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Cosa fare se…

Rientro del lavoratore dopo lunga malattia: visita medica obbligatoria e reinserimento

Quando un lavoratore rientra dopo un'assenza continuativa superiore a 60 giorni — per qualsiasi causa (malattia, infortunio, maternità) — scatta l'obbligo di visita medica preventiva al rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08. La visita deve precedere la ripresa effettiva del lavoro. Il datore di lavoro deve gestire il giudizio di idoneità, adeguare la mansione alle prescrizioni del medico competente e aggiornare la documentazione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Quando un lavoratore comunica il rientro dopo oltre 60 giorni continuativi di assenza, il datore di lavoro deve convocare il medico competente per la visita medica di rientro al lavoro (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08), che deve svolgersi prima della ripresa effettiva dell"attività. Il medico competente emette un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere: idoneo, idoneo con limitazioni o prescrizioni, non idoneo temporaneo, non idoneo permanente. Il datore deve recepire le prescrizioni nell"organizzazione del lavoro, valutare mansioni alternative in caso di inidoneità (art. 42 D.Lgs. 81/08), aggiornare la cartella sanitaria e, se la mansione viene modificata, aggiornare il DVR.

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La situazione

Il D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act — deleghe) ha introdotto nell"art. 41 del D.Lgs. 81/08 la lettera e-ter, che prevede la visita medica di rientro al lavoro come tipologia autonoma di sorveglianza sanitaria. L"obbligo si applica a tutte le assenze continuative superiori a 60 giorni, indipendentemente dalla causa: malattia comune, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità. Prima di questa modifica la visita di rientro era prevista solo in alcuni contratti collettivi o in caso di malattia professionale.

La ratio della norma è tutelare la salute del lavoratore verificando che le eventuali sequele della malattia o dell"infortunio siano compatibili con la mansione specifica a cui viene riassegnato. Non si tratta di una visita generica: il medico competente valuta l"idoneità alla specifica mansione tenendo conto dei rischi della postazione di lavoro, dei carichi fisici e cognitivi, delle sostanze eventualmente manipolate e degli strumenti utilizzati.

Il giudizio del medico competente può assumere quattro forme:

Se durante l"assenza il lavoratore ha acquisito un"invalidità riconosciuta, possono applicarsi le tutele della L. 104/1992 (permessi, priorità nel part-time). Se l"assenza è conseguenza di malattia professionale, il rientro è connesso alla sorveglianza sanitaria specifica e alla possibile ridefinizione della mansione per eliminare l"esposizione al rischio che ha causato la patologia.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Ricezione della comunicazione di rientro e convocazione del medico competente

    Non appena il lavoratore comunica la data prevista di rientro, il datore di lavoro contatta il medico competente per pianificare la visita di rientro al lavoro. La visita deve avvenire prima del giorno di ripresa effettiva del lavoro, non il giorno stesso. Se la data di rientro è imminente, l'urgenza deve essere comunicata al MC per garantire la tempestività. Il MC deve essere informato della durata dell'assenza, della causa (nei limiti del rispetto della privacy) e della mansione specifica cui il lavoratore sarà riassegnato.

  2. Visita medica di rientro obbligatoria (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08)

    Il medico competente effettua la visita medica di rientro valutando l'idoneità alla mansione specifica. La visita include l'esame della documentazione sanitaria (lettere di dimissione, referti), una valutazione clinica e il confronto con il profilo di rischio della mansione. Il MC emette il giudizio di idoneità su apposito modulo (allegato 3A del D.M. 9 luglio 2012) che deve essere consegnato al datore di lavoro e al lavoratore. Il lavoratore ha 30 giorni per ricorrere all'organo di vigilanza (ASL/ATS) se non concorda con il giudizio.

  3. Gestione del giudizio di idoneità con limitazioni o prescrizioni

    Se il MC giudica il lavoratore idoneo con limitazioni, il datore deve recepire le prescrizioni nell'organizzazione del lavoro prima della ripresa. Le prescrizioni possono riguardare: esclusione da mansioni specifiche (es. lavori in quota, movimentazione carichi oltre un certo peso), riduzione oraria, adeguamenti ergonomici della postazione, utilizzo di ausili, esclusione da turni notturni. Il datore deve documentare le misure adottate per adempiere alle prescrizioni e verificare periodicamente il loro mantenimento.

  4. Inidoneità temporanea: individuazione della mansione alternativa

    Se il MC giudica il lavoratore temporaneamente non idoneo alla mansione specifica, il datore deve individuare una mansione alternativa compatibile con lo stato di salute, senza riduzione della retribuzione (art. 42 D.Lgs. 81/08). La mansione alternativa può essere di pari livello o anche di livello inferiore (con mantenimento della retribuzione precedente). La ricollocazione è temporanea: alla scadenza indicata dal MC, si procede a una nuova visita per la valutazione dell'idoneità alla mansione originaria.

  5. Inidoneità permanente: procedura di repêchage e valutazione delle opzioni

    Se il MC giudica il lavoratore permanentemente non idoneo alla mansione specifica, il datore deve avviare la procedura di repêchage: ricerca documentata di tutte le mansioni disponibili in azienda compatibili con lo stato di salute del lavoratore, in ordine decrescente di equivalenza. Il lavoratore deve essere adibito a una mansione equivalente o, se non disponibile, a una mansione inferiore (con mantenimento della retribuzione). Solo se nessuna mansione compatibile è disponibile o praticabile, il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 3 L. 604/1966) diventa ipotizzabile, previo parere legale.

  6. Reinserimento graduale concordato: verifica del CCNL e accordo tripartito

    Molti CCNL (commercio, industria, artigianato) prevedono procedure di reinserimento graduale, in particolare per lavoratori che hanno subito gravi patologie (oncologiche, neurologiche, cardiovascolari). Il reinserimento graduale può prevedere orario part-time temporaneo, riduzione del carico di lavoro, affiancamento. L'accordo tra datore di lavoro, lavoratore e medico competente deve essere formalizzato per iscritto. Verificare sempre il CCNL applicabile per cogliere eventuali diritti aggiuntivi del lavoratore.

  7. Aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio da parte del MC

    Il medico competente aggiorna la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/08) con il nuovo giudizio di idoneità, le eventuali limitazioni e le misure prescritte. La cartella è custodita dal MC con salvaguardia del segreto professionale; il lavoratore ha diritto a riceverne copia alla cessazione del rapporto o a richiesta. Il datore deve conservare copia del giudizio di idoneità.

  8. Comunicazione al lavoratore e informativa all'RLS

    Il giudizio di idoneità deve essere comunicato per iscritto al lavoratore (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere informato delle misure adottate in forma anonima e aggregata, in modo da non violare la privacy del lavoratore. L'RLS ha diritto di accedere alle informazioni aggregate sulla sorveglianza sanitaria (art. 50 c. 1 lett. e D.Lgs. 81/08).

  9. Aggiornamento del DVR e verifica delle tutele aggiuntive applicabili

    Se la mansione del lavoratore viene adattata o modificata in modo permanente, il DVR deve essere aggiornato per riflettere la nuova valutazione dei rischi della postazione adattata (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08). Verificare inoltre se il lavoratore ha maturato il diritto a permessi L. 104/1992 (se ha acquisito un'invalidità durante l'assenza) o se la patologia rientra tra quelle che danno diritto a tutele specifiche previste dal CCNL (es. aspettativa non retribuita aggiuntiva per malattia oncologica).

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Convocazione del medico competente per visita di rientroAppena ricevuta la comunicazione di rientro del lavoratore — visita prima del giorno di ripresaUrgente
Recepimento delle prescrizioni del MC nell'organizzazione del lavoroImmediatamente, prima della ripresa del lavoroUrgente
Comunicazione scritta del giudizio al lavoratoreContestualmente all'emissione del giudizio da parte del MCUrgente
Individuazione mansione alternativa in caso di inidoneità temporanea o permanenteEntro il giorno di rientro previsto — nessuna ripresa prima dell'adeguamentoUrgente
Verifica del CCNL applicabile per procedure di reinserimento gradualePrima della definizione delle modalità di rientroAlta
Avvio procedura di repêchage documentata (se inidoneità permanente)Contestualmente al giudizio di inidoneità permanenteAlta
Aggiornamento del DVR se la mansione viene modificata stabilmenteEntro 30 giorni dalla modifica organizzativaAlta
Informativa anonima all'RLS sulle misure adottateEntro la prima riunione periodica utileMedia
Verifica tutele L. 104/1992 se il lavoratore ha acquisito un'invaliditàIn fase di reinserimento, prima della ripresaMedia
Pianificazione visita di verifica al termine del periodo di inidoneità temporaneaAlla scadenza indicata nel giudizio del MCPianificare

Documenti che servono

Documenti e adempimenti per il rientro dalla lunga malattia

  • Comunicazione scritta del rientro del lavoratore (data prevista, mansione di riassegnazione)
  • Convocazione del medico competente per visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08
  • Giudizio di idoneità alla mansione specifica (all. 3A D.M. 9 luglio 2012) firmato dal MC
  • Documentazione delle misure adottate per recepire le prescrizioni del MC
  • Accordo scritto di reinserimento graduale (se previsto da CCNL o concordato tripartito)
  • Comunicazione scritta del giudizio al lavoratore con avviso del diritto di ricorso (30 giorni)
  • Aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio a cura del MC
  • Informativa anonima all'RLS sulle misure di reinserimento adottate
  • Aggiornamento del DVR (se la mansione viene modificata in modo stabile)
  • Documentazione della procedura di repêchage (se inidoneità permanente): elenco mansioni analizzate
  • Eventuale verifica del riconoscimento L. 104/1992 e dei relativi permessi spettanti
  • Registrazione della visita nel registro della sorveglianza sanitaria aziendale

Come ti possiamo aiutare

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico del tuo lavoratore: dalla corretta gestione della convocazione del medico competente — con i tempi giusti rispetto alla data di rientro — al coordinamento con il MC per la visita di rientro ex art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08. Supportiamo la gestione documentale del giudizio di idoneità, la formalizzazione delle misure adottate per recepire le prescrizioni e, se necessario, la procedura di repêchage in caso di inidoneità permanente.

Verifichiamo il CCNL applicabile per individuare eventuali procedure di reinserimento graduale previste per lavoratori con gravi patologie e ti affianchiamo nella redazione degli aggiornamenti documentali — DVR, informativa all"RLS, registro sorveglianza sanitaria — garantendo la coerenza con le prescrizioni del medico competente e con il quadro normativo vigente.

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Domande frequentiFAQ

La visita di rientro è obbligatoria anche per malattie comuni come influenza o raffreddore se l'assenza supera 60 giorni?
Sì. La norma (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08) non distingue la causa dell'assenza: l'obbligo scatta per qualsiasi assenza continuativa superiore a 60 giorni, indipendentemente dal fatto che si tratti di malattia comune, infortunio, malattia professionale o maternità. Anche un'assenza per influenza protratta o per un intervento chirurgico programmato fa scattare l'obbligo. La continuatività è il criterio determinante: interruzioni anche brevi (es. rientro di un giorno e nuova assenza) possono interrompere il computo.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di adeguare la mansione alle prescrizioni del medico competente?
No. Le prescrizioni del medico competente sono vincolanti per il datore di lavoro (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/08). Il datore che non le recepisce espone il lavoratore a rischi per la salute e si assume una responsabilità diretta in caso di peggioramento delle condizioni o di nuovo infortunio. Se il datore ritiene le prescrizioni inapplicabili per ragioni organizzative, deve farlo presente al MC per una rivalutazione — non può semplicemente ignorarle. Il lavoratore stesso, se non concorda con il giudizio, può ricorrere all'organo di vigilanza.
Cosa succede se il lavoratore risulta non idoneo permanentemente alla sua mansione?
Il datore deve avviare la procedura di repêchage: ricerca documentata di tutte le mansioni compatibili disponibili in azienda, in ordine di equivalenza. Se esiste una mansione compatibile, il lavoratore va ricollocato, mantenendo la retribuzione precedente anche se la mansione è di livello inferiore (art. 42 D.Lgs. 81/08). Il licenziamento per impossibilità sopravvenuta (art. 3 L. 604/1966) è ammissibile solo se viene dimostrato — con documentazione completa — che nessuna mansione compatibile è disponibile. La Cassazione (es. Cass. Lav. n. 28815/2019) richiede che il repêchage sia stato effettivamente e diligentemente effettuato prima di procedere al licenziamento.
Il reinserimento graduale a part-time deve essere concordato con il sindacato?
Dipende dal CCNL applicabile. Alcuni contratti collettivi prevedono che il reinserimento graduale a part-time per gravi patologie (specialmente oncologiche) possa essere attivato su richiesta del lavoratore senza necessità di accordo sindacale, ma con il consenso del datore e il parere del MC. Altri CCNL richiedono invece un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di previsione contrattuale specifica, il part-time temporaneo è comunque realizzabile come misura concordata tra MC, datore e lavoratore, documentata per iscritto. Ti aiutiamo a verificare la disciplina prevista dal contratto collettivo applicato.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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