Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Installazione di una nuova macchina: tutti gli adempimenti prima della messa in servizio

Installare una nuova macchina non significa solo posizionarla e collegarla alla rete. Prima di avviarla occorre verificare la documentazione di conformità CE, analizzare i rischi introdotti, aggiornare il DVR, controllare il luogo di installazione, informare il Medico Competente, formare i lavoratori e pianificare le verifiche periodiche e la manutenzione. Ecco la procedura passo per passo ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 17/2010.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Prima della messa in servizio di una nuova macchina: verifica la Dichiarazione di Conformità CE e la marcatura CE (D.Lgs. 17/2010), analizza i rischi introdotti e aggiorna il DVR (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08), controlla i requisiti del luogo di installazione, informa il Medico Competente per l'adeguamento della sorveglianza sanitaria, forma specificamente i lavoratori addetti (art. 71 co. 7 D.Lgs. 81/08), richiedi la prima verifica periodica se la macchina rientra nell'Allegato VII, aggiorna il registro delle attrezzature, esegui il collaudo e definisci il piano di manutenzione programmata. Avviare la macchina senza questi adempimenti espone a sanzioni penali e amministrative e a responsabilità in caso di infortunio.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Il quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 81/08, Titolo III (artt. 69-73), disciplina i requisiti generali delle attrezzature di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro in fase di scelta, installazione e utilizzo. Il D.Lgs. 17/2010 recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE e definisce i requisiti essenziali di sicurezza che ogni macchina immessa sul mercato deve soddisfare. L'installazione di una nuova macchina attiva in modo simultaneo obblighi su tre livelli:

  • Conformità del prodotto: Dichiarazione di Conformità CE, marcatura CE, manuale in italiano.
  • Adeguamento del sistema di prevenzione: analisi del rischio introdotto, aggiornamento DVR, eventuale revisione del DUVRI in caso di appalto, comunicazione al Medico Competente.
  • Abilitazione del personale e gestione operativa: formazione specifica, prima verifica INAIL se obbligatoria, collaudo, registro attrezzature, piano di manutenzione.

Procedura passo per passo

1. Verifica della documentazione (Dichiarazione di Conformità CE, marcatura CE, manuale in italiano)

Il primo atto prima di accettare la consegna è verificare che la macchina sia accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità CE ai sensi del D.Lgs. 17/2010 (recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE). La dichiarazione deve indicare le direttive e le norme tecniche armonizzate rispettate, e deve essere firmata dal costruttore o dal suo mandatario. Verifica la presenza della marcatura CE sulla targa identificativa della macchina. Controlla che il manuale di uso e manutenzione sia fornito in lingua italiana: è un obbligo del fabbricante ai sensi dell'Allegato I della Direttiva Macchine e dell'art. 70 co. 1 D.Lgs. 81/08. Archivia tutta questa documentazione in modo permanente: costituirà parte integrante del fascicolo tecnico della macchina.

2. Analisi del rischio introdotto dalla nuova macchina prima dell'installazione

Prima di posizionare la macchina occorre analizzare i nuovi rischi che essa introduce nel ciclo produttivo. Questa analisi deve considerare: rischi meccanici (schiacciamento, cesoiamento, impigliamento, proiezione di parti o materiale), rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche), rischi chimici (emissioni di polveri, fumi, vapori), rischi elettrici, rischi da incendio o esplosione in relazione ai materiali trattati, e interazioni con le macchine già presenti o con il layout del reparto. L'analisi del rischio deve essere documentata e costituisce la base per l'aggiornamento del DVR e per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

3. Aggiornamento del DVR: inserimento del nuovo rischio e delle misure di prevenzione

L'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che il DVR venga rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro. L'introduzione di una nuova macchina costituisce sempre una modifica significativa. Il DVR aggiornato deve includere: la descrizione della nuova macchina e delle fasi lavorative in cui viene impiegata, la valutazione dei rischi identificati nell'analisi precedente, le misure di prevenzione collettiva (ripari fissi e mobili, dispositivi di blocco, segnalazione), i DPI specifici necessari per gli addetti, le procedure operative di sicurezza da seguire. Il DVR aggiornato deve essere datato e firmato dal datore di lavoro, con attestazione di consultazione del RLS.

4. Verifica dei requisiti del luogo di installazione (spazi, illuminazione, ventilazione, ancoraggi)

L'art. 71 co. 1 D.Lgs. 81/08 impone che le attrezzature di lavoro siano installate, disposte e usate in maniera da ridurre i rischi. Prima dell'installazione verifica: la disponibilità di spazio sufficiente per l'operatore, per la manutenzione e per le vie di fuga (All. IV D.Lgs. 81/08); l'adeguatezza dell'illuminazione del posto di lavoro (norma UNI EN 12464-1); la presenza di ventilazione o aspirazione localizzata se la macchina emette fumi, polveri o vapori; la solidità del pavimento e la necessità di ancoraggi o fondazioni specifiche indicate nel manuale del costruttore; la disponibilità dei servizi necessari (alimentazione elettrica idonea, aria compressa, raffreddamento) con potenza e caratteristiche conformi a quanto richiesto dalla targa della macchina.

5. Comunicazione al Medico Competente per eventuale adeguamento della sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08, il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi e deve essere informato tempestivamente dell'introduzione di ogni nuovo agente o fattore di rischio nel ciclo produttivo. Informa il MC indicando: la tipologia di macchina, i rischi fisici e chimici identificati (rumore, vibrazioni, polveri, ecc.), i lavoratori che la utilizzeranno e le mansioni coinvolte. Il Medico Competente valuterà se il protocollo di sorveglianza sanitaria in vigore è adeguato o se occorre modificarne la periodicità, gli accertamenti previsti o le categorie di lavoratori sottoposti a visita. Documenta questa comunicazione e la risposta del Medico Competente.

6. Formazione specifica dei lavoratori che useranno la macchina (art. 71 co. 7 D.Lgs. 81/08)

L'art. 71 co. 7 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata e specifica ai lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature, con particolare riferimento alle istruzioni d'uso. La formazione deve essere tenuta prima dell'utilizzo autonomo della macchina e deve riguardare: le caratteristiche e i rischi della macchina, le procedure operative di sicurezza, l'uso corretto dei DPI previsti, le situazioni anomale e le relative procedure di emergenza, i divieti e le limitazioni d'uso. Per attrezzature specifiche elencate nell'Allegato VII dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 (piattaforme elevabili, carrelli elevatori, gru, ecc.) occorre invece un corso abilitante con esame. La formazione e l'addestramento pratico devono essere documentati con registri firmati dai partecipanti.

7. Verifica periodica iniziale: chi la esegue e quando

L'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 elenca le attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie: apparecchi di sollevamento materiali e persone, recipienti in pressione, generatori di vapore e di calore. Per queste attrezzature, l'art. 71 co. 11 prevede che la prima verifica sia effettuata da INAIL entro 60 giorni dalla richiesta; le verifiche successive spettano alle ASL competenti o a soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata a INAIL prima della messa in servizio. Per le attrezzature non incluse nell'Allegato VII, il datore di lavoro deve comunque disporre controlli interni periodici secondo le indicazioni del costruttore (art. 71 co. 8 D.Lgs. 81/08).

8. Aggiornamento del registro delle attrezzature

L'art. 71 co. 4 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a tenere un registro di controllo, ispezione e manutenzione per ciascuna attrezzatura. All'installazione della nuova macchina occorre aprire la scheda della macchina nel registro (o istituire il registro se non esiste), riportando: dati identificativi della macchina (marca, modello, matricola, anno di fabbricazione), data di installazione, riferimento alla Dichiarazione di Conformità CE e al manuale, nomi degli addetti autorizzati all'uso, riferimento agli attestati di formazione. Per le attrezzature soggette all'Allegato VII, il registro deve includere anche i verbali delle verifiche periodiche INAIL/ASL.

9. Prima messa in servizio: test di funzionamento e collaudo

Prima di affidare la macchina all'utilizzo autonomo dei lavoratori, esegui una prima messa in servizio supervisionata. Questa fase comprende: la verifica del corretto collegamento a tutte le utenze (energia elettrica, aria, acqua, ecc.), il test di tutti i dispositivi di sicurezza (ripari, dispositivi di blocco, pulsanti di emergenza, segnalazioni luminose e acustiche), la prova di funzionamento a vuoto e successivamente a carico ridotto, la verifica del rispetto dei valori di rumore e vibrazioni dichiarati dal costruttore. Documenta l'esito del collaudo con un verbale firmato dal responsabile tecnico e, se previsto dal contratto di acquisto o dal manuale, dal tecnico del costruttore. La macchina può essere messa in produzione solo a collaudo positivo completato.

10. Manutenzione programmata: definire piano e frequenza

L'art. 71 co. 4 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di mantenere le attrezzature in buono stato di manutenzione. Il piano di manutenzione deve essere redatto sulla base delle indicazioni del manuale del costruttore (periodicità delle lubrificazioni, sostituzioni dei filtri, tarature, verifiche dei dispositivi di sicurezza) e deve tenere conto dell'intensità di utilizzo. Il piano deve indicare: le operazioni di manutenzione ordinaria, la periodicità, il personale incaricato (interno o esterno), le procedure di messa in sicurezza durante la manutenzione (lockout/tagout), e la modalità di registrazione degli interventi eseguiti nel registro delle attrezzature. Un piano di manutenzione carente o non rispettato è causa frequente di guasti con esposizione a rischi per i lavoratori e costituisce violazione autonomamente sanzionabile.

Priorità degli adempimenti

AdempimentoQuandoPriorità
Verifica Dichiarazione CE, marcatura CE e manuale in italianoPrima o alla consegna della macchinaUrgente
Analisi del rischio introdottoPrima dell'installazioneUrgente
Aggiornamento DVRPrima della messa in servizioUrgente
Verifica requisiti luogo di installazionePrima dell'installazioneUrgente
Comunicazione al Medico CompetentePrima della messa in servizioUrgente
Formazione specifica lavoratori (art. 71 co. 7)Prima dell'utilizzo autonomoUrgente
Richiesta prima verifica INAIL (se Allegato VII)Prima della messa in servizio / entro 60 ggUrgente
Aggiornamento registro delle attrezzatureAll'installazioneAlta
Collaudo e prima messa in servizio documentataPrima dell'utilizzo produttivoAlta
Definizione piano di manutenzione programmataEntro 30 giorni dall'avvioAlta

Documenti da raccogliere e conservare

  • Dichiarazione di Conformità CE della macchina
  • Manuale di uso e manutenzione in italiano
  • Estratto del DVR aggiornato con la valutazione del nuovo rischio
  • Comunicazione scritta al Medico Competente e relativa risposta
  • Registri di formazione specifica e addestramento degli addetti (art. 71 co. 7)
  • Verbale di prima verifica INAIL/ASL o soggetto abilitato (se Allegato VII)
  • Verbale di collaudo e prima messa in servizio
  • Scheda macchina nel registro delle attrezzature (art. 71 co. 4)
  • Piano di manutenzione programmata con registro degli interventi
  • Schede di consegna DPI aggiornate per gli addetti coinvolti

Come possiamo aiutarti

Ti supportiamo in ogni fase del processo: dalla verifica della documentazione di conformità CE alla redazione della sezione DVR dedicata alla nuova macchina, dalla pianificazione e documentazione della formazione specifica degli addetti alla predisposizione della richiesta di prima verifica INAIL per le attrezzature soggette all'Allegato VII.

Elaboriamo il piano di manutenzione programmata sulla base del manuale del costruttore e delle modalità di utilizzo previste, e ti aiutiamo a strutturare il registro delle attrezzature in modo conforme all'art. 71 co. 4 D.Lgs. 81/08, così da essere pronti in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Cosa significa "dichiarazione di conformità CE" per una macchina?
La Dichiarazione di Conformità CE è il documento con cui il costruttore o il suo mandatario nell'Unione Europea attesta, sotto la propria esclusiva responsabilità, che la macchina soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di salute stabiliti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010. Il documento deve contenere: nome e indirizzo del costruttore, descrizione e identificazione della macchina (marca, modello, numero di serie), indicazione delle direttive europee applicabili, elenco delle norme tecniche armonizzate eventualmente utilizzate, nome e firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione. La marcatura CE apposta sulla macchina è la conseguenza visibile di questa dichiarazione. Attenzione: la Dichiarazione di Conformità CE non esime il datore di lavoro dall'obbligo di valutare i rischi residui nel proprio ambiente di lavoro e di aggiornare il DVR; attesta che la macchina è stata progettata e costruita rispettando i requisiti essenziali, non che sia sicura in ogni contesto di utilizzo.
È obbligatorio aggiornare il DVR quando si installa una nuova macchina?
Sì, è obbligatorio. L'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08 prevede che il DVR venga rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro. L'installazione di una nuova macchina costituisce sempre una modifica significativa in quanto introduce nuovi rischi o modifica l'entità di rischi esistenti (rumore, vibrazioni, rischi meccanici, rischi chimici, ecc.). Il DVR deve essere aggiornato prima della messa in servizio della macchina, non dopo. La mancata rielaborazione del DVR a fronte dell'installazione di una nuova macchina è una violazione autonomamente sanzionata: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 3.071 euro (art. 55 co. 3 lett. b) D.Lgs. 81/08 per i soggetti obbligati). In caso di infortunio occorso durante l'utilizzo della nuova macchina su un DVR non aggiornato, la responsabilità del datore di lavoro risulta aggravata.
Quali verifiche periodiche sono obbligatorie per i macchinari in uso?
L'obbligo di verifica periodica scatta per le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, che comprende: apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (verifica biennale), apparecchi di sollevamento persone (verifica annuale), recipienti in pressione e generatori di vapore (periodicità variabile in base alla pressione e alla tipologia), carrelli semoventi a braccio telescopico e piattaforme di lavoro elevabili (verifica annuale). Per queste attrezzature, l'art. 71 co. 11 D.Lgs. 81/08 prevede che la prima verifica sia effettuata da INAIL entro 60 giorni dalla richiesta scritta del datore di lavoro; in caso di inerzia di INAIL, subentrano le ASL territorialmente competenti. Le verifiche successive spettano alle ASL o a soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per le attrezzature non elencate nell'Allegato VII, non vi sono verifiche periodiche obbligatorie da parte di enti, ma il datore di lavoro deve comunque sottoporre le attrezzature a controlli interni periodici secondo le indicazioni del costruttore (art. 71 co. 8).
La formazione specifica per i nuovi macchinari può essere fatta internamente?
Dipende dal tipo di macchina. Per la maggior parte delle attrezzature comuni (macchine utensili, impianti di produzione, attrezzature di processo) la formazione specifica prevista dall'art. 71 co. 7 D.Lgs. 81/08 può essere erogata internamente, purché il formatore abbia competenza ed esperienza documentata sulla macchina specifica e la formazione venga adeguatamente documentata con registro delle presenze e attestato. Il formatore interno può essere il responsabile di reparto, il capo tecnico o il tecnico del costruttore che partecipa all'installazione. Per alcune attrezzature particolari, invece, la normativa impone corsi abilitanti con esame teorico-pratico da erogarsi presso enti formativi autorizzati: è il caso delle piattaforme di lavoro elevabili, dei carrelli elevatori, delle gru su autocarro, dei ponteggi e delle macchine agricole, secondo l'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012. In questi casi la formazione interna non è sufficiente e non sostituisce il corso abilitante obbligatorio. In ogni caso, oltre alla formazione teorica, l'art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/08 impone un addestramento pratico documentato, che deve sempre avvenire con la macchina reale, sotto supervisione di persona esperta, prima dell'utilizzo autonomo.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 69-73 — Titolo III, Capo I: uso delle attrezzature di lavoro
  • D.Lgs. 81/08 art. 29 co. 3 — rielaborazione del DVR a fronte di modifiche del processo produttivo
  • D.Lgs. 81/08 art. 71 co. 7 — formazione specifica per l'uso delle attrezzature
  • D.Lgs. 81/08 art. 71 co. 11 — verifiche periodiche e prima verifica INAIL
  • D.Lgs. 81/08 Allegato VII — attrezzature soggette a verifiche periodiche obbligatorie
  • D.Lgs. 17/2010 — recepimento Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Direttiva 2006/42/CE — Macchine, requisiti essenziali di sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — abilitazione all'uso di attrezzature specifiche

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito