Alla ricezione della comunicazione di malattia professionale: verifica il nesso causale nel DVR, denuncia all'INAIL entro i termini previsti dalla legge (2 giorni per le malattie tabellate degli elenchi 1 e 2, 5 giorni per le altre), informa l'ASL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rivedi il DVR e le misure di prevenzione per il rischio specifico coinvolto, documenta ogni azione intrapresa. Ti affianchiamo per verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.
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La situazione
La malattia professionale è una patologia causata dall'esposizione a rischi presenti nell'ambiente di lavoro, in modo diretto o concausale. Il sistema INAIL distingue tra:
- Malattie tabellate (elenchi 1 e 2 DPR 1124/1965): per le quali vige la presunzione legale del nesso causale con la lavorazione indicata nella tabella. La denuncia va effettuata entro 2 giorni dalla comunicazione del medico curante al datore di lavoro.
- Malattie non tabellate: per le quali il nesso causale deve essere dimostrato. La denuncia va effettuata entro 5 giorni dalla comunicazione del medico curante.
Il datore di lavoro riceve la comunicazione dal medico competente (sorveglianza sanitaria) o dal medico curante del lavoratore. Da quel momento decorrono le scadenze di legge. La malattia professionale richiede una revisione critica della valutazione del rischio per verificare se l'esposizione era adeguatamente considerata e gestita.
Cosa rischi
- Sanzioni penali per omessa o tardiva denuncia: la mancata denuncia all'INAIL entro i termini previsti dall'art. 53 DPR 1124/1965 costituisce reato contravvenzionale.
- Responsabilità civile: il lavoratore o i suoi eredi possono agire per il risarcimento del danno differenziale rispetto alle prestazioni INAIL, se il datore è ritenuto responsabile.
- Rivalsa INAIL: se accertata la responsabilità del datore di lavoro, l'INAIL può rivalersi per le prestazioni erogate (art. 11 D.Lgs. 38/2000).
- Ispezione mirata di ASL e INL: la malattia professionale attiva quasi automaticamente un controllo sull'adeguatezza del DVR e delle misure preventive per il rischio coinvolto.
- Procedimento penale: per lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza (art. 590 c.p.), se il nesso causale e la violazione sono accertati.
Cosa devi fare ora
Ricevi e protocolla la comunicazione del medico
Alla ricezione della comunicazione del medico curante o del medico competente, protocollala con data certa. Da questo momento decorrono i termini per la denuncia INAIL. Identifica il tipo di malattia (tabellata o non) per determinare la scadenza applicabile.
Verifica il nesso causale nel DVR
Analizza il DVR per verificare se il rischio correlato alla malattia professionale era stato identificato, valutato e gestito con misure adeguate. Raccogli tutta la documentazione sulla sorveglianza sanitaria, le esposizioni, i DPI consegnati e la formazione erogata.
Denuncia all'INAIL entro i termini
Invia la denuncia telematica all'INAIL entro 2 giorni dalla comunicazione per le malattie tabellate (elenchi 1 e 2 DPR 1124/1965), entro 5 giorni per le malattie non tabellate. Conserva la ricevuta telematica della trasmissione.
Informa ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro
Comunica la malattia professionale all'ASL/SPRESAL competente per territorio e all'INL. Le modalità e i termini variano per regione: verifica le indicazioni locali. Conserva le comunicazioni inviate.
Rivedi il DVR e le misure di prevenzione
Aggiorna la valutazione del rischio specifico (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08) coinvolto nella malattia professionale. Introduci misure correttive, revisiona il protocollo sanitario con il medico competente, aggiorna la formazione dei lavoratori esposti allo stesso rischio.
Gestisci le eventuali indagini degli organi di vigilanza
In caso di sopralluogo ASL o INL, metti a disposizione DVR, registro infortuni/malattie, protocollo sanitario, schede di sorveglianza, documentazione esposizioni e DPI. Valuta il supporto di un consulente tecnico e di un legale di fiducia.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Protocollare con data certa la comunicazione del medico | Immediato alla ricezione | Urgente |
| Denuncia INAIL (malattie tabellate elenchi 1 e 2) | Entro 2 giorni dalla comunicazione | Urgente |
| Denuncia INAIL (malattie non tabellate) | Entro 5 giorni dalla comunicazione | Urgente |
| Comunicazione ASL/SPRESAL | Contestualmente alla denuncia INAIL | Urgente |
| Comunicazione INL | Contestualmente alla denuncia INAIL | Alta |
| Raccolta documentazione (DVR, sorveglianza, DPI, formazione) | Entro 48 ore | Alta |
| Revisione DVR e protocollo sanitario | Entro 30 giorni | Alta |
| Introduzione misure correttive e riformazione lavoratori | Entro 60 giorni | Media |
Documenti che servono
Documenti da conservare e/o presentare
- Comunicazione del medico curante o del medico competente (con data di ricezione)
- Ricevuta telematica della denuncia INAIL
- DVR aggiornato con valutazione del rischio specifico coinvolto
- Protocollo sanitario e schede di sorveglianza sanitaria del lavoratore
- Registro delle malattie professionali e degli infortuni
- Registro consegna DPI e schede tecniche dispositivi utilizzati
- Attestati di formazione e informazione del lavoratore sul rischio specifico
- Documentazione delle esposizioni (misurazioni, rilievi, campionamenti se applicabili)
- Comunicazioni inviate ad ASL/SPRESAL e INL con ricevuta
- Eventuali relazioni del medico competente sul nesso causale
Come ti possiamo aiutare
Ti affianchiamo nella verifica degli obblighi applicabili al tuo caso: analisi del tipo di malattia e dei termini di denuncia, revisione critica del DVR per il rischio coinvolto, predisposizione della documentazione da conservare e presentare in caso di indagini.
Supportiamo la gestione documentale per la sorveglianza sanitaria e la revisione del protocollo con il medico competente. In caso di sopralluogo di ASL o INL, ti prepariamo per rispondere alle richieste degli ispettori con documentazione ordinata e coerente.
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Domande frequentiFAQ
Entro quando devo denunciare la malattia professionale all'INAIL?
Chi deve fare la denuncia all'INAIL: il datore o il medico?
Devo rielaborare il DVR anche se non sono responsabile della malattia?
L'INAIL può rivalersi sul datore anche se ho pagato i premi assicurativi?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 18 — obblighi del datore di lavoro
- D.Lgs. 81/08 art. 29 c. 3 — rielaborazione DVR
- DPR 1124/1965 art. 53 — denuncia delle malattie professionali
- D.Lgs. 38/2000 art. 11 — rivalsa INAIL
- Codice penale art. 590 — lesioni personali colpose
Fonti normative
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