Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Cosa fare se…

Ho ricevuto una segnalazione whistleblowing su rischi sicurezza: cosa fare

Un lavoratore ha segnalato violazioni di sicurezza — DVR mancante, DPI non forniti, formazione non erogata o macchinari pericolosi — attraverso il canale di whistleblowing. Il D.Lgs. 24/2023 impone obblighi precisi di risposta e protezione del segnalante. Vediamo insieme la procedura da seguire.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Alla ricezione di una segnalazione whistleblowing su violazioni di sicurezza: accusa ricevuta per iscritto entro 7 giorni dalla segnalazione (art. 5 co. 1 lett. a D.Lgs. 24/2023), avvia un'istruttoria interna documentata, adotta misure di protezione dell'identità del segnalante e divieto di misure ritorsive, e fornisci un riscontro motivato entro 3 mesi (art. 5 co. 1 lett. b). Se la violazione riguarda rischi gravi per la sicurezza, coinvolgi tempestivamente RSPP e medico competente e valuta se segnalare agli organi di vigilanza competenti.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

La situazione

Il D.Lgs. 24/2023 — che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 — obbliga le organizzazioni con 50 o più dipendenti a istituire canali interni di segnalazione per le violazioni del diritto dell'Unione e nazionale, incluse le violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Le situazioni più frequenti che danno origine a segnalazioni whistleblowing in materia di sicurezza includono:

L'obbligo di istituire il canale interno di segnalazione riguarda anche le organizzazioni del settore privato con meno di 50 dipendenti che operano in settori specifici (servizi finanziari, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio). Per le violazioni di sicurezza sul lavoro, il canale whistleblowing si affianca — senza sostituirli — ai canali già esistenti di segnalazione agli organi di vigilanza (INL, INAIL, ASL).

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Accusare ricevuta della segnalazione entro 7 giorni

    Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione (art. 5 co. 1 lett. a D.Lgs. 24/2023), invia al segnalante un'accusa di ricevuta scritta. Se il canale è anonimo, l'accusa va depositata nel sistema in modo che il segnalante possa verificarla. Registra la segnalazione nel registro interno delle segnalazioni con data, protocollo e tipologia di violazione segnalata, senza annotare dati identificativi del segnalante in forma non protetta.

  2. Proteggere l'identità del segnalante e vietare misure ritorsive

    Adotta immediatamente misure di riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 12 D.Lgs. 24/2023). Informa tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria del divieto di misure ritorsive dirette o indirette. Documenta per iscritto il divieto di ritorsioni comunicato ai responsabili delle aree interessate dalla segnalazione.

  3. Avviare l'istruttoria interna sulla violazione di sicurezza segnalata

    Assegna la gestione dell'istruttoria a un soggetto o ufficio competente (gestore del canale, responsabile compliance, RSPP per gli aspetti tecnici). Analizza la violazione segnalata: verifica documentazione DVR, registro formazione, schede di consegna DPI, libretti di uso e manutenzione delle attrezzature. Coinvolgi RSPP e, se necessario, medico competente per la valutazione tecnica del rischio. Sopralluogo nell'area interessata con documentazione fotografica e annotazione delle non conformità riscontrate.

  4. Adottare misure correttive prioritarie se la violazione è confermata

    Se l'istruttoria conferma la violazione di sicurezza, adotta misure correttive in ordine di priorità: immediata messa in sicurezza se vi sono rischi gravi e imminenti (art. 45 D.Lgs. 81/08), aggiornamento del DVR, fornitura dei DPI mancanti, programmazione della formazione non erogata, messa a norma o sostituzione dei macchinari non conformi. Documenta tutte le misure adottate con date e responsabili dell'attuazione.

  5. Valutare se segnalare agli organi di vigilanza o all'ANAC

    Se la violazione di sicurezza configura un reato o una violazione grave del D.Lgs. 81/08, valuta con il consulente legale se sussiste l'obbligo di segnalazione agli organi di vigilanza competenti: Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), INAIL per gli infortuni, ASL/SPRESAL per le malattie professionali e i rischi per la salute. La segnalazione esterna è obbligatoria nei casi previsti dalla legge (es. infortuni gravi ex art. 54 D.Lgs. 81/08) indipendentemente dal canale whistleblowing.

  6. Fornire riscontro motivato al segnalante entro 3 mesi

    Entro 3 mesi dalla data dell'accusa di ricevuta (o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni — art. 5 co. 1 lett. b D.Lgs. 24/2023), fornisci al segnalante un riscontro scritto sulle misure previste o adottate o in corso di adozione. Il riscontro deve essere motivato: se la segnalazione è stata ritenuta infondata, indica le ragioni. Se sono state adottate misure correttive, descrivile in termini generali senza compromettere la riservatezza delle persone coinvolte.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Accusa di ricevuta della segnalazione al segnalanteEntro 7 giorni dalla ricezioneUrgente
Registrazione nel registro segnalazioni e protezione identità segnalanteContestualmente all'accusa di ricevutaUrgente
Comunicazione del divieto di ritorsioni ai responsabili coinvoltiEntro 24-48 ore dalla ricezioneUrgente
Avvio istruttoria interna con coinvolgimento RSPPEntro 7 giorni dalla ricezioneAlta
Adozione misure correttive urgenti se la violazione è confermataAppena confermata la violazione, senza indugioAlta
Riscontro motivato al segnalanteEntro 3 mesi dall'accusa di ricevutaMedia

Documenti che servono

Documentazione necessaria

  • Registro interno delle segnalazioni whistleblowing
  • Policy whistleblowing (procedura interna)
  • Accusa di ricevuta e riscontro al segnalante
  • Documentazione delle misure correttive adottate

Come ti possiamo aiutare

Ti supportiamo nella verifica della conformità al D.Lgs. 24/2023: analizziamo se la tua organizzazione supera la soglia dei 50 dipendenti e se rientra nei soggetti obbligati, verifichiamo che il canale interno di segnalazione sia stato istituito correttamente e che la procedura interna sia adeguata ai requisiti di legge.

Quando ricevi una segnalazione whistleblowing su violazioni di sicurezza, ti assistiamo nell'istruttoria tecnica: coinvolgiamo l'RSPP per la verifica delle non conformità segnalate (DVR, DPI, formazione, macchinari), ti aiutiamo a documentare le misure correttive adottate e a predisporre il riscontro al segnalante nei termini previsti dall'art. 5 D.Lgs. 24/2023. Ti indichiamo anche quando è necessario coinvolgere gli organi di vigilanza (INL, INAIL, ASL).

Servizio dedicato

Abbonamento consulenza annuale

Presidio tecnico continuativo su sicurezza sul lavoro e HACCP: aggiornamenti documentali, scadenze e supporto operativo.

Scopri il servizio

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Tutte le aziende sono obbligate a istituire un canale whistleblowing?
L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione riguarda i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati (art. 4 co. 1 D.Lgs. 24/2023). Indipendentemente dalla dimensione, sono obbligate anche le organizzazioni che operano in settori specifici (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) e gli enti del settore pubblico. Le aziende con meno di 50 dipendenti non rientrano nell'obbligo, salvo che appartengano ai settori sopra indicati.
Cosa rischia il datore di lavoro se adotta misure ritorsive contro il segnalante?
Il D.Lgs. 24/2023 prevede sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 euro per chi adotta misure ritorsive nei confronti del segnalante (art. 21). La legge introduce una presunzione relativa di ritorsività: qualsiasi atto pregiudizievole adottato nei confronti del segnalante dopo la segnalazione si presume ritorsivo, salvo che il datore dimostri che l'atto è fondato su ragioni estranee alla segnalazione. Il segnalante ha inoltre diritto al risarcimento del danno.
Il segnalante può segnalare direttamente all'ANAC o all'Ispettorato del Lavoro senza passare dal canale interno?
Sì. Il D.Lgs. 24/2023 prevede sia la segnalazione interna che quella esterna. Il segnalante può rivolgersi direttamente all'ANAC (segnalazione esterna — art. 7) se ha già presentato segnalazione interna senza ricevere riscontro nei termini, oppure se ritiene che la segnalazione interna non sarà gestita efficacemente, oppure se teme ritorsioni. Per le violazioni di sicurezza sul lavoro, il lavoratore può segnalare in parallelo o in alternativa agli organi di vigilanza (INL, ASL/SPRESAL) indipendentemente dal canale whistleblowing.
Come si protegge la riservatezza del segnalante durante l'istruttoria interna?
L'identità del segnalante è protetta durante tutta la gestione della segnalazione (art. 12 D.Lgs. 24/2023): non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione senza il consenso espresso del segnalante. I dati personali vanno trattati nel rispetto del GDPR (Reg. UE 2016/679). L'identità del segnalante può essere rivelata solo quando sia strettamente necessario nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o giudiziari e con le garanzie previste dall'art. 12 co. 5 D.Lgs. 24/2023.

Riferimenti normativi

Fonti normative

Vuoi gestire questa situazione con un professionista al tuo fianco?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, predisporre i documenti e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.