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Modifica dell'impianto elettrico aziendale: cosa deve fare il datore di lavoro

Quando un'impresa elettrica interviene sull'impianto aziendale — aggiunta di linee per nuove macchine, sostituzione di quadri elettrici, ampliamento di circuiti — il datore di lavoro ha obblighi precisi prima, durante e dopo i lavori: verifica delle qualifiche dell'impresa, gestione dei rischi interferenziali, acquisizione della dichiarazione di conformità e aggiornamento della documentazione di sicurezza.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Quando viene modificato l'impianto elettrico aziendale, il datore di lavoro deve: verificare che l'impresa installatrice sia abilitata ai sensi del DM 37/2008 con DURC regolare; valutare l'obbligo di progetto elettrico firmato da professionista abilitato; redigere il DUVRI per i rischi interferenziali se i lavori si svolgono in sede; acquisire la dichiarazione di conformità (modello A, DM 37/2008) al termine dei lavori; aggiornare lo schema unifilare, il DVR e l'inventario degli impianti; richiedere la verifica ASL/INAIL nei casi previsti (ambienti ATEX o luoghi con pericolo di esplosione).

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La situazione

Le modifiche agli impianti elettrici aziendali sono disciplinate da un quadro normativo che coinvolge sia la sicurezza degli impianti (DM 22 gennaio 2008 n. 37, già legge 46/1990) sia la tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, Titolo III Capo III, artt. 80–86). Le principali norme tecniche di riferimento sono la CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione) e, per gli edifici civili, la CEI 64-50.

Il DM 37/2008 stabilisce che solo le imprese abilitate possono installare, trasformare, ampliare e mantenere gli impianti elettrici. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (cosiddetto modello A), corredata dagli allegati obbligatori (relazione tipologica dei materiali, schema dell'impianto eseguito, riferimenti alle norme CEI applicate). Questa dichiarazione va conservata dall'azienda insieme agli altri documenti di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/08 (art. 80) obbliga il datore di lavoro a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi di natura elettrica. In presenza di impianti in luoghi con pericolo di esplosione (zone ATEX classificate ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI) o in determinate categorie di ambienti a rischio, si applica il DPR 462/2001 che prevede la verifica iniziale obbligatoria da parte di INAIL o di un organismo abilitato prima della messa in servizio dell'impianto modificato.

Il DM 4 febbraio 2011 definisce le modalità delle verifiche periodiche degli impianti elettrici (messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche, impianti in luoghi con pericolo di esplosione) e gli organismi abilitati a effettuarle. Ogni modifica rilevante all'impianto può comportare l'obbligo di una nuova verifica iniziale prima della ripresa dell'attività.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Verifica qualifiche e requisiti dell'impresa installatrice

    Prima di affidare i lavori, verifica che l'impresa elettrica possieda l'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 (iscrizione CCIAA per attività elettrica, dichiarazione di abilitazione), una polizza RCT adeguata e il DURC regolare. Richiedi copia dei documenti e conservali nel fascicolo della commessa. Un'impresa priva di abilitazione non può rilasciare una dichiarazione di conformità valida.

  2. Verifica dell'obbligo di progetto elettrico firmato da professionista

    Il DM 37/2008 (art. 5) prevede l'obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo (ingegnere, perito industriale o geometra nelle materie di competenza) quando la potenza impegnata supera i 6 kW, quando l'impianto è ubicato in un luogo con pericolo di esplosione (ATEX), in un ambiente a uso medico, o in altri casi specifici previsti dalla norma. Verifica con l'impresa se il progetto è obbligatorio per il tuo intervento.

  3. DUVRI e coordinamento dei rischi interferenziali (art. 26 D.Lgs. 81/08)

    Se l'impresa elettrica lavora all'interno della tua sede aziendale, sei obbligato ad applicare l'art. 26 D.Lgs. 81/08: verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, fornisci informazioni sui rischi dell'ambiente di lavoro (inclusi quelli connessi all'impianto elettrico esistente), redigi il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) e coordina le attività per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Il DUVRI va allegato al contratto di appalto.

  4. Supervisione dei lavori e gestione delle interruzioni di servizio

    Durante i lavori, pianifica le interruzioni di alimentazione necessarie coordinandoti con l'impresa elettrica e con i tuoi responsabili di produzione. Assicurati che l'area di intervento sia segregata e segnalata, che nessun lavoratore aziendale possa accedere alle parti in tensione o alle zone di lavoro, e che le procedure di consegna/restituzione degli impianti (permesso di lavoro) siano rispettate. Se l'impianto rimane parzialmente in tensione, richiedi all'impresa le misure di protezione adottate.

  5. Acquisizione della dichiarazione di conformità (modello A, DM 37/2008)

    Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve rilasciarti la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (modello A, allegato I DM 37/2008), corredata dagli allegati obbligatori: relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, schema dell'impianto realizzato con riferimento alle norme applicate, e copia del progetto (se previsto). Verifica che la DdC copra tutte le parti dell'impianto modificato e conservala insieme ai documenti aziendali. È un documento a tempo indeterminato che segue l'impianto.

  6. Aggiornamento della documentazione tecnica dell'impianto

    Dopo i lavori, fai aggiornare lo schema unifilare dell'impianto elettrico (planimetria con indicazione di quadri, linee, circuiti, carichi) da parte dell'impresa installatrice o del progettista. Aggiorna l'inventario dei quadri elettrici e dei circuiti, il registro degli impianti e il libretto di impianto (se presente). Questi documenti sono richiesti dagli organi di vigilanza in caso di ispezione e sono indispensabili per le future manutenzioni.

  7. Verifica iniziale ASL/INAIL per impianti in luoghi pericolosi (DPR 462/2001)

    Se l'impianto modificato è ubicato in un luogo con pericolo di esplosione (zona ATEX classificata), oppure se è un impianto di messa a terra o di protezione da scariche atmosferiche, il DPR 462/2001 prevede che il datore di lavoro notifichi all'INAIL (o all'organismo abilitato) la messa in servizio dell'impianto e richieda la verifica iniziale. La verifica deve avvenire prima della ripresa dell'attività nelle aree interessate dalla modifica. Non si applica agli impianti elettrici ordinari (non ATEX, non messa a terra), per i quali la DdC è sufficiente.

  8. Aggiornamento del DVR con le modifiche apportate all'impianto

    Il DVR va aggiornato per recepire le variazioni introdotte dalla modifica dell'impianto: nuove macchine alimentate, nuovi circuiti, variazioni dei livelli di rischio elettrico, aggiornamento della valutazione del rischio di fulminazione (se pertinente). L'aggiornamento deve essere fatto in forma tempestiva, prima che i lavoratori riprendano a utilizzare le attrezzature o le aree interessate dalla modifica. Aggiorna anche la formazione degli addetti PES/PAV se le modifiche coinvolgono parti dell'impianto su cui intervengono.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica abilitazione DM 37/2008 e DURC dell'impresa installatricePrima di firmare il contratto di appaltoUrgente
Redazione del DUVRI (se lavori in sede con rischi interferenziali)Prima dell'inizio dei lavoriUrgente
Richiesta verifica iniziale INAIL/Organismo Abilitato (se ambiente ATEX)Prima della messa in servizio dell'impianto modificatoUrgente
Acquisizione della dichiarazione di conformità (modello A DM 37/2008)Entro la fine dei lavori, prima del collaudo e del riavvioAlta
Aggiornamento schema unifilare e documentazione tecnica dell'impiantoEntro la fine dei lavori o immediatamente dopoAlta
Aggiornamento del DVR con nuovi rischi, macchine e circuitiPrima della ripresa dell'attività nelle aree interessateAlta
Verifica aggiornamento formazione PES/PAV degli addetti che intervengono sull'impiantoEntro 30 giorni dalla modificaMedia
Archiviazione DdC, schema impianto e documentazione lavori nel fascicolo aziendaleEntro 15 giorni dalla chiusura dei lavoriMedia

Documenti che servono

Documenti da acquisire e aggiornare dopo la modifica dell'impianto elettrico

  • Visura CCIAA e dichiarazione di abilitazione DM 37/2008 dell'impresa installatrice
  • DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell'impresa installatrice in corso di validità
  • Polizza RCT dell'impresa installatrice
  • Progetto elettrico firmato da professionista iscritto all'Albo (se obbligatorio ex art. 5 DM 37/2008)
  • DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (se lavori in sede ex art. 26 D.Lgs. 81/08)
  • Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte — modello A (DM 37/2008)
  • Allegati alla DdC: relazione tipologica dei materiali, schema dell'impianto eseguito
  • Schema unifilare aggiornato dell'impianto elettrico (planimetria con quadri, linee, circuiti)
  • DVR aggiornato con valutazione del rischio elettrico per le nuove attrezzature e i nuovi circuiti
  • Verbale di verifica iniziale INAIL o Organismo Abilitato (solo per impianti in luoghi con pericolo di esplosione, DPR 462/2001)
  • Registro degli impianti e libretto di impianto aggiornato
  • Registrazioni aggiornate della formazione PES/PAV degli addetti che intervengono sull'impianto

Come ti possiamo aiutare

Ti affianchiamo nella verifica dei requisiti dell'impresa installatrice (abilitazione DM 37/2008, DURC, polizza RCT) e nella redazione del DUVRI per i lavori elettrici svolti nella tua sede. Ti supportiamo nell'identificare gli obblighi applicabili al tuo specifico intervento — progetto obbligatorio, verifica INAIL, aggiornamento DVR — e nella gestione delle comunicazioni con gli organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa.

Dopo i lavori, ti aiutiamo ad aggiornare il DVR con le modifiche apportate all'impianto, a verificare la completezza della documentazione acquisita dall'impresa installatrice e a pianificare le verifiche periodiche successive. Per le aziende con impianti in zone classificate ATEX, gestiamo il percorso di notifica e verifica iniziale con INAIL o con l'organismo abilitato.

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Domande frequentiFAQ

La dichiarazione di conformità può essere rilasciata dal committente stesso?
No. La dichiarazione di conformità (modello A, DM 37/2008) può essere rilasciata esclusivamente dall'impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori. Il committente non può auto-certificare la conformità di un impianto che non ha realizzato. Fanno eccezione solo i casi in cui il committente sia lui stesso un'impresa abilitata e abbia eseguito i lavori con proprio personale qualificato — ipotesi rara nel contesto aziendale ordinario.
Quanto tempo ho per aggiornare il DVR dopo una modifica dell'impianto elettrico?
Il D.Lgs. 81/08 (art. 29 c. 3) prevede che il DVR venga aggiornato immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza. L'aggiornamento deve avvenire prima che i lavoratori riprendano a utilizzare le attrezzature o le aree interessate dalla modifica. In ogni caso è opportuno completarlo entro 30 giorni dalla fine dei lavori per avere documentazione coerente con lo stato dell'impianto.
Devo informare l'ASL ogni volta che modifico l'impianto elettrico?
Non per gli impianti elettrici ordinari (uffici, capannoni industriali senza zone ATEX): in questi casi la dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice è sufficiente e non è prevista alcuna notifica preventiva. L'obbligo di notifica e verifica iniziale si applica invece agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (zone ATEX), agli impianti di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche, ai sensi del DPR 462/2001. In quel caso, il datore di lavoro deve notificare all'INAIL la messa in servizio e richiedere la verifica iniziale prima dell'avvio.
I lavori su impianto elettrico sotto tensione richiedono autorizzazioni speciali?
Il lavoro su impianti sotto tensione è consentito solo a persone esperte abilitate (PES — Persona Esperta in Sicurezza Elettrica), formato secondo la norma CEI 11-27, e solo quando tecnicamente indispensabile. Il datore di lavoro deve autorizzare espressamente i lavori sotto tensione, fornire attrezzature idonee (guanti, utensili isolati, ecc.) e assicurarsi che l'impresa disponga di personale con le qualifiche richieste. Non si tratta di una autorizzazione amministrativa esterna, ma di un obbligo organizzativo interno disciplinato dalla norma CEI 11-27 e dal D.Lgs. 81/08.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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