Quando un lavoratore comunica il rientro dopo oltre 60 giorni continuativi di assenza, il datore di lavoro deve convocare il medico competente per la visita medica di rientro al lavoro (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08), che deve svolgersi prima della ripresa effettiva dell"attività. Il medico competente emette un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere: idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni, non idoneo temporaneo, non idoneo permanente. Il datore deve recepire le prescrizioni nell"organizzazione del lavoro, valutare mansioni alternative in caso di inidoneità (art. 42 D.Lgs. 81/08), aggiornare la cartella sanitaria e, se la mansione viene modificata, aggiornare il DVR.
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La situazione
Il D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act — deleghe) ha introdotto nell"art. 41 del D.Lgs. 81/08 la lettera e-ter, che prevede la visita medica di rientro al lavoro come tipologia autonoma di sorveglianza sanitaria. L"obbligo si applica a tutte le assenze continuative superiori a 60 giorni, indipendentemente dalla causa: malattia comune, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità. Prima di questa modifica la visita di rientro era prevista solo in alcuni contratti collettivi o in caso di malattia professionale.
La ratio della norma è tutelare la salute del lavoratore verificando che le eventuali sequele della malattia o dell"infortunio siano compatibili con la mansione specifica a cui viene riassegnato. Non si tratta di una visita generica: il medico competente valuta l"idoneità alla specifica mansione tenendo conto dei rischi della postazione di lavoro, dei carichi fisici e cognitivi, delle sostanze eventualmente manipolate e degli strumenti utilizzati.
Il giudizio del medico competente può assumere quattro forme:
- Idoneo: il lavoratore può riprendere la mansione senza alcuna limitazione.
- Idoneo con limitazioni o prescrizioni: il lavoratore può riprendere la mansione ma con adattamenti specifici (es. esclusione da certi compiti, riduzione oraria, ausili ergonomici, limitazione del carico sollevabile).
- Non idoneo temporaneo: il lavoratore non può riprendere la mansione per un periodo determinato — va individuata una mansione alternativa compatibile.
- Non idoneo permanente: il lavoratore non può più svolgere la mansione specifica — il datore deve avviare la procedura di repêchage (ricerca di mansione compatibile) ex art. 42 D.Lgs. 81/08.
Se durante l"assenza il lavoratore ha acquisito un"invalidità riconosciuta, possono applicarsi le tutele della L. 104/1992 (permessi, priorità nel part-time). Se l"assenza è conseguenza di malattia professionale, il rientro è connesso alla sorveglianza sanitaria specifica e alla possibile ridefinizione della mansione per eliminare l"esposizione al rischio che ha causato la patologia.
Cosa rischi
- Far riprendere il lavoro senza visita medica preventiva: la visita di rientro deve precedere la ripresa effettiva. Consentire al lavoratore di iniziare a lavorare prima del giudizio di idoneità costituisce violazione dell"art. 41 D.Lgs. 81/08, sanzionata con ammenda a carico del datore di lavoro e del medico competente.
- Non recepire le prescrizioni del medico competente: se il MC prescrive limitazioni e il datore le ignora, il lavoratore opera in condizioni non compatibili con il suo stato di salute. In caso di nuovo infortunio o aggravamento, la responsabilità del datore è aggravata.
- Licenziare senza verificare l"esistenza di mansioni alternative: in caso di inidoneità permanente, il licenziamento è legittimo solo come extrema ratio, dopo aver dimostrato l"impossibilità di adibire il lavoratore a qualsiasi altra mansione compatibile (obbligo di repêchage — Cass. Lav. n. 28815/2019). Il licenziamento prematuro espone a reintegra e risarcimento.
- Non aggiornare il DVR dopo la modifica della mansione: se la mansione viene adattata o il lavoratore viene ricollocato, il DVR deve essere aggiornato per riflettere la nuova valutazione dei rischi. L"omissione costituisce violazione dell"art. 29 D.Lgs. 81/08.
- Omettere la comunicazione del giudizio al lavoratore: il giudizio di idoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il lavoratore ha diritto a ricorrere all"organo di vigilanza (ASL/ATS) entro 30 giorni se non concorda con il giudizio.
- Non verificare il CCNL applicabile per il reinserimento graduale: molti contratti collettivi (es. commercio, metalmeccanico) prevedono procedure specifiche di reinserimento graduale, in particolare per lavoratori oncologici. Ignorarle può comportare violazione del contratto collettivo applicato.
Cosa devi fare ora
Ricezione della comunicazione di rientro e convocazione del medico competente
Non appena il lavoratore comunica la data prevista di rientro, il datore di lavoro contatta il medico competente per pianificare la visita di rientro al lavoro. La visita deve avvenire prima del giorno di ripresa effettiva del lavoro, non il giorno stesso. Se la data di rientro è imminente, l'urgenza deve essere comunicata al MC per garantire la tempestività. Il MC deve essere informato della durata dell'assenza, della causa (nei limiti del rispetto della privacy) e della mansione specifica cui il lavoratore sarà riassegnato.
