Quando il lavoratore ti consegna il certificato medico di malattia professionale, devi inviare la denuncia all'INAIL entro 5 giorni, in via telematica (art. 53 DPR 1124/1965). Il medico che fa la diagnosi ha obblighi propri: trasmette il certificato all'INAIL e, per le malattie degli elenchi ministeriali, la segnalazione prevista dall'art. 139. Subito dopo vanno riesaminati la valutazione del rischio coinvolto, l'idoneità del lavoratore e le misure per i colleghi esposti.
La situazione
Una malattia professionale è una patologia causata dall'esposizione a un rischio presente nel lavoro in modo lento e prolungato: ipoacusia da rumore, patologie muscolo-scheletriche da movimentazione o movimenti ripetuti, dermatiti e asme da sostanze chimiche, malattie da agenti biologici o cancerogeni. Per le malattie elencate nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 l'origine lavorativa si presume se il lavoratore era addetto alla lavorazione indicata; per le altre deve essere dimostrata.
Gli obblighi sono distribuiti tra più soggetti. Il medico(di base, specialista o medico competente) che diagnostica la malattia rilascia il certificato e lo trasmette all'INAIL; per le malattie degli elenchi del decreto ministeriale previsto dall'art. 139 deve anche effettuare la segnalazione agli organi competenti. Il lavoratore informa il datore di lavoro della malattia. Il datore di lavoroinvia la denuncia all'INAIL entro cinque giorni da quando ha ricevuto il certificato.
La malattia professionale è anche un indicatore che la valutazione dei rischi o le misure non hanno funzionato: per questo, dopo la denuncia, la parte più importante del lavoro riguarda il DVR e la sorveglianza sanitaria.
Cosa rischi
- Denuncia omessa o tardiva: sanzione amministrativa prevista dal DPR 1124/1965 per la violazione dell'art. 53.
- Rischio non valutato o misure inadeguate: contravvenzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (ad esempio arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € se manca la valutazione) e, se il nesso causale è accertato, il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Regresso dell'INAIL: se la malattia deriva da una violazione delle norme di prevenzione per cui il datore è responsabile, l'INAIL può chiedergli il rimborso delle prestazioni erogate (artt. 10 e 11 DPR 1124/1965).
- Altri lavoratori esposti: se il rischio non viene ridotto, aumenta la probabilità di nuovi casi tra chi svolge la stessa mansione.
Cosa devi fare ora
Registra la data di ricezione del certificato
Dalla data in cui il lavoratore ti consegna il certificato medico (o ti comunica gli estremi di quello trasmesso all’INAIL) decorrono i cinque giorni per la denuncia.
Invia la denuncia all’INAIL
Usa il servizio telematico INAIL, con i dati del lavoratore, della mansione, delle lavorazioni svolte e dei rischi a cui è stato esposto nel tempo. Conserva la ricevuta.
Coinvolgi il medico competente
Se c’è sorveglianza sanitaria, il medico competente valuta l’idoneità del lavoratore alla mansione (anche con visita straordinaria) e la necessità di controlli per i colleghi esposti allo stesso rischio.
Riesamina la valutazione del rischio
Con RSPP e medico competente verifica se il rischio era stato valutato correttamente, se le misure e i DPI erano adeguati e utilizzati. Se la sorveglianza sanitaria ne mostra la necessità, il DVR va rielaborato entro 30 giorni (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08).
Adotta le misure per tutti gli esposti
Interventi tecnici (aspirazioni, insonorizzazioni, ausili per la movimentazione), organizzativi (rotazione, pause) e formazione mirata. Se il lavoratore è giudicato inidoneo, valuta con il medico competente una mansione compatibile.
Prepara la documentazione per eventuali accertamenti
INAIL e, se la malattia è segnalata, gli organi di vigilanza possono chiedere DVR, misurazioni delle esposizioni, registri di consegna dei DPI, attestati di formazione e cartelle sanitarie.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Denuncia telematica all’INAIL | Entro 5 giorni dalla ricezione del certificato | Urgente |
| Verifica idoneità del lavoratore con il medico competente | Subito, prima di riassegnarlo alla mansione a rischio | Urgente |
| Riesame della valutazione del rischio | Rielaborazione del DVR entro 30 giorni se necessaria | Alta |
| Misure di riduzione del rischio per gli altri esposti | Appena individuate | Alta |
| Aggiornamento di formazione e protocollo sanitario | Con la revisione del DVR | Media |
Documenti che servono
Documenti da preparare
- Certificato medico di malattia professionale ricevuto dal lavoratore
- Ricevuta della denuncia telematica INAIL
- Storia lavorativa del dipendente: mansioni, reparti, periodi di esposizione
- Valutazione del rischio specifico ed eventuali misurazioni (rumore, agenti chimici, MMC)
- Registri di consegna DPI e attestati di formazione
- Giudizi di idoneità del medico competente
Come ti possiamo aiutare
Ti aiutiamo a ricostruire le esposizioni del lavoratore, a riesaminare la valutazione del rischio coinvolto e a definire le misure per chi svolge la stessa mansione, coordinandoci con il medico competente. Prepariamo la documentazione da esibire in caso di accertamenti INAIL o degli organi di vigilanza.
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Scopri il servizioApprofondisci
- Cosa fare se: inidoneità del lavoratore
- Cosa fare se: denuncia di infortunio INAIL
- Quando va aggiornato il DVR
Domande frequentiFAQ
Entro quando devo fare la denuncia all’INAIL?
La denuncia significa che ammetto una responsabilità?
Cosa cambia tra malattie tabellate e non tabellate?
Il lavoratore può continuare a fare la stessa mansione?
Fonti normative
- DPR 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo unico INAIL (artt. 3, 53, 139 e tabelle delle malattie professionali)
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Rielaborazione della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/2008, art. 42 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione
- INAIL — Denuncia di malattia professionale (servizi online)
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