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Cosa fare se…

Ondata di Calore: cosa deve fare il datore di lavoro per proteggere i lavoratori all'aperto

Le ondate di calore espongono i lavoratori outdoor — edili, agricoli, logistici, addetti agli eventi — al rischio di colpo di calore, sincope e infortuni da ridotta vigilanza. Il D.Lgs. 81/08 e la Circolare del Ministero della Salute Piano Nazionale Caldo impongono al datore azioni concrete: aggiornamento del DVR, misure organizzative e tecniche, fornitura di acqua, formazione e sorveglianza sanitaria specifica.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Durante un'ondata di calore il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare il DVR con la valutazione del rischio stress termico (art. 28 D.Lgs. 81/08), ad attivare misure organizzative e tecniche per ridurre l'esposizione, a fornire acqua in quantità adeguata e a garantire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a calore. Il mancato aggiornamento del DVR e l'omissione delle misure di prevenzione configurano una violazione degli obblighi di sicurezza e possono fondare la responsabilità penale del datore per lesioni o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.) in caso di malore o infortunio.

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La situazione

Il rischio da stress termico interessa tutti i lavoratori che operano all'aperto o in ambienti non climatizzati con temperature elevate: cantieri edili, aziende agricole e florovivaistiche, magazzini logistici, allestimenti fieristici ed eventi, manutenzione stradale e ferroviaria, attività di pulizia esterna. Il rischio si intensifica quando le temperature superano i 35 °C o l'indice di calore (temperatura + umidità relativa) raggiunge soglie critiche.

La dichiarazione di allerta caldo da parte del sistema regionale di allerta meteo o del Ministero della Salute (livelli 1, 2, 3) costituisce un segnale operativo per il datore: al livello 2-3 le misure devono essere già attive, non pianificate. In alcuni settori (edilizia, agricoltura) sono attivi accordi di categoria e cassa integrazione straordinaria per eventi meteo estremi, ma ciò non esime dagli obblighi preventivi del D.Lgs. 81/08.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Monitora le allerte meteo e attiva il piano caldo

    Iscriviti al sistema regionale di allerta meteo e al portale del Ministero della Salute — Piano Nazionale Prevenzione Effetti del Caldo. Definisci internamente i livelli di allerta (1-3) e le azioni corrispondenti. Al raggiungimento del livello 2 le misure operative devono essere già attive.

  2. Aggiorna il DVR con la valutazione del rischio stress termico

    Integra il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) con la valutazione specifica del rischio da calore usando parametri quantitativi: indice WBGT (ISO 7243), temperatura operativa, carico di lavoro fisico, abbigliamento. Identifica le mansioni e i periodi dell'anno a rischio elevato e aggiorna il documento a ogni variazione significativa delle condizioni climatiche.

  3. Adotta misure organizzative: turni, orari e rotazioni

    Pianifica le attività più pesanti nelle ore più fresche (prima delle 10:00 e dopo le 17:00 durante i picchi estivi). Introduce turni ridotti, pause obbligatorie all'ombra ogni 45-60 minuti, rotazione tra attività in pieno sole e attività in zone ombreggiate. Valuta la riduzione dell'orario di lavoro nei giorni con allerta di livello 3.

  4. Predisponi misure tecniche: ombra, ventilazione, acqua

    Installa tettoie o tensostrutture ombreggianti nelle aree di lavoro e di sosta. Fornisci ventilatori o nebulizzatori nelle aree di riposo. Verifica che le fontanelle o i distributori di acqua fresca siano raggiungibili da ogni postazione in meno di 2 minuti.

  5. Fornisci acqua e sali in quantità adeguata

    Metti a disposizione almeno 1 litro di acqua fresca per lavoratore per ora di esposizione al calore. In caso di sudorazione intensa e attività fisica prolungata, integra con sali minerali (bevande isotoniche o compresse di sale). La fornitura di acqua ai lavoratori esposti al calore non è facoltativa: è un obbligo di sicurezza.

  6. Forma i lavoratori: riconoscimento sintomi e comportamenti sicuri

    Eroga formazione specifica sul rischio calore: sintomi precoci dello stress termico (cefalea, vertigini, nausea, sudorazione eccessiva), primo intervento in caso di colpo di calore (spostamento in luogo fresco, raffreddamento con acqua fresca, chiamata al 118), comportamenti preventivi (idratazione, abbigliamento chiaro e traspirante, evitare alcol). Registra la formazione e fai firmare il registro.

  7. Attiva il protocollo di emergenza caldo

    Designa un punto di primo intervento ombreggiato e fresco in ogni cantiere o area di lavoro, attrezzato con acqua fresca, ghiaccio o panni umidi, kit di primo soccorso. Affiggi in modo visibile il numero 118 e la procedura di emergenza. Nomina un referente di turno responsabile dell'osservazione dei colleghi durante le ore di picco.