Visita medica di rientro obbligatoria (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08)
Il medico competente effettua la visita medica di rientro valutando l'idoneità alla mansione specifica. La visita include l'esame della documentazione sanitaria (lettere di dimissione, referti), una valutazione clinica e il confronto con il profilo di rischio della mansione. Il MC emette il giudizio di idoneità su apposito modulo (allegato 3A del D.M. 9 luglio 2012) che deve essere consegnato al datore di lavoro e al lavoratore. Il lavoratore ha 30 giorni per ricorrere all'organo di vigilanza (ASL/ATS) se non concorda con il giudizio.
Gestione del giudizio di idoneità con limitazioni o prescrizioni
Se il MC giudica il lavoratore idoneo con limitazioni, il datore deve recepire le prescrizioni nell'organizzazione del lavoro prima della ripresa. Le prescrizioni possono riguardare: esclusione da mansioni specifiche (es. lavori in quota, movimentazione carichi oltre un certo peso), riduzione oraria, adeguamenti ergonomici della postazione, utilizzo di ausili, esclusione da turni notturni. Il datore deve documentare le misure adottate per adempiere alle prescrizioni e verificare periodicamente il loro mantenimento.
Inidoneità temporanea: individuazione della mansione alternativa
Se il MC giudica il lavoratore temporaneamente non idoneo alla mansione specifica, il datore deve individuare una mansione alternativa compatibile con lo stato di salute, senza riduzione della retribuzione (art. 42 D.Lgs. 81/08). La mansione alternativa può essere di pari livello o anche di livello inferiore (con mantenimento della retribuzione precedente). La ricollocazione è temporanea: alla scadenza indicata dal MC, si procede a una nuova visita per la valutazione dell'idoneità alla mansione originaria.
Inidoneità permanente: procedura di repêchage e valutazione delle opzioni
Se il MC giudica il lavoratore permanentemente non idoneo alla mansione specifica, il datore deve avviare la procedura di repêchage: ricerca documentata di tutte le mansioni disponibili in azienda compatibili con lo stato di salute del lavoratore, in ordine decrescente di equivalenza. Il lavoratore deve essere adibito a una mansione equivalente o, se non disponibile, a una mansione inferiore (con mantenimento della retribuzione). Solo se nessuna mansione compatibile è disponibile o praticabile, il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 3 L. 604/1966) diventa ipotizzabile, previo parere legale.
Reinserimento graduale concordato: verifica del CCNL e accordo tripartito
Molti CCNL (commercio, industria, artigianato) prevedono procedure di reinserimento graduale, in particolare per lavoratori che hanno subito gravi patologie (oncologiche, neurologiche, cardiovascolari). Il reinserimento graduale può prevedere orario part-time temporaneo, riduzione del carico di lavoro, affiancamento. L'accordo tra datore di lavoro, lavoratore e medico competente deve essere formalizzato per iscritto. Verificare sempre il CCNL applicabile per cogliere eventuali diritti aggiuntivi del lavoratore.
Aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio da parte del MC
Il medico competente aggiorna la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/08) con il nuovo giudizio di idoneità, le eventuali limitazioni e le misure prescritte. La cartella è custodita dal MC con salvaguardia del segreto professionale; il lavoratore ha diritto a riceverne copia alla cessazione del rapporto o a richiesta. Il datore deve conservare copia del giudizio di idoneità.
Comunicazione al lavoratore e informativa all'RLS
Il giudizio di idoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere informato delle misure adottate in forma anonima e aggregata, in modo da non violare la privacy del lavoratore. L'RLS ha diritto di accedere alle informazioni aggregate sulla sorveglianza sanitaria (art. 50 c. 1 lett. e D.Lgs. 81/08).
Aggiornamento del DVR e verifica delle tutele aggiuntive applicabili
Se la mansione del lavoratore viene adattata o modificata in modo permanente, il DVR deve essere aggiornato per riflettere la nuova valutazione dei rischi della postazione adattata (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08). Verificare inoltre se il lavoratore ha maturato il diritto a permessi L. 104/1992 (se ha acquisito un'invalidità durante l'assenza) o se la patologia rientra tra quelle che danno diritto a tutele specifiche previste dal CCNL (es. aspettativa non retribuita aggiuntiva per malattia oncologica).
