Risposta rapida
Il D.Lgs. 66/2003 fissa una media massima di 48 ore settimanali straordinari compresi, 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, un riposo settimanale di 24 ore consecutive, una pausa oltre le sei ore e almeno quattro settimane di ferie. Fatica e turni prolungati sono anche fattori di rischio da considerare nella valutazione dei rischi.
Le regole generali valgono per la maggior parte dei settori; alcune attività (trasporti, sanità, servizi essenziali) hanno discipline o deroghe specifiche, spesso definite dai contratti collettivi.
Domande frequenti su orario e riposiFAQ
Qual è la durata massima dell’orario di lavoro?
L’orario normale è di 40 ore settimanali (art. 3 D.Lgs. 66/2003), salvo orari inferiori previsti dai contratti collettivi. La durata media dell’orario, compresi gli straordinari, non può superare 48 ore ogni sette giorni, calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi, che la contrattazione collettiva può estendere fino a sei o dodici mesi (art. 4).
Quanto riposo spetta tra un turno e l’altro?
Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7). Ne deriva che la giornata lavorativa, pause comprese, non può superare 13 ore. Le deroghe sono possibili solo nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi, con periodi equivalenti di riposo compensativo (art. 17).
E il riposo settimanale e le pause?
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero; il riposo settimanale si calcola come media su un periodo non superiore a 14 giorni (art. 9). Quando l’orario giornaliero supera le sei ore spetta una pausa, nelle modalità e durata stabilite dai contratti collettivi; in mancanza, almeno 10 minuti (art. 8).
Le ferie si possono pagare invece di farle godere?
No. Spettano almeno quattro settimane di ferie l’anno: almeno due vanno godute nell’anno di maturazione (consecutive se il lavoratore lo chiede), le altre due entro i 18 mesi successivi. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità, salvo che il rapporto di lavoro termini (art. 10).
Perché l’orario è un tema di sicurezza?
Perché fatica e mancanza di sonno aumentano gli errori e gli infortuni, soprattutto nella guida, nella conduzione di macchine e nei lavori di precisione. Turni prolungati, rientri ravvicinati e reperibilità frequenti sono fattori dello stress lavoro-correlato e vanno considerati nella valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Per i videoterminalisti c’è anche l’obbligo di una pausa o un cambio di attività di 15 minuti ogni 120 minuti (art. 175 D.Lgs. 81/2008).
Quali regole valgono per il lavoro notturno?
L’orario del lavoratore notturno non può superare in media 8 ore nelle 24 (art. 13 D.Lgs. 66/2003). L’idoneità al lavoro notturno va accertata prima dell’assegnazione e poi almeno ogni due anni (art. 14). Alcune categorie, come le lavoratrici dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino, non possono essere adibite al lavoro notturno (art. 11).
Chi controlla e cosa rischia l’azienda?
Il rispetto della disciplina sull’orario è verificato dall’Ispettorato nazionale del lavoro; le violazioni comportano sanzioni amministrative previste dall’art. 18-bis D.Lgs. 66/2003, crescenti con il numero di lavoratori e di periodi interessati. Le registrazioni delle presenze sul Libro unico del lavoro sono il documento da cui partono le verifiche.
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