblowing su violazioni di sicurezza, ti assistiamo nell'istruttoria tecnica: coinvolgiamo l'RSPP per la verifica delle non conformità segnalate (DVR, DPI, formazione, macchinari), ti aiutiamo a documentare le misure correttive adottate e a predisporre il riscontro al segnalante nei termini previsti dall'art. 5 D.Lgs. 24/2023. Ti indichiamo anche quando è necessario coinvolgere gli organi di vigilanza (INL, INAIL, ASL).
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Scopri il servizioApprofondisci
- DVR — Documento di Valutazione dei Rischi
- RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Ispezioni sul lavoro: come prepararsi
Domande frequentiFAQ
Tutte le aziende sono obbligate a istituire un canale whistleblowing?
Cosa rischia il datore di lavoro se adotta misure ritorsive contro il segnalante?
Il segnalante può segnalare direttamente all'ANAC o all'Ispettorato del Lavoro senza passare dal canale interno?
Come si protegge la riservatezza del segnalante durante l'istruttoria interna?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 24/2023 art. 4 — soggetti obbligati a istituire il canale interno
- D.Lgs. 24/2023 art. 5 — obbligo di accusa di ricevuta (7 giorni) e riscontro (3 mesi)
- D.Lgs. 24/2023 art. 7 — segnalazione esterna all'ANAC
- D.Lgs. 24/2023 art. 12 — riservatezza dell'identità del segnalante
- D.Lgs. 24/2023 art. 17 — divieto di misure ritorsive
- D.Lgs. 24/2023 art. 21 — sanzioni (da €10.000 a €50.000)
- Direttiva UE 2019/1937 — protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- D.Lgs. 81/08 artt. 17, 37, 45, 54, 70, 74-79 — obblighi di sicurezza correlati
Fonti normative
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