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Convocazione del medico competente per visita di rientro | Appena ricevuta la comunicazione di rientro del lavoratore — visita prima del giorno di ripresa | Urgente |
| Recepimento delle prescrizioni del MC nell'organizzazione del lavoro | Immediatamente, prima della ripresa del lavoro | Urgente |
| Comunicazione scritta del giudizio al lavoratore | Contestualmente all'emissione del giudizio da parte del MC | Urgente |
| Individuazione mansione alternativa in caso di inidoneità temporanea o permanente | Entro il giorno di rientro previsto — nessuna ripresa prima dell'adeguamento | Urgente |
| Verifica del CCNL applicabile per procedure di reinserimento graduale | Prima della definizione delle modalità di rientro | Alta |
| Avvio procedura di repêchage documentata (se inidoneità permanente) | Contestualmente al giudizio di inidoneità permanente | Alta |
| Aggiornamento del DVR se la mansione viene modificata stabilmente | Entro 30 giorni dalla modifica organizzativa | Alta |
| Informativa anonima all'RLS sulle misure adottate | Entro la prima riunione periodica utile | Media |
| Verifica tutele L. 104/1992 se il lavoratore ha acquisito un'invalidità | In fase di reinserimento, prima della ripresa | Media |
| Pianificazione visita di verifica al termine del periodo di inidoneità temporanea | Alla scadenza indicata nel giudizio del MC | Pianificare |
Documenti che servono
Documenti e adempimenti per il rientro dalla lunga malattia
- Comunicazione scritta del rientro del lavoratore (data prevista, mansione di riassegnazione)
- Convocazione del medico competente per visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08
- Giudizio di idoneità alla mansione specifica (all. 3A D.M. 9 luglio 2012) firmato dal MC
- Documentazione delle misure adottate per recepire le prescrizioni del MC
- Accordo scritto di reinserimento graduale (se previsto da CCNL o concordato tripartito)
- Comunicazione scritta del giudizio al lavoratore con avviso del diritto di ricorso (30 giorni)
- Aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio a cura del MC
- Informativa anonima all'RLS sulle misure di reinserimento adottate
- Aggiornamento del DVR (se la mansione viene modificata in modo stabile)
- Documentazione della procedura di repêchage (se inidoneità permanente): elenco mansioni analizzate
- Eventuale verifica del riconoscimento L. 104/1992 e dei relativi permessi spettanti
- Registrazione della visita nel registro della sorveglianza sanitaria aziendale
Come ti possiamo aiutare
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico del tuo lavoratore: dalla corretta gestione della convocazione del medico competente — con i tempi giusti rispetto alla data di rientro — al coordinamento con il MC per la visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08. Supportiamo la gestione documentale del giudizio di idoneità, la formalizzazione delle misure adottate per recepire le prescrizioni e, se necessario, la procedura di repêchage in caso di inidoneità permanente.
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Scopri il servizioApprofondisci
- Cosa fare se il lavoratore è inidoneo alla mansione
- Cosa fare per la nomina del medico competente
- Cosa fare per i lavoratori fragili
- Cosa fare per l'inserimento di un lavoratore disabile
- Aggiornamento del DVR: quando e come
Domande frequentiFAQ
La visita di rientro è obbligatoria anche per malattie comuni come influenza o raffreddore se l'assenza supera 60 giorni?
Il datore di lavoro può rifiutarsi di adeguare la mansione alle prescrizioni del medico competente?
Cosa succede se il lavoratore risulta non idoneo permanentemente alla sua mansione?
Il reinserimento graduale a part-time deve essere concordato con il sindacato?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 2 lett. e-ter — Visita medica di rientro al lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni
- D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 6 — Comunicazione del giudizio di idoneità al lavoratore e al datore di lavoro
- D.Lgs. 81/08 art. 42 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
- D.Lgs. 81/08 art. 25 c. 1 lett. c — Obblighi del medico competente: cartella sanitaria e di rischio
- D.Lgs. 81/08 art. 50 c. 1 lett. e — Diritti del RLS: accesso alle informazioni sulla sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/08 art. 29 c. 3 — Aggiornamento del DVR in caso di modifica dell"organizzazione del lavoro
- D.Lgs. 151/2015 — Modifica art. 41 D.Lgs. 81/08: introduzione della visita di rientro al lavoro
- L. 604/1966 art. 3 — Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità sopravvenuta)
- L. 104/1992 — Tutele per lavoratori con disabilità o che assistono familiari disabili
- Cass. Lav. n. 28815/2019 — Obbligo di repêchage prima del licenziamento per inidoneità
- D.M. 9 luglio 2012 all. 3A — Modello di giudizio di idoneità alla mansione specifica
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo unico sicurezza sul lavoro (artt. 41-42)
- D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 — Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione (Jobs Act deleghe) — modifica art. 41 lett. e-ter
- Legge 15 luglio 1966 n. 604 — Norme sui licenziamenti individuali (art. 3)
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 — Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Cass. Lav. n. 28815/2019 — Inidoneità sopravvenuta e obbligo di repêchage
- D.M. 9 luglio 2012 — Modelli di cartella sanitaria e di rischio e giudizio di idoneità (all. 3A)
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