  8. Garantisci la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti

    Il medico competente deve inserire la valutazione del rischio calore nel protocollo sanitario. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a rischio da calore (art. 41 D.Lgs. 81/08), in particolare per i soggetti con patologie cardiovascolari, diabete, obesità o che assumono farmaci fotosensibilizzanti. Il giudizio di idoneità deve tener conto di questi fattori.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Attivazione piano caldo e monitoraggio allerte meteoPrima dell'estate (entro maggio) e a ogni allertaUrgente
Aggiornamento DVR con valutazione rischio stress termicoPrima dell'inizio della stagione caldaUrgente
Fornitura acqua fresca (almeno 1 L/ora/lavoratore)Durante tutto il periodo estivo e a ogni allertaUrgente
Misure organizzative (turni freschi, pause, rotazione)Attive a ogni allerta caldo livello 2-3Urgente
Formazione specifica lavoratori: sintomi e primo interventoPrima dell'inizio della stagione caldaAlta
Protocollo emergenza caldo con punto ombra attrezzatoPrima dell'estateAlta
Misure tecniche: ombra, ventilazione, fontanellePrima dell'inizio lavori estiviAlta
Sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a caloreInserita nel protocollo sanitario annualeMedia
Verifica idoneità lavoratori a rischio (patologie, farmaci)Prima dell'esposizione stagionaleMedia
Registro formazione specifica sul rischio caloreDopo ogni sessione formativaPianificare

Documenti che servono

Documenti da aggiornare

  • DVR aggiornato con valutazione rischio stress termico (WBGT, carichi di lavoro, mansioni a rischio)
  • Piano di emergenza caldo con procedure e referenti
  • Procedura di monitoraggio allerta meteo e livelli di attivazione
  • Registro formazione specifica sul rischio calore
  • Protocollo sanitario del medico competente aggiornato con il rischio calore
  • Verbale di consegna DPI termici (abbigliamento, copricapo)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo il datore di lavoro in tutte le fasi della gestione del rischio calore: aggiornamento del DVR con la valutazione WBGT e la mappatura delle mansioni a rischio, redazione del piano di emergenza caldo, definizione delle procedure di monitoraggio delle allerte meteo e dei livelli di attivazione delle misure.

Coordiniamo il medico competente per l'aggiornamento del protocollo sanitario e l'individuazione dei lavoratori con maggiore vulnerabilità. Eroga la formazione specifica ai lavoratori e ai preposti, con registrazione e attestati. Verifichiamo la conformità delle misure tecniche e organizzative adottate rispetto agli standard normativi e alle linee guida INAIL.

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Domande frequentiFAQ

Sopra quale temperatura il datore deve interrompere i lavori outdoor?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una soglia termica automatica di interruzione dei lavori: l'obbligo è valutare il rischio e adottare misure adeguate. Tuttavia, con allerta caldo di livello 3 del Piano Nazionale Caldo (temperature percepite oltre 40-41 °C) la sospensione dell'attività più gravosa nelle ore di picco (10:00-16:00) è l'unica misura effettivamente efficace e viene raccomandata dalle linee guida INAIL e dagli accordi di settore. In edilizia esistono accordi territoriali che prevedono la CIG per caldo estremo.
L'acqua va fornita gratuitamente ai lavoratori esposti al calore?
Sì. La fornitura di acqua potabile fresca è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e non può essere addebitata al lavoratore. In condizioni di caldo intenso e attività fisica, la quantità minima raccomandata dalle linee guida INAIL è di almeno 1 litro per ora di esposizione.
Il caldo estremo modifica l'orario di lavoro obbligatoriamente?
Non esiste un obbligo automatico di riduzione dell'orario per caldo, ma il datore ha l'obbligo di valutare il rischio e adottare le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/08). Se l'unica misura efficace è la sospensione del lavoro nelle ore di picco, il datore deve adottarla. In edilizia e agricoltura, accordi collettivi e cassa integrazione consentono la gestione di questi periodi con copertura economica.
Come si valuta il rischio stress termico nel DVR?
La valutazione del rischio da stress termico nel DVR si basa su indici quantitativi, il principale dei quali è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), definito dalla norma ISO 7243. Il WBGT tiene conto di temperatura dell'aria, umidità relativa, irraggiamento solare e velocità dell'aria. Il valore di riferimento è confrontato con i valori limite d'azione in funzione del metabolismo (carico di lavoro fisico leggero/medio/pesante) e del tipo di abbigliamento. La valutazione deve essere condotta dal RSPP con il supporto del medico competente.

Fonti normative